Sentenza n. 2/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/01/1982 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26d.P.R. 417/1974
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. a,
ultima parte, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (concorsi a posti di
preside di scuola media), promosso con ordinanza emessa il 16 marzo
1979 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria sul ricorso
proposto da Greco Ettore contro il Provveditore agli studi di Cosenza
ed altro, iscritta al n. 568 del registro ordinanze 1979 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 265 del 26 settembre 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 1981 il Giudice relatore
Alberto Malagugini;
Udito l'avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato il 21-22 giugno 1978 il prof. Greco Ettore,
insegnante titolare di educazione tecnica maschile presso la scuola
media, impugnava presso il TAR della Calabria, sede di Catanzaro, il
provvedimento in data 16 giugno 1978 del Provveditore agli studi di
Cosenza che lo aveva escluso dalla graduatoria provinciale degli
aspiranti all'incarico di preside nella scuola media per l'anno
scolastico 1978/79, in quanto in possesso di laurea - in sociologia -
che non consentiva di partecipare al concorso a preside per la scuola
media, perché conseguita dopo l'entrata in vigore del D.M. 2 marzo
1972 sulle nuove classi di concorsi a cattedra.
Decidendo sul ricorso il TAR rilevava anzitutto che l'O.M. 28 marzo
1978, applicata col provvedimento impugnato, richiamava integralmente i
requisiti generali e particolari prescritti rispettivamente dagli artt.
24 e 26 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, il quale ultimo dispone,
alla lettera a), che sono ammessi ai concorsi a posti di preside di
scuola media "gli insegnanti di ruolo della scuola media forniti di una
delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre in tale
tipo di scuola" - secondo la disciplina contenuta nel D.M. 2 marzo
1972, che non vi include la laurea in sociologia - "nonché gli
insegnanti di ruolo di educazione fisica forniti di laurea". Escludeva
inoltre, - in punto di rilevanza - da un lato che a sostegno della
pretesa del Greco potesse farsi ricorso a norme previgenti (d.P.R. 21
novembre 1966, n. 1298; art. 12 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054,
modificato dal D.L.C.P.S. 21 aprile 1947, n. 629 e dalla legge 25
maggio 1962, n. 545) essendo quelle sopra richiamate disposizioni
vincolanti e non esistendo norme transitorie per la specifica
questione; dall'altro che il ricorrente potesse vantare diritti
acquisiti in relazione al fatto che avrebbe avuto titolo, in base alla
precedente regolamentazione, a partecipare al concorso se questo fosse
stato bandito prima dell'entrata in vigore del decreto delegato n.
417/74. Il TAR reputava peraltro non manifestamente infondata la
questione di costituzionalità del citato art. 26 lett. a), prospettata
in subordine dal ricorrente, assumendo non potersi escludere la
violazione dell'art. 3 Cost. nel trattamento differenziato da tale
norma riservato da un lato al titolare di educazione tecnica - ammesso
al concorso a preside solo se in possesso di una delle lauree richieste
per i concorsi a cattedra nella scuola media - e dall'altro al titolare
di educazione fisica, ammesso allo stesso concorso se in possesso di
una laurea qualsiasi. A tale differenziazione, ad avviso del TAR, non
corrisponde una diversità di situazione di fatto e di diritto dei due
soggetti, essendovi in entrambi i casi "identità di funzione", e
quindi "omogeneità di situazioni che postulerebbero una
regolamentazione legislativa" unitaria e coerente.
L'ordinanza notificata e comunicata come per legge, veniva
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1979.
Nel giudizio interveniva, in rappresentanza del Presidente del
Consiglio dei ministri, l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo
che la questione fosse dichiarata (anche manifestamente) infondata.
L'Avvocatura osservava anzitutto che, per una corretta applicazione del
principio di uguaglianza "non è sufficiente rilevare una diversità di
trattamento per desumerne, come meccanicamente conseguenziale, la
necessità di operare una elevazione del trattamento meno favorevole al
livello del trattamento più favorevole" ma "è necessario anche
individuare il cosiddetto tertium comparationis, ossia la norma o
principio generale da assumere - o perché di immediato rilievo
costituzionale o perché più consono ai "valori"affermati anche
implicitamente dalla Costituzione - come termine di riferimento
indicativo del livello al quale l'eguaglianza deve essere assicurata".
Nella specie, sarebbe idonea ad assumere il ruolo di misura di
comparazione la norma che richiede, per il concorso a preside, il
possesso di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a
cattedra nel tipo di scuola considerato (art. 26, lett. a), prima
parte); non invece la norma che ammette "gli insegnanti di educazione
fisica forniti di laurea". La continuità tra laurea richiesta per
l'insegnamento e laurea richiesta per la presidenza è infatti un
valore che merita di essere conservato, essendo stato costantemente
ritenuto conforme all'interesse dell'istruzione pubblica che il preside
abbia una formazione e qualificazione professionale omogenea a quella
del personale docente (cfr. art. 1 D.L. C.P.S. 21 aprile 1947, n. 629,
come modificato dall'art. 1 della legge 25 maggio 1962, n. 545); ed
essendo d'altra parte del tutto razionale che per quest'ultimo si
distingua tra tipi di laurea, perché non tutte ugualmente valide alla
formazione di un buon docente. Non altrettanto potrebbe dirsi, invece,
della seconda disposizione, dettata per i soli insegnanti di educazione
fisica, avendo questa natura eccezionale e quindi non estensibile ad
altre categorie di docenti.
L'origine di tale particolare norma si colloca - secondo
l'Avvocatura - nell'ambito di un'evoluzione dell'assetto delle carriere
degli insegnanti di educazione fisica, che in base all'art. 72 della
legge 7 febbraio 1958, n. 88 erano tutti inquadrati nel ruolo B, senza
distinguere - come per gli altri insegnanti - tra ruolo A e ruolo B a
seconda che operassero nelle secondarie superiori o nelle medie
inferiori. Tale inquadramento fu modificato con l'art. 16 del D.L. 30
gennaio 1971, n. 13 (convertito, con modificazioni proprio all'art. 16,
con la legge 30 marzo 1976, n. 88) mediante il passaggio "riservato"
nella categoria dei docenti delle secondarie superiori (ex gruppo A) di
buona parte degli insegnanti di educazione fisica in servizio ed il
dirottamento nella scuola media dei giovani vincitori di concorso. Nel
quadro di questo indirizzo, già anticipato dalle forze sociali
all'epoca della redazione del d.P.R. 417/74, si ritenne con la norma in
esame di ammettere al concorso a preside di scuola media gli insegnanti
di educazione fisica, assumendo come fattore determinante il loro
livello di inquadramento, giacché all'epoca erano di gruppo B anche
gli altri insegnanti di tale tipo di scuola. Il legislatore delegato
ritenne peraltro incongruo - secondo quanto riferito dal Ministro -
richiedere il possesso di una delle lauree per gli insegnamenti propri
della scuola media, in quanto gli insegnanti di educazione fisica erano
inquadrati in un ruolo non attinente unicamente a tale tipo di scuola.
D'altra parte per costoro - non esistendo corsi universitari di
educazione fisica - la laurea ha solo funzione di integrazione
culturale e non anche, come per gli altri docenti, di preparazione
professionale specifica: sicché sotto questo profilo, vi sarebbe, ad
avviso dell'Avvocatura, una diversità di situazioni oggettive idonea a
giustificare la particolare disposizione in oggetto. Considerato in diritto :
1. - Il Tribunale Regionale Amministrativo della Calabria dubita
della legittimità costituzionale dell'art. 26, lettera a), ultima
parte, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.
La disposizione di legge parzialmente denunziata così recita nella
sua interezza: "Ai concorsi a posti di preside della scuola media sono
ammessi: a) gli insegnanti di ruolo della scuola media forniti di una
delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedra in tale
tipo di scuola, nonché gli insegnanti di ruolo di educazione fisica
forniti di laurea".
Il giudice a quo chiamato a decidere sul ricorso di un insegnante
di ruolo di educazione tecnica nella scuola media, escluso dalla
graduatoria provinciale degli aspiranti all'incarico di preside perché
fornito di laurea, in sociologia, non compresa tra quelle richieste per
l'ammissione ai concorsi a cattedra in tale tipo di scuola, ha
ravvisato un possibile vizio di costituzionalità, per contrasto con
l'art. 3, primo comma, Cost., nel diverso e deteriore trattamento
riservato dal legislatore all'insegnante di educazione tecnica fornito
di laurea non specifica rispetto all'insegnante di educazione fisica,
munito di uguale titolo di studio; entrambi insegnanti di ruolo nella
scuola media, entrambi forniti di laurea generica, ma escluso il primo
ammesso, invece, il secondo al concorso (o alla graduatoria) ai posti
di preside nella scuola stessa.
La questione non è fondata.
2. - Dal complesso delle disposizioni disciplinanti lo stato
giuridico del personale (direttivo, ispettivo, docente e non docente)
della scuola (materna, elementare, secondaria e artistica) dello Stato
è agevole dedurre il criterio generale fissato dal legislatore sul
punto specifico riguardante l'accesso alle funzioni di preside della
scuola media. La regola dettata al proposito esige, oltre che
l'appartenenza ai ruoli della scuola media, il possesso di una delle
lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre nella scuola
della cui direzione si tratta.
La prescrizione di cui al denunziato art. 26, lett. a) del d.P.R.
n. 417 del 1974 sembra intesa a garantire, in relazione al tipo di
scuola considerato, il migliore svolgimento delle funzioni cui il
personale direttivo deve attendere, quali fissate in linea generale
dall'art. 6 del medesimo d.P.R.
A tal fine, è stato ritenuto rilevante il possesso di una delle
lauree richieste per l'insegnamento nella medesima scuola, in quanto
tale da garantire una formazione e qualificazione professionale del
preside omogenea a quella del personale docente e quindi una più
sicura capacità del preside stesso, che deve sovraintendere alla
scuola soprattutto sotto il profilo didattico (cfr. sent. 228 del
1976), di promuovere e coordinare le varie attività di insegnamento,
valutandone anche le eventuali carenze. Più in generale, la regola
assunta corrisponde alla convinzione che non tutte le lauree sono
parimenti valide per la formazione di un buon docente di un dato tipo
di scuola; e, se così è, ad uguale se non a maggior ragione lo stesso
criterio va adottato per la formazione del preside della scuola
medesima.
3. - Vero è che il giudice a quo non sembra muovere alcuna censura
né nel dispositivo, né nella motivazione dell'ordinanza di
remissione, alla regola generale posta dal legislatore delegato del
1974 nella soggetta materia. Neppure egli denunzia - e una tale
questione sarebbe stata irrilevante l'art. 26 lettera a) ultima parte
del d.P.R. n. 417 del 1974 per ciò che in esso è stabilita una deroga
in favore degli insegnanti di ruolo di educazione fisica muniti di
laurea quando anche diversa da quella richiesta per l'ammissione a
concorsi di cattedra nella medesima scuola.
Anzi, della norma derogatoria tanto è presupposta la legittimità
costituzionale che essa viene assunta a termine di riferimento nel
giudizio comparativo di uguaglianza, chiedendosene l'estensione anche
agli insegnanti di ruolo di altre discipline che versino nella medesima
condizione e siano cioè muniti di laurea, per così dire, generica.
Ma una questione di legittimità costituzionale per violazione del
principio di uguaglianza, in presenza di norme generali e di norme
derogatorie, come nel caso in esame, in tanto può porsi in quanto si
assuma che queste ultime, e cioè le norme derogatorie, poste in
relazione alle prime, e cioè alle norme generali, manifestino un
contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost.
Quando, invece, si assume a termine di raffronto del giudizio di
uguaglianza la norma derogatrice, la questione così posta ha in
realtà per oggetto la norma generale, regolatrice anche della
fattispecie iudicanda, che si vorrebbe sottratta alla disciplina,
appunto, generale, con essa dettata. Detto in altre parole - e con
riguardo al profilo della rilevanza nel caso di specie - la norma di
cui il giudice a quo è chiamato a fare applicazione è quella generale
di cui all'art. 26, lett. a), prima parte, del d.P.R. n. 417 del 1974,
che ammette ai concorsi a posti di preside della scuola media gli
insegnanti di ruolo delle scuole stesse forniti di una delle lauree
richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedra in tale tipo di
scuola media; norma generale che, per il suo contenuto, osta
all'accoglimento della pretesa del ricorrente. Ed è appena il caso di
rilevare che, anche da un punto di vista logico, il chiedere
l'ammissione ai concorsi a posti di preside della scuola media degli
insegnanti di ruolo forniti di una qualsiasi laurea equivale
esattamente a voler cancellare, per quanto concerne il titolo di studio
richiesto, la norma generale.
Ciò basta a far ritenere infondata la predetta questione di
costituzionalità, anche a prescindere dalle considerazioni sopra
svolte sub 2), che comunque varrebbero ad escludere un arbitrio del
legislatore - e, quindi una ingiustificata differenza di trattamento -
nel fissare per l'accesso ai posti di preside nella scuola media il
requisito del possesso di una delle lauree richieste per l'ammissione a
concorsi a cattedra in tale tipo di scuola.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 26, lettera a), ultima parte del d.P.R. 31 maggio 1974, n.
417, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale
Amministrativo Regionale della Calabria con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte