Corte costituzionale

Ordinanza n. 2/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/2002 · relatore Franco Bile

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni

di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 28 novembre

2000 dal tribunale di Trapani nel procedimento civile vertente tra

Giuseppe Culcasi e Anna Farace, iscritta al n. 122 del registro

ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che il tribunale di Trapani, con ordinanza del

30 novembre 2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,

secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle

locazioni di immobili urbani), nella parte in cui - attribuendo al

conduttore di immobile adibito ad uso diverso dall'abitazione il

diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento ove l'immobile,

dopo il rilascio, venga entro un anno adibito all'esercizio della

stessa attività o di attività affini a quella svolta dal conduttore

uscente - non esclude tale diritto nel caso in cui la destinazione

dell'immobile ad attività identica o affine sia meramente

occasionale e transitoria;

che il giudice rimettente ritiene che la norma impugnata, per

"la semplicità e la perentorietà del disposto normativo" deve

essere interpretata nel senso che siffatta temporaneità non esclude

il diritto del conduttore all'indennità, e "preclude all'interprete

ogni spazio di valutazione in ordine alle circostanze in cui avviene

la destinazione" e a tale interpretazione perviene perché "la

giurisprudenza costante di legittimità, dal canto suo, ha sempre

ribadito il carattere assoluto della presunzione di danno,

insuscettibile di prova contraria";

che lo stesso giudice rimettente - ritenendo sussistere tutti

i requisiti per l'applicazione della norma impugnata - dubita della

sua legittimità costituzionale, in quanto essa irragionevolmente

sottoporrebbe al medesimo trattamento fattispecie diverse, quelle in

cui la destinazione ad attività identica o affine avvenga in via

permanente, o almeno per un periodo di tempo sufficiente a

determinare per la clientela un collegamento stabile tra immobile ed

attività d'impresa, e quelle in cui tale collegamento sia escluso

dalla brevità o occasionalità della destinazione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione.

Considerato che la giurisprudenza di legittimità cui il giudice

rimettente allude si è formata con esclusivo riferimento al primo

comma dell'art. 34 della legge n. 392 del 1978 (che disciplina

l'indennita-base per la perdita dell'avviamento e la pone a carico

del locatore per il semplice fatto della cessazione del rapporto

locatizio, con esclusione di alcune ipotesi riconducibili

all'iniziativa del conduttore), e non riguarda il secondo comma (che

prevede un'indennità aggiuntiva ove l'immobile venga, entro l'anno,

adibito alla stessa attività già svolta dal conduttore o ad

attività affine);

che la non puntuale evocazione degli orientamenti della

giurisprudenza da parte del giudice rimettente rende decisivo il

difetto nell'ordinanza di qualsiasi motivazione sulle ragioni per le

quali un indirizzo giurisprudenziale formatosi in riferimento

all'indennita-base di cui al primo comma dell'art. 34 (che, proprio

per la non necessità della prova del pregiudizio del conduttore e

dell'arricchimento del locatore, è sovente definita "obbligazione

legale") possa ritenersi estensibile all'indennità aggiuntiva di cui

al secondo comma (che mira a riequilibrare il rapporto in

considerazione dell'effettivo arricchimento del locatore per la

destinazione dell'immobile alla stessa attività o ad attività

analoga a quella dismessa dal conduttore);

che è pertanto palese l'erroneità del presupposto

interpretativo assunto dal giudice rimettente, secondo cui gli

sarebbe preclusa la verifica, soggetta all'ordinario regime

probatorio, di tale effettivo arricchimento del locatore;

che ne deriva la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge

27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili

urbani), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

tribunale di Trapani con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte