Sentenza n. 2/1997
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/01/1997 · relatore Francesco Guizzi
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge
della regione siciliana, approvata il 24 marzo 1996, dal titolo
"Istituzione del Servizio ispettivo regionale di sanità.
Integrazione della Consulta regionale per la prevenzione delle
tossicodipendenze. Proroga delle borse di studio dell'Osservatorio
epidemiologico. Istituzione dell'Ufficio del Registro di patologia
territoriale - Siracusa", promosso con ricorso del Commissario dello
Stato per la regione siciliana, notificato il 1 aprile 1996,
depositato in cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 7 del
registro ricorsi 1996;
Visto l'atto di costituzione della regione siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1996 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente, e
l'avvocato Francesco Castaldi per la Regione siciliana;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Commissario dello Stato per la regione siciliana ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge
approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24
marzo 1996 (Istituzione del Servizio ispettivo regionale di sanità.
Integrazione della Consulta regionale per la prevenzione delle
tossicodipendenze. Proroga delle borse di studio dell'Osservatorio
epidemiologico. Istituzione dell'Ufficio del Registro di patologia
territoriale - Siracusa). Tale articolo proroga fino al 31 dicembre
1997 le borse di studio istituite presso l'Osservatorio
epidemiologico regionale e il centro di documentazione per
l'educazione sanitaria, e fa riferimento alla situazione dei titolari
"alla data del 30 giugno 1994"; in questo modo il legislatore
regionale adotta, ad avviso del ricorrente, uno strumento surrettizio
per conferire nuovi assegni di studio a soggetti che hanno cessato di
beneficiarne, fonte d'un ingiustificato privilegio in deroga alle
ordinarie procedure di selezione per il conferimento degli assegni di
studio.
Nei fatti, i borsisti non hanno espletato attività di studio e di
ricerca, ma ordinarie mansioni burocratiche che dovrebbero essere
svolte dai dipendenti regionali in servizio presso l'Osservatorio
epidemiologico. Oltre a violare l'art. 97 e l'art. 51 della
Costituzione, la norma - così conclude il Commissario dello Stato -
è anche viziata da irragionevolezza sotto il profilo della
congruità del mezzo rispetto al fine che s'intende perseguire.
2. - Si è costituita la regione siciliana sostenendo la manifesta
infondatezza della questione e sottolineando l'esigenza di non
disperdere le professionalità tecniche di cui l'Osservatorio
epidemiologico si è avvalso e che ha contribuito a formare. La
proroga costituisce, sotto il profilo oggettivo, una deroga razionale
(e non arbitraria) alla regola del pubblico concorso, imposta dai
problemi di funzionalità dell'organismo.
Sotto il profilo soggettivo, la regione ricorda, poi, come i
borsisti siano stati reclutati mediante regolare concorso pubblico e
come essi abbiano esperienza tale da assicurare la continuità delle
ricerche e degli studi avviati. Risultano quindi soddisfatti i
parametri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale per
l'assunzione di personale nei ruoli della pubblica amministrazione,
anche se la fattispecie in esame è di rilievo minore, trattandosi di
utilizzare, per un periodo determinato, personale a titolo precario:
a tal riguardo, la regione richiama le sentenze nn. 197 del 1992,
1997 del 1988, 81 del 1983. Considerato in diritto
1. - Il Commissario dello Stato per la regione siciliana ha
impugnato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione,
l'art. 6 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il
24 marzo 1996, che proroga al 31 dicembre 1997 le borse di studio
già contemplate dalla legge regionale 21 aprile 1995, n. 38
(quest'ultima, all'art. 7, già prorogava di un anno le borse di
studio, previste dall'art. 47 della legge regionale 3 novembre 1993,
n. 30, in attesa del riordino dell'Osservatorio epidemiologico). Per
realizzare tale proroga, il legislatore regionale ha fatto
riferimento, nella disposizione impugnata, alla situazione esistente
alla data del 30 giugno 1994.
Il Commissario eccepisce la violazione degli artt. 97 e 51 della
Costituzione, sia per il meccanismo normativo prescelto (che sarebbe
strumento surrettizio per consentire un nuovo conferimento di assegni
di studio in deroga alle ordinarie procedure di selezione), sia per
il fatto che i compiti affidati ai beneficiari non risultano connessi
alla ricerca e allo studio. Sotto questo aspetto, vi sarebbe
incongruità del mezzo rispetto al fine che si vuole perseguire, e
dunque vi sarebbe violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il
profilo della ragionevolezza.
2. - La questione è fondata.
Il legislatore regionale ha più volte emanato norme sulle borse di
studio presso l'Osservatorio epidemiologico della regione siciliana.
Nella legge 3 novembre 1993, n. 30, la disciplina sui borsisti,
inserita nella normativa sulla programmazione sanitaria e il riordino
territoriale delle unità sanitarie locali, ha dichiaratamente natura
transitoria ("in attesa del riordino dei ruoli tecnici
dell'assessorato regionale della sanità": art. 47). Nuovamente
l'Assemblea regionale è intervenuta sui borsisti con la citata legge
n. 38 del 1995, che all'art. 7 proroga le borse di un anno, e infine
con la norma ora all'esame di questa Corte.
La regione, costituitasi nel presente giudizio, insiste
sull'esperienza acquisita dai borsisti, la cui presenza è reputata
necessaria per la continuità delle ricerche; e sostiene che la norma
impugnata risponderebbe all'esigenza di non disperdere le
professionalità tecniche di cui l'Osservatorio epidemiologico si è
avvalso, contribuendo peraltro a formare. Ma la natura delle borse di
studio esclude che tali elementi possano entrare, quale essenziale
fattore di ponderazione, nella valutazione di legittimità
costituzionale che questa Corte è chiamata a effettuare. I rilievi
in punto di fatto circa l'utilità delle prestazioni assolte,
l'opportunità di assicurare continuità all'attività di ricerca e
l'interesse dell'Osservatorio epidemiologico a non privarsi
dell'opera dei borsisti, non valgono a contrastare le censure di
legittimità costituzionale mosse dal ricorrente. Dimostrano, semmai,
che vi è bisogno di integrare i quadri tecnici per l'ordinario
espletamento delle funzioni istituzionali dell'Osservatorio.
3. - Il meccanismo delle proroghe, prima descritto, si è
realizzato attraverso leggi regionali che hanno i caratteri della
legge-provvedimento, giacché sono produttive di effetti nei
confronti di destinatari ben determinati. Indipendentemente da tali
caratteri, che le censure non investono, si impone uno scrutinio
rigoroso di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità
di trattamento insito in previsioni di tipo particolare o
derogatorio.
La disposizione impugnata rappresenta un modo surrettizio per
conferire nuovi assegni di studio, eludendo le ordinarie procedure di
selezione. Essa si inserisce, inoltre, in una sequenza di norme che
coprono un arco temporale significativo, sì che l'ulteriore proroga,
ora disposta, è un sostanziale succedaneo al rafforzamento dei ruoli
tecnici. Di qui, la violazione dell'art. 51 - che in questo campo è
svolgimento del principio di eguaglianza - e dell'art. 97 della
Costituzione.
La Regione afferma che la proroga è imposta dalle esigenze di
funzionalità dell'organismo; ammette così lo snaturamento delle
borse di studio determinato dalla successione delle norme particolari
sopra ricordate: l'art. 6 è quindi illegittimo anche alla luce del
principio di razionalità normativa (art. 3 della Costituzione).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge
approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24
marzo 1996 (Istituzione del Servizio ispettivo regionale di sanità.
Integrazione della Consulta regionale per la prevenzione delle
tossicodipendenze. Proroga delle borse di studio dell'Osservatorio
epidemiologico. Istituzione dell'Ufficio del Registro di patologia
territoriale - Siracusa).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte