Sentenza n. 2/1988
Altra decisione · depositata il 19/01/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso dalla Regione Friuli-Venezia
Giulia, notificato il 15 giugno 1982, depositato in Cancelleria il 26
successivo ed iscritto al n. 8 del Registro Ricorsi 1982, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito della sentenza n. 92/1982
del 18 marzo-1° aprile 1982 del Pretore di Monfalcone, relativa
all'intimazione a rendere "libera" la spiaggia di Grado;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Udito l'avvocato Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia
Giulia.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 15 giugno 1982 e depositato il 26
dello stesso mese, la Regione Friuli Venezia Giulia ha sollevato
conflitto di attribuzione contro lo Stato in relazione alla sentenza
18 marzo-1° aprile 1982, n. 92 del Pretore di Monfalcone, nella parte
in cui contiene un'intimazione a rendere "libera" la spiaggia di
Grado; in tal modo sarebbe stata invasa la sfera di competenza
costituzionalmente assegnata alla Regione dagli artt. 4, n. 10 e 5,
n. 5 del relativo Statuto di autonomia.
2. - Il Comune di Grado ha in regime di concessione fino al 31
dicembre 1989 una zona demaniale marittima per attività balneari e
connesse.
Fin dal 1933 la concessione è stata gestita dalla locale azienda
di soggiorno che vi ha creato una complessa struttura balneocurativa
di livello internazionale. A parziale copertura delle relative spese
è stabilito un prezzo di ingresso alla struttura stessa.
Il 17 gennaio 1974 il Ministro della Marina Mercantile con
circolare n. 143 emana una direttiva di carattere generale in
relazione alla utilizzazione per scopi turistico-balneari delle aree
del demanio marittimo, disponendo che venga autorizzato, laddove la
situazione dei luoghi lo consenta, il libero accesso del pubblico
nell'ambito di una fascia di cinque metri dalla battigia.
La ricorrente osserva che l'applicazione di tale direttiva è in
concreto rimessa all'apprezzamento delle autorità amministrative, e
rileva che non esiste alcun obbligo di mettere a disposizione dei
cittadini i beni del demanio marittimo.
Al riguardo si richiama l'art. 36 del Codice della navigazione.
La prevalenza di un generico interesse alla fruizione gratuita
collettiva di beni demaniali è sicuramente da escludersi nel caso
concreto in cui siano in gioco interessi pubblici specifici, il cui
soddisfacimento, come nel caso di specie, è affidato ad enti
pubblici territoriali o istituzionali.
Il Pretore di Monfalcone ha iniziato un'insistente azione allo
scopo di ottenere l'"apertura" della suddetta spiaggia, ed in
particolare del tratto gestito dall'azienda di soggiorno.
Su pressione del Pretore la Capitaneria di porto di Monfalcone
chiede al competente Ministero di provvedere in tal senso, ma
quest'ultimo respinge il sollecito. Dietro istanza del Comune di
Grado il Ministero della Marina mercantile stabilisce con
determinazione 3 maggio 1976 che non sussistono motivi per modificare
il sistema di conduzione della spiaggia, sistema che troverà la sua
attuazione fino alla scadenza della concessione.
Senonché, dietro nuove insistenze del Pretore, il comandante
della Capitaneria di Monfalcone con decreto 26 maggio 1981 n. 22
ingiunge al Comune di Grado di consentire il libero e gratuito
accesso del pubblico al mare.
Tale provvedimento è stato revocato dopo che il T.A.R. di Trieste
ha accolto l'istanza di sospensione dello stesso.
Allora il Pretore apre un procedimento penale a carico del sindaco
di Grado e del Presidente dell'Azienda di Soggiorno addebitando ad
entrambi il reato di cui all'art. 1161 n. 1, cod. nav., per aver
impedito l'uso pubblico della spiaggia di Grado.
Con la sentenza n. 92/82 il giudice in questione ha ritenuto che
sussistero gli elementi obiettivi del reato contestato, pur
dovendosi, in assenza dell'elemento psicologico del reato stesso,
prosciogliere gli imputati.
Nella motivazione di tale decisione si afferma che in seguito è
lecito attendersi dai pubblici amministratori un diverso
atteggiamento ed inoltre che il reato contestato, avendo natura
permanente, verrà meno solo se saranno raggiunti "più giusti
equilibri nell'assetto delle attuali concessioni". Dal che, rileva la
ricorrente, emerge una "vera e propria intimazione" a rendere libera
la spiaggia, venendosi così ad incidere sulle scelte della
pianificazione regionale e sui comportamenti di enti che operano in
tale quadro sotto il controllo della regione stessa.
3. - La intimazione pretorile, osserva la ricorrente, è atto che
esula dalla giurisdizione; la intimazione stessa è anche
pesantemente lesiva della competenza attribuita alla regione
Friuli-Venezia Giulia, nelle materie del turismo e dei controlli
sugli enti locali: con riferimento alla prima materia la ricorrente
ricorda la propria competenza esclusiva; al riguardo viene precisato
che la programmazione delle attività delle Aziende di soggiorno ha
luogo a livello regionale e che la Regione stessa provvede al
relativo funzionamento.
In base alla pianificazione urbanistica, la città di Grado deve
mantenere la propria natura di sede balneare "ordinata e tranquilla"
in una cornice ambientale altrettanto armonica e serena.
Le strutture e gli stabilimenti in questione "sono fatti a misura
per il tipo di conduzione di spiaggia chiusa".
Per la parte contenente la suddetta intimazione la sentenza del
Pretore è rivolta anche al Comune ed all'Azienda di soggiorno in
quanto tenuti in proprio ad "aprire" la spiaggia.
Inoltre dal momento che i suddetti enti devono seguire le linee
della pianificazione turistica della Regione ed operare sotto il
controllo dei relativi organi, l'intervento del Pretore invade
altresì la competenza della Regione stessa in materia di controllo
sugli enti locali o da essa dipendenti.
4. - La ricorrente aveva inoltre chiesto la sospensione della
sentenza nella parte censurata, ma questa Corte ha respinto tale
richiesta con l'ordinanza n. 122 del 1983.
Nel merito la ricorrente chiede che la Corte dichiari che non
spetta al Pretore il potere di impartire prescrizioni sulle modalità
di uso della spiaggia di Grado.
5. - Lo Stato non si è costituito nel presente giudizio.
6. - In prossimità dell'udienza la Regione Friuli-Venezia Giulia
ha depositato una memoria aggiuntiva con allegata la sentenza della
Cassazione 11 gennaio 1983, n. 22 che ha annullato, senza rinvio, la
sentenza del Pretore di Monfalcone (ritenendo che gli imputati
andassero assolti "perché il fatto non sussiste").
La ricorrente ritiene nondimeno che la pronuncia della S.C. non
abbia determinato la cessazione della materia del contendere: in
proposito rileva la ricorrente che "l'usurpazione, da parte del
Pretore, del potere di impartire prescrizioni sulle modalità d'uso
della spiaggia di Grado non è quindi cessata per effetto della
sentenza della Corte Suprema, poiché questa sentenza non riguardò,
né poteva riguardare, un elemento giuridicamente estraneo alla
sentenza pretorile ed allo stesso magistero penale". Considerato in diritto La sentenza della Corte di cassazione 11 gennaio 1983, n. 22, ha
annullato senza rinvio la sentenza del Pretore di Monfalcone 1°
aprile 1982, n. 92, costituente l'atto, che, sia pure in relazione ad
alcune sue parti, era stato denunciato come invasivo con il presente
conflitto di attribuzione. Venuto meno in tal modo l'atto denunciato
come invasivo, non può non ritenersi cessata la materia del
contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte