Sentenza n. 2/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/01/1994 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
citata
- art. 2legge 386/1991
- art. 18legge 8/1993
- art. 11legge 537/1993
- art. 2d.lgs. 373/1993
- art. 3d.lgs. 373/1993
- art. 1legge 537/1993
- art. 2d.lgs. 503/1992
- art. 2Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
- art. 1legge 421/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, delle richieste di
referendum popolare, dichiarate legittime dall'Ufficio centrale per
il referendum presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 9
dicembre 1993, per l'abrogazione:
1) dell'art. 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386
(Trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle
partecipazioni statali ed alienazione dei beni patrimoniali
suscettibili di gestione economica), convertito in legge con la legge
29 gennaio 1992, n. 35, nel testo risultante per effetto dell'art. 18
del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge, con
modificazioni, con la legge 19 marzo 1993, n. 68, articolo
modificativo del sedicesimo comma; iscritto al n. 65 del registro
referendum;
2) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per
il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e
pubblici), come modificato dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, nonché dell'art. 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993,
n. 373 (Attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. o, della legge 23
ottobre 1992, n. 421, recante calcolo delle pensioni per i nuovi
assunti); iscritto al n. 63 del registro referendum ;
3) degli artt. 1; 2; 3, primo, secondo, terzo e quarto comma; 4,
come modificato dall'art. 11, trentottesimo comma, della legge 24
dicembre 1993, n. 537; 5, primo e quarto comma; 6 primo comma; 7,
primo, secondo e terzo comma, e 11 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e dell'art. 2 del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 373 (Attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. o, della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante calcolo delle pensioni per i
nuovi assunti); iscritto al n. 64 del registro referendum ;
Viste le ordinanze del 1 dicembre e del 22 dicembre 1993 e del 4
gennaio 1994 con le quali l'Ufficio centrale per il referendum presso
la Corte di Cassazione ha integrato i quesiti referendari
rispettivamente sub 2) e 3), sub 1) e
sub 2) e 3);
Uditi, nella camera di consiglio del 30 dicembre 1993 e del 10
gennaio 1994, il Giudice relatore Ugo Spagnoli per i giudizi
sull'ammissibilità delle richieste di referendum iscritti ai nn. 63
e 64 del registro referendum ed il Giudice relatore Cesare Mirabelli
per il giudizio sull'ammissibilità della richiesta iscritto al n. 65
dello stesso registro;
Uditi, per i comitati promotori, l'avvocato Massimo Luciani (per i
giudizi sull'ammissibilità delle richieste di referendum iscritti ai
nn. 63 e 64 del registro referendum) e l'avvocato Beniamino Caravita
di Toritto (per il giudizio sull'ammissibilità della richiesta di
referendum iscritto al n. 65 dello stesso registro) nella camera di
consiglio del 30 dicembre 1993 e nuovamente l'avvocato Massimo
Luciani nella camera di consiglio del 10 gennaio 1994;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di Cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352, esaminata la richiesta di referendum popolare presentata da
Roberto Musacchio, Davide Pedron e Stefano Semenzato, concernente
l'abrogazione dell'art. 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386
(Trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle
partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali
suscettibili di gestione economica), convertito in legge con la legge
29 gennaio 1992, n. 35, verificata la regolarità della richiesta,
con ordinanza emessa il 9 dicembre 1993 l'ha dichiarata legittima.
1.2. - L'Ufficio centrale ha esaminato anche la richiesta di referendum popolare presentata da Massimo Giancarlo Stroppa, Marco
Lombardi, Vincenzo Miliucci e Angiolino Mazzieri, concernente
l'abrogazione dell'intero testo del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503 (Norme per il riordino del sistema previdenziale dei
lavoratori privati e pubblici a norma dell'art. 3 della legge 23
ottobre 1992, n. 421), nonché la proposta di referendum popolare,
presentata dagli stessi promotori, relativa all'abrogazione del
medesimo decreto legislativo n. 503 del 1992, "limitatamente alle
seguenti parti:
- art. 1 (Età per il pensionamento di vecchiaia);
- art. 2 (Requisiti assicurativi e contributivi per il
pensionamento di vecchiaia);
- art. 3, comma 1 'Per i lavoratori dipendenti iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, che alla data del 31 dicembre 1992 possono
far valere un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, la
retribuzione annua pensionabile è determinata con riferimento ai
periodici indicati ai commi ottavo e quattordicesimo dell'art. 3
della legge 29 maggio 1982, n. 297, incrementati dai periodi
contributivi che intercorrono tra la predetta data e quella
immediatamente precedente la decorrenza della pensione.'; comma 2
'Per i lavoratori che possano far valere, alla data di cui al comma
1, un'anzianità contributiva superiore ai 15 anni, la retribuzione
annua pensionabile di cui ai commi ottavo e quattordicesimo della
legge 29 maggio 1982, n. 297, è determinata con riferimento alle
ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della
pensione con conseguente adeguamento dei criteri di calcolo ivi
previsti.'; comma 3 'In fase di prima applicazione delle disposizioni
di cui al comma 2, per le pensioni da liquidare con decorrenza nel
periodo compreso tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2001, le
settimane di riferimento, ai fini della determinazione della
retribuzione pensionabile, sono costituite da un numero di 260
settimane aumentato del 50 per cento del numero di settimane
intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 e la data di decorrenza della
pensione, con arrotondamento per difetto.'; comma 4 'L'incremento di
cui al comma 1 trova applicazione nei confronti dei lavoratori
autonomi iscritti all'I.N.P.S. che, al 31 dicembre 1992, abbiano
un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni.';
- art. 4 (Requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento
minimo);
- art. 5, comma 1 'Per le forme di previdenza sostitutive ed
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria trova applicazione
quanto disposto dall'articolo 1, fermi restando, se più elevati, i
limiti di età per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla data
del 31 dicembre 1992 e quelli per il collocamento a riposo d'ufficio
per raggiunti limiti di età previsto dai singoli ordinamenti nel
pubblico impiego.'; comma 4 'In fase di prima applicazione, per le
forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale che
prevedono, in base alle rispettive normative vigenti alla data del 31
dicembre 1992, requisiti di età inferiori a quelli di cui al comma
1, l'elevazione dell'età medesima ha luogo in ragione di un anno per
ogni due anni a decorrere dal 1 gennaio 1994 e le opzioni di cui
all'articolo 1, commi 2 e 3, ove esercitabili, non possono
determinare, rispettivamente, il superamento della retribuzione
pensionabile ed il superamento del limite massimo del coefficiente di
rendimento complessivo stabiliti dalle vigenti normative.';
- art. 6, comma 1 'Per le forme di previdenza sostitutive ed
esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di
cui all'articolo 2 del presente decreto, fermi restando i requisiti
assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se
più elevati.';
- art. 7, comma 1 'Per i lavoratori iscritti a forme di
previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere
un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, i periodi di
riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile,
stabiliti dalla normativa vigente alla predetta data, sono
incrementati dai periodi che intercorrono tra la predetta data e
quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione.';
comma 2 'Per i lavoratori di cui al comma 1 con anzianità
contributiva pari o superiore a 15 anni il periodo di riferimento per
la determinazione della retribuzione è riferito agli ultimi dieci
anni di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.';
comma 3 'In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al
comma 2, per le pensioni delle forme sostitutive ed esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria da liquidare a decorrere dal
1 gennaio 1993, il periodo di riferimento è incrementato del 50 per
cento dei mesi intercorrenti tra la predetta data e quella di
decorrenza della pensione, fino al raggiungimento di un periodo
massimo di dieci anni.';
- art. 11 (Perequazione automatica delle pensioni).".
Con una prima ordinanza del 1 dicembre 1993 l'Ufficio centrale per
il referendum ha dichiarato che i due quesiti relativi al riordino
del sistema previdenziale debbono intendersi estesi alle
modificazioni apportate all'art. 3, primo e quarto comma, e all'art.
7, primo comma, del decreto legislativo n. 503 del 1992, e a
quest'ultimo nel suo complesso, ad opera dell'art. 2 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 373, giacché la nuova normativa introduce un criterio di calcolo della retribuzione pensionabile che
modifica quello previsto dal precedente decreto ed incide in senso
riduttivo sulla misura di una quota della pensione rispetto a quella
determinabile in base al sistema normativo previgente. Di conseguenza
lo stesso Ufficio ha integrato la formulazione dei due quesiti
aggiungendo al testo originario di essi le parole "e l'art. 2 del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373 (Attuazione dell'art. 3,
comma 1, lett. a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante
calcolo delle pensioni per i nuovi assunti)".
Con una successiva ordinanza del 9 dicembre 1993 l'Ufficio
centrale per il referendum, verificata le regolarità di entrambe le
richieste, le ha dichiarate legittime.
2. - Ricevuta comunicazione delle ordinanze dell'Ufficio centrale,
il Presidente ha convocato la Corte in camera di consiglio il 30
dicembre 1993 per le conseguenti deliberazioni, disponendone
comunicazione ai promotori delle richieste di referendum ed al
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo
comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.
3. - Con ordinanza emessa il 22 dicembre 1993 l'Ufficio centrale
per il referendum, dato atto che l'art. 18 del decreto-legge n. 8 del
1993 ha modificato il sedicesimo comma dell'art. 2 del decreto-legge
n. 386 del 1991, ha disposto che il quesito della richiesta
referendaria relativa all'alienazione dei beni patrimoniali dello
Stato suscettibili di gestione economica (abrogazione dell'art. 2 del
decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito in legge con la
legge 29 gennaio 1992, n. 35) sia integrato con il seguente richiamo:
"nel testo risultante per effetto dell'art. 18 del d.l. 18 gennaio
1993, n. 8 (convertito con modificazioni con legge 19 marzo 1993 n.
68), articolo modificativo del sedicesimo comma".
4. - Le memorie di ciascuno dei comitati promotori dei referendum
in esame, pur variamente articolate, sostengono tutte
l'ammissibilità delle rispettive richieste, affermando che esse non
urtano con i limiti alle votazioni popolari per l'abrogazione di
leggi, espressamente o implicitamente previsti dall'art. 75 della
Costituzione.
In particolare le difese dei promotori ritengono che le proposte
referendarie non riguardano leggi di bilancio o disposizioni comunque
produttive di effetti strettamente connessi all'ambito di
operatività delle leggi di bilancio. Il divieto di sottoposizione a
referendum della legge di bilancio non potrebbe implicare la
sottrazione a referendum di qualsiasi legge che determina entrate
dello Stato o che esercita un'influenza sulla finanza pubblica,
perché una tale interpretazione sposterebbe troppo lontano il limite
dell'art. 75 della Costituzione, fino quasi a rendere impossibile
l'effettuazione di referendum. Richiamati i principi espressi da
questa Corte nelle sentenze n. 16 del 1978 e n. 35 del 1985, i
promotori osservano che le leggi di bilancio hanno una loro precisa e
specifica individualità e si caratterizzano per aspetti procedurali
e sostanziali del tutto peculiari. Rilevano inoltre che il documento
di bilancio è sottratto a referendum perché è impossibile privare
la pubblica amministrazione del documento finanziario su cui si basa
la vita dello Stato; non è così per la legislazione sostanziale che
permette la formazione del documento contabile, sia essa contenuta
nella legge finanziaria o in altra legge, che ha riflesso sulle
scelte economiche o sulla manovra finanziaria del Governo.
5. - Nella camera di consiglio del 30 dicembre 1993 sono stati
separatamente ascoltati l'avvocato Massimo Luciani (per i promotori
dei referendum concernenti il decreto legislativo n. 503 del 1992) e
l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto (per i promotori del referendum concernente il decreto-legge n. 386 del 1991), i quali hanno
insistito per l'ammissibilità delle rispettive richieste.
6.1. - Con ordinanza del 4 gennaio 1994 l'Ufficio centrale ha
rilevato che con l'art. 11, nono, decimo, ventiquattresimo e
trentottesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 357 (Interventi
correttivi di finanza pubblica), erano stati rielaborati o
modificati, rispetto al testo originario del decreto legislativo n.
503 del 1992: a) l'art. 10, sesto comma, in materia di cumulabilità
delle pensioni di anzianità con i redditi da lavoro dipendente e da
lavoro autonomo; b) l'art. 10, ottavo comma, in tema di maturazione
del diritto per l'applicazione della previgente normativa se più
favorevole; c) l'art. 17, primo comma, in ordine alla esclusione dei
corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto dalla base
imponibile per il computo dei contributi previdenziali ed
assistenziali; d) l'art. 4, primo comma, lett. b), e secondo comma,
in tema di limitazioni per la integrazione al trattamento minimo
delle pensioni. Lo stesso Ufficio ha quindi disposto che i quesiti
referendari in materia previdenziale siano ulteriormente integrati
nel modo seguente: " a) quello di cui alla richiesta di abrogazione
totale del decreto legislativo n. 503/92, con la riformulazione
dell'intero quesito nei seguenti termini: 'Volete voi che sia
abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 (Norme per il
riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e
pubblici), come modificato dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1993
n. 537, nonché l'art. 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993 n.
373?'; b) quello di cui alla richiesta abrogativa di singole
disposizioni del decreto 503/92, inserendo dopo le parole: 'articolo
4 (requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo)' le
parole: 'come modificato dal comma 38 dell'art. 11 della legge 24
dicembre 1993 n. 537'.".
6.2. - La difesa dei presentatori delle proposte referendarie in
materia previdenziale ha depositato un'ulteriore memoria
illustrativa, nella quale deduce che la normativa sottoposta a referendum, anche dopo le modifiche ad essa apportate dall'art. 11 della
legge n. 537 del 1993, non può essere assimilata alle leggi di
bilancio. Tali conclusioni sono state ribadite, per i promotori,
dall'avvocato Massimo Luciani nella camera di consiglio del 10
gennaio 1994. Considerato in diritto
1. - La prima richiesta di referendum abrogativo, sulla cui
ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi a seguito delle
due ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum del 9 dicembre
e del 22 dicembre 1993, che ne hanno rispettivamente dichiarato la
legittimità ed integrato il quesito, investe l'art. 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio
1992, n. 35 (Trasformazione degli enti pubblici economici,
dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione dei beni
patrimoniali suscettibili di gestione economica), nel testo
modificato, al sedicesimo comma, dall'art. 18 del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 8, convertito in legge con modificazioni con la
legge 19 marzo 1993, n. 68 (Disposizioni urgenti in materia di
finanza derivata e di contabilità pubblica).
L'articolo dell'atto avente forza di legge, del quale si propone
l'abrogazione, concerne l'alienazione o la gestione di beni
patrimoniali dello Stato, e dispone che esse possano essere attuate
anche previo conferimento a società con capitale misto, le quali
anticipano su apposito capitolo al bilancio dello Stato, in acconto,
il 50 per cento dei proventi che si prevede derivino dalle
alienazioni e dalle gestioni.
Lo stesso articolo istituisce gli organi preposti a sovraintendere
all'attuazione dei programmi di gestione e vendita (Comitato di
ministri), a vigilare sulle relative procedure (Comitato tecnico), ad
adottare gli atti, anche integrativi degli strumenti urbanistici e
dei piani territoriali, necessari per la valorizzazione dei beni
immobili (conferenza dei rappresentanti dello Stato e degli enti
pubblici, compresi gli enti locali, interessati).
Due specifiche disposizioni prevedono che i proventi delle
alienazioni siano versati al bilancio dello Stato entro il 31
dicembre 1992 e che la legge finanziaria determini gli importi
annualmente acquisibili in dipendenza delle alienazioni.
La modifica introdotta con il decreto-legge n. 8 del 1993, alla
quale è stato esteso il quesito referendario, dispone che per gli
interventi che richiedono la partecipazione di enti locali sia
rispettata, e non derogata secondo la previsione precedente, la
disciplina dettata per gli accordi di programma dall'art 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. - La seconda richiesta di referendum abrogativo, sulla cui
ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi a seguito delle
ordinanze dell'Ufficio centrale, che ne hanno dichiarato la
legittimità ed integrato il quesito, concerne l'intero testo del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato
dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché l'art. 2
del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373.
Il decreto legislativo n. 503 del 1992, in parte modificato
dall'art. 11 della legge n. 537 del 1993, è nel suo complesso
diretto, in conformità all'art. 3 della legge delega 23 ottobre
1992, n. 421, a ridurre le prestazioni pensionistiche e ad attenuare
l'onere finanziario della previdenza pubblica. Le ragioni e gli scopi
dell'intervento legislativo sono così enunciati dalla stessa legge
di delega: stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa
previdenziale e prodotto interno lordo; garantire l'omogeneità dei
trattamenti pensionistici obbligatori; favorire la costituzione di
forme di previdenza complementare a carattere privatistico.
Le misure a tal fine introdotte consistono: nell'innalzamento
dell'età pensionabile (articoli 1 e 5); nell'elevazione del limite
di età per la prosecuzione facoltativa del rapporto di lavoro nel
settore privatistico (articolo 1); nell'innalzamento del requisito
contributivo per la pensione di vecchiaia (articoli 2 e 6) e di
anzianità (articolo 8); nell'introduzione di più sfavorevoli
criteri di determinazione della retribuzione pensionabile (articoli 3
e 7); in restrizioni alla cumulabilità della pensione con redditi di
lavoro dipendente o autonomo (articolo 10); nella prescrizione, per
il diritto all'integrazione al minimo, di requisiti collegati anche
al reddito del coniuge (articolo 4); nella estensione dell'istituto
del "tetto pensionabile" (articolo 12); nella riduzione di frequenza
degli aumenti a titolo di perequazione automatica (articolo 11);
nella riduzione dei periodi di contribuzione figurativa utili ai fini
della pensione di vecchiaia (articolo 15).
Il decreto contiene anche altre disposizioni di diverso tenore:
attenuazione dei limiti al cumulo tra pensione e retribuzione per i
lavoratori privati (articolo 10); variazione in aumento delle
aliquote di rendimento pensionistico delle retribuzioni superiori al
"tetto pensionabile" (articolo 12); facoltà di riscatto dei periodi
di astensione facoltativa dal lavoro per gravidanza o puerperio e per
assistenza a familiari disabili e accredito figurativo dei periodi di
gravidanza e puerperio per i quali è prevista l'astensione
obbligatoria dal lavoro, anche se intervenuti al di fuori di un
rapporto di lavoro (articolo 14).
L'art. 2 del decreto legislativo n. 373 del 1993, emanato in
attuazione dell'art. 3, lett. o), della legge n. 421 del 1992, introduce a sua volta un criterio di calcolo della retribuzione
pensionabile modificativo di quello previsto dal decreto n. 503 del
1992, perché determina la quota di pensione corrispondente alle
anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993 in
base alla media delle retribuzioni imponibili relative agli anni
coperti da contribuzione assicurativa riferita all'intera vita
lavorativa.
3. - L'altra richiesta di referendum che ha ad oggetto il decreto
legislativo n. 503 del 1992, e che occorre valutare ai fini
dell'ammissibilità, concerne esclusivamente gli artt. 1; 2; 3,
primo, secondo, terzo e quarto comma; 4; 5, primo e quarto comma; 6,
primo comma; 7, primo, secondo e terzo comma; 11; disposizioni in
parte modificate dall'art. 11 della legge n. 537 del 1993, nonché
l'art. 2 del decreto legislativo n. 373 del 1993.
4. - I giudizi di ammissibilità delle tre richieste di referendum
presentano profili comuni, inerenti alle leggi di bilancio, e
pertanto possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
5. - Nel delimitare l'ambito delle leggi per le quali non è
ammissibile il referendum popolare abrogativo, l'art. 75 della
Costituzione, menzionando le leggi tributarie e di bilancio, si
riferisce, per queste ultime, ai "bilanci" previsti dall'art. 81
della Costituzione. Ma il contenuto della nozione "leggi di bilancio"
e la identificazione delle stesse nell'ambito della disciplina
contabilistica dello Stato non sono definiti dalla norma
costituzionale, che rinvia alla determinazione ed all'articolazione
delle leggi di bilancio, quali risultano dall'ordinamento nel suo
possibile mutamento ed aggiornamento nel tempo.
Si deve pertanto fare riferimento, quanto all'attuale assetto
delle leggi di bilancio dello Stato, alla disciplina dettata dalla
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità
generale dello Stato in materia di bilancio), con le modifiche ad
essa apportate con la legge 23 agosto 1988, n. 362.
In particolare l'art. 1- bis di tale legge, nell'indicare gli
strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio, comprende, tra
i documenti normativi concernenti l'entrata e la spesa impostati
secondo il metodo della programmazione finanziaria, la legge di
approvazione del bilancio annuale di previsione e del bilancio
pluriennale, nonché la legge finanziaria. La stessa disposizione
menziona nello stesso ambito i documenti di programmazione (quello di
programmazione economico-finanziaria e la relazione previsionale
programmatica) ed i disegni di legge collegati.
La nuova articolazione della disciplina di bilancio si compone di
una pluralità di provvedimenti legislativi, tra loro complementari e
concorrenti. Essa persegue, tra le altre, la finalità di meglio
programmare, definire e controllare le entrate e le spese pubbliche
per assicurare l'equilibrio finanziario e la sostanziale osservanza,
in una proiezione temporale che supera l'anno, dei principi enunciati
dall'art. 81 della Costituzione.
In questo contesto si collocano non solo la legge di bilancio,
intesa come approvazione del bilancio annuale e pluriennale, ma anche
la legge finanziaria, che, nell'attuale disciplina, definisce le
compatibilità economiche, le grandezze finanziarie e le
determinazioni quantitative, per gli anni considerati, degli
stanziamenti o delle riduzioni di spesa.
A questi atti (bilancio annuale e bilancio pluriennale, legge
finanziaria), nel loro attuale contenuto tipico, deve intendersi
riferita la sottrazione a referendum popolare, disposta dall'art. 75
della Costituzione, delle leggi di bilancio.
La Corte ha ritenuto, sin dalla sentenza n. 16 del 1978, che la
interpretazione letterale delle cause di inammissibilità
testualmente descritte nell'art. 75 della Costituzione deve essere
integrata "da un'interpretazione logico-sistematica, per cui vanno
sottratte al referendum le disposizioni produttive di effetti
collegati in modo così stretto all'ambito di operatività delle
leggi espressamente indicate dall'art. 75, che la preclusione debba
ritenersi sottintesa".
A tale principio dovrà farsi ricorso per valutare, nei singoli
casi, se le leggi che assumono funzione di provvedimenti collegati
alla legge finanziaria, al di là della loro qualificazione formale,
di per sé non idonea a determinare effetti preclusivi in relazione
alla sottoponibilità a referendum, presentino "effetti collegati in
modo così stretto all'ambito di operatività" delle leggi di
bilancio, da essere sottratte a referendum, diversamente dalle altre
innumerevoli leggi di spesa. Questo stretto collegamento si può
ritenere sussista se il legame genetico, strutturale e funzionale con
le leggi di bilancio sia tale che le norme sostanziali collegate
incidano direttamente sul quadro delle coerenze macroeconomiche e
siano essenziali per realizzare l'indispensabile equilibrio
finanziario. Si tratta di leggi che non si limitano a porre discipline ordinamentali prive di diretti effetti finanziari ma che,
incidendo in modo rilevante nell'ambito di operatività delle leggi
di bilancio, non sono suscettibili di valutazioni frazionate ed
avulse dal quadro delle compatibilità generali, quali
inevitabilmente risulterebbero da una determinazione referendaria che
si esprime su di un solo elemento del quadro complessivo.
6. - Esaminando secondo i criteri sopra indicati la proposta di
referendum relativa alle disposizioni legislative che disciplinano
l'alienazione dei beni patrimoniali dello Stato, si può rilevare
come l'obiettivo del decreto-legge n. 386 del 1991, quale risulta
dagli atti che ne hanno preceduto l'adozione e che hanno portato alla
sua conversione in legge, sia costituito dalla necessità di
incrementare le entrate del bilancio dello Stato e di assicurare,
anche attraverso gli strumenti e le procedure predisposti dalle nuove
norme, l'equilibrio finanziario e di bilancio dello Stato.
Il documento di programmazione economico-finanziaria, che
definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel
bilancio pluriennale 1992-1994 (art. 3 della legge 5 agosto 1978, n.
468, come sostituito dall'art. 3, primo comma, della legge 23 agosto
1988, n. 362), indica la vendita dei beni patrimoniali dello Stato
come un punto qualificante dell'azione di risanamento della finanza
pubblica e richiede, per il conseguimento degli obiettivi
programmati, l'approvazione delle disposizioni concernenti la
gestione produttiva di beni immobili dello Stato, che erano contenute
in un disegno di legge di accompagnamento della legge finanziaria del
1990.
La relazione previsionale e programmatica per il 1992, nel rendere
esplicite le compatibilità tra il quadro economico, l'entità e la
ripartizione delle risorse e gli impegni finanziari previsti nei
bilanci pluriennali dello Stato (art. 15 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come modificato dall'art. 9 della legge 23 agosto 1988, n.
362), stima in 15 mila miliardi il gettito delle vendite di parte dei
beni patrimoniali disponibili dello Stato, il cui processo di
dismissione doveva essere accelerato.
Le enunciazioni dei documenti di programmazione sono puntualmente
rispecchiate nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1992 (legge 31 dicembre 1991, n. 416), che alla Tabella
n. 1 dello stato di previsione dell'entrata, al titolo III, vede
inserito il capitolo 4010 con un importo, sia di competenza che di
cassa, di 15 mila miliardi. Inoltre lo stesso capitolo è stato
espressamente istituito, per l'imputazione delle entrate derivanti
dalla vendita di beni disponibili del patrimonio dello Stato situati
in Italia (locuzione che costituisce la denominazione del capitolo
4010), con il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1990
(legge 27 dicembre 1989, n. 409), nel quale peraltro non risulta
quantificata alcuna somma in entrata, ma indicato il capitolo solo
"per memoria".
Il nesso che lega le disposizioni oggetto del quesito referendario
e le immediate esigenze finanziarie e di bilancio dello Stato è
sottolineato dalle stesse discussioni parlamentari, in sede di
conversione del decreto-legge in questione. Anche le posizioni più
critiche delle procedure e delle modalità con le quali il
provvedimento si articola ne sottolineano la funzione finanziaria,
pur contestandone la previsione di gettito, che successivamente, nel
bilancio di assestamento, è stata ridimensionata, con una entrata
definita in 8 mila miliardi (legge 23 ottobre 1992, n. 419). Risulta
dunque evidente che le disposizioni legislative oggetto della
richiesta di referendum sono collegate in modo così stretto
all'ambito di operatività delle leggi di bilancio, che la
preclusione, prevista dall'art. 75 della Costituzione per queste
ultime, si estende necessariamente, secondo i principi enunciati
dalla Corte, anche ad esse.
La richiesta di sottoporre a referendum le norme concernenti
l'alienazione dei beni patrimoniali dello Stato deve essere pertanto
dichiarata inammissibile.
7. - Le due richieste di referendum relative alle norme per il
riordinamento del sistema previdenziale (emanate con il decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in attuazione dell'art. 3 della
legge di delegazione 23 ottobre 1992, n. 421) presentano profili
analoghi a quelli già esaminati con riferimento al decreto-legge
relativo all'alienazione di beni patrimoniali dello Stato, e ad essi
corrispondenti sul versante delle spese anziché su quello delle
entrate. Possono essere pertanto egualmente valutate secondo il
criterio di stretta connessione con le leggi di bilancio.
Le due richieste, che riguardano con diversa ampiezza lo stesso
atto avente forza di legge, presentano le medesime implicazioni in
ordine alla incidenza sulle leggi di bilancio.
Il decreto legislativo oggetto delle richieste referendarie trova
preannuncio, nel suo contenuto, nel documento di programmazione
economico finanziaria per gli anni 1992-1994, nel contesto degli
interventi destinati ad incidere sulle spese, determinandone il
ridimensionamento ed il controllo nel comparto, tra gli altri, della
previdenza. In particolare la revisione del sistema pensionistico,
per le immediate finalità finanziarie enunciate dal documento
programmatico, è delineata secondo principi che risultano poi
trasfusi nella legge di delega n. 421 del 1992. Quest'ultima, come
precisa la relazione che accompagna il disegno di legge, tende tra
l'altro alla stabilizzazione del sistema per dare sicurezza ai
pensionati attuali e futuri sulla tenuta finanziaria del sistema
stesso; attua inoltre l'indirizzo della stabilizzazione della spesa
in percentuale del prodotto interno lordo.
La legge finanziaria per il 1993 (legge 23 dicembre 1992, n. 500)
comprende espressamente tra i provvedimenti collegati la delega per
la razionalizzazione e revisione della disciplina in materia di
previdenza, considerandone gli effetti ai fini dell'equilibrio
finanziario e di bilancio.
Gli effetti dell'atto legislativo oggetto delle richieste
referendarie risultano strettamente collegati nel tempo all'ambito di
operatività delle leggi di bilancio, come sottolinea anche il
documento di programmazione economico finanziaria per gli anni
1993-1995, il quale indica le riduzioni di spesa determinate dalla
legge delega in materia di previdenza tra quelle dirette ad
assicurare l'azzeramento del disavanzo corrente.
Si deve infine ricordare che i due quesiti referendari sono stati
integrati, estendendoli alle modificazioni apportate dall'art. 11
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica), i cui effetti incidono direttamente sulla
operatività della legge finanziaria per il 1994 (legge 24 dicembre
1993, n. 538), che comprende gli interventi correttivi in questione
ai fini dell'equilibrio finanziario e di bilancio.
Risulta esistere quindi, anche in questo caso, quello stretto
collegamento delle disposizioni legislative oggetto dei quesiti
referendari con le leggi di bilancio, tale da escludere
l'ammissibilità delle richieste di referendum.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le richieste di referendum popolare:
1) per l'abrogazione dell'art. 2 del decreto-legge 5 dicembre
1991, n. 386 (Trasformazione degli enti pubblici economici,
dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione dei beni
patrimoniali suscettibili di gestione economica), convertito in legge
con la legge 29 gennaio 1992, n. 35, nel testo risultante per effetto
dell'art. 18 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in
legge, con modificazioni, con la legge 19 marzo 1993, n. 68, articolo
modificativo del sedicesimo comma, secondo il quesito modificato
dall'Ufficio centrale per il referendum con ordinanza del 22 dicembre
1993;
2) per l'abrogazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503 (Norme per il riordino del sistema previdenziale dei
lavoratori privati e pubblici), come modificato dall'art. 11 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché dell'art. 2 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 373 (Attuazione dell'art. 3, comma 1,
lett. o, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante calcolo delle
pensioni per i nuovi assunti), secondo il quesito modificato
dall'Ufficio centrale per il referendum con ordinanze del 1 dicembre
1993 e del 4 gennaio 1994;
3) per l'abrogazione degli artt. 1; 2; 3, primo, secondo, terzo
e quarto comma; 4, come modificato dall'art. 11, trentottesimo comma,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 5, primo e quarto comma; 6
primo comma; 7, primo, secondo e terzo comma, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, e dell'art. 2 del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 373 (Attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. o della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante calcolo delle pensioni per i
nuovi assunti), secondo il quesito modificato dall'Ufficio centrale
per il referendum con ordinanze del 1 dicembre 1993 e del 4 gennaio
1994;
Richieste dichiarate legittime, con ordinanza del 9 dicembre 1993,
dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1994.
Il presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte