Sentenza n. 2/1966
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/01/1966 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 2r.d. 752/1926
citata
- art. 77legge 2299/1925
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma
secondo, del R.D. 11 aprile 1926, n. 752, promosso con ordinanza emessa
il 29 novembre 1963 dalla Corte di appello di Napoli nel procedimento
civile vertente tra la Gestione I.N.A.-Casa e Prota Andrea, iscritta al
n. 131 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 212 del 29 agosto 1964.
Visto l'atto di costituzione della Gestione I.N.A.-Casa;
udita nell'udienza pubblica del 17 novembre 1965 la relazione del
Giudice Giovanni Battista Benedetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni
Albisinni, per la Gestione I.N.A.-Casa.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con citazione 16 maggio 1961 la Gestione I.N.A.-Casa proponeva
opposizione dinanzi al Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 51 della
legge sulle espropriazioni per pubblica utilità contro la stima fatta
dal perito giudiziario dell'indennità dovuta per la espropriazione a
favore della Gestione di un fondo sito in Casola, provincia di Napoli,
di proprietà del sig. Andrea Prota.
Il Prota, costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente il
difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito sostenendo che, ai
sensi dell'art. 17 del D.L.L.gt. 27 febbraio 1919, n. 219, la
controversia dovesse essere devoluta alla Giunta speciale costituita
presso la Corte di appello di Napoli.
Con sentenza del 26 ottobre 1962 il Tribunale, in accoglimento
della dedotta eccezione, dichiarava il proprio difetto di
giurisdizione.
Avverso tale pronuncia l'I.N.A.-Casa proponeva appello osservando
che una retta interpretazione dell'art. 17 del D.L.L.gt. n. 219 del
1919 avrebbe dovuto far ritenere la giurisdizione del magistrato
ordinario adito e che ad una diversa conclusione non si sarebbe potuto
pervenire in base al disposto degli artt. 1, 2 e 3 del R.D. 11 aprile
1926, n. 752, emesso dal Governo in virtù della delega contenuta nella
legge 24 dicembre 1925, n. 2299, recante "Provvedimenti sulla
organizzazione degli uffici per l'esecuzione delle opere pubbliche nel
Mezzogiorno e nelle isole".
Ove, infatti, con le norme contenute nei citati articoli si fosse
inteso operare un ampliamento della giurisdizione della Giunta speciale
presso la Corte di appello di Napoli, (facendo rientrare nella sua
sfera non soltanto la cognizione delle procedure espropriative relative
a beni siti nel Comune di Napoli, ma anche le procedure riguardanti
immobili situati nel territorio della Provincia) risulterebbe evidente
l'eccesso di delega in cui il Governo sarebbe incorso con conseguente
violazione degli artt. 70 e 77, primo comma, della Costituzione.
La Corte di appello di Napoli, con ordinanza 29 novembre 1963,
ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza della dedotta
eccezione di illegittimità, ha disposto la trasmissione degli atti a
questa Corte.
Muovendo dalla premessa che ai sensi del coordinato disposto
dell'art. 17 del D.L.L.gt. n. 219 del 1919 e degli artt. 2 e 3 del R.D.
n. 752 del 1926 la giurisdizione della Giunta speciale è stata estesa
alle procedure espropriative concernenti immobili situati nella
Provincia di Napoli, l'ordinanza osserva - in punto di non manifesta
infondatezza della questione di legittimità - che sia dal testo
dell'art. 1 della legge delegante n. 2299 del 1925 (in forza della
quale è stato emanato il R.D.L. n. 752) sia dagli atti parlamentari ad
essa relativi, si evince chiaramente che il Governo era stato
autorizzato ad emanare disposizioni in un campo ben delimitato, quale
quello del decentramento di poteri amministrativi. Non poteva,
pertanto, il Governo in base a detta delega modificare l'ambito della
potestà giurisdizionale della Giunta speciale. Da ciò discenderebbe -
secondo l'ordinanza - l'illegittimità costituzionale della norma
contenuta nella seconda parte dell'art. 2 del R.D.L. n. 752 in
riferimento agli artt. 70 e 77, primo comma, della Costituzione.
L'ordinanza ritualmente notificata e comunicata è stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 212 del 29 agosto 1964.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita soltanto la
Gestione case per i lavoratori, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
generale dello Stato, con deposito di deduzioni in cancelleria in data
12 settembre 1964.
L'Avvocatura, dopo aver riassunto i termini della controversia,
conclude chiedendo che la Corte voglia "decidere come di giustizia
sulla sollevata questione di legittimità".
Nella successiva memoria, depositata in data 4 novembre 1965,
l'Avvocatura fa rilevare che la questione di legittimità
costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Napoli deve
ritenersi pienamente fondata, e ciò perché, estendendo alla Provincia
di Napoli la potestà giurisdizionale della Giunta per le
espropriazioni, il Governo chiaramente esorbitò dai limiti della
delega conferitagli con la legge 24 dicembre 1925, n. 2299, che aveva
ad oggetto esclusivamente il trasferimento di poteri amministrativi e
non anche la attribuzione o la estensione di potestà giurisdizionali. Considerato in diritto :
1. - Secondo l'ordinanza la disposizione contenuta nell'art. 2,
comma secondo, del R.D. 11 aprile 1926, n. 752, sarebbe
costituzionalmente illegittima in quanto, estendendo alla Provincia di
Napoli la giurisdizione della Giunta speciale delle espropriazioni
presso la Corte di appello di quella città, il Governo avrebbe
ecceduto dai limiti della delega concessagli con la legge 24 dicembre
1925, n. 2299.
Trattandosi di questione di legittimità costituzionale relativa ad
una delegazione legislativa anteriore alla entrata in vigore della
Costituzione, l'indagine della Corte va limitata all'accertamento della
esistenza di una legge di delegazione avente ad oggetto una materia ben
definita, ed all'osservanza, da parte del legislatore delegato, della
estensione data alla delega.
2. La Giunta speciale delle espropriazioni presso la Corte di
appello di Napoli - istituita in virtù dell'art. 17 del decreto-legge
luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, concernente "Provvedimenti a
favore della città di Napoli" convertito nella legge 24 agosto 1921,
n. 1920 - aveva, in origine, una potestà giurisdizionale
territorialmente limitata al solo Comune di Napoli. In deroga alle
disposizioni della legge generale sulle espropriazioni per pubblica
utilità, la citata norma attribuisce, infatti, alla Giunta - anziché
al giudice ordinario - la determinazione, in via contenziosa, delle
indennità per le espropriazioni relative a beni immobili siti nel
Comune di Napoli per le quali siano applicabili le disposizioni di cui
agli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul
risanamento di Napoli.
L'ambito territoriale di questa speciale giurisdizione subì,
però, una estensione per effetto del R.D. 11 aprile 1926, n. 752,
contenente "Poteri dell'Alto Commissariato per la città e la Provincia
di Napoli in materia di espropriazioni di pubblica utilità". L'art. 2
di tale decreto, infatti, nell'attribuire all'Alto Commissariato la
facoltà di dichiarare indifferibili ed urgenti le opere di pubblica
utilità da eseguirsi nella città e nella Provincia di Napoli,
richiama, nel secondo comma, l'art. 17 del D.L.L.gt. n. 219 del 1919
riguardante la Giunta speciale, sì che dal coordinamento tra le citate
disposizioni è dato chiaramente inferire l'estensione della
giurisdizione della Giunta alle procedure espropriative eseguite nella
Provincia di Napoli.
3. - Ciò premesso, venendo all'esame di merito della questione
prospettata, per giudicare circa la sussistenza o meno del dedotto
eccesso di delega occorre accertare, attraverso un processo di
raffronto tra la norma delegata e quella delegante, se vi sia
conformità o divergenza tra le due norme; se cioè rientri nella legge
di delegazione il potere del Governo in ordine alla operata estensione
della competenza territoriale della Giunta.
Il quesito trova facile risposta, in senso negativo, nel titolo e
ancor più nel testo letterale della legge di delega 24 dicembre 1925,
n. 2299. Con essa il legislatore dell'epoca, nell'intento di adottare
"provvedimenti sull'organizzazione degli uffici per l'esecuzione di
opere pubbliche nel mezzogiorno e nelle isole". autorizzava il Governo
(art. 1) "ad emanare disposizioni aventi vigore di legge per
regolare... mediante modificazioni agli ordinamenti attuali il
decentramento e l'unificazione delle funzioni ora esercitate dai
diversi Ministeri per l'esecuzione delle opere pubbliche nonché per
l'adozione di tutte le provvidenze comunque dirette al miglioramento
delle condizioni economiche, igieniche e sociali delle provincie
meridionali".
Trattavasi, com'è evidente, di una delega per la realizzazione di
un largo decentramento e contemporanea unificazione di funzioni
esclusivamente amministrative che il Governo intendeva attuare al fine
di avviare a concreta soluzione l'annoso e grave problema del
Mezzogiorno.
La natura e l'estensione dei poteri delegati risultano, peraltro,
evidenti al lume dei lavori preparatori della legge in esame in cui si
parla di "decentrare i poteri amministrativi, per modo che la
deliberazione sia più vicina alla realtà", di "decentramento limitato
ad un campo amministrativo perfettamente identificato e determinato",
di creazione di nuovi istituti nei quali "dovranno essere concentrate
le facoltà che in materia di lavori pubblici e di interventi
statali... sono adesso distribuite tra le varie branche
dell'Amministrazione centrale" e precisamente del "Ministero dei lavori
pubblici, della economia nazionale, dell'interno e della pubblica
istruzione".
Non poteva quindi il Governo, nell'attuazione di una delega
riguardante esclusivamente gli ordinamenti amministrativi, dettare
norme in materia di giurisdizione estendendo al territorio della
Provincia di Napoli la competenza della Giunta speciale che l'art. 17
del D.L.L.gt. n. 219 del 1919 aveva previsto solo per la città di
Napoli. Così operando il legislatore delegato ha esorbitato dai poteri
conferitigli e, pertanto, l'art. 2, comma secondo, del R.D. n. 752 del
1926 va dichiarato costituzionalmente illegittimo in relazione al
disposto dell'art. 77, comma primo, della Costituzione, secondo il
quale il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare
decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della norma contenuta
nell'art. 2, comma secondo, del R D. 11 aprile 1926, n. 752, nella
parte in cui estende la competenza della Giunta speciale presso la
Corte di appello di Napoli alle procedure espropriative riguardanti
beni immobili situati nella Provincia di Napoli, per eccesso dai limiti
della delega conferita al Governo con legge 24 dicembre 1925, n. 2299,
in riferimento all'art. 77, comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte