Sentenza n. 2/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/03/1968 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 74 del
Codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 23
novembre 1965 dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente
tra Fazio Giuseppe e il Ministero di grazia e giustizia, iscritta al n.
106 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 168 del 9 luglio 1966.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione del Ministro di grazia e giustizia;
udita nell'udienza pubblica del 14 febbraio 1968 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per il Ministro di
grazia e giustizia.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il sig. Giuseppe Fazio, il 4 settembre 1961, conveniva dinanzi
al Tribunale di Bologna il Ministro di grazia e giustizia chiedendo il
risarcimento dei danni per aver sofferto, su ordine di carcerazione
della procura di Agrigento, una pena più lunga di quella alla quale
era stato condannato; ma il convenuto replicava, tra l'altro, che in
virtù degli articoli 74 e 55 del Codice di procedura civile che
risponde in tali casi è, non la pubblica amministrazione, ma il
procuratore della Repubblica.
Dato ciò, il Tribunale di Bologna, dovendo applicare le due norme
e ritenendole sospette di illegittimità costituzionale, emanava
ordinanza di rinvio a questa Corte. L'ordinanza, emessa il 23 novembre
1965, è stata ritualmente notificata e pubblicata.
Secondo il Tribunale di Bologna, gli artt. 55 e 74 del Codice di
procedura civile sembrerebbero contrastare con l'art. 28 della
Costituzione: infatti, mentre questo "imputa anche allo Stato la
responsabilità del suoi funzionari e dipendenti", quei due articoli la
"imputano soltanto al magistrato"; rispetto al quale inoltre la
limitano al dolo, alla frode e alla concussione, subordinando poi la
domanda di risarcimento del terzo all'autorizzazione del Ministro;
limitazioni, l'una e l'altra, che sono ignote alla norma
costituzionale; su cui tuttavia occorrerebbe rimuovere il dubbio se,
scritta per introdurre la responsabilità personale del funzionari
amministrativi, sia estensibile ai magistrati.
2. - Il Ministro di grazia e giustizia si è costituito e il
Presidente del Consiglio è intervenuto con atti depositati il 12
luglio 1966.
L'Avvocatura dello Stato chiede che sia dichiarata l'infondatezza
della questione di legittimità costituzionale: innanzi tutto l'art. 28
della Costituzione si riferisce solo ai funzionari e ai dipendenti,
mentre le norme impugnate riguardano i magistrati, che la stessa
Costituzione (artt. 105 e 106 d'un titolo ad hoc) distingue dai
funzionari (l'art. 97 pone soltanto per costoro il principio generale
della responsabilità); il magistrato d'altronde non è neanche un
dipendente dello Stato, organizzazione, ché, se lo fosse, la sua
indipendenza, garantita dagli artt. 101 e 104, sarebbe del tutto
illusoria: la magistratura è un ordine autonomo che svolge attività
dovuta, dinanzi a cui cede persino la libertà del cittadino e rispetto
alla quale non è configurabile un principio generale di
responsabilità.
Di regola lo Stato risponde civilmente solo se è amministrazione
attiva e non se si presenta come legislatore o come giudice (nel qual
caso soccorre il diverso istituto della riparazione dell'errore
giudiziario): poiché è esclusa nei suoi confronti ogni azione di
risarcimento dei danni derivanti da sentenze ingiuste, altrettanto
sarà per gli atti del pubblico ministero, che indubbiamente appartiene
all'ordine giudiziario. La responsabilità statale - prosegue
l'Avvocatura - sempre responsabilità diretta, inconcepibile dunque se
l'atto dannoso sia opera di chi non è legato da un rapporto di
dipendenza organica o comunque di chi, avendo commesso reato doloso, ha
rotto ogni vincolo organico proprio con l'organizzazione dello Stato.
L'art. 28 della Costituzione ha introdotto il principio generale
della responsabilità dei funzionari accanto a quella statale; ma, là
dove era già riconosciuta dalla legislazione preesistente, l'ha
lasciata così com'era, coi suoi presupposti e le sue limitazioni (un
esempio ne sono appunto le norme impugnate, che la circoscrivono al
dolo, alla frode, alla concussione). Inoltre, richiamandola alle "leggi
penali, civili e amministrative", non ha tolto al legislatore la
libertà di configurarla, a seconda del casi, variamente: gli stessi
funzionari amministrativi non sono responsabili oltre il dolo e la
colpa grave (art. 23 T.U. 10 gennaio 1957, n. 3).
Altrettanto dovrebbe dirsi dell'autorizzazione ministeriale, senza
cui il terzo non può proporre l'azione di risarcimento contro il
magistrato (art. 56 del Codice di procedura civile). Ma sul punto non
sembra che l'ordinanza di rinvio abbia sollevato una vera e propria
questione di costituzionalità, del resto irrilevante in un giudizio
promosso contro il Ministero e non contro il magistrato.
3. - Il 29 gennaio 1968 una breve memoria, per il Presidente del
Consiglio, è stata depositata dall'Avvocatura dello Stato, che, nella
discussione orale, si è rimessa alla Corte. Considerato in diritto :
1. - Si è sollevata questione di legittimità costituzionale degli
artt. 55 e 74 del Codice di procedura civile, che limitano al dolo,
alla frode e alla concussione (e all'omissione di atti d'ufficio) la
responsabilità personale del magistrati: se ne denuncia il contrasto
con l'art. 28 della Costituzione poiché, a differenza da questo,
escluderebbero in ogni caso la responsabilità civile dello Stato per i
danni derivanti ai privati da atti colposi del giudice.
La questione è infondata.
In verità l'art. 28, dicendo responsabili della violazione di
diritti soggettivi tanto i "funzionari" e i "dipendenti" quanto lo
Stato, ha ad oggetto l'attività, oltreché degli uffici
amministrativi, di quelli giudiziari. Che si riferisca solo ai primi,
è opinione dell'Avvocatura, ma la Corte non può accoglierla.
L'autonomia e l'indipendenza della magistratura e del giudice
ovviamente non pongono l'una al di là dello Stato, quasi legibus
soluta, né l'altro fuori dall'organizzazione statale. Il magistrato è
e deve essere indipendente da poteri e da interessi estranei alla
giurisdizione; ma questa è funzione statale ed i giudici,
esercitandola, svolgono attività abituale al servizio dello Stato:
tanto che la Costituzione (art. 98) li ricorda insieme ai pubblici
impiegati e son numerose le leggi che, scritte per questi, valgono
anche per quelli.
In effetti proprio l'art. 28, come risulta da affermazioni ripetute
lungo il suo procedimento formativo, ha inteso estendere a quanti
agiscano per lo Stato quella responsabilità personale che prima era
espressamente prevista solo per alcuni di loro (giudici, cancellieri,
conservatori di registri immobiliari). Con il che si sono venuti ad
accomunare gli uni e gli altri in una stessa proposizione normativa,
affermandosi un principio valevole per tutti coloro che, sia pure
magistrati, svolgano attività statale: un principio generale che da
una parte li rende personalmente responsabili, ma dall'altra non
esclude, poiché la norma rinvia alle leggi ordinarie, che codesta
responsabilità sia disciplinata variamente per categorie o per
situazioni.
Appunto la singolarità della funzione giurisdizionale, la natura
del provvedimenti giudiziali, la stessa posizione, super partes del
magistrato possono suggerire, come hanno suggerito ante litteram,
condizioni e limiti alla sua responsabilità; ma non sono tali da
legittimarne, per ipotesi, una negazione totale, che violerebbe
apertamente quel principio o peccherebbe di irragionevolezza sia di per
sé (art. 28) sia nel confronto con l'imputabilità del "pubblici
impiegati" (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e art. 3 della Costituzione).
2. - Analogo discorso va fatto per la responsabilità dello Stato.
Essa s'accompagna a quella del "funzionari" e del "dipendenti"
nell'art. 28 della Costituzione e nei principi della legislazione
ordinaria: dimodoché una legge, che negasse al cittadino danneggiato
dal giudice qualunque pretesa verso l'amministrazione statale, sarebbe
contraria a giustizia in un ordinamento, che, anche a livello
costituzionale, dà azione almeno alle vittime dell'attività
amministrativa.
Ciò è come dire che, in ipotesi, gli artt. 55 e 74 del Codice di
procedura civile, se nei riguardi dello Stato non accordassero mai al
terzo l'azione di risarcimento, violerebbero sicuramente l'art. 28: né
il vuoto di tutela sarebbe colmato dalla legislazione relativa agli
errori giudiziari, che copre un'area diversa e si fonda su presupposti
differenti. Tuttavia, nella realtà, gli artt. 55 e 74 del Codice di
procedura civile non contrastano alla norma costituzionale proprio
perché il loro apparente silenzio, malgrado un diverso indirizzo
interpretativo, non significa esclusione della responsabilità dello
Stato. Per il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (artt. 22 e 23) l'impiegato
risponde solo entro i limiti del dolo e della colpa grave; eppure ciò
non ha precluso alla giurisprudenza di riconoscere la responsabilità
statale al di là della colpa grave o addirittura della colpa: lo ha
consentito perché l'art. 23 e lo stesso art. 22, non richiamandola per
questi casi, neanche la negano. Analogamente, nemmeno le norme
impugnate contengono un precetto che escluda del tutto la
responsabilità dello Stato.
Questa esclusione totale potrebbe ricavarsi semmai, non dagli artt.
55 e 74 del Codice di procedura civile, ma da altre norme o principi
dell'ordinamento. Sta di fatto però ehe, proprio in virtù dell'art.
28 della Costituzione, là dove è responsabile il "funzionario" o
"dipendente", lo sarà negli stessi limiti lo Stato (art. 28: "In '
tali casi ' la responsabilità civile si estende allo Stato"): e,
poiché questo è il modello sul quale occorre ormai interpretare le
due norme denunciate, in esse dovrà leggersi anche la responsabilità
dello Stato per gli atti e le omissioni di cui risponde il giudice
nell'esercizio del suo ministero (cit. art. 55). Quanto alle altre
violazioni di diritti soggettivi, cioè ai danni cagionati dal giudice
per colpa grave o lieve o senza colpa, il diritto al risarcimento nei
riguardi dello Stato non trova garanzia nel precetto costituzionale; ma
niente impedisce alla giurisprudenza di trarlo eventualmente da norme o
principi contenuti in leggi ordinarie (se esistono).
3. - Il Tribunale di Bologna, a quanto pare, sospetta anche
dell'autorizzazione ministeriale, che, secondo gli articoli 56 e 74 del
Codice di procedura civile, è necessaria per l'esercizio dell'azione
nei confronti del giudice; ma l'autorizzazione non occorrerebbe se la
domanda di risarcimento fosse rivolta allo Stato: di modo che su questo
punto un giudizio di costituzionalità sarebbe irrilevante in una causa
nella quale si contende sulla responsabilità dello Stato e non su
quella del giudice.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 55 e 74 del Codice di procedura civile proposta in
riferimento all'art. 28 della Costituzione dall'ordinanza 23 novembre
1965 del Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1968.
ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte