Sentenza n. 2/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/01/1993 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82, sesto
comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante:
"Nuovo codice della strada", promosso con ricorso della Regione
Liguria notificato il 17 giugno 1992, depositato in cancelleria il 26
successivo ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 1992;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 1992 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Uditi l'avv. Gian Paolo Zanchini per la Regione Liguria e l'avv.
dello Stato Carlo Bafile per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri in data 17 giugno 1992 la Regione Liguria ha impugnato in
via principale l'art. 82, sesto comma, del decreto legislativo 30
aprile 1992 n. 285, contenente le norme del nuovo codice della
strada, per contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione -
come attuati dagli artt. 1 e 3 del d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 5 e 84
del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 - nonché con il principio di
ragionevolezza e con l'art. 119 della Costituzione.
La ricorrente ha rilevato che secondo la disposizione impugnata,
previa autorizzazione della Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione, gli autocarri possono essere
utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di
persone (l'autorizzazione deve essere preceduta dal nulla osta del
prefetto), e che analoga autorizzazione deve essere rilasciata dallo
stesso ufficio per gli autobus destinati a servizio di noleggio con
conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale,
secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti
ministeriali, in servizio di linea e viceversa.
Premette la ricorrente che: a) la materia regolata da detta
disposizione attiene alle "tramvie e linee automobilistiche di
interesse regionale", di cui all'art. 117 della Costituzione, e che,
a norma del citato d.P.R. n. 5 del 1972, le relative funzioni già
attribuite agli organi statali (in particolare, dall'art. 57 del
vecchio codice della strada, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959 n.
393, per quanto attiene alla destinazione ed all'uso degli
autoveicoli) sono trasferite alle regioni a statuto ordinario; b) la
ricorrente stessa ha esercitato direttamente le dette funzioni, fino
a quando, con legge regionale 30 agosto 1974 n. 28, ha delegato alle
province quelle in materia di autoservizi pubblici di linea; c)
l'art. 84 del d.P.R. n. 616 del 1977, poi, ha definito la materia in
discorso.
Tutto ciò considerato, la Regione ritiene di essere stata
spogliata, a favore dello Stato attraverso la norma impugnata, di una
propria potestà, in violazione degli artt. 117 e 118 della
Costituzione.
Inoltre mentre l'impugnato art. 82, sesto comma, cit. attribuisce
ad organi statali le competenze di cui sopra, per il successivo art.
87, quarto comma, il concedente di linea (ossia la regione per le
linee di interesse sovracomunale, e il comune per quelle di interesse
comunale) può autorizzare l'utilizzazione di veicoli destinati al
servizio di linea per quello di noleggio da rimessa. Il che contrasta
col principio di ragionevolezza.
La ricorrente ha notato, infine, che l'autorizzazione
all'effettuazione di servizi fuori linea comporta una tassa a suo
favore, nella misura stabilita dal decreto legislativo 22 giugno
1991, n. 230, tariffa 45: (recte 46), mentre la norma impugnata
determina una incertezza circa la spettanza, allo Stato o alla
regione, del gettito di questa tassa, così da determinare la
violazione anche dell'art. 119 della Costituzione.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, osservando che l'art. 82 del decreto legislativo n. 285 del
1992 - il cui sesto comma deve ritenersi sostanzialmente impugnato
solo nella parte concernente gli autobus - concerne i controlli sui
dispositivi di equipaggiamento e le caratteristiche costruttive di
questo tipo di veicoli, in relazione alla loro destinazione, a
servizio di linea oppure a servizio di noleggio. La norma attiene
dunque alla sicurezza stradale, affidata a criteri necessariamente
uniformi su tutto il territorio nazionale e perciò certamente
riservata allo Stato, mentre risulta estranea all'organizzazione dei
servizi di linea, affidata alle regioni.
Né con la predetta norma contrasta il successivo art. 87, quarto
comma, che, attribuendo alla regione il potere di autorizzare
l'utilizzo degli autobus di linea per noleggio (ma non viceversa) e
sempre fatta salva la regolarità del servizio, attiene non alla
sicurezza dei viaggi, bensì alla disciplina delle autolinee, onde
viene meno il presupposto di tutte le censure della ricorrente.
3. - È intervenuta anche la Federazione nazionale trasporti
pubblici locali (Federtrasporti), per sostenere, in primo luogo,
l'ammissibilità del proprio intervento per effetto del richiamo che
le disposizioni regolatrici del giudizio di costituzionalità operano
nei riguardi delle "norme del regolamento per la procedura innanzi al
Consiglio di Stato" (art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e,
quindi, art. 37 del regolamento n. 642 del 1907).
Nel merito, dubita che la norma impugnata abbia introdotto un
controllo statale, che si aggiunga a quello regionale o locale (art.
87 successivo), e sostiene invece che essa abbia disciplinato
l'ipotesi dello svincolo definitivo del mezzo dalla "linea" al
"noleggio" e viceversa. Se però dovesse prevalere l'interpretazione
a sostegno della introduzione di un doppio controllo, andrebbe allora
accolto il ricorso della regione, cui la Federazione predetta si
associa. Considerato in diritto
1. - Con ricorso della regione Liguria è stata sollevata, in
riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, al principio di
ragionevolezza (art. 3 Cost.) ed all'art. 119 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, sesto comma,
del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della
strada), il quale prevede nella prima parte che, previa
autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
(motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), rilasciata a
seguito di nulla osta del Prefetto, gli autocarri possono essere
utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di
persone e, nella seconda parte, che analoga autorizzazione, in base a
direttive emanate dal Ministero dei trasporti, è rilasciata
dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus
destinati a servizio di noleggio con conducente, ai fini del loro
impiego in servizio di linea e viceversa.
Ad avviso della regione ricorrente la norma denunciata,
concernendo la materia delle autolinee: a) è invasiva delle
competenze attribuite alle regioni in materia di "linee
automobilistiche di interesse regionale" dagli artt. 117 e 118 della
Costituzione, e 87 del d.P.R. n. 616 del 1977; b) è irragionevole,
perché contraddittoria rispetto all'art. 87, quarto comma, della
stessa legge, il quale prevede che il concedente di linea può
autorizzare l'utilizzazione dei veicoli destinati al servizio di
linea per quello di noleggio da rimessa; c) priva la regione stessa
del gettito della tassa dovuta dal concessionario autorizzato ad
effettuare servizi "fuori linea" (d.P.R. 22 giugno 1991 n. 230
tariffa 45 - recte 46).
2. - Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità
dell'intervento della Federazione nazionale trasporti pubblici
locali, in base alla giurisprudenza di questa Corte che ha escluso la
legittimazione, nei giudizi di legittimità costituzionale promossi
in via principale, di soggetti non titolari di potestà legislativa,
ancorché sotto la forma dell'intervento volontario (V., ex plurimis,
sentenze n. 517 e n. 293 del 1987).
3. - Il ricorso della regione Liguria è infondato.
Come si evince da quanto precede, la disposizione denunciata
prevede due tipi di autorizzazione, da rilasciarsi in via eccezionale
e temporanea da parte di un organo dello Stato, la prima per
consentire l'uso degli autocarri al trasporto di persone e la seconda
per la destinazione degli autobus, adibiti al servizio di noleggio
con conducente, al servizio di linea e viceversa.
Dal tenore della disposizione non risulta dunque, per nessuno dei
due tipi di autorizzazione, alcuna interferenza con i poteri
spettanti alla regione in virtù degli artt. 117 e 118 della
Costituzione e specificatamente definiti dagli artt. 1 e 3 del d.P.R.
n. 5 del 1972 e dall'art. 84 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.
Difatti, mentre queste ultime disposizioni si riferiscono alle
modalità di svolgimento dell'esercizio delle tranvie e delle linee
automobilistiche, cioè alla loro gestione, quella denunciata
concerne, per entrambe le autorizzazioni da essa previste,
l'idoneità degli autoveicoli ad essere ammessi alla circolazione
mutando temporaneamente ed in via eccezionale la loro ordinaria
destinazione. La relativa valutazione non ha perciò riferimento alle
modalità di svolgimento del servizio di linea e tantomeno ai poteri
propri del "concedente la linea", ma si fonda esclusivamente su
criteri d'ordine tecnico riguardanti la sicurezza dei trasporti.
La natura delle autorizzazioni e lo scopo per cui la norma
impugnata le prevede, giustificano perciò la competenza di un organo
dello Stato, alla stregua della giurisprudenza della Corte (sent. n.
58 del 1976) secondo cui la sicurezza degli impianti, dei veicoli e
dei natanti, essendo connessa alla protezione dell'interesse generale
dell'incolumità dei cittadini, esige uniformità di parametri di
valutazione per tutto il territorio nazionale.
4. - La disposizione denunciata neppure può, relativamente
all'autorizzazione prevista nella sua seconda parte, ritenersi
irragionevole per contraddizione con la previsione dell'art. 87,
comma 4, dello stesso d.P.R. n. 285 del 1992, come si sostiene dalla
regione ricorrente.
Difatti, mentre l'autorizzazione richiesta dalla seconda parte
dell'impugnato art. 82, comma 6, da rilasciarsi dall'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., riguarda la destinazione
eccezionale e temporanea a servizio di linea degli automezzi adibiti
a servizio di noleggio con conducente, e viceversa, quella invece
contemplata dall'art. 87, comma 4, da rilasciarsi da parte del
"concedente", è prevista solo per "l'utilizzo di veicoli destinati
al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa" ( e non anche
- come è per l'autorizzazione di cui all'art. 82, comma 6 -
viceversa), dovendosi soltanto valutare che non sia "pregiudicata la
regolarità del servizio" di linea.
La differenza e, quindi, la non contraddittorietà fra le due
disposizioni è dunque evidente, poiché l'autorizzazione al
mutamento eccezionale e temporaneo dell'uso, da rilasciarsi dal
"concedente la linea" ai sensi dell'art. 87, comma 4, è prevista
quando si intenda distogliere dal servizio un autoveicolo destinato
ad una determinata linea (e non viceversa), perché solo in tal caso
potrebbe essere "pregiudicata la regolarità del servizio". Dalla
finalità della valutazione da compiersi per il rilascio di questa
autorizzazione si desume perciò che essa riguarda le modalità di
svolgimento dell'esercizio della linea di trasporto, ossia la sua
gestione: nelle ipotesi di autoveicoli adibiti al servizio su linee
di interesse regionale, essa non può essere rilasciata dallo Stato.
L'autorizzazione prevista dall'art. 82, comma 6, seconda parte,
per il mutamento di destinazione da servizio di noleggio in servizio
di linea e viceversa, proprio perché riguarda le due reciproche
ipotesi, mostra di perseguire una finalità diversa da quella propria
dell'autorizzazione da rilasciarsi dal "concedente", ossia non
attiene alla gestione del servizio, il che giustifica che, per il suo
rilascio, sia competente un organo dello Stato, stante la detta,
preminente esigenza di uniformità dei criteri di sicurezza dei
veicoli.
Che il legislatore fosse consapevole della duplicità delle
autorizzazioni, quella statale (prevista dalla disposizione
denunciata) e quella da rilasciarsi dal concedente (prevista
dall'art. 87 cit.) è dimostrato altresì dalla previsione di due
distinte sanzioni per chi non si munisca di ciascuna di dette
autorizzazioni, e ciò conferma nella esclusione della denunciata
contraddittorietà.
6. - Una volta chiarito che entrambe le autorizzazioni previste
nella prima e nella seconda parte dell'art. 82, comma 6, del nuovo
codice della strada, riguardano l'abilitazione dell'autoveicolo ad
essere utilizzato per un certo "tipo" di trasporto, mentre quella
prevista dall'art. 87, comma 4, di competenza del concedente (e
quindi non dello Stato per le linee di interesse regionale), attiene
alla gestione del servizio - avendo specifico riguardo alla linea cui
l'autoveicolo è concretamente destinato - viene meno anche
l'asserita incertezza circa la spettanza della tassa prevista dal
d.P.R. 22 giugno 1991, n. 230, tariffa n. 46. Questa tariffa
determina l'importo della tassa da pagarsi per il rilascio del
permesso "per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea
con autobus adibiti ai servizi pubblici, regolamente concessi od
autorizzati, aventi interesse regionale". Orbene, a parte che detto
d.P.R. riguarda esclusivamente la tariffa delle tasse sulle
concessioni, autorizzazioni, permessi e simili, facenti capo alle
regioni, va rilevato che, in particolare, la tariffa n. 46 si
riferisce espressamente ai permessi per l'utilizzazione "fuori linea"
degli autobus adibiti ai servizi pubblici, "regolarmente concessi o
autorizzati, aventi interesse regionale", per cui è inimmaginabile
che un provento che riguarda la gestione di linee "di interesse
regionale" possa essere devoluto, per effetto della norma denunciata,
allo Stato. Appare invece evidente che la tassa in parola riguarda il
rilascio dell'autorizzazione da parte del concedente che, per le
linee di interesse regionale, non può certo essere lo Stato, donde
l'infondatezza anche della censura formulata in riferimento all'art.
119 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 82, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285
(Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3,
117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Liguria col ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1992.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 gennaio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte