Sentenza n. 2/1962
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/01/1962 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 195Testo unico per la finanza locale. (031U1175)
- art. 332Testo unico per la finanza locale. (031U1175)
- art. 9legge 703/1952
- art. 5legge 703/1952
- art. 2d.P.R. 968/1954
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 195
del T.U. della finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931,
n. 1175, e dell'art. 332, quinto comma, del T.U. della legge comunale e
provinciale 3 marzo 1934, n. 383, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 dicembre 1960 dal Tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Arneri Enrico e la S. p. a. "Esso
Standard Italiana", iscritta al n. 20 del Registro ordinanze 1961 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 18 marzo
1961;
2) ordinanza emessa il 23 dicembre 1960 dal Tribunale di Livorno
nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. "Purfina Italiana" e il
Comune di Livorno, iscritta al n. 23 del Registro ordinanze 1961 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 18 marzo
1961;
3) ordinanza emessa il 14 febbraio 1961 dal Tribunale di Venezia
nel procedimento civile vertente tra la Società "Albergo Germania e
Stazione" e il Comune di Venezia, iscritta al n. 35 del Registro
ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 83 del 1 aprile 1961.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 20 dicembre 1961 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
uditi l'avv. Victor Uckmar, per la S.p.a. "Esso Standard Italiana"
e per il Comune di Venezia, gli avvocati Augusto Zamboni e Aldo Dedin,
per la S.p.a. "Purfina Italiana", l'avv. Enrico Guicciardi, per la
Società "Albergo Germania e Stazione", e il sostituto avvocato
generale dello Stato Stefano Varvesi, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel procedimento civile promosso davanti al Tribunale di
Milano dal cav. Enrico Arneri, appaltatore della tassa per la
occupazione del suolo pubblico del Comune di Rosate, contro la, S.p.a.
"Esso Standard Italiana", per far dichiarare nulla una decisione della
Commissione comunale di Rosate, che aveva ritenuto illegittima una
tassazione nei confronti della "Esso Standard" e ordinato il rimborso
della somma da questa pagata all'attore, il Tribunale, accogliendo una
eccezione della convenuta, ha proposto la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 195 del T.U. della finanza locale, approvato
con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, per contrasto con l'art. 23
della Costituzione.
Nella sua ordinanza, emessa il 2 dicembre 1960, il Tribunale di
Milano osserva che la controversia dedotta in giudizio non può essere
decisa nel merito indipendentemente dalla norma contenuta nell'articolo
di legge citato, e che, alla stregua della giurisprudenza della Corte
costituzionale rispetto a casi analoghi, la questione non appare
manifestamente infondata.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata al Presidente del
Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento, nonché pubblicata, per disposizione del Presidente della
Corte costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 18
marzo 1961, n. 70.
Nel giudizio si è costituita la Società "Esso Standard Italiana"
ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso, come per legge, dalla Avvocatura generale dello
Stato.
La difesa della Società ha insistito nella tesi della
illegittimità costituzionale della norma denunciata, sostenendo che
la prestazione imposta ha carattere tributario e che la legge non pone
alcun limite massimo al potere di imposizione conferito al Comune,
posto che non si potrebbe ravvisare un limite nella previsione della
approvazione della deliberazione comunale da parte della Giunta
provinciale amministrativa.
L'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto, invece, che la
questione sia dichiarata inammissibile o, subordinatamente, non
fondata, osservando anzitutto che la denominazione della prestazione,
la sua qualificazione e la natura giuridica non sono rilevanti ai fini
del precetto contenuto nell'art. 23 della Costituzione, ed è, invece,
necessario accertare di volta in volta se si tratti di una prestazione
imposta con atto di autorità e senza il concorso della volontà
dell'obbligato, ovvero del corrispettivo di un servizio reso dall'ente.
Nella specie, si tratterebbe di un rapporto commutativo, nel quale il
Comune presta un servizio, analogo a quello delle pubbliche affissioni
non effettuate con mezzi propri dal privato, e pertanto, anche se le
tariffe sono predisposte dall'Amministrazione, l'imposizione non
avviene per mero atto di autorità, ma perché il privato richiede tale
servizio.
D'altra parte, sempre secondo l'Avvocatura generale, vi sono pure
limiti e controlli idonei a contenere il potere discrezionale degli
enti, essendo previste nell'art. 194 del T.U. una graduazione secondo
l'importanza della località e una certa proporzione con la misura
della superficie concessa, nonché una serie di controlli, dati dai
pareri del Genio civile e della Camera di commercio e poi
dall'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.
In successive memorie le parti hanno insistito nelle precedenti
conclusioni, ribadendo le argomentazioni già esposte e aggiungendone
altre. La Società "Esso Standard" contesta che nel caso della tassa
di plateatico intercorra sempre un rapporto sinallagmatico fra l'ente e
il privato, osservando che nella specie il Comune pretese il tributo
per l'occupazione di suolo pubblico non perché l'occupazione avvenisse
da parte di essa Società, ma da parte degli automezzi sostanti per il
prelievo del carburante. Quindi, il tributo viene percepito anche
quando non vi è concessione di parti del terreno demaniale, né
concorso della volontà del soggetto obbligato; ed ha carattere di vera
e propria imposta, come hanno ritenuto le Sezioni unite della Corte di
cassazione. D'altra parte, per tutti i tributi si potrebbe parlare di
un concorso della volontà dell'obbligato, quanto meno nella posizione
dei relativi presupposti, ed escluderli così dall'ambito dell'art. 23
della Costituzione.
L'Avvocatura generale dello Stato insiste, invece, sul carattere
sinallagmatico del rapporto in questione, richiamando anche le
disposizioni di altri articoli (193, 194) del T.U., le quali prevedono
la classificazione delle strade in varie categorie, mediante atti
amministrativi di accertamento, e pertanto non discrezionali, ma tenuti
all'osservanza di criteri tecnici e soggetti a controlli adeguati, al
pari della conseguente determinazione della tariffa, che trova -
oltretutto - un ulteriore limite economico nella necessità del suo
adeguamento ai prezzi di mercato.
2. - Nel procedimento civile promosso davanti al Tribunale di
Livorno dalla S.p.a. "Purfina Italiana" contro il Comune di Livorno,
per far dichiarare la illegittimità e la invalidità della iscrizione
a ruolo di una supercontribuzione del duecento per cento sulla tassa di
occupazione di suolo pubblico per l'anno 1959, e della imposizione
della supercontribuzione medesima, il Tribunale, accogliendo la istanza
pregiudiziale della attrice, ha proposto la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 332, comma quinto, del T. U. della legge
comunale e provinciale e, per ragioni di opportunità pratica, anche
quella concernente l'art. 195 del T.U. della finanza locale.
Nell'ordinanza, emessa il 23 dicembre 1960, il Tribunale, posta in
rilievo la rilevanza di tali questioni rispetto al giudizio principale,
ha osservato che la norma contenuta nell'art. 332, quinto comma, non
detta criteri o limiti per la determinazione delle prestazioni in
discussione, salvo richiamare la "eccezionalità dei casi" e la "misura
strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio",
cosicché non potrebbe escludersi l'ipotesi che la Commissione centrale
per la finanza locale disponga del suo ampio potere per autorizzare
aumenti tariffari troppo gravosi e non equamente proporzionati tra
loro.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata al Presidente del
Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento, nonché pubblicata, per disposizione del Presidente, della
Corte costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 18
marzo 1961, n. 70.
Nel giudizio si è costituita la Società "Purfina" ed è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato.
La difesa della Società, richiamate le considerazioni esposte
nell'ordinanza del Tribunale, aggiunge che il quinto comma del
denunciato art. 332 del T.U. della legge comunale e provinciale non
contiene alcun elemento che possa servire da limite della
supercontribuzione, perché il pareggio del bilancio ne indica non già
il limite, ma lo scopo, ed è soggetto a ricorrente variabilità, non
essendo previsti limiti alle spese e, quindi, allo sbilancio dei
Comuni. Osserva poi che, seppure il disavanzo potesse costituire un
limite, non si tratterebbe di un limite uniforme per le varie imposte,
tasse e contributi, ma di un limite massimo, con potere discrezionale
dell'ente di applicare la supercontribuzione all'uno o all'altro tipo
di imposizione, tanto che - si afferma - la deliberazione del Comune di
Livorno istituì la supercontribuzione alla tassa di occupazione del
suolo pubblico non per tutte le occupazioni, ma solo per quelle
destinate ai distributori di carburante.
Per quanto concerne l'art. 195 del T.U. della finanza locale, la
difesa della Società "Purfina" ripete che non vi si ritrova alcun
limite che determini la misura della imposizione, neppure facendo
ricorso all'art. 194, il quale tende solo alla perequazione del
tributo, senza peraltro contenerne la misura. Rispetto poi alla
disposizione del quinto comma dell'art. 332 più volte citato, essa
osserva che la modificazione apportata a tale disposizione con la legge
16 settembre 1960, n. 1014, conferma la censura di incostituzionalità
mossa alla norma modificata; ma non toglie rilevanza alla questione di
legittimità costituzionale proposta, sia perché la disposizione che
ne forma oggetto è tuttora applicabile nella specie, sia perché una
norma transitoria (art. 27) della legge del 1960 consente
l'applicazione attenuata della prima per la durata di un decennio,
talché non può parlarsi di piena e immediata abrogazione di essa.
L'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che la questione
proposta sia dichiarata inammissibile e subordinatamente infondata,
richiamando, per quanto concerne l'art. 195 del T. U. della finanza
locale, le argomentazioni esposte nel giudizio promosso con l'ordinanza
n. 20 del 1961 del Tribunale di Milano. Nei riguardi della disposizione
del quinto comma dell'art.332 del T. U. della legge comunale e
provinciale l'Avvocatura generale sostiene che la supercontribuzione ha
la stessa natura del canone stabilito dall'art. 195 dell'altro Testo
unico, aggiungendo che per quanto concerne l'indicazione dello scopo
della imposizione, i soggetti del rapporto, la misura della prestazione
e i controlli previsti, vi sono analogie sufficienti con i requisiti
considerati conformi alla norma dell'art. 23 della Costituzione dalla
giurisprudenza della Corte.
La Società "Purfina Italiana" ha depositato una memoria, nella
quale si osserva che la natura di tributo della tassa per l'occupazione
di suolo pubblico non risulta solo dal termine usato dalla legge, ma
anche dalla concreta disciplina dettata da questa, come è stato
riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza più autorevoli.
Dopo un esame analitico delle sentenze della Corte costituzionale,
così di quelle che hanno dichiarato illegittime le norme denunciate
come di quelle che hanno, invece, dichiarato non fondate le questioni
proposte, conclude che nella specie si presenta un caso analogo a
quelli decisi dalle prime. Ribadisce, poi, le osservazioni già
esposte riguardo all'art. 195 del T.U. per la finanza locale,
ravvisandovi un solo limite effettivo, rivolto però solamente a
garantire la parità di trattamento tra i soggetti ammessi
all'occupazione, senza che ciò implichi, peraltro, alcun criterio di
quantificazione; d'altro canto, la natura di enti generali, propria
delle Amministrazioni locali, impedisce che possa istituirsi un
rapporto tra il fabbisogno finanziario del Comune e il provento della
tassa, come è dato fare per gli enti pubblici istituzionali. Nei
confronti dell'art. 332, comma quinto, del T.U. della legge comunale e
provinciale la "Purfina" osserva che gli argomenti dell'Avvocatura
generale dello Stato riguardano i presupposti della supercontribuzione,
ma non delimitano la discrezionalità dell'esercizio del potere
impositivo, esplicabile in misura illimitata, anche perché la
supercontribuzione può cadere su un tributo e non su un altro, secondo
la libera scelta del Comune.
A sostegno della tesi della illegittimità della norma denunciata
la Società fa richiamo anche alla relazione ministeriale al disegno di
legge 1 ottobre 1958 (ora, legge 16 settembre 1960, n. 1014), nella
quale si riconosceva la incostituzionalità della norma suddetta; ma
insiste nella tesi che anche la nuova disposizione sarebbe illegittima
e aggiunge che essa Società avrebbe interesse alla dichiarazione della
sua illegittimità costituzionale.
Nella memoria depositata dall'Avvocatura generale dello Stato
(unica per i tre giudizi discussi all'udienza del 20 dicembre 1961),
oltre alle osservazioni già riferite nei confronti dell'art. 195 del
T.U. per la finanza locale, si espongono argomenti nuovi in tema di
interpretazione della norma contenuta nell'art. 332, quinto comma, del
T.U. della legge comunale e provinciale, desunti dalla storia
dell'istituto, attraverso le numerose successive redazioni legislative
di quella disposizione fino all'ultima, ora vigente, contenuta nella
legge 16 settembre 1960, n. 1014. Questa storia, e il coordinamento
logico della norma con le altre del sistema, valgono a dimostrare,
secondo l'Avvocatura generale dello Stato, la tendenza del legislatore
ad aumentare e perfezionare i limiti e i controlli concernenti la
imposizione della contribuzione, garantendone sempre meglio la
conformità al precetto costituzionale. Perciò le questioni di
legittimità devono essere dichiarate infondate.
3. - Nel procedimento civile promosso davanti al Tribunale di
Venezia dalla Società di fatto "Albergo Germania e Stazione" contro il
Comune di Venezia, per far dichiarare nulli gli atti con i quali il
Comune aveva preteso e riscosso, per gli esercizi 1958 e 1959, le
supercontribuzioni del cento per cento sulla imposta di licenza, con
ogni pronuncia conseguenziale, il Tribunale, accogliendo la istanza
pregiudiziale dell'attrice, ha proposto la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 332, quinto comma, del T. U. della legge
comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 (con tutte le modificazioni
- precisa l'ordinanza - antecedenti a quella apportata dalla legge 16
settembre 1960, n. 1014), in relazione all'art. 23 della Costituzione.
Nell'ordinanza, emessa il 14 febbraio 1961, il Tribunale osserva
che la questione sollevata dall'attrice ha decisiva rilevanza
sull'esito della lite e non appare manifestamente infondata, essendo
dubbio che il conseguimento del pareggio del bilancio possa
considerarsi un limite sufficiente ad escludere che la facoltà di
sovraimposizione del Comune trasmodi in arbitrio, con evidente
violazione dell'art. 23 della Costituzione. Vi si riferiscono poi, come
degni di considerazione, i rilievi della parte attrice sulla
variabilità dell'ammontare delle spese pubbliche, che potrebbe anche
assorbire completamente il reddito o il valore su cui incidono le
imposizioni, e sul difetto anche di quella corrispondenza tra singolo
tributo e spesa, che, in difetto di altri criteri di determinazione,
potrebbe essere assunto quale condizione di legittimità dell'imposta.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata al Presidente del
Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento, nonché pubblicata, per disposizione del Presidente della
Corte costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 1
aprile 1961, n. 83.
Si sono costituiti nel giudizio la Società di fatto "Albergo
Germania e Stazione" ed il Comune di Venezia, ed è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso, come per
legge, dall'Avvocatura generale dello Stato.
La difesa della Società contesta anzitutto che nella locuzione
"nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del
bilancio", contenuta nell'art. 332, possa riconoscersi la
determinazione di un limite massimo al potere di imposizione,
necessario a norma dell'art. 23 della Costituzione secondo la
giurisprudenza della Corte costituzionale. Una determinazione si
avrebbe soltanto se esistesse un limite anche allo sbilancio fra
entrate e spese comunali. Osserva poi che il limite, seppure esistesse,
dovrebbe riguardare ciascun tipo di sovraimposizione e non il complesso
di tutto, perché questo renderebbe possibili tali sperequazioni, da
violare anche il principio della correlazione dell'imposizione alla
capacità contributiva dei cittadini.
La difesa del Comune di Venezia sostiene, invece, che la questione
di legittimità costituzionale deve essere dichiarata non fondata,
ravvisando nella norma la previsione di un parametro "spesa"
sufficiente, unitamente all'intervento degli organi deputati alla
vigilanza, a limitare eccessi nell'esercizio del potere discrezionale
dell'ente impositore. Essa prospetta, d'altra parte, una
interpretazione della norma denunciata, secondo la quale il limite
massimo del cinquanta per cento dovrebbe essere riferito non solo alle
imposte di consumo, ma anche a tutte le tasse e imposte e contributi,
mentre soltanto le ulteriori eccedenze delle sovraimposte fondiarie
avrebbero a limite lo "strettamente indispensabile a conseguire il
pareggio del bilancio". Di conseguenza, il legislatore avrebbe posto
due limiti per le supercontribuzioni, perché il cinquanta per cento
della aliquota base deve essere autorizzato dalla Giunta provinciale
amministrativa, e l'ulteriore maggiorazione fino al cinquanta per
cento deve essere autorizzata dalla Commissione centrale,
raggiungendosi così in totale il cento per cento. Secondo la difesa
del Comune, quindi, l'art. 23 della legge 16 settembre 1960, n. 1014,
non avrebbe apportato alcuna modificazione su questo punto, confermando
semplicemente la interpretazione più esatta, mentre avrebbe innovato
riguardo al limite delle sovraimposizioni fondiarie ed alla esclusione
di maggiorazioni per le imposte di famiglia, industrie, commerci, arti
e professioni, bestiame e consumo del vino.
L'Avvocatura generale dello Stato conclude, nel suo atto di
intervento, che riproduce sostanzialmente gli argomenti esposti, nei
giudizi di legittimità costituzionale promossi con le ordinanze. 20
del 1961 del Tribunale di Milano e 23 del 1961 del Tribunale di
Livorno, perché le questioni siano dichiarate inammissibili e,
subordinatamente, non fondate. Tali argomenti sono stati poi ripresi e
svolti più ampiamente nella memoria illustrativa della Avvocatura
generale depositata ai fini di tutti e tre i giudizi.
La difesa della Società "Albergo Germania e Stazione" ha
presentato una memoria, nella quale riafferma che l'art. 332, quinto
comma, del T.U. della legge comunale e provinciale, né considerato di
per sé, né messo in relazione con gli artt. 182 e seguenti del T.U.
per la finanza locale, indica alcun criterio o condizione, da cui il
contribuente sia garantito. In quanto al limite, espresso, con la
formula "nella misura strettamente indispensabile a conseguire il
pareggio del bilancio", esso potrebbe funzionare come tale nei riguardi
della imposizione di un ente, i cui compiti istituzionali fossero
limitati e specifici, o anche dell'imposizione di unente che, pur
avendo fini ampi e generali, la istituisse a titolo di corrispettivo
per un servizio determinato; ma perde ogni valore nel caso di
un'imposta, il cui gettito è destinato, unitamente a quello di altri
tributi, all'assolvimento dei fini generali e allo svolgimento di
servizi indivisibili. La difesa della Società contesta poi che
costituisca garanzia per i singoli il rapporto "gettito tributario -
fabbisogno finanziario" quando l'imposizione colpisca una intera
categoria di contribuenti; meno ancora quando tale rapporto venga
stabilito avendo riguardo non al gettito di un singolo tributo, ma
cumulativamente a quelli di una pluralità di tributi, fra i quali
l'ente potrebbe scegliere arbitrariamente l'uno o l'altro. Contesta,
infine, che si possa ravvisare una garanzia sufficiente nel sistema dei
controlli sull'attività di imposizione dei Comuni, tanto se essi siano
inquadrati nella figura del controllo di legittimità, quanto se in
quella del controllo di merito.
4. - Alla pubblica udienza del 20 dicembre 1961 le tre cause sono
state congiuntamente discusse dai difensori delle parti, i quali hanno
ribadito le argomentazioni già esposte nelle memorie, mentre la Corte
si è riservata di provvedere sulla eventuale riunione delle cause
stesse. Considerato in diritto :
1. - La Corte ha ravvisato l'opportunità della riunione delle tre
cause ai fini della loro decisione con unica sentenza, data la evidente
connessione delle questioni di legittimità costituzionale proposte,
concernenti l'una o l'altra o entrambe le norme contenute nei Testi
unici della legge comunale e provinciale e della finanza locale, contro
le quali sono state fatte valere le stesse censure.
2. - L'oggetto del giudizio della Corte, per quanto concerne la
norma contenuta nell'art. 332, quinto comma, del T.U. della legge
comunale e provinciale 3 marzo 1934; è stato precisato con particolare
diligenza nell'ordinanza del Tribunale di Venezia, che ha avuto cura di
riferirsi espressamente a detto comma "con tutte le modificazioni
antecedenti a quella apportata dalla legge 16 settembre 1960, n. 1014".
La precisazione è da ritenere valida anche rispetto al giudizio
proposto con l'ordinanza del Tribunale di Livorno, in quanto nella
controversia principale pendente davanti a questo Tribunale si discute
proprio dell'applicabilità della stessa norma.
D'altra parte, la Corte costituzionale ha già avuto occasione di
dichiarare la propria competenza anche rispetto a questioni di
legittimità costituzionale concernenti norme abrogate, sempre che la
definizione di tali questioni risulti tuttora rilevante ai fini della
decisione di controversie proposte davanti all'organo giurisdizionale
che ha rimesso le questioni stesse alla Corte (sentenza n. 4 del 16
gennaio 1959). Le eccezioni di inammissibilità non meritano, quindi,
accoglimento.
3. - La norma costituzionale alla quale fanno riferimento tutte le
tre ordinanze è quella contenuta nell'art. 23 della Costituzione, che
ha formato ripetutamente oggetto di applicazione in giudizi davanti
alla Corte.
Nella disposizione di tale articolo, a norma della quale nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base
alla legge, la Corte ha costantemente ravvisato l'affermazione di un
principio, secondo il quale la legge non può lasciare all'arbitrio
dell'ente impositore la determinazione della prestazione, ma deve
indicare i criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente
nell'esercizio del potere impositore attribuitogli (sentenze n. 4 del
16 gennaio 1957 e n. 48 del 4 luglio 1961). La soluzione da essa
accolta nei riguardi di varie questioni di legittimità costituzionale
concernenti imposizione di prestazioni obbligatorie è stata
conseguentemente fondata su un esame diretto ad accertare se la legge,
in base alla quale la prestazione era imposta, contenesse o no la
determinazione di presupposti, di garanzie e di limiti sufficienti a
circoscrivere la potestà dell'ente impositore. Ed è precisamente un
esame con questo oggetto che deve essere compiuto anche nel presente
giudizio, dopo che si sia riconosciuto che le norme, la cui
legittimità costituzionale è contestata, prevedono la imposizione di
una prestazione obbligatoria.
4. - Nella prima sentenza pronunciata in materia (n. 4 del 1957) la
Corte aveva anche fissato il principio, che il criterio per ritenere
applicabile la norma dell'art. 23 della Costituzione è che si tratti
di prestazione obbligatoria in quanto istituita da un atto di
autorità, indipendentemente dalla denominazione della prestazione
stessa. In quella occasione la prestazione in contestazione era il
cosiddetto "diritto di contratto" previsto dal D.L. 11 agosto 1933, n.
1183, a favore dell'Ente nazionale risi, cui era contestata dalla
difesa dell'Ente e dall'Avvocatura dello Stato la natura di prestazione
tributaria. Nel presente giudizio la natura tributaria della
prestazione viene contestata in base al rilievo, che essa presuppone il
concorso della volontà dell'obbligato, il quale potrebbe evitarla, non
richiedendo il bene o il servizio, in cui si ravvisa la
controprestazione dell'asserito rapporto sinallagmatico: di
conseguenza, il fatto che l'art. 195 del T.U. della finanza locale
parli ripetutamente di "tassa" per l'occupazione del suolo pubblico, e
che l'art. 332, quinto comma, del T.U. della legge comunale e
provinciale si riferisca agli "aumenti di imposte, tasse e contributi"
non potrebbe avere alcun peso ai fini della soluzione della questione
sul carattere tributario delle prestazioni richieste.
La Corte non ritiene di dover assegnare un valore decisivo agli
argomenti letterali desumibili dalla formulazione delle disposizioni
citate, né intende prescindere dal principio già definito in tema di
applicazione della norma contenuta nell'art. 23 della Costituzione. I
casi sottoposti al suo esame nel presente giudizio appaiono sicuramente
compresi nell'ambito di applicazione di quella norma, perché da
molteplici elementi risulta che si tratta di prestazioni imposte,
rispetto alle quali è spesso del tutto irrilevante ogni manifestazione
di volontà del contribuente. Né sempre vi si può ravvisare la
prestazione di una utilità da parte dell'ente impositore, e tanto meno
la sussistenza di un rapporto di equivalenza economica fra l'eventuale
servizio o bene prestato al privato e la prestazione richiesta a
questi, il che diventa ancor più evidente quando intervengano
successive sovraimposizioni, destinate in ogni caso ad alterare il
supposto rapporto.
Per quanto concerne anche e soprattutto la tassa per l'occupazione
del suolo pubblico sono poi da considerare altri numerosi argomenti a
favore della tesi della sua natura tributaria: così il fatto che la
percezione di essa non è stata assoggettata all'I. G. E. da parte del
Ministero delle finanze; il procedimento previsto per la riscossione,
che è quello stabilito per le imposte di consumo; la considerazione
che l'istituzione di essa è condizione per applicare le sovrimposte
fondiarie (art. 255 del T.U. per la finanza locale), elementi tutti che
prevalgono indubbiamente su quelli addotti per sostenere la tesi
contraria.
5. - Il compito della Corte è, pertanto, quello di accertare se
nelle norme legislative, delle quali è controversa la legittimità
costituzionale, si ravvisi la predisposizione di tali limiti al potere
dell'ente impositore da far riconoscere che la prestazione sia imposta
"in base alla legge", secondo la espressione contenuta nella norma
della Costituzione.
A sostegno della tesi affermativa si è sostenuto che la legge pone
limiti sufficienti a quel potere, in quanto ne subordina l'esercizio
alla sussistenza di uno stato di particolare e grave fabbisogno
finanziario dell'ente impositore, e in quanto non mancano controlli,
diretti sia ad accertare tale presupposto, sia a garantire una certa
proporzione fra le prestazioni imposte alle diverse categorie di
contribuenti. Si è anche posto in evidenza che dalla storia degli
istituti in discussione e in particolare dalla successione delle
numerose redazioni della disposizione dell'art. 332, quinto comma, del
T.U. della legge comunale e provinciale, risulta una costante tendenza
del legislatore ad aumentare e perfezionare i limiti e i controlli
concernenti la imposizione della contribuzione, garantendone sempre
meglio la conformità al precetto costituzionale.
A giudizio della Corte, i limiti ed i controlli che si affermano
previsti nell'art. 195 del T.U. per la finanza locale e nell'art. 332,
quinto comma, del T. U. della legge comunale e provinciale (quanto
meno nella redazione antecedente alla legge 16 settembre 1960, n. 1014,
posto che sulla legittimità costituzionale di questa ultima la Corte
non è stata chiamata a pronunciarsi, né compete ad essa accertare se
tale legge sia applicabile ai rapporti controversi), seppure si
potessero considerare veri e propri limiti e controlli, non sono da
ritenere conformi al precetto contenuto nell'art. 23 della
Costituzione.
Anche se il fabbisogno finanziario di un ente a fini molteplici,
quale il Comune, potesse essere considerato come un limite al potere di
imposizione di esso, si tratterebbe di un limite semplicemente globale
e, in quanto tale, insufficiente a garantire i singoli; né possono
attribuirsi carattere ed efficacia di vera garanzia a certi controlli,
che riguardano l'accertamento del presupposto di necessità sopra
ricordato ovvero costituiscono semplici pareri, che, seppure
obbligatori, non sono affatto vincolanti per gli organi
dell'amministrazione attiva.
Se poi è vero, come risulta dagli atti parlamentari relativi a
quella che è poi divenuta la legge 16 settembre 1960, n. 1014, che gli
organi legislativi hanno inteso e intendono adeguare sempre meglio le
leggi ordinarie in materia al precetto costituzionale, non sembra
consentito desumere da tale constatazione un argomento valido per
ammettere la legittimità costituzionale di disposizioni, che quegli
stessi organi hanno ritenuto di dover sostituire.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui tre procedimenti riuniti
indicati in epigrafe:
respinge le eccezioni preliminari proposte dall'Avvocatura generale
dello Stato;
dichiara la illegittimità costituzionale delle norme contenute
nell'art. 195 del T.U. della finanza locale, approvato con R.D. 14
settembre 1931, n. 1175, e nell'art. 332, comma quinto, del T.U. della
legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383,
e modificato dagli art. 9 della legge 2 luglio 1952, n. 703, art. 5
del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, e art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955,
n. 289, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 23 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO
PANTALEOGABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte