Sentenza n. 2/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/01/1998 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 1),
del codice civile promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1996 dal
tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Karadar
Hildegard e Rovari Guerrino iscritta al n. 1193 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di costituzione di Rovari Guerrino;
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile instauratosi tra due ex
conviventi more uxorio per questioni di natura patrimoniale, il
tribunale di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2941, n. 1), del codice civile.
Osserva il giudice a quo che la norma impugnata sarebbe
costituzionalmente illegittima in quanto, mentre stabilisce che il
corso della prescrizione resti sospeso tra i coniugi, non contiene
analoga previsione per i conviventi more uxorio benché tale tipo di
rapporto, ormai comunemente riconosciuto ed accettato, sia
sostanzialmente equiparabile a quello tra i coniugi.
In punto di rilevanza il rimettente nota che l'eccezione di
prescrizione, sollevata da una delle parti in causa nei confronti
della pretesa di carattere economico avanzata dall'altra, deve
ritenersi fondata alla luce della norma impugnata così come essa è
attualmente, in quanto spostando l'inizio del decorso della
prescrizione al momento in cui cessa la convivenza more uxorio,
l'eccezione medesima verrebbe a risultare priva di fondamento.
Sotto il profilo della non manifesta infondatezza il tribunale
osserva che questa Corte ha in più occasioni riconosciuto (sentenze
n. 237 del 1986, n. 404 del 1988 e n. 559 del 1989) che la cosiddetta
famiglia di fatto non è priva di rilevanza costituzionale, anche in
considerazione dei profondi cambiamenti intervenuti nel tessuto
sociale del nostro paese, a seguito dei quali la famiglia legittima
ha perso il carattere di esclusività rivestito in passato. D'altra
parte, la giurisprudenza della Cassazione ritiene che la prescrizione
rimanga sospesa tra i coniugi anche in caso di intervenuta
separazione legale, il che crea un'evidente irragionevole disparità
di trattamento rispetto ai conviventi di fatto, per i quali la
sospensione non può operare neppure in costanza del rapporto.
E poiché la stessa Corte suprema ha sempre insegnato che le cause
di sospensione della prescrizione, siccome eccezionali, sono da
ritenersi tassative e, quindi, non suscettibili di interpretazione
analogica, è chiaro che estendere la portata della norma impugnata
anche ai conviventi more uxorio non è possibile senza l'intervento
di questa Corte. Tale intervento, secondo il tribunale, è tanto più
doveroso in quanto la famiglia di fatto è andata acquistando rilievo
anche ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, come formazione
sociale nel cui ambito l'individuo sviluppa la propria personalità.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituito Rovari Guerrino, con comparsa depositata fuori termine. Considerato in diritto
1. - Il tribunale di Bolzano dubita che l'art. 2941, n. 1), cod.
civ., nel prevedere che la prescrizione rimanga sospesa tra i
coniugi, violi gli artt. 2 e 3 della Costituzione in quanto non tiene
nella dovuta considerazione la famiglia di fatto, intesa come
formazione sociale nella quale si svolge la personalità
dell'individuo ed inoltre crea un'irragionevole disparità di
trattamento tra coniugi e conviventi more uxorio tanto più che, per
giurisprudenza costante, la prescrizione rimane sospesa tra i coniugi
anche in caso di intervenuta separazione legale.
2. - La questione non è fondata.
L'istituto della prescrizione è finalizzato - com'è noto - ad un
obiettivo di primaria importanza, che è quello di garantire certezza
dei rapporti giuridici, facendo venir meno il diritto non esercitato
per un determinato periodo di tempo. In tale prospettiva la
sospensione della prescrizione si caratterizza per la peculiarità,
rilevata anche dal giudice a quo costituita dalla tassatività dei
casi previsti dalla legge. Se infatti ogni diritto, salvo specifiche
eccezioni, "si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo
esercita per il tempo determinato dalla legge" (art. 2934 cod. civ.),
ne deriva coerentemente che non è possibile riconoscere ipotesi di
sospensione che non siano espressamente regolate dal codice civile o
da altre norme speciali in materia (v., ad esempio, l'art. 168,
secondo comma, della legge fallimentare). È per questo che l'art.
2941 cod. civ. contiene un elenco ben determinato di casi,
enucleabili in base a rigorosi criteri formali e giustificati dalla
particolarità delle situazioni ivi previste.
3. - Il carattere eccezionale della sospensione della prescrizione
non impedisce, tuttavia, a questa Corte di vagliare la legittimità
costituzionale di ingiustificate omissioni da parte del legislatore
sotto un diverso profilo ed entro precisi limiti. Già in materia di
privilegio - istituto assimilabile a quello in esame sotto l'aspetto
della eccezionalità - la Corte ha rilevato che "mentre è possibile,
in tesi, sindacare - all'interno di una specifica norma attributiva
di un privilegio - la ragionevolezza della mancata inclusione, in
essa, di fattispecie identiche od omogenee a quella cui la causa di
prelazione è riferita, certamente non consentito è invece
utilizzare lo strumento del giudizio di legittimità per introdurre
(...) una causa di prelazione ulteriore" (sentenza n. 84 del 1992).
In altre parole, se esorbita dai compiti del giudice delle leggi
quello di creare una nuova fattispecie di sospensione della
prescrizione, deve ritenersi lecito sindacare l'omissione legislativa
nell'ambito di un'ipotesi già determinata; ma in questo caso, com'è
ovvio, la norma richiamata deve costituire un valido tertium
comparationis tale da rendere illegittima l'omissione e
conseguentemente doverosa la sentenza additiva della Corte.
4. - Poste queste premesse, la Corte osserva che - anche sotto
questo profilo - la questione è infondata per un duplice ordine di
considerazioni: a) perché la famiglia legittima, essendo una realtà
diversa dalla famiglia di fatto, non costituisce un adeguato tertium
comparationis; b) perché la sospensione della prescrizione implica
precisi elementi formali e temporali che si ravvisano nel coniugio e
non nella libera convivenza.
Questa Corte, nel corso degli anni, ha in più occasioni affermato
che "la convivenza more uxorio è un rapporto di fatto, privo dei
caratteri di stabilità e certezza e della reciprocità e
corrispettività dei diritti e dei doveri (...) che nascono soltanto
dal matrimonio e sono propri della famiglia legittima" (sentenza n.
45 del 1980, ripresa dalla sentenza n. 237 del 1986 e, più di
recente, dalla sentenza n. 127 del 1997). Peraltro in tema di
successione nel rapporto di locazione la Corte (sentenza n. 404 del
1988) ha ritenuto illegittima l'omessa estensione di certe norme
anche a favore dei conviventi more uxorio.
5. - Nella decisione della presente questione la Corte ribadisce
che il rapporto coniugale implica, secondo quanto previsto dalla
legge, una serie di potenzialità che non si esauriscono nel mero
dato materiale della convivenza accompagnato dall'affectio pur
verificabile anche nel rapporto more uxorio. I diritti e i doveri
inerenti al matrimonio si caratterizzano per la certezza e la
disciplina legale del rapporto su cui si fondano; e da ciò consegue
che la non omogeneità delle due situazioni non consente di estendere
dall'una all'altra le regole sulla sospensione della prescrizione.
D'altronde la stessa natura della prescrizione - istituto
finalizzato a conferire stabilità a rapporti patrimoniali - impone
per il decorso dei termini l'adozione di parametri di riferimento
certi ed incontestabili, quali possono essere offerti soltanto
dall'esistenza o dal venir meno di un vincolo giuridico quale il
matrimonio.
Da quanto esposto deriva che nella norma denunziata non sussiste
alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione.
6. - In riferimento all'invocato parametro dell'art. 2 della
Costituzione - oltre al rilievo che il carattere patrimoniale dei
diritti in esame rende certamente difficile ricomprendere la
fattispecie nell'ambito della citata norma, che presuppone
l'inviolabilità dei diritti - si osserva che il collegamento
compiuto dal rimettente tra la convivenza more uxorio e le formazioni
sociali di cui all'art. 2 della Costituzione si risolve in
un'esplicitazione della presunta violazione del principio di
eguaglianza, sicché le argomentazioni già svolte valgono a
dimostrare l'infondatezza della questione anche in relazione a tale
ulteriore parametro.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2941, n. 1), del codice civile sollevata, in riferimento
agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal tribunale di Bolzano con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte