Sentenza n. 2/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/02/1963 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del titolo VIII del
libro IV del Codice di procedura civile, promosso con due ordinanze
emesse il 27 luglio 1961 dal Tribunale di Pisa nei procedimenti civili
vertenti tra Bertini Enrico ed il "Consorzio pisano vendita sabbia",
iscritte ai nn. 172 e 173 del Registro ordinanze 1961 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 del 18 novembre 1961.
Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e gli atti di costituzione in giudizio di Bertini Enrico e del
"Consorzio pisano vendita sabbia";
udita nell'udienza pubblica del 14 novembre 1962 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
uditi gli avvocati Giuseppe Maranini e Luigi Del Vivo, per Bertini
Enrico, l'avvocato Luciano Zanotti, per il "Consorzio pisano vendita
sabbia" e il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con due separate ordinanze del 27 luglio 1961, emesse in
distinte cause promosse da Bertini Enrico contro il "Consorzio pisano
vendita sabbia" per l'interpretazione di alcune clausole dello statuto
del Consorzio e per opposizione al precetto e ad atti esecutivi
promossi dal Consorzio stesso in base a lodo arbitrale, il Tribunale di
Pisa rimise a questa Corte la questione di legittimità costituzionale
del titolo VIII del libro IV del Codice di procedura civile, sollevata
dal Bertini in relazione agli artt. 25 e 102 della Costituzione.
Il Tribunale rilevò che è tuttavia propugnata nella dottrina una
concezione dell'istituto arbitrale che vede, negli arbitri, dei veri e
propri giudici designati dalle parti, ma investiti direttamente dalla
legge di un potere giurisdizionale, e, nel procedimento arbitrale, un
processo giurisdizionale anche prima che il pretore renda esecutivo il
lodo, avendo il decreto pretorio solo carattere di atto amministrativo
di approvazione. Rilevò ancora che, in giurisprudenza, sono stati
riconosciuti al compromesso effetti anche positivi di diritto
processuale, e l'istituto arbitrale è stato qualificato come
sostitutivo della giurisdizione ordinaria; nel processo di impugnazione
del lodo si è ravvisato una fase processuale di secondo grado, e
nell'eccezione di compromesso una vera e propria eccezione di
incompetenza. Soggiunse che, secondo la teoria intermedia, l'atto
giurisdizionale è costituito dalla fusione del lodo e del decreto
pretorile, il quale farebbe acquistare retroattivamente carattere
giurisdizionale al procedimento arbitrale e all'attività svolta dagli
arbitri. Osservò che tali valutazioni fanno sorgere un insanabile
contrasto fra le norme che disciplinano l'arbitrato e gli artt. 102 e
25 della Costituzione, che determinano, l'uno la riserva della funzione
giurisdizionale a magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
sull'ordinamento giudiziario, e l'altro il divieto di distogliere dal
giudice naturale precostituito per legge.
Le due ordinanze furono notificate alle parti e al Presidente del
Consiglio dei Ministri, comunicate ai Presidenti delle due Camere e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Si costituirono nei giudizi tanto il Bertini quanto il Consorzio, e
intervenne in essi il Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. - Il Bertini, nelle deduzioni depositate il 21 settembre 1961,
rileva che l'arbitrato regolato dal Codice di procedura civile è un
istituto da collocarsi nel campo del processo, sia per i sostenitori
della teoria giurisdizionalista, sia per quelli della teoria
intermedia, sia per gli altri della teoria privatistica. L'arbitrato,
infatti, culmina in quell'atto giurisdizionale che è il decreto del
pretore, il quale dà al lodo la forma di sentenza esecutiva; il
pretore esercita però un sindacato formale sul lodo, e i veri giudici
che lo formarono sono gli arbitri, i quali assolsero una vera e propria
funzione giurisdizionale, avendoli le parti incaricati di risolvere
controversie con i poteri e gli obblighi propri di tale funzione. Così
essendo si ha, nell'arbitrato rituale, la nomina privata di giudici,
scelti fra persone che non compongono l'ordine giudiziario secondo la
legge che lo regola, e la distrazione della controversia dal giudice
naturale, che è il giudice precostituito per legge e previsto
dall'ordinamento giudiziario, vale a dire istituito in base a criteri
generali prefissati, e non creati post factum.
Rileva ancora il Bertini, nelle deduzioni predette, che l'arbitro
rituale è, nella sostanza, un giudice speciale, anzi quanto mai
speciale, essendo istituito dalla volontà privata; che l'istituto
arbitrale, destinato a correggere le deficienze del procedimento
ordinario e dell'organizzazione giudiziaria, implica una vera e propria
abdicazione da parte dello Stato nei confronti della più gelosa delle
sue funzioni, quella giurisdizionale; che, a differenza dell'arbitrato
irrituale, che ha funzione transattiva, quello rituale, mirando
all'applicazione del diritto, non può non ritenersi destinato a
svolgere una funzione giurisdizionale, che in tale applicazione si
risolve.
3. - Il Consorzio, nelle deduzioni depositate il 22 settembre 1961,
osserva che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha ravvisato
nel decreto un atto che colorisce ex postea il procedimento arbitrale,
attribuendogli retroattivamente solo gli effetti che son propri del
processo giurisdizionale; in modo che, prima di tale decreto, il
procedimento manca dei caratteri di quel processo. Gli arbitri non
possono escutere coattivamente testimoni, eseguire coattivamente
ispezioni oculari, concedere misure cautelari, emettere decreti
ingiuntivi, e così essi mancano degli attributi e dei poteri propri
degli organi giurisdizionali; il decreto del pretore che conferisce al
lodo efficacia di sentenza ha riguardo, non all'esecutività propria
delle pronunzie giurisdizionali, ma alla loro imperatività; il Codice
di procedura denomina lodo la pronuncia arbitrale quando accenna ad
essa come ad un atto non ancora integrato dal decreto pretorio.
4. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel suo atto di
intervento, con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 25, primo
comma, della Costituzione, osserva che questo articolo vuole affermare
la posizione di libertà del cittadino, al quale si garantisce, come
valida espressione del suo diritto alla legalità, un giudice
precostituito per legge, in modo da evitare l'abuso del processo
mediante la costituzione di organi che, per essere privi di
imparzialità e di indipendenza, non sono in grado di esercitare
convenientemente la giurisdizione; non vuole cioè sottrarre alla legge
ordinaria la regolamentazione del processo, ma vuole porre un limite
all'istituzione dei tribunali straordinari costituiti per giudicare su
fatti non previsti come reati al tempo della loro consumazione, o il
cui accertamento era, a quel tempo, demandato ai giudici ordinari.
Invece il compromesso e la clausola arbitrale attuano una espressa
rinunzia alla cognizione da parte del giudice ordinario di una o più
controversie in materia di diritti disponibili, ed hanno alla base la
volontà delle parti di disporre di tali diritti, onde si è fuori dal
campo regolato dalla norma costituzionale invocata.
Per quanto concerne il richiamo all'art. 102 della Costituzione, il
Presidente del Consiglio dei Ministri nega che, all'analogia dell'iter
logico e sillogistico fra la pronuncia arbitrale e la decisione del
giudice, corrisponda l'analogia nei compiti e nei poteri dell'arbitro e
del giudice, non essendo richiesto il giuramento ai testi che depongono
innanzi agli arbitri; essendo diversa da quella del giudice l'attività
che compete all'arbitro con riferimento alle varie specie di consulenze
tecniche; essendo l'attività arbitrale del tutto subordinata a quella
superiore dell'autorità giudiziaria ordinaria; perdendo il lodo ogni
efficacia o validità se venga rifiutato il decreto pretorio o venga
accolta la querela nullitatis; essendosi negato, sotto il profilo
penale, che l'arbitro possa essere ritenuto un pubblico ufliciale o un
incaricato di pubblico servizio. Viene rilevato che la Corte di
cassazione, aderendo alla teoria mista, ha escluso che, di per sé ed
indipendentemente dal decreto del pretore, la funzione degli arbitri
sia giurisdizionale, e, pure essendo vero che l'attività dell'arbitro
consiste sempre in un dicere ius, la necessità di un concorrente
intervento di un magistrato ordinario perché il dicere dell'arbitro
divenga dicere di un giudice farebbe ritenere osservato, in senso
ampio, il principio enunciato nel predetto art. 102 della Costituzione.
Il Presidente del Consiglio conclude che, comunque, se la
qualificazione a posteriori come giurisdizionale della funzione
dell'arbitro fa ritenere questo come giudice speciale, la legittimità
delle norme che la regolano sarebbe tuttora assicurata dalla VI
disposizione transitoria della Costituzione.
5. - Nella memoria depositata il 20 ottobre 1962, il Bertini,
riconfermati i rilievi esposti nelle deduzioni svolte nell'atto della
sua costituzione in giudizio, oppone ulteriormente che è irrilevante
contrastare la natura giurisdizionale delle funzioni dell'arbitro
ponendo a confronto la diversità dei compiti e dei poteri del giudice
e dell'arbitro, perché la maggiore o minore ampiezza dei poteri di un
giudice non influenza la natura della sua attività, tanto vero che
diversi sono i compiti e i poteri dei giudici ordinari, a seconda delle
varie fasi del giudizio, della natura del processo e delle varie
situazioni che la legge è chiamata a regolare. L'attività
dell'arbitro non resta subordinata all'autorità giudiziaria ordinaria,
né risulta intaccata nella sua essenza e sostanza: il pretore esercita
su quell'attività un sindacato minore di quello che può svolgere il
giudice che deliba la sentenza straniera, la quale rimane il frutto di
una attività giurisdizionale, anche se soggetta a controllo
dell'autorità giudiziaria italiana.
Non ha rilevanza, ai fini della questione di legittimità, nemmeno
l'assunto che la funzione arbitrale assume carattere giurisdizionale
soltanto con il decreto pretorio, visto che esso ha effetto
retroattivo; in modo che quel carattere rimane riconosciuto alla
attività dell'arbitro fin dall'origine, e quindi per il periodo
anteriore alla pronunzia pretoria.
Non è conducente inoltre distinguere fra fase logica e fase
volitiva nel processo formativo di una sentenza, per assegnare soltanto
alla prima l'attività dell'arbitro, perché l'operazione degli arbitri
è logica ed insieme volitiva, decidendo essi in concreto, e in modo
imperativo, una controversia determinata, e perché non muta l'essenza
e la natura di un atto giuridico per il fatto che esso sia, in ipotesi,
sottoposto ad una condizione sospensiva di efficacia, che potrebbe
anche consistere nella manifestazione del volere di un terzo o
nell'emanazione di un atto di controllo della pubblica autorità.
Il Bertini contesta pure che la giurisdizione arbitrale sia in atto
coperta dalla VI disposizione transitoria della Costituzione. Questa
si riferisce ad un giudice che fa parte dell'organizzazione dello
Stato, mentre gli arbitri sono giudici privati istituiti e nominati da
privati. Comunque la disposizione predetta non può indurre la Corte
costituzionale a riconoscere la liceità dell'inosservanza illimitata o
definitiva della Costituzione, e a legittimare l'attività dei giudici
speciali a quindici anni dall'entrata in vigore della Costituzione
stessa.
Infine, viene considerato che, non esistendo nel giudizio arbitrale
un organo che possa svolgere le funzioni di notifica dell'ordinanza di
trasmissione alla Corte della questione di legittimità che la legge
affida all'ufficio del cancelliere, l'accettazione della competenza
arbitrale implicherebbe una inammissibile rinuncia al controllo di
costituzionalità delle leggi, e la vigilanza costituzionale del
giudice non potrebbe operare mediante l'esercizio del potere di
provocare di ufficio quel controllo.
6. - Nella memoria depositata il 29 ottobre 1962 il Presidente del
Consiglio dei Ministri premette che la discussione va limitata al
raffronto fra l'istituto dell'arbitrato rituale e le norme degli artt.
25, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, alle quali si
è riferito il Tribunale di Pisa; esclude che, ad esempio, possa
discutersi se sia in contrasto con l'art. 111 della Costituzione la
seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 829 del Codice di procedura
civile, in cui si esclude l'impugnazione di nullità del lodo arbitrale
per inosservanza delle regole di diritto, quando le parti abbiano
autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità o abbiano dichiarato
il lodo non impugnabile. A parte che la norma predetta può essere
interpretata in un senso che non contrasta con il citato art. 111 della
Costituzione.
Confermate poi le osservazioni svolte nell'atto di intervento, il
Presidente del Consiglio dei Ministri soggiunge che la clausola
compromissoria implica costituzione di una competenza predeterminata;
conclude che, in materia di diritti disponibili, le parti possono
astenersi dal portare la controversia all'esame del giudice,
transigerla, concordare l'astensione dell'impugnazione in uno o più
gradi; e l'abuso del processo non può venire in discussione in tutti i
casi in cui le parti possono disporre dei loro diritti.
7. - All'udienza del 14 novembre 1962 le parti hanno ribadito e
sviluppato gli assunti esposti nelle deduzioni e nelle memorie
predette. Considerato in diritto :
1. - In entrambe le due ordinanze il Tribunale di Pisa prospetta i
medesimi dubbi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni
relative all'arbitrato, contenute nel titolo ottavo del libro quarto
del Codice di procedura civile. Pertanto, le due cause possono essere
decise con una sola sentenza.
I dubbi proposti non hanno però ragione di essere, perché è
infondato che l'istituto arbitrale intacchi il principio per cui
l'esercizio della funzione giurisdizionale è riservato a magistrati
ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario
(art. 102 della Costituzione), o deroghi alla norma che vieta di
distogliere dal giudice naturale precostituito per legge (art. 25 della
Costituzione).
2. - L'assunto secondo il quale la funzione arbitrale contraddice
al principio della statualità della giurisdizione fu smentito durante
i lavori preparatori dell'art. 102 della Costituzione, nel corso dei
quali fu autorevolmente riferito che la Seconda Sottocommissione aveva
ritenuto insussistente l'asserito contrasto, e che il Comitato di
redazione, nell'elaborare il testo dell'articolo, aveva inteso
rispettare l'istituto arbitrale, formandosi gli arbitrati per volontà
delle parti e basandosi, quindi, sui poteri a queste spettanti.
E infatti l'art. 102 predetto significa bensì che la legge può
affidare solo a magistrati l'esercizio della funzione giurisdizionale,
salve le eccezioni stabilite per le sezioni specializzate e per la
partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia; ma non
vuol dire altresì che sia vietato ad ogni soggetto giuridico di
svolgere la propria autonomia per la soluzione delle controversie di
suo interesse e di ricorrere ad un mezzo, come quello dell'arbitrato,
che è legittimato da un regolamento convenzionale del diritto di
azione, valido nel limite in cui su questo diritto la volontà singola
opera efficacemente.
L'ordinamento legale dell'arbitrato non è lesivo della riserva
disposta dall'art. 102 della Costituzione perché, quando la parte
vuole che il lodo assuma la forma della sentenza, che è il momento sul
quale influisce la riserva citata, è il magistrato ordinario che
provvede: è lui, infatti, che riveste di imperatività il lodo, e
questo acquista immutabilità dopo il decorso dei termini stabiliti per
la sua impugnazione innanzi al magistrato ordinario o dopo
l'esperimento infruttuoso di tale impugnazione. Il decreto del pretore
poi, secondo l'art. 825, terzo comma, del Cod. proc. civ., conferisce
al lodo la efficacia, non la natura, di una sentenza, pur se di
sentenza si parla in articoli successivi a quello ricordato; in modo
che manca nell'arbitro il potere di produrre atti sostanzialmente
identici a quelli promananti dalla potestà del giudice.
Mantiene aperta la disputa sull'istituto arbitrale soltanto la
determinazione della portata del decreto che dà efficacia esecutiva al
lodo: se cioè questo decreto lascia nella sfera dell'attività privata
gli atti anteriori o se li acquista come frazione di un procedimento
giurisdizionale. Ma il dissenso che la disputa esprime non influisce
sulla soluzione della questione sottoposta al giudizio della Corte:
infatti, non si contesta che il decreto del pretore tiene fermo il
rapporto fra l'arbitro e le parti, e si concorda nel riconoscere che
ove non venga richiesto il decreto del pretore o il pretore neghi
l'esecutorietà, il lodo non perviene nel campo del diritto come
pronuncia di giudice. Queste constatazioni ribadiscono che l'istituto
arbitrale si accorda con la riserva delle funzioni giurisdizionali
sancita nel ricordato art. 102 della Costituzione.
È allora privo di influenza sulla questione proposta alla Corte il
rilevare che l'eccezione compromissoria è assoggettata alla medesima
disciplina dell'eccezione di incompetenza del giudice; che il pretore
svolge soltanto un controllo formale sul lodo prima di dargli
esecutorietà; che il procedimento di impugnazione per nullità del
lodo esecutivo è ritenuto una fase processuale di secondo grado. A
parte ogni giudizio sulla loro fondatezza, codeste opinioni o
determinano gli effetti del negozio compromissorio sul diritto di
azione che, riguardando l'autonomia soggettiva, non sono implicati,
come si è detto, dalla norma costituzionale richiamata innanzi a
questa Corte, o valutano quella parte del procedimento che si svolge
innanzi al giudice ordinario e che quindi non suscita discordanze con
il contenuto di quella norma.
Altrettanto non influente è l'osservare che il procedimento
arbitrale viene definito un surrogato o un equivalente della
giurisdizione, oppure che quel procedimento non permette di provocare
un controllo di legittimità costituzionale di una norma dedotta dalle
parti o ritenuta applicabile dall'arbitro. Nel primo caso, se mai, si
suffraga l'idea che l'attività dell'arbitro è estranea al campo di
applicazione dell'art. 102 della Costituzione; nel secondo caso la
questione di legittimità si pone fuori dai limiti dell'ordinanza, la
quale infatti non prospetta quel profilo, e comunque va fuori
dell'ambito del citato art. 102, che non riguarda il controllo di
legittimità costituzionale. La parte privata, peraltro, ha finito per
ammettere che non mancano rimedi idonei a rimuovere gli ostacoli cui si
è riferita, e ciò dispensa la Corte dal trattare ulteriormente
l'argomento.
3. - Circa il motivo secondo il quale l'incarico arbitrale sottrae
le parti al giudice naturale, la Corte reputa che, nell'art. 25 della
Costituzione, v'è un divieto di imporre la competenza di un giudice
non precostituito, e quindi di interdire il ricorso al giudice
istituito, non pure una limitazione al potere soggettivo di scegliere
fra più giudici ugualmente competenti secondo l'ordinamento generale,
o fra più procedimenti ugualmente preordinati e concorrenti fra loro
secondo l'ordinamento stesso. Il procedimento arbitrale, inquadrato
com'è fra quelli speciali, pone al soggetto soltanto una alternativa
con il procedimento ordinario; ed è la scelta compiuta dalle parti che
produce lo spostamento di competenza dal giudice del procedimento
ordinario a quello del procedimento di impugnativa del lodo, non il
comando di una legge delusivo di una aspettativa maturata, o quello di
un organo dello Stato al quale la stessa legge ha conferito la
corrispondente potestà.
Nemmeno se si tiene conto che il giudice della impugnazione della
sentenza arbitrale non è il giudice che sarebbe stato competente ove
non si fosse adito l'arbitro, si vede, nell'arbitrato, un mezzo diretto
a sottrarre la controversia al giudice naturale. Quella che sorge per
evitare di soggiacere alle valutazioni dell'arbitro, attenendo
principalmente al controllo dell'attività di lui, non ha il medesimo
oggetto della controversia deferitagli; di modo che non deve
necessariamente essere conosciuta dal giudice che sarebbe stato
competente a decidere sulla controversia definita con il lodo.
Vero è che, ove il giudice dell'impugnazione dichiari nulla la
sentenza arbitrale, deve decidere il merito della causa, per quanto non
abbia competenza a conoscerne secondo le regole del procedimento
ordinario. Ma la norma che così dispone è essa stessa indicativa del
giudice naturale competente a decidere sulla controversia nell'ipotesi
considerata; e non può sindacarsi in questa sede il criterio cui la
norma stessa ha obbedito nel determinare questa competenza, nessun
vincolo alla discrezionalità legislativa essendo stato posto in
argomento dalla Costituzione.
4. - Deve perciò essere dichiarato che è infondata la questione
di legittimità costituzionale proposta dal Tribunale di Pisa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del titolo VIII del libro IV del Codice di procedura civile, in
relazione agli artt. 102 e 25 della Costituzione, proposta dal
Tribunale di Pisa con le due ordinanze del 27 luglio 1961.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte