Sentenza n. 2/1964
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/02/1964 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto
comma, del T.U. sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio
1955, n. 797, promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1963 dal
Tribunale di Matera nel procedimento civile vertente tra Porcelli
Giovanni e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al
n. 127 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 180 del 6 luglio 1963.
Udita nella camera di consiglio del 19 novembre 1963 la relazione
del Giudice Michele Fragali.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Un'ordinanza del Tribunale di Matera, emessa il 17 gennaio 1963 nel
procedimento civile vertente fra Porcelli Giovanni e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, ha promosso questione di
legittimità costituzionale dell'art. 58, comma quarto, del T.U. sugli
assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nel
quale si stabilisce che i termini per il ricorso al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale avverso la decisione del Comitato
speciale per gli assegni familiari e quelli per l'azione giudiziaria a
seguito delle decisioni del Ministero decorrono dalla data di consegna
all'ufficio postale di una lettera raccomandata con la quale si dà
notizia delle decisioni adottate rispettivamente dal Comitato e dal
Ministero.
L'ordinanza ha rilevato che il far decorrere dalla data di
spedizione postale il termine per la proposizione dell'azione
giudiziaria costituisce o può costituire violazione di tre principi
costituzionali: quello di eguaglianza dei cittadini di fronte alla
legge (art. 3), quello della facoltà di agire in giudizio per la
tutela dei propri diritti (art. 24), e l'altro della tutela
giurisdizionale contro gli atti della pubblica Amministrazione. È
ineluttabile la diversità di trattamento per i destinatari della
lettera del Ministero, a seconda che la residenza o il domicilio di
essi sia più o meno distante dal luogo di spedizione della lettera;
questa poi potrebbe non giungere in tempo congruo alla preparazione di
un'adeguata difesa o addirittura pervenire dopo la scadenza del
termine, rimanendo così la tutela del diritto dell'interessato
condizionata al regolare funzionamento del servizio postale; la
posizione di un breve termine, com'è quello di trenta giorni dalla
comunicazione, costituisce infine una grave restrizione all'esercizio
del diritto alla tutela giurisdizionale, divenendo così indispensabile
la determinazione di mezzi idonei ad assicurare la probabilità che
l'interessato abbia conoscenza della decisione della quale può
dolersi.
L'ordinanza è stata notificata alle parti il 4 aprile 1963, il
giorno 9 successivo al Presidente del Consiglio dei Ministri.
È stata comunicata ai Presidenti dei Senato e della Camera dei
Deputati rispettivamente il 5 e il 6 aprile 1963. È stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 180 del 6 luglio 1963.
Nessuno si è costituito innanzi a questa Corte. Considerato in diritto :
1. - Il Tribunale di Matera ha osservato che è breve il termine
stabilito per la proposizione dell'azione giudiziaria in materia di
assegni familiari. Ma è addivenuto a tale rilievo soltanto per farne
conseguire la maggiore gravità degli inconvenienti che produce la
norma sancita nel quarto comma dell'art. 58 del T.U., che regola la
materia oggetto specifico della questione di legittimità
costituzionale proposta, secondo la quale quel termine decorre dalla
data della spedizione postale della lettera di comunicazione delle
decisioni amministrative. Infatti, nel dispositivo, l'ordinanza non fa
richiamo al primo e al secondo comma dello stesso articolo, che fissa
quel termine; e nei motivi ammette che un termine breve potrebbe talora
essere necessario, ad avviso discrezionale del legislatore.
Ritiene perciò la Corte che non possa discutersi in questa sede
della congruità del termine in esame; del resto, solitamente
giustificata con la esigenza di rendere rapida la definizione di
controversie che, come quelle relative agli assegni familiari, hanno
contenuto spiccatamente sociale. E limita quindi il suo giudizio alla
norma che statuisce sulla decorrenza del termine predetto.
2. - Questa norma non si accorda con l'art. 113 della Costituzione.
A parte che essa deroga senza alcuna giustificazione al sistema cui
è ispirato quello generale delle notificazioni e delle comunicazioni a
mezzo del servizio postale, il quale aderisce al criterio della
recezione, è decisivo osservare che l'altro principio, quello della
spedizione, adottato nella norma denunciata, fa decorrere il termine
per la proposizione dell'azione giudiziaria dall'avverarsi di un fatto
che si manifesta fuori della sfera giuridica dell'interessato, e del
cui verificarsi questi è in grado di avere notizia solo se e quando ne
riceva comunicazione. Ma la conoscenza della decisione del Ministro
può ritardare, a causa degli impedimenti che possono colpire la sfera
dell'ufficio postale; ed allora il termine per ricorrere al giudice
potrebbe in fatto ridursi o financo restare eliminato, e rimarrebbe
condizionata alla diligenza di quell'ufficio, e comunque al fatto delle
persone addette ad esso, la possibilità di una reazione
giurisdizionale del destinatario o di una reazione adeguata.
Questa Corte ha deciso altra volta (sentenza 22 novembre 1962, n.
93) che il diritto di difesa deve essere regolato dalla legge ordinaria
in modo da assicurarne l'effettività e da non renderne l'esercizio
estremamente difficile; e la particolare natura delle controversie
relative agli assegni familiari non può essere motivo di pregiudizio
alla esplicazione di un diritto garantito costituzionalmente. Assicura
invece questa esplicazione il principio che fa esaurire nella recezione
il procedimento di notificazione o di comunicazione a mezzo del
servizio postale dell'atto contro cui la parte può avere interesse a
reclamare.
È ovviamente di nessun rilievo l'obiettare che, secondo la
prevalente interpretazione del sistema, per il disposto dell'art. 98
del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, richiamato nell'art. 58 del T.U.
sugli assegni familiari, la parte può esperire l'azione giudiziaria
dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla presentazione del
ricorso al Ministro, ove entro tale termine il ricorso non sia stato
deciso. Tale facoltà non è data per rendere possibile quella azione
quando la parte abbia ricevuto in ritardo o non abbia ricevuto la
comunicazione della decisione ministeriale, e quindi quale mezzo di
protezione contro il pericolo che l'interessato decada dall'azione
giudiziaria per avere ignorato che gli è stata spedita la
comunicazione predetta. È data per stimolare il Ministro all'esame
sollecito del ricorso contro la decisione del Comitato; tanto vero che
non viene meno il diritto dell'interessato alla tutela giurisdizionale
se egli, confidando nella fondatezza delle sue istanze, attendesse il
completarsi del procedimento che ha iniziato (arg. art. 460 del Codice
di procedura civile).
3. - La norma impugnata deve dichiararsi illegittima anche per
quanto si riferisce alla decorrenza del termine per il ricorso al
Ministro. Infatti la regola che fa iniziare tale termine dalla consegna
all'ufficio postale della lettera con cui si comunica all'interessato
la decisione sfavorevole del Comitato speciale è pure lesiva del
diritto alla tutela giurisdizionale, perché un irregolare
funzionamento di quell'ufficio, ove provocasse la decadenza dal ricorso
al Ministro, rendendo immutabile la pronunzia del Comitato,
precluderebbe l'azione giudiziaria.
Non è dubbio che, se si applica alla specie il ricordato art. 98
del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, la parte, come, dopo il decorso di
un uguale termine, può agire in via giudiziaria ove il Ministro non si
sia pronunziato sul ricorso contro la deliberazione del Comitato, così
ha facoltà di ricorrere al Ministro se il Comitato non avrà deciso
entro sessanta giorni sull'istanza ad esso proposta. Ma le
considerazioni sopra svolte circa le finalità della norma che
attribuisce quel potere valgono a convincere che la sua attribuzione
non elimina nemmeno il vizio di illegittimità della disposizione che
fa decorrere dalla data di spedizione postale anche il termine per il
ricorso al Ministro contro la decisione del Comitato speciale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma
quarto, del T.U. delle leggi sugli assegni familiari, approvato con
D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte