Sentenza n. 2/1969
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/01/1969 · relatore Angelo de Marco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, terzo
comma, della legge regionale siciliana 10 agosto 1965, n. 21, recante
"Trasformazione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia in Ente di
sviluppo agricolo", promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1967
dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sul
ricorso dell'Associazione generale delle cooperative italiane e della
Federazione regionale siciliana dell'Associazione stessa contro
l'Assessore per l'agricoltura e foreste della Regione siciliana ed
altri, iscritta al n. 153 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2 settembre 1967 e
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 26 agosto
1967.
Visti gli atti di costituzione dell'Assessore regionale per
l'agricoltura e foreste e della Federazione regionale siciliana delle
cooperative, e di intervento del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 23 ottobre 1968 la relazione del
Giudice Angelo De Marco;
uditi l'avv. Mario Nigro, per la Federazione regionale siciliana
delle cooperative, e il sostituto avvocato generale dello Stato
Antonino Terranova, per il Presidente della Regione siciliana e per
l'Assessore all'agricoltura e foreste.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
L'Associazione generale delle cooperative italiane e la Federazione
regionale siciliana dell'Associazione stessa impugnavano ritualmente
davanti al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione
siciliana il decreto 6 aprile 1966 dell'Assessore per l'agricoltura e
foreste della Regione siciliana, con il quale era stato nominato il
Consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.).
A sostegno del gravame si deduceva l'illegittimità derivata
dell'impugnato decreto, in quanto fondato sull'art. 18 della legge
regionale 5 (rectius 10) agosto 1965, n. 21, nei confronti del quale si
sollevava questione di illegittimità costituzionale sotto diversi
aspetti.
Premesso, infatti, che il detto art. 18, disponendo circa la nomina
dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'E.S.A. prevede, fra
gli altri, due rappresentanti della cooperazione, stabilendo
espressamente che devono essere designati uno dalla Lega nazionale
cooperative ed uno dalla Confederazione nazionale cooperative ed
escludendo, così, in modo assoluto e definitivo, che nel Consiglio di
amministrazione dell'Associazione generale delle cooperative italiane,
si prospettavano i seguenti vizi di incostituzionalità:
1) Contrasto con l'art. 3 in relazione anche agli artt. 2, 18 e 39
della Costituzione, in quanto con l'inclusione nel Consiglio di
amministrazione da una parte delle due Associazioni suddette e
l'esclusione, dall'altra, dell'Associazione ricorrente si veniva
chiaramente a violare il principio di eguaglianza.
2) Contrasto con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, in
quanto, come risulta dalla sentenza della Corte costituzionale 23 marzo
1966, n. 25, se rientra nei principi di buon andamento dei pubblici
uffici il disporre che determinati organi collegiali vengano composti
anche con la partecipazione di membri che provengano da gruppi sociali
operanti nel settore, è necessario tuttavia predisporre un sistema che
assicuri la parità fra i gruppi stessi.
3) Contrasto con gli artt. 1, 5, 97 e con tutte le norme della
Costituzione, da cui si può desumere l'esistenza di un principio di
democraticità nell'Amministrazione, in quanto tale principio impone,
quando si prevede la partecipazione degli interessati o dei loro
rappresentanti alla gestione dei pubblici affari, di dar voce in
capitolo a tutti gli interessati ed è, quindi, violato quando si
includono alcuni e si escludono altri.
4) Contrasto con le stesse norme e lo stesso principio, in quanto
nella specie, sia pure ad altri fini, l'art. 6 della legge regionale n.
21 del 1965 riconosce la rappresentatività dell'Associazione generale
delle cooperative.
Il Consiglio di giustizia amministrativa, con ordinanza 22 febbraio
1967, dopo averne affermata la rilevanza, ai fini della decisione del
ricorso davanti ad esso proposto, riteneva non manifestamente infondata
la questione di illegittimità costituzionale sollevata sotto il
profilo di violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3
della Costituzione, affermando che anche l'asserito contrasto con il
principio di democraticità, si risolve, in sostanza, in un altro
aspetto della Violazione del principio di eguaglianza.
In sostanza, nella scelta in via permanente di due sole, su tre
associazioni di categoria e l'esclusione, sempre in via permanente,
dell'altra per l'esercizio del diritto di designazione di due membri
del Consiglio di amministrazione dell'E.S.A., con l'ordinanza suddetta,
si ravvisa una violazione del principio di eguaglianza, in quanto,
mentre in mancanza di specifica motivazione, il criterio di tale scelta
non può ravvisarsi che nella maggiore rappresentatività, non può
escludersi che l'Associazione esclusa, alla scadenza del termine di
durata in carica del Consiglio di amministrazione, al quale si
riferisce il decreto impugnato, possa avere avuto un incremento tale da
avere maggiore rappresentatività di una o di entrambe le associazioni
prescelte.
Dopo le comunicazioni, notificazioni e pubblicazioni di legge, la
questione viene ora portata alla cognizione della Corte.
Si sono costituite in giudizio, da un lato, la Federazione
regionale siciliana dell'Associazione generale delle cooperative
italiane (A.G.C.I.), dall'altro, il Presidente della Regione siciliana
e l'Assessore per l'agricoltura e le foreste della Regione siciliana,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato.
Con la memoria di costituzione il patrocinio della Federazione si
è richiamata alla ordinanza di rimessione ed alle deduzioni svolte
davanti al Consiglio di giustizia amministrativa, chiedendo che la
Corte dichiari fondata la questione, con tale ordinanza sollevata.
Alla sua volta l'Avvocatura generale dello Stato, sia
nell'interesse del Presidente, quanto in quello dell'Assessore per
l'agricoltura e foreste della Regione siciliana, con le memorie di
costituzione ha eccepito l'infondatezza della questione, in quanto non
sussisterebbe il denunziato contrasto tra la norma impugnata e l'art. 3
della Costituzione, tenuto conto che la individuazione dei due
organismi da parte del legislatore costituirebbe la risultante
dell'apprezzamento compiuto in ordine alla maggiore rappresentatività,
del resto non contestata, degli organismi prescelti mentre la mancata
previsione di un sistema di adeguamento alla misura della
rappresentatività non attiene al contenuto del giudizio di
eguaglianza, dato che spetta, se mai, al futuro legislatore di
procedere in modo analogo a quanto operato con la norma impugnata.
Questi stessi concetti vengono, poi, richiamati e sviluppati con
una memoria depositata il 2 ottobre 1968, con la quale si aggiunge che,
come affermato nella sentenza di questa Corte n. 25 del 1966,
richiamata ad altri fini nell'ordinanza di rinvio, non si può
ravvisare violazione del principio di eguaglianza quando il legislatore
ha provveduto in conformità della concreta situazione di fatto
esistente nel momento dell'emanazione della legge.
Con ampia memoria, depositata il 10 ottobre 1968, il patrocinio
della Federazione regionale siciliana delle cooperative, sostiene che,
attraverso un'indagine intima e penetrante dell'ordinanza di rinvio,
quale la Corte ha ritenuto esserle consentita con le sentenze 20
dicembre 1962, n. 108, 13 luglio 1963, n. 132, 13 gennaio 1963, n. 3,
ben può ritenersi che nella specie, nonostante possa apparire il
contrario, in base ad un esame meramente formale e sommario, la
questione proposta non sia limitata al solo profilo del contrasto con
l'art. 3 della Costituzione ma si estende anche al contrasto con l'art.
97 e con il principio di democraticità dell'amministrazione.
In base a questa premessa ed attraverso l'esame della motivazione
dell'ordinanza di rinvio si sostiene che l'illegittimità della norma
impugnata sussiste sotto tutti e tre i profili sopra esposti e cioè
non soltanto per contrasto con l'art. 3 ma anche per contrasto con
l'art. 97 della Costituzione e con il principio della democraticità
dell'amministrazione.
Si insiste, pertanto, nel chiedere che questa Corte dichiari
fondata la questione proposta. Considerato in diritto :
Non occorre, anzittuto, accertare la fondatezza dell'assunto del
patrocinio della Federazione regionale siciliana delle cooperative,
secondo il quale, attraverso una indagine penetrante sulla esatta
estensione della questione di legittimità costituzionale, sollevata
con l'ordinanza di rinvio, si dovrebbe giungere a ritenere che
l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge regionale
siciliana 10 agosto 1965, n. 21, sarebbe stata sollevata non soltanto
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ma anche in riferimento
all'art. 97 ed al principio della democraticità dell'Amministrazione,
essendo assorbente il rilievo che tale questione risulta fondata, sotto
il profilo della violazione del principio di eguaglianza, sancito
dall'art. 3 della Costituzione.
Come è stato affermato, tra le altre, dalla sentenza di questa
Corte n. 25 del 1966, richiamata ad altri fini nell'ordinanza di
rinvio, il principio di eguaglianza deve essere osservato non soltanto
nei confronti delle persone fisiche, ma, in quanto sia possibile, anche
nei confronti delle persone giuridiche.
Se, pertanto, una legge - come nelle specie - dispone che debbono
essere chiamati a far parte di un organo amministrativo i
rappresentanti di talune categorie, sindacalmente organizzate, è
evidente che - salvo a stabilire, in astratto, quali siano i criteri in
base ai quali, quando le organizzazioni di categoria siano in numero
superiore a quello dei componenti da nominare, questi ultimi debbono
essere di volta in volta prescelti e designati - la legge stessa deve
assicurare a tutte le organizzazioni di categoria, allo stesso modo, la
possibilità astratta di essere rappresentate nella composizione di
quell'organo.
Ove avvenga altrimenti è chiaro che il principio della parità di
trattamento viene violato.
Nella specie, su tre organizzazioni di categoria esistenti ed
operanti nella Regione siciliana, la norma impugnata ne ha
esplicitamente ammesse due e implicitamente esclusa una, senza che ne
risultino le ragioni e senza che siano previste per l'avvenire
possibilità di avvicendamento.
Anche ammesso che, in siffatta previsione normativa, il legislatore
regionale si sia ispirato - così come suole fare il legislatore
statale - al criterio della maggiore rappresentatività, è evidente
che per diverse considerazioni il principio di eguaglianza risulta del
pari violato.
Anzitutto, la rappresentatività è, per sua natura, soggetta a
variazioni sia in aumento sia in diminuzione e, quindi, non si può, in
base a quel criterio, perpetuare una situazione che, invece, si deve
considerare contingente.
Non vale in secondo luogo, obbiettare, come fa l'Avvocatura
generale dello Stato, che la legge ben può essere ancorata alla
situazione esistente al momento in cui si è provveduto alla prima
composizione dell'organo, salvo ad emanarne una nuova, quando, all'atto
delle successive composizioni, si dovesse constatare una variazione
nella rappresentatività. A parte il fatto che la legge impugnata non
contiene - come si è detto - alcun limite di tempo per la statuizione
di cui trattasi, non bisogna dimenticare, infatti, che, specie in
simili condizioni, la designazione di una associazione e l'esclusione
di un'altra viene a creare alla prima una situazione di privilegio,
suscettibile di non trascurabili effetti psicologici sugli appartenenti
alla categoria, con evidenti possibilità di ripercussione
sull'orientamento di essi verso l'una o l'altra associazione, e
deformazione del naturale evolvere della loro consistenza, e quindi del
loro titolo alla partecipazione a organi come quelli di cui ora si con
troverte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma,
della legge regionale siciliana 10 agosto 1965, n. 21, recante
"Trasformazione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia in Ente di
sviluppo agricolo", nella parte in cui, relativamente alla nomina dei
due rappresentanti della cooperazione, da effettuarsi su designazione
degli organismi regionali, stabilisce: "uno dalla Lega nazionale delle
cooperative, uno dalla Confederazione nazionale delle cooperative".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1969:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte