Sentenza n. 2/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge
27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili
urbani), promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1991 dal Tribunale
di Torino, nel procedimento civile vertente tra S.a.s. Immobiliare
Cravario L. & C. e S.r.l. Fallimento Centro Arredamenti ed altro,
iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 4 aprile 1991 emessa nel procedimento
civile vertente tra S.a.s. Immobiliare Cravario L. & C. e S.r.l.
Fallimento Centro Arredamenti ed altro, il Tribunale di Torino ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 55 della legge 27 luglio
1978, n. 392, nella parte in cui, per costante interpretazione
giurisprudenziale, prevede che la sanatoria giudiziale della
morosità si applichi al solo procedimento per convalida di sfratto
ex art. 658 del codice di procedura civile e non anche all'ordinario
giudizio di risoluzione per inadempimento (nel qual caso non sarebbe
dato al conduttore di adempiere l'obbligazione dopo la proposizione
della domanda ai sensi del terzo comma dell'art. 1453 del codice
civile).
Tale orientamento, anche se non condiviso da parte della dottrina
e da alcune pronunce di merito, non potrebbe non essere accolto, dato
che la procedura prevista dalla norma impugnata implicitamente si
riferisce ad un giudice monocratico, munito del potere di decidere la
causa, escludendosi così l'istruttore, cui è demandata solo
un'attività preparatoria. Né d'altra parte, argomenta il giudice a
quo, il meccanismo procedurale introdotto dalla norma è conciliabile
con le diverse fasi del procedimento instaurato, secondo il rito
ordinario, dinanzi a un organo collegiale, anche perché l'istituto
della sanatoria della morosità, pur improntato a un particolare favor conductoris, è inevitabilmente connesso con esigenze di
celerità perseguite mediante la previsione legislativa di
preclusioni temporali dirette ad armonizzare gli interessi
contrapposti, riconducibili a ciascuna delle parti del rapporto
processuale. È chiaro, osserva il giudice rimettente, che se il
legislatore avesse inteso applicare tale procedura ai giudizi
ordinari di risoluzione dinanzi al Tribunale, avrebbe certamente
riservato le competenze di attuazione dell'art. 55 al giudice
istruttore, consentendo la realizzazione delle finalità
dell'istituto. È peraltro evidente - soggiunge il giudice a quo -
che un differimento delle preclusioni processuali sino alla
rimessione della causa al collegio comporterebbe uno sbilanciamento
tra le parti o, quanto meno, delle incongruenze connesse
all'inevitabile protrarsi del termine di sanatoria (per di più
ulteriormente prorogabile con la concessione del termine di grazia),
con la conseguenza che potrebbe anche essere frustrata la giusta
aspettativa del locatore di ottenere la risoluzione giudiziale del
contratto.
L'interpretazione della Corte di cassazione, pur essendo, ad
avviso del giudice rimettente, conforme all'intento del legislatore,
comporta una inevitabile disparità di trattamento - dipendente dalla
mera opzione, da parte del locatore, per l'uno o per l'altro tipo di
giudizio - tra conduttori morosi ai quali è consentito di bloccare
l'azione risolutoria tramite il pagamento dei canoni nel termine di
grazia e conduttori morosi ai quali ciò non è consentito in
presenza di giudizi parimenti solutori del rapporto.
2. - Intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio
dei ministri, l'Avvocatura dello Stato osserva anzitutto che il
giudice rimettente incongruamente deduce l'inapplicabilità della
regola sostanziale disciplinatrice del rapporto dalla struttura
collegiale dell'organo competente in sede di cognizione ordinaria,
trascurando la circostanza che un giudizio di risoluzione per
inadempimento in materia di locazioni potrebbe introdursi anche
davanti al Pretore nei limiti della sua competenza per valore.
Secondo l'Avvocatura, l'orientamento giurisprudenziale richiamato
dal giudice a quo non può essere considerato diritto vivente specie
se si pensa che la prima delle richiamate pronunce si esprime al
riguardo apoditticamente sul presupposto dell'esistenza di una
costante conforme giurisprudenza: non sarebbe perciò, ad avviso
dell'Avvocatura, preclusa una interpretazione diversa della norma
censurata.
Ricorda infine l'Avvocatura come, secondo la giurisprudenza
anteriore alla legge n. 392 del 1978, mancando nell'art. 633, ultimo
comma, del codice di procedura civile deroghe alla regola dell'art.
1453, ultimo comma, del codice civile, l'intimato, col pagamento
degli arretrati, poteva solo impedire l'emanazione dell'ordinanza di
convalida (sottratta ai mezzi d'impugnazione stabiliti per le
sentenze), con trasformazione dello speciale procedimento in
ordinario giudizio per l'accertamento della sussistenza e della
rilevanza dell'adempimento. Pertanto l'attestazione da parte del
locatore (in caso di mancata opposizione) del persistere della
morosità era soltanto presupposto processuale per la pronuncia
dell'ordinanza di convalida.
In conclusione, secondo l'Avvocatura, ritenere che l'art. 55 "sia
stato dettato limitatamente al procedimento di convalida
significherebbe di necessità accreditarlo non già dell'introduzione
di una nuova regola sostanziale sulla 'risoluzione del contratto'
(secondo quanto espresso dalla lettera della norma medesima) ma di
una mera codificazione di una regola processuale
(sull'improcedibilità del rito semplificato) già affermata in via
giurisprudenziale. Intesa in tali limiti, la disposizione non
violerebbe comunque l'art. 3 della Costituzione, stante la diversità
di struttura e finalità del procedimento speciale di convalida
rispetto a quello ordinario di cognizione".
L'Avvocatura conclude pertanto per l'infondatezza della questione. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 4 aprile 1991 (R.O.
n. 426 del 1991), solleva, con riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 55
della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli
immobili urbani), per pretesa "disparità di trattamento tra
conduttori morosi ai quali è consentito di bloccare l'azione
risolutoria tramite il pagamento dei canoni nel termine di grazia e
conduttori morosi ai quali ciò non è consentito, in presenza di
giudizi parimenti solutori del rapporto; inoltre, contro il criterio
di ragionevolezza, tale disparità di trattamento "deriverebbe
esclusivamente dall'iniziativa di una delle parti, vale a dire il
locatore, a seconda che quest'ultimo scelga un tipo di giudizio o un
altro".
2. - La questione non è fondata.
Il quesito posto alla Corte è: se la norma impugnata, che esclude
la risoluzione del contratto di locazione a seguito del pagamento -
in udienza o entro un termine di grazia - dei canoni scaduti, sia
applicabile non solo nel procedimento sommario di convalida di
sfratto per morosità dinanzi al Pretore o al Conciliatore, ma anche
nel giudizio ordinario di risoluzione del contratto per
inadempimento, con l'effetto di derogare a quanto statuito dall'art.
1453, terzo comma, del codice civile, e cioè che "dalla data della
domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la
propria obbligazione".
La Corte di cassazione, cui è riservata la interpretatio iuris,
ha dato al quesito risposta negativa e, se esso viene ora proposto al
giudice delle leggi, è per la verifica di eventuale lesione dei
princip/' di eguaglianza e di ragionevolezza contenuti nell'art. 3
della Costituzione.
La norma impugnata è ispirata non a mero criterio di favore per
il conduttore moroso, ma alla ratio della legge n. 392 del 1978 di
conservare continuità al rapporto di locazione.
Pertanto non può dirsi che il conduttore, il quale, purgando la
mora in banco iudicis, in sede di procedimento speciale vede esclusa
la risoluzione del contratto, sia in assoluto avvantaggiato rispetto
al conduttore convenuto in un giudizio ordinario di risoluzione per
inadempimento.
Le situazioni non sono comparabili in termini di melior o deterior
condicio. Da un lato la possibilità di adempiere è prevista in una
fase processuale caratterizzata dalla ristrettezza dei termini per la
vocatio in ius e da una cognizione sommaria, dove alla mancata
comparizione si ricollega automaticamente l'effetto risolutorio del
rapporto.
D'altro canto siffatto strumento è escluso in un giudizio
assistito dalle garanzie di una cognizione piena e tendenzialmente
improntato a tempi processuali più dilatati. Inoltre appare
difficile scindere concettualmente il processo introdotto ex novo da
quello, parimenti ordinario, conseguente alla fase sommaria che si
instaura per effetto dell'opposizione dell'intimato, nel corso del
quale quest'ultimo, avendo già consumato il relativo potere
nell'antecedente procedimento davanti al Pretore, mai potrebbe
valersi del più volte citato congegno di cui alla norma impugnata.
Nell'attuale assetto della disciplina processuale delle
controversie concernenti i rapporti di locazione, la denunciata
inapplicabilità dell'art. 55 alle ipotesi descritte non configura
perciò la lamentata contrarietà con l'art. 3 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle
locazioni degli immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte