Corte costituzionale

Sentenza n. 20/1956

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/07/1956 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 1d.P.R. 250/1949
  • art. 11d.P.R. 250/1949
  • art. 19d.P.R. 250/1949
  • art. 20d.P.R. 250/1949
  • art. 44d.P.R. 250/1949

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA sugli undici ricorsi notificati il 20 febbraio 1956 e depositati in

cancelleria il 28 successivo, debitamente riuniti, proposti dalla

Regione autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avvocati

Pietro Gasparri ed Egidio Tosato, per la dichiarazione di

illegittimità costituzionale del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, che

reca norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, per la

sola parte concernente gli articoli sottoindicati:

Ricorso 1 - articolo 1

Ricorso 2 - articolo 4, lett. d);

Ricorso 3 - articolo 4, lett. e);

Ricorso 4 - articolo 4, lett. f);

Ricorso 5 - articolo 11, lettere a), c), d);

Ricorso 60 - articoli 19 e 20;

Ricorso 7 - articolo 31;

Ricorso 8 - articolo 39, commi 1 e 2;

Ricorso 9 - articolo 44;

Ricorso 10 - articolo 54;

Ricorso 11 - articolo 56:

Viste le costituzioni in giudizio del Presidente del Consiglio dei

Ministri avvenute con il deposito delle deduzioni in cancelleria;

Udita all'udienza pubblica del 6 giugno 1956 la relazione del

Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

Uditi gli avvocati Pietro Gasparri ed Egidio Tosato per la Regione

ricorrente ed il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco

Agrò.

Motivazione

Ritenuto, in fatto:

La Regione autonoma della Sardegna, con undici ricorsi regolarmente

notificati, denuncia a questa Corte la illegittimità costituzionale di

una serie di norme contenute nel decreto del Presidente della

Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante disposizioni per

l'attuazione dello Statuto speciale per la detta Regione.

Con un primo gruppo di ricorsi denuncia la illegittimità degli

artt. 1 e 4, lettere d, e ed f, del capo 1 del decreto sopraindicato

per i seguenti motivi:

a) Quanto all'art. 1, che esso contrasterebbe con i precetti di cui

agli artt. 19, 20 e 54 dello Statuto speciale, perché segnerebbe una

non consentita ingerenza dello Stato in una materia, quale quella delle

sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio regionale, riservata

alla competenza regolamentare del Consiglio stesso e, comunque, nel suo

primo comma, contrasterebbe direttamente con lo Statuto, che prevede

due sole sessioni ordinarie, a febbraio e ottobre.

b) Quanto all'art. 4, lettere d ed e, sia perché le norme

inciderebbero su materie, come quelle dell'ordinamento degli uffici e

dei lavori pubblici, che lo Statuto speciale ricomprende tra quelle di

competenza esclusiva del legislatore regionale; sia perché,

attribuendo al Consiglio compiti di natura meramente esecutiva, si

offenderebbe il principio della separazione dei poteri.

c) Quanto all'art. 4, lett. f, perché questa norma, assegnando al

Consiglio regionale "ogni altra attribuzione per la quale la legge

richiede l'approvazione del Consiglio", parrebbe autorizzare il

legislatore ordinario ad allargare la competenza legislativa del

Consiglio; ciò che invece non sarebbe statutariamente e

costituzionalmente consentito, dato che il legislatore ordinario non

avrebbe competenza ad introdurre modificazioni allo Statuto e, sotto

altro aspetto, perché la distribuzione della competenza tra gli organi

sarebbe compito del legislatore regionale.

Il secondo gruppo di precetti di cui è denunciata la

illegittimità costituzionale è costituito dalle disposizioni

contenute nell'art. 11, lettere a e d, in relazione agli artt. 34, 37,

41 e 54 dello Statuto speciale.

Si deduce il contrasto di queste disposizioni con i principi che

informerebbero il sistema dei rapporti tra gli organi esecutivi della

Regione, e ciò perché spetterebbe solo alla legge regionale dire

quali sono gli uffici che dipendono dal Presidente e quali invece dagli

assessori. Si aggiunge che le norme di attuazione non avrebbero potuto

negare agli assessori veste di organi costituzionali esterni.

Delle disposizioni contenute nel capo V del decreto presidenziale

di attuazione formano oggetto di specifica impugnativa sia l'art. 19

che l'art. 20, ambedue in relazione con l'art. 3, lett. a, dello

Statuto speciale.

Le norme indicate come costituzionalmente illegittime attengono

alla nomina del Segretario generale della Regione e all'assunzione

degli impiegati amministrativi e tecnici. Si deduce che queste norme

contrasterebbero con la legge statutaria dal momento che lo Statuto

demanda alla Regione la regolamentazione dell'ordinamento degli uffici

e dello stato giuridico ed economico del personale.

Con altro ricorso la Regione denuncia la illegittimità

costituzionale dell'art. 31, comma 1, del più volte citato decreto

presidenziale in relazione agli artt. 46 e 54 dello Statuto speciale,

pel riflesso che la norma impugnata, conferendo al Rappresentante del

Governo il potere di richiedere al Presidente della Giunta regionale e

ai Presidenti delle Deputazioni provinciali notizie e chiarimenti

relativi alla attività degli organi regionali, lascerebbe intendere di

aver voluto attribuire al Rappresentante del Governo un potere di

controllo sugli atti degli enti locali, controllo che la legge

statutaria demanda agli organi della Regione.

Tra le norme contenute nel capo VIII, intitolato "Finanze, demanio

e patrimonio regionale", risultano impugnate le disposizioni degli

artt. 39 e 44.

L'art. 39 forma oggetto di ricorso nei suoi due primi commi, in

riferimento agli artt. 14, 54 e 58 dello Statuto speciale. Si deduce:

a) che il trapasso dei beni demaniali e patrimoniali dallo Stato alla

Regione doveva avvenire immediatamente e non con decorrenza 1 gennaio

1950 come dispone il decreto di attuazione; b) che gli elenchi dei beni

la cui proprietà trapassa alla Regione avrebbero dovuto comprendere

anche "i beni demaniali e patrimoniali connessi a servizi di competenza

statale e a monopoli fiscali", che lo Statuto regionale prevede restino

allo Stato solo finché duri tale destinazione. Questi beni

apparterrebbero infatti allo Stato ma non a titolo di proprietà.

L'art. 44, riguardante la Ragioneria generale della Regione, è

invece indicato come costituzionalmente illegittimo per una

molteplicità di motivi.

La istituzione, l'organizzazione e il funzionamento della

Ragioneria regionale - si dice - forma oggetto di competenza

legislativa esclusiva della Regione, perché quest'ufficio farebbe

parte integrante dell'organismo burocratico regionale. Si aggiunge che

il Ministero del Tesoro, che di concerto con il Presidente della

Regione provvede alla nomina del ragioniere regionale, viene per ciò

solo a svolgere una ingerenza non consentita sulla gestione del

patrimonio regionale, controllo che oltretutto risulterebbe un

duplicato di quello della Corte dei conti.

Gli ultimi due ricorsi riguardano precetti contenuti nelle

disposizioni transitorie e finali, e precisamente negli artt. 54 e 56.

L'art. 54, che dichiara soggette a vigilanza delle Amministrazioni

tecniche e finanziarie dello Stato le attività svolte dalla Regione

con speciali contributi dello Stato, sarebbe in contrasto con gli artt.

3, 4, 6 e 54 della legge statutaria, sia perché lo Statuto esclude che

attività amministrative della Regione possano essere in qualche modo

disciplinate con norme poste in essere da qualsiasi autorità che non

sia il legislatore regionale, sia perché in tal modo, e in diformita'

con quanto previsto dalla stessa Costituzione, verrebbe ad instaurarsi

un duplice controllo, accentrato, da esercitarsi nei limiti e con la

procedura che l'organo di controllo stabilirà con proprio atto

normativo.

L'art. 56, infine, risulterebbe incompatibile con l'art. 3, lett.

f, in relazione anche all'art. 6 dello Statuto speciale, perché

riconosce alla Regione solo la funzione preliminare di elaborazione

tecnica dei piani territoriali di coordinamento urbanistico, mentre

l'art. 3 sopracitato attribuisce alla Regione competenza legislativa in

materia urbanistica e di edilizia.

La difesa della Regione conclude pertanto, in tutti i ricorsi,

chiedendone l'accoglimento, per i sopra accennati motivi di

illegittimità costituzionale, anche sotto il riflesso della invasione

della competenza della Regione in ordine alla revisione dello Statuto,

procedura di revisione che, in ogni caso, si sarebbe dovuta seguire per

operare le modificazioni e le innovazioni denunciate. Con le

conseguenti pronuncie.

L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente

del Consiglio dei Ministri, resiste a tutti i ricorsi.

In linea generale l'Avvocatura osserva:

1) che le norme di attuazione dello Statuto speciale per la

Sardegna sono state emanate in virtù di una delega conferita dal

legislatore costituente, al fine, se non di abrogare o di modificare lo

Statuto, certo di integrarlo e di adattarlo, onde consentire

l'esercizio in concreto dell'autonomia regionale;

2) che queste norme, anche in ragione del loro carattere

evidentemente pattizio (la stessa Regione ha partecipato alla loro

formazione, attraverso la Commissione paritetica di cui all'art. 56

dello Statuto e al parere della Consulta regionale), formano con lo

Statuto, che esse integrano ed attuano, un corpo unico ed il prius

logico della stessa autonomia. Non potrebbero pertanto essere attaccate

per pretesa invasione di una assunta competenza regionale, competenza

che è effetto di quell'autonomia che Statuto e norme di attuazione

conferiscono alla Regione;

3) che in ogni modo, e fin tanto che la Regione non provvede con

proprie leggi a regolare tutti i settori della sua competenza, le leggi

dello Stato ben possono contenere disposizioni su queste materie di

competenza regionale.

Sul merito dei singoli ricorsi l'Avvocatura oppone:

1) che le norme di cui agli artt. 1, 4, lettere d, e, ed f, 11,

lettere a, c, d, 19 e 20, integrano disposizioni statutarie senza

derogare allo Statuto. In particolare esse o accrescono la

funzionalità del Consiglio regionale (art. 1), o meglio ne delimitano

la competenza in relazione a materie di particolare importanza (art. 4,

lettere d ed e), o specificano prescrizioni generiche dello Statuto

(art. 11), o contengono precetti di pura esecuzione (artt. 19 e 20);

2) che la richiesta di notizie e chiarimenti di cui all'art. 31 non

dà per sé sola luogo all'esercizio di alcun controllo;

3) che la data del trapasso dei beni demaniali e patrimoniali dallo

Stato alla Regione non era prevista nello Statuto sardo; mentre, per

ciò che attiene alla consegna degli elenchi, la Regione non può aver

interesse a riceverli fin tanto che non si estingua il diritto di

proprietà dello Stato;

4) che la disciplina dettata all'art. 44, a proposito della

Ragioneria regionale, soddisfa il precetto di cui all'art. 7 dello

Statuto, quale mezzo inteso ad assicurare il coordinamento della

finanza regionale con quella statale;

5) che l'art. 54 delle norme di attuazione ove, come si assume, si

riferisca all'ipotesi di attività di competenza regionale, per le

quali la Regione deve far ricorso al contributo dello Stato,

riguarderebbe un caso non previsto nello Statuto ma che, potendosi

verificare in pratica, doveva appunto essere considerato nelle norme di

integrazione;

6) che nel denunciare l'illegittimità costituzionale dell'art. 56

la Regione avrebbe omesso di tener conto che i piani di coordinamento

in materia urbanistica possono concernere zone territoriali ben più

estese della Regione. L'intervento del Ministero dei lavori pubblici

sarebbe quindi imposto dalla necessità di armonizzare in sede

nazionale i diversi piani di coordinamento.

L'Avvocatura dello Stato conclude, pertanto, chiedendo il rigetto

di tutti i ricorsi, con ogni statuizione di conseguenza.

La difesa della Regione e l'Avvocatura generale dello Stato hanno

poi depositato presso la cancelleria della Corte due memorie.

In quella propria, l'Avvocatura dello Stato si limita a riprodurre

vari brani dei lavori preparatori delle norme impugnate, dai quali è

dato desumere il punto di vista della Commissione paritetica o della

Consulta regionale, rilevando, a conclusione di siffatti richiami, che,

pure astraendo da ogni altra questione di forma e di fondo, i ricorsi

della Regione sarda non potrebbero trovare accoglimento, perché o la

Regione difetta di interesse a ricorrere avendo, quanto meno,

contribuito, attraverso la propria rappresentanza in seno alla

Commissione paritetica, alla formazione delle norme impugnate, o avendo

ad esse prestato acquiescenza in sede di voto della Consulta.

Dal canto suo, la difesa della Regione, nella propria memoria,

tratta ampiamente la questione della natura giuridica delle norme di

attuazione.

A riguardo osserva:

1) che le norme di cui trattasi sono espressione di una competenza

legislativa sostanzialmente regolamentare e formalmente delegata e,

quindi, necessariamente limitata sia quanto all'oggetto ed ai criteri,

che al teonpo del suo stesso esercizio;

2) che la limitazione di oggetto risulta dalla nozione stessa di

norme di attuazione, letteralmente e funzionalmente incompatibile con

la tesi che a queste norme vorrebbe invece riconoscere la possibilità

di un contenuto integrativo e di completamento del precetto statutario.

Ciò infatti contrasterebbe con il termine "attuazione", che

lessicalmente e giuridicamente non significa altro che esecuzione e

quindi, tutt'al più, sviluppo di principi che sono contenuti già

nello Statuto;

3) che le limitazioni di tempo sono insite nella funzione cui le

norme adempiono e che si soddisfa col fatto stesso del suo primo

esercizio;

4) che contro ciò non vale opporre la struttura pattizia delle

norme, dal momento che la funzione è stata esercitata con la forma del

decreto legislativo, che è tipica di alcune manifestazioni della

volontà normativa statuale, mentre non sarebbe vero affatto che la

Regione sarda abbia partecipato alla formazione di queste norme, per

l'assorbente motivo che la Regione, come organismo funzionante, non

preesisteva alla emanazione delle norme di attuazione;

5) che, per contro, la tesi della Regione sarda trova fondamento

nel fatto che le norme, di cui essa denuncia la illegittimità

costituzionale, o esorbitano dai limiti della mera attuazione,

ponendosi in conflitto diretto con il precetto statutario, o di questi

precetti tradiscono il principio ispiratore e, frapponendo ostacoli o

dettando prescrizioni sul modo di esercizio dell'autonomia, finiscono

praticamente per impedire l'esercizio concreto dell'autonomia stessa

pur statutariamente garantito.

Nella seconda parte della memoria, la difesa della Regione si

sofferma ad illustrare le doglianze dedotte con i singoli ricorsi e

conclude insistendo nelle conclusioni già rese.

In conformità del disposto dell'art. 15 delle norme integrative

per i giudizi davanti a questa Corte, gli undici ricorsi sono stati

chiamati nella stessa udienza del 6 giugno 1956 per essere

congiuntamente discussi.Considerato, in diritto:

La Corte ha ravvisato opportuna la riunione dei ricorsi per la loro

decisione con unica sentenza. Ha rilevato infatti che, oltre alla

identità delle parti in causa, è comune ai ricorsi stessi la

risoluzione di varie questioni riguardanti la natura delle norme di

attuazione, di cui si discute, e innanzi tutto, la eccezione di

inammissibilità, sotto il profilo della acquiescenza o della mancanza

di interesse a ricorrere della Regione, sollevata dall'Avvocatura dello

Stato.

L'eccezione di inammissibilità dei ricorsi dev'essere respinta

perché giuridicamente infondata.

Essa non è infatti fondata sotto il profilo della acquiescenza che

avrebbe prestato la Regione a seguito della partecipazione di due

membri regionali alla Commissione paritetica, ed anche per effetto del

parere dato sulle emanande norme dalla Consulta regionale, giacché,

anche a prescindere dalla questione se i due membri della Commissione

paritetica nominati dall'Alto Commissario per la Sardegna avessero o

meno la veste di veri e propri rappresentanti della Regione ai fini del

compito precipuamente collegiale, che era stato demandato alla detta

Commissione, di proporre le norme, è fin troppo evidente - e ciò vale

anche rispetto al parere successivamente espresso dalla Consulta

regionale - che le disposizioni legislative, una volta emanate, si

distaccano dalla volontà delle persone o degli organi che le hanno

proposte, discusse o approvate. Una volta emanata una legge, è la

volontà della legge, nel suo contenuto e in virtù della sua forza

cogente, che si sovrappone a quella degli organi o delle persone che

hanno collaborato a formularla e che si afferma per sé stante, in modo

del tutto autonomo e indipendente. Ma anche a volere ammettere - per

mera ipotesi - che un qualche elemento di volontà, attraverso la

proposta della Commissione paritetica o il parere della Consulta

regionale, sia entrato a far parte delle emanate norme legislative, è

fuori dubbio che ciò non poteva infirmare in alcun modo il potere-dovere - di ordine pubblico di un diverso organo, qual'è l'Ente

Regione, di impugnare di illegittimità costituzionale quelle norme,

che avesse ravvisato affette da tal vizio, a difesa delle proprie

attribuzioni e della propria autonomia.

Non è poi fondata la sollevata eccezione di inammissibilità dei

ricorsi sotto il profilo della mancanza di interesse della Regione a

ricorrere, in quanto è da rilevare che la Regione medesima si è

trovata di fronte a disposizioni legislative che assume

costituzionalmente illegittime, ma che però hanno pieno, completo e

immediato vigore: si è trovata, cioè, in una posizione analoga a

quella prevista nell'art. 57 dello Statuto speciale, secondo cui nelle

materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia

diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello

Stato. Il che conferma la sussistenza di un interesse attuale della

Regione per l'impugnativa delle norme in questione.

Ciò posto, ai fini dell'affermazione della competenza di questa

Corte e per l'esame di merito dei ricorsi, occorre previamente

accertare quale sia la natura e quale la portata delle norme di

attuazione di cui si tratta.

È noto che con l'art. 56 dello Statuto sardo si è conferito al

Capo dello Stato una potestà legislativa, quella di emanare le norme

di attuazione dello Statuto, con la forma e seguendo la procedura

stabilite in detto articolo.

Ma, innanzi tutto, è da rilevare che, pur provenendo siffatto

conferimento di potestà legislativa dall'Assemblea costituente e pur

trovando esso la sua fonte formale nello Statuto - che è legge

costituzionale - le emanate norme non hanno la natura di legge

costituzionale. Infatti l'Assemblea costituente aveva il potere di

emanare lo Statuto, ma non quello, diverso, di attribuire al Governo il

potere costituente, e cioè, nella specie, il potere suo proprio

caratteristico, giacché il potere dell'organo costituente non può

essere mai ad altro organo conferito o delegato. Ci si trova, quindi,

di fronte ad ordinarie norme aventi forza di legge, sulle quali

pienamente può essere esercitato il sindacato di legittimità

costituzionale di questa Corte, ai sensi dell'art. 134 della

Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948,

n. 1, e dell'art. 32 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87.

Più precisamente è da rilevare che è lo stesso art.56 dello

Statuto sardo che dà una denominazione giuridica al decreto del Capo

dello Stato contenente le norme di attuazione: lo chiama "decreto

legislativo". Ma è da osservare che esso va distinto tanto dai decreti

legislativi - così anche denominati - che nel periodo transitorio e

durante quello della Costituente furono emanati in base al D.L.L. 25

giugno 1944, n. 151, e all'altro D.L.L. 16 marzo 1946, n. 98, quanto

dalle leggi delegate - anch'esse usualmente dette decreti legislativi -

emanati in base alla disposizione contenuta nell'art. 76 dalla

Costituzione. Quei primi avevano la loro giustificazione e trovavano la

loro fonte nella necessità del Governo di provvedere quando non

esisteva il Parlamento e durante il periodo della Costituente, fino

alla costituzione delle nuove Camere; gli altri - le leggi delegate in

base all 'art. 76 della Costituzione - trovano la loro fonte e il loro

regolamento nella Carta costituzionale e sono legati ai limiti e alle

condizioni che lo stesso art. 76 pone, e cioè la determinazione dei

principi e dei criteri direttivi, per quanto riguarda il loro

contenuto, la limitazione del tempo per la loro emanazione e la

determinazione di oggetti definiti, per quanto riguarda la materia.

Limiti e condizioni che all'infuori dell'oggetto - non si riscontrano

nel caso dell'art. 56 dello Statuto sardo; onde bisogna concludere che

si è trattato di una speciale attribuzione di facoltà legislativa,

fatta dall'organo costituente, subordinata alle determinate forme

stabilite nel detto articolo - quale la formazione della Commissione

paritetica e il parere della Consulta regionale - per raggiungere la

finalità di porre in essere quelle norme di attuazione che dovevano

accompagnare la nascita della Regione e renderne praticamente e

giuridicamente possibile l'attività. Esattamente quindi, nel

preambolo del decreto del Presidente della Repubblica del 19 maggio

1949, n. 250, col quale furono emanate le norme in questione, è stato

in modo espresso richiamato l'art. 87 della Costituzione che, fra

l'altro, contiene l'attribuzione al Capo dello Stato della facoltà di

emanare decreti aventi forza di legge.

Se tale, ad avviso della Corte, è la natura giuridica delle norme

in esame, occorre tuttavia precisarne la portata.

Esse non sono norme di mera esecuzione dello Statuto regionale. Se

tali avessero dovuto essere, sarebbe forse bastata, per molte di esse,

la forma del regolamento esecutivo. Ma esse si differenziano dal

regolamento che contenga disposizioni di mera esecuzione di una legge

per la rilevata loro finalità e per la struttura organica che è

facilmente in esse riscontrabile. La loro finalità è quella non già

di stabilire semplicemente, come in un regolamento, quelle disposizioni

più dettagliate che occorrano per la esecuzione della legge, ma di

porre, ove necessario, disposizioni di carattere normativo - anche per

le relazioni fra Stato e Regione - per l'"attuazione" dello Statuto,

secondo la precisa espressione adoperata dall'art. 56. Da ciò il

carattere legislativo e non regolamentare stabilito dallo stesso

legislatore costituente.

Ora, emanare disposizioni legislative per l'attuazione dello

Statuto, significava e significa non soltanto emanare norme non in

contrasto con la Costituzione - il che è ovvio -, ma, ancora, non in

contrasto, sibbene in aderenza - per la finalità specifica delle norme

stesse - con le disposizioni dello Statuto speciale. Tale aderenza si

riferisce ben vero a due settori nettamente distinti: quello di

merito, avente riguardo alla bontà, alla opportunità di tali norme

nell'interesse da un lato dello Stato e dall'altro della Regione - onde

la creazione della Commissione paritetica composta di membri nominati

dal Governo della Repubblica e di membri nominati dall'Alto Commissario

per la Sardegna -, settore rispetto al quale non può estendersi il

sindacato di legittimità costituzionale di questa Corte senza

sconfinare in apprezzamenti di carattere amministrativo; e l'altro

settore, quello della costituzionalità delle norme, che forma appunto

il campo proprio del sindacato di legittimità costituzionale della

Corte stessa. In questo settore, di competenza della Corte, l'indagine

dev'essere volta ad accertare se le norme di attuazione, nel loro

formale e sostanziale contenuto, siano, con riferimento alle formulate

impugnative, in contrasto con le disposizioni dello Statuto o col

fondamentale principio dell'autonomia regionale quale risulta da

espresse disposizioni dello Statuto stesso.

Questo conflitto - a giudizio della Corte - sarà da ravvisarsi

ogni qualvolta le norme di attuazione siano contra legem, ossia contra

Statutum. In questo caso - ed esclusivamente in esso - se si fossero

volute modificare le disposizioni statutarie, si sarebbero dovute

seguire le prescrizioni stabilite dall'art. 54 per la revisione dello

Statuto; e in tal senso - e soltanto nella prospettata ipotesi -

sarebbe fondata la doglianza della difesa della Regione, che, fra

l'altro, deduce appunto la violazione del detto art. 54; mentre, ai

fini del presente giudizio, basta la dichiarazione di illegittimità

costituzionale delle norme contra legem per privarle di ogni giuridica

efficacia.

Se poi le norme di attuazione siano praeter legem, nel senso che

abbiano integrato le disposizioni statutarie od abbiano aggiunto ad

esse qualche cosa che le medesime non contenevano, bisogna vedere se

queste integrazioni od aggiunte concordino innanzi tutto con le

disposizioni statutarie e col fondamentale principio dell'autonomia

della Regione, e se inoltre sia giustificata la loro emanazione dalla

finalità dell'attuazione dello Statuto.

Laddove, infine, si tratti di norme secundum legem, è ovvio che se

esse, nel loro effettivo contenuto e nella loro portata, mantengano

questo carattere, non è a parlarsi di illegittimità costituzionale,

ma sarebbe pur sempre da dichiararsene la illegittimità nel caso che

esse, sotto l'apparenza di norme secundum legem, sostanzialmente non

avessero tal carattere, ponendosi in contrasto con le disposizioni

statutarie e non essendo dettate dalla necessità di dare attuazione a

queste disposizioni.

Fatte queste premesse e passando all'esame del merito dei singoli

ricorsi, la Corte osserva:

Col primo ricorso la Regione sarda muove due lagnanze.

Sostiene, con la prima, che il 1 comma dell'art. 1 delle norme di

attuazione, che fissa tre sessioni ordinarie del Consiglio regionale, a

febbraio, giugno e ottobre, sarebbe in contrasto col 1 comma dell'art.

20 dello Statuto, che stabilisce che il Consiglio si riunisce "di

diritto" il primo giorno festivo di febbraio e di ottobre. Senza

entrare in quella che può essere l'opportunità, dal punto di vista

amministrativo, di stabilire tre sessioni obbligatorie del Consiglio,

con l'aumento delle sessioni ordinarie da due a tre - con l'aggiunta

cioè della sessione di giugno -, il che esula dalla competenza di

questa Corte (ed è ovvio che il Consiglio potrà riunirsi in via

straordinaria tutte le volte che lo si riterrà necessario, su

iniziativa del suo Presidente, del Presidente della Giunta o su

richiesta dei suoi componenti), ritiene la Corte che la doglianza della

Regione sia fondata in quanto, aumentandosi il numero delle sessioni

ordinarie, si modifica una disposizione statutaria, mutandosi in un

obbligo quella che è una semplice facoltà stabilita dallo Statuto.

Non fondata, invece, si appalesa l'altra doglianza, dedotta col

medesimo primo ricorso, riguardante il 2 comma dello stesso art. 1

delle norme di attuazione. Col detto 2 comma delle norme si stabilisce

che "la convocazione in sessione straordinaria è disposta dal

Presidente del Consiglio (regionale) e deve aver luogo in ogni caso

entro dieci giorni dalla data in cui sia pervenuta alla Presidenza la

richiesta di cui all'art. 20, secondo comma, dello Statuto speciale";

mentre il richiamato 2 comma dell'art. 20 dello Statuto prescrive che

il Consiglio "si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo

Presidente o su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un

quarto dei suoi componenti". Dall'esame di questi due commi

chiaramente si evince che mentre quello dell'art. 20 dello Statuto

contiene la norma di carattere sostanziale riguardante la facoltà

della convocazione del Consiglio in via straordinaria, l'impugnato

comma delle norme di attuazione regola soltanto l'uso di tale facoltà,

stabilendo il termine per la convocazione straordinaria, il che era pur

necessario fare ed era compito delle norme di attuazione stabilirlo.

Non vi è quindi nessun contrasto fra le due disposizioni, di natura

diversa e aventi diversa finalità.

Con il secondo ricorso la Regione lamenta che con l'art. 4, lett.

d, delle norme di attuazione, in contrasto con i principi contenuti

negli articoli 3, lettere a ed e, 27 e 34 dello Statuto speciale, si

sia stabilito che il Consiglio regionale ha competenza a provvedere

alla approvazione di piani di opere pubbliche di competenza della

Regione e ai relativi finanziamenti. Sostiene che si sarebbe invasa la

competenza legislativa della Regione per il riflesso che la norma

inciderebbe nel campo dell'ordinamento degli uffici amministrativi (per

quanto riguarda il controllo sull'opera di elaborazione dei piani)

nonché in quello dei lavori pubblici, mentre l'una e l'altra materia

sono riservate alla legislazione regionale primaria. Vi sarebbe poi

violazione dei precetti statutari che distribuiscono la competenza del

Consiglio e della Giunta in base alla natura legislativa o

amministrativa dell'attività.

Tali doglianze non si appalesano fondate. Vero è che con la lett.

e dell'art. 3 dello Statuto si attribuisce alla competenza legislativa

primaria della Regione la materia dei "lavori pubblici di esclusivo

interesse della Regione"; ma la lett. d dell'art. 4 delle norme di

attuazione non riguarda le opere pubbliche in generale, ma

l'approvazione di "piani" di opere pubbliche e i "finanziamenti

relativi". I "piani" costituiscono programmi organici di opere e per

l'attuazione di essi si prevedono appositi finanziamenti e cioè

finanziamenti eccedenti il bilancio ordinario; epperò è pienamente

giustificato che di essi si occupi il Consiglio, sotto il rilevato

duplice profilo della loro approvazione e del finanziamento. Né ciò

tocca l'ordinamento degli uffici, la cui competenza rimane integra, sia

nel momento dell'elaborazione dei piani, sia in quello della loro

esecuzione. È da aggiungere che lo Statuto regionale (richiamati artt.

27 e 34), mentre indica nel Consiglio e nella Giunta gli organi

competenti ad esercitare rispettivamente, le funzioni legislative e

regolamentari e quelle esecutive, non dispone affatto nel senso che

l'organo depositario del potere legislativo non possa, in forma

legislativa, emanare atti di natura amministrativa, che assurgano, come

si è visto, a determinata importanza. Ciò sembra anzi necessario

quando derivi un impegno straordinario per le finanze della Regione.

L'importanza della materia su cui si richiede una delibera del

Consiglio, l'opportunità che su di essa abbia luogo un dibattito con

le stesse forze dell'opposizione, giustificano appieno la norma in

questione, che è sì praeter Statutum, ma non è in contrasto, sibbene

in armonia con le sue disposizioni.

Il secondo ricorso va quindi respinto.

Nemmeno il terzo ricorso si appalesa fondato.

Con esso la Regione impugna di illegittimità costituzionale l'art.

4, lett. e, delle norme di attuazione che attribuisce al Consiglio

regionale la competenza circa "la nomina di commissioni o di membri di

commissioni, devoluta da leggi speciali alla Regione" . Ma è da

osservare che con questa disposizione, col riferimento a leggi speciali

che lo stabiliscano, non si invade il campo dei competenti organi della

Regione per la formazione di ordinarie commissioni e la nomina dei loro

componenti. Tale competenza non viene toccata. Infatti, per nulla

risulta, dalla norma in questione, che le leggi dello Stato possano

imporre alla Regione la nomina di qualsiasi commissione. La norma in

esame prevede, invece, il caso in cui lo Stato abbia un interesse

proprio ad ottenere la collaborazione della Regione, attraverso

competenti od esperti designati appunto dalla Regione e costituiti in

commissione, per l'indagine, lo studio e il parere su problemi aventi

riflessi generali o nazionali. Non di comuni commissioni amministrative

si tratta, ma di commissioni ad alto livello per lo studio di problemi

alla cui risoluzione, nel quadro delle finalità generali dello Stato e

della Regione, siano interessati e Stato e Regione.

Si tratta, anche qui, di una norma praeter Statutum, la cui

legittimità costituzionale non è dubbia.

Col quarto ricorso la Regione denuncia la illegittimità

costituzionale dell'art. 4, lett. f, delle norme di attuazione, che

dispone che il Consiglio regionale è competente a deliberare in ogni

altra materia per la quale la legge richieda l'approvazione del

Consiglio stesso.

La Corte ritiene che il contenuto, deltutto generico, di questa

disposizione, non giustifichi il riconoscimento della dedotta

illegittimità costituzionale. La norma in questione dev'essere

interpretata entro i limiti delle generali attribuzioni statutarie

assegnate al Consiglio regionale, giammai al di fuori di tali limiti.

Infatti, o una legge attuale eccede i limiti di quella competenza

statutaria, e la Regione già avrà provveduto ad impugnarne la

legittimità costituzionale; o si tratterà di legge futura, e la

Regione potrà sempre sottoporla a tale sindacato di legittimità.

Fondato è, invece, il quinto ricorso.

Con questo la Regione impugna l'art. 11 delle norme di attuazione

nelle disposizioni contenute alle lettere a, c e d. Le disposizioni,

la cui illegittimità costituzionale è denunciata, dispongono: che il

Presidente della Giunta rappresenta la Regione e ne firma gli atti

(lett. a); sovraintende a tutti gli uffici e servizi regionali (lett.

c); firma i titoli di spese (lett. d). Ora, mentre l'art. 35 dello

Statuto stabilisce la norma fondamentale e generale che "il Presidente

della Giunta regionale è il rappresentante della Regione autonoma

della Sardegna", ed altri articoli dello Statuto stesso meglio

delineano la figura e le attribuzioni del Presidente (artt. 15, 19, 20,

21, 36, 37, 41, 47, ecc.), l'art. 34 dello Statuto elenca fra gli

organi esecutivi della Regione i "componenti della Giunta", ossia gli

assessori, e l'art. 37 stabilisce che essi sono nominati dal Consiglio,

su proposta del Presidente, e sono "preposti ai singoli rami

dell'Amministrazione". Non sono dunque, gli assessori, dei

collaboratori del Presidente, ma ad essi sono attribuiti singoli

settori dell'attività regionale, adottano i provvedimenti di loro

competenza e ne rispondono verso la Giunta. L'art. 41 dello Statuto

riconosce ai membri della Giunta potestà di emettere provvedimenti

impugnabili davanti alla Giunta stessa, col che è riconosciuta la loro

qualità di organi esterni della Regione. Il fatto che, in tal caso, è

da ravvisare la figura del ricorso gerarchico improprio, conferma

quella qualità. Contro questa precisa regolamentazione statutaria,

nella quale si snoda la struttura organica della Regione, con la

attribuzione agli assessori di competenze proprie nei singoli settori,

contrastano le denunciate disposizioni dell'art. 11 delle norme di

attuazione, che vorrebbero accentrare nel Presidente della Regione

funzioni che sono proprie degli assessori.

A conferma di ciò sta l'art. 12 (non impugnato) delle norme di

attuazione, che espressamente stabilisce che "gli assessori preposti ai

singoli rami dell'Amministrazione regionale, ne dirigono l'attività e

rispondono dei loro atti alla Giunta". Questo non implica che

attribuzioni proprie del Presidente della Giunta non possano essere

assegnate agli assessori, tenendosi conto della sfera della loro

competenza; lo ammette lo stesso art. 12 delle norme di attuazione, ma

questo non nega, anzi conferma l'attribuzione delle competenze

specifiche ai singoli assessori, con le quali, come si è visto, sono

in contrasto le impugnate disposizioni dell'art. 11.

Il sesto ricorso investe gli artt. 19 e 20 delle norme di

attuazione in relazione all'art. 3, lett. a, dello Statuto. L'art. 19

stabilisce che la Regione ha un segretario generale, il quale

sovraintende al funzionamento di tutti gli uffici regionali. L'art. 20

poi prescrive che alla nomina del segretario generale della Regione si

provvede mediante pubblico concorso, aggiungendo che è altresì

obbligatorio il pubblico concorso per l'assunzione in carriera degli

impiegati amministrativi e tecnici della Regione quando la Giunta

regionale non ravvisi la possibilità di provvedere con personale

comandato appartenente a uffici statali o ad enti locali.

Non si discute che l'assunzione attraverso il pubblico concorso

degli impiegati e funzionari della Regione - ed anche del segretario

generale - corrisponda ad una buona regola amministrativa, sempre da

seguire, ad eccezione di casi particolari che giustifichino un diverso

criterio, e tale regola è ora consacrata nel precetto contenuto

nell'ultimo comma dell'art. 97 della Costituzione, che stabilisce:

"agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante

concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge". Senza dubbio la Regione

sarda si atterrà a questa regola fondamentale. Ma in questa sede non

si tratta di giudicare della intrinseca bontà o convenienza

amministrativa delle norme di attuazione impugnate, sibbene della loro

legittimità costituzionale e, sotto questo profilo, non si può non

convenire con le doglianze della Regione che ravvisa, nelle indicate

disposizioni delle norme di attuazione, una invasione nel campo

dell'ordinamento degli uffici e dello stato giuridico del proprio

personale. Lo Statuto speciale, infatti, alla lett. a dell'art. 3, dà

alla Regione una competenza piena circa l'ordinamento degli uffici e

degli enti amministrativi della Regione e lo stato giuridico ed

economico degli impiegati. Per quanto riguarda il segretario generale,

non può negarsi alla Regione la potestà propria di istituire o meno

una segreteria generale con competenza su tutti gli uffici regionali,

ovvero di creare altrimenti posti direttivi per i vari settori o

branche dell'amministrazione o di prescegliere, ancora, altre soluzioni

che le sembrino più adatte e convenienti, in relazione alle esigenze

amministrative. In tal senso quindi, nel senso cioè della invasione in

una sfera di specifica competenza attribuita alla Regione, il sesto

ricorso va accolto.

Privo di ogni giuridico fondamento è, invece, il settimo ricorso.

Con esso si sostiene la illegittimità costituzionale del 1 comma

dell'art. 31 delle norme di attuazione, che stabilisce che il

Presidente della Giunta regionale ed i Presidenti delle Deputazioni

provinciali forniscono le notizie e i chiarimenti relativi alle

attività degli organi regionali e provinciali, nonché copia delle

deliberazioni adottate, che siano richiesti dal Rappresentante del

Governo. La Regione ravvisa in questa richiesta di notizie e

chiarimenti una forma di esercizio di controllo sugli atti degli enti

locali, che è invece devoluto dall'art. 46 dello Statuto agli organi

della Regione. La disposizione impugnata nasconderebbe - secondo la

Regione una non consentita invasione in una sfera di competenza

esecutiva della Regione stessa. Senonché è da notare che siffatta

richiesta di notizie e chiarimenti e di copia delle delibere da parte

del Rappresentante del Governo - che per la norma fondamentale

dell'art. 124 della Costituzione, riprodotta nell'art. 48 dello Statuto

sardo, deve sovraintendere alle funzioni amministrative esercitate

dallo Stato e coordinarle con quelle esercitate dalla Regione - non

costituisce esercizio di controllo, ma semplicemente mezzo

indispensabile per potere adempiere quella vigilanza che è insita

nelle sue funzioni. Tale vigilanza, se pure può successivamente

determinare una attività di controllo da parte dei competenti organi,

non può per se stessa costituire un controllo, ed anche se è

continua, non tocca né la libertà, né l'autonomia degli enti od

amministrazioni. Tanto meno è confondibile con il controllo sugli atti

degli enti locali, di competenza degli organi della Regione, di cui

all'art. 46 dello Statuto.

Con l'ottavo ricorso viene sollevata una delicata questione in

ordine al passaggio dei beni dello Stato alla Regione, regolato

dall'art. 39 delle norme di attuazione.

Secondo la Regione, il passaggio della proprietà dei detti beni -

e quindi anche la percezione dei relativi redditi - avrebbe dovuto

effettuarsi, per il combinato disposto degli artt. 19 e 58 dello

Statuto, dalla data di nascita della Regione medesima, e cioè dalla

data di entrata in vigore dello Statuto (10 marzo 1948), e non già dal

1 gennaio 1950, come stabilisce il 1 comma dell'art. 39 delle norme di

attuazione. Inoltre il 2 comma dell'art. 39 che esclude dagli elenchi

dei beni trasferiti quelli del demanio marittimo, nonché le strade

statali e relative pertinenze e i beni demaniali e patrimoniali

connessi ai servizi di competenza statale e a monopoli fiscali o in uso

dell'Amministrazione militare - sarebbe in contrasto con l'intero art.

14 dello Statuto, poiché negli elenchi dovevano essere compresi anche

quei beni dei quali, pur passando alla Regione la proprietà, lo Stato

conservava il possesso e l'uso. Subordinatamente si prospetta dalla

Regione la ipotesi che l'art. 14 dello Statuto possa essere

interpretato nel senso che sui beni in questione lo Stato abbia

conservato un diritto temporaneo e risolubile di proprietà. Se tale

ipotesi dovesse essere accolta, la Regione sostiene che ad essa

spetterebbe, in tal caso, una proprietà potenziale sui beni predetti,

cioè una legittima aspettativa meritevole di tutela giuridica, per

cui, quanto meno, la Regione dovrebbe essere posta a conoscenza dei

beni costituenti l'oggetto di tale sua proprietà potenziale. E ciò

sia per reclamarne la consegna allo scadere del termine, sia per

difendere la sua proprietà potenziale contro eventuali alienazioni a

terzi, ecc.

Ora è da osservare che è vero che l'art. 14 dello Statuto

stabilisce che la Regione, nell'ambito del suo territorio, "succede"

nei beni e diritti patrimoniali dello Stato; ma l'espressione

adoperata, "succede", sta semplicemente ad indicare il soggetto di

diritto a beneficio del quale avviene il trasferimento e la natura

giuridica del trasferimento stesso, ma del trasferimento non specifica

il momento. Per determinare tale momento - e cioè l'effettivo

passaggio della proprietà e degli altri diritti - bisogna perciò

riferirsi ad altre disposizioni. Occorre ricordare che l'art. 61 delle

stesse norme di attuazione (non impugnato) stabiliva, con una

disposizione transitoria, che dalla data di cessazione dell'Alto

Commissariato per la Sardegna e fino al 31 dicembre 1949, il

Rappresentante del Governo avrebbe esercitato, anche per gli affari in

corso, le attribuzioni amministrative già spettanti all'Alto

Commissario e alla Consulta regionale: dal che deve desumersi che

l'amministrazione dei beni fu tenuta fino al 31 dicembre 1949 dal

Rappresentante del Governo, con le entrate e gli oneri relativi. In

correlazione con la indicata data del 31 dicembre 1949, l'art. 53 delle

stesse norme di attuazione (articolo anch'esso non impugnato)

stabilisce: "Le entrate erariali di cui all'art. 8 dello Statuto

saranno devolute alla Regione a decorrere dal 1 gennaio 1950. Dalla

stessa data dovrà effettuarsi il trasferimento alla Regione dei

servizi ad essa spettanti e degli oneri connessi". È ancora più

precisamente - se pur ve ne fosse bisogno - si esprime il 3 comma del

richiamato art. 53: "Fino al 31 dicembre 1949 il totale gettito delle

entrate indicate nel primo comma sarà devoluto allo Stato, il quale

provvederà al finanziamento dei servizi da trasferire alla Regione e

metterà a disposizione della medesima le somme occorrenti per le spese

di funzionamento degli organi regionali e di primo impianto degli

uffici, salvo conguaglio". Si noti che fra le entrate della Regione, di

cui all'art. 8 dello Statuto, richiamato dall'art. 53, sono

espressamente indicati i "redditi patrimoniali". Dunque la data 1

gennaio 1950 risulta stabilita in concordanti disposizioni come quella

del passaggio effettivo dei beni e diritti alla Regione, delle entrate

- e delle spese, quindi non ha fondamento, di fronte alle ricordate

esplicite disposizioni, l'impugnativa del 1 comma dell'art. 39 che

stabilisce la data del 1 gennaio 1950 per la consegna dei beni dello

Stato che passavano alla Regione, compresi i redditi che da tale data

si producevano.

Nemmeno ha fondamento l'altra doglianza circa una presunta

proprietà potenziale della Regione sui beni demaniali e patrimoniali

connessi a servizi di competenza statale e a monopoli fiscali o in uso

all'amministrazione militare. A parte la indeterminatezza del concetto

di una proprietà potenziale riferita ai casi di specie, sta di fatto

che il secondo comma dell'art. 14 - al quale articolo, come sopra si è

visto, pur si è richiamata la Regione per sostenere le sue tesi - nel

modo più chiaro stabilisce che i beni e diritti connessi a servizi di

competenza statale, finché duri tale condizione, "restano allo Stato".

E se "restano" allo Stato, in contrapposto al "succede" del 1 comma di

tale art. 14, è evidente che lo Stato ne continua ad essere il

proprietario finché non cessi la loro destinazione, e quindi i detti

beni non potevano essere compresi negli elenchi di quelli dei quali

veniva trasferita la proprietà alla Regione. Onde la legittimità

costituzionale anche del 20 comma dell'art. 39 delle norme di

attuazione.

Col nono ricorso la Regione impugna le disposizioni contenute nei

due commi dell'art. 44 delle norme di attuazione. Il 1 comma

stabilisce: "La Ragioneria regionale esercita le funzioni delle

Ragionerie centrali per la gestione dei fondi comunque iscritti nel

bilancio della Regione". E il 2 comma: "Il direttore della Ragioneria

regionale è nominato con decreto del Ministro del Tesoro, su proposta

del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il Presidente

regionale".

A parte il rilievo che, nell'indicato modo, si è applicato alla

Regione un ordinamento proprio dello Stato, il quale però accanto alla

Ragioneria generale ha le Ragionerie centrali presso i singoli

Ministeri, con attribuzioni e finalità ben precise, e quindi si è

prescelto un tipo di organizzazione che la Regione può ritenere non

confacente a quella propria, sta di fatto che effettivamente si è

invasa una sfera di competenza propria della Regione, in quanto lo

Statuto speciale all'art. 3, lett. a, attribuisce alla competenza

propria della Ragione l'ordinamento degli uffici e degli enti

amministrativi della Regione. È noto che le Ragionerie centrali dei

Ministeri, alle quali è stata assimilata per le sue funzioni la

Ragioneria regionale, controllano, nei limiti della propria competenza,

l'amministrazione dei Ministeri stessi e possono informare il Ministro

del Tesoro in quei casi in cui, dopo di avere rifiutato di vistare un

determinato atto, sono obbligate ad apporvi il visto per ordine scritto

del Ministro (art. 64 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440). In questo caso,

il Ministro del Tesoro, può, a sua volta, sottoporre l'affare al

Consiglio dei Ministri. Mettendosi la Ragioneria regionale nella

stessa posizione delle Ragionerie centrali, verrebbe attribuito al

Ministro del Tesoro un potere di ingerenza e di controllo - in

contrasto con gli specifici controlli stabiliti nello Statuto speciale

- sulla gestione del patrimonio regionale, analogo a quello che gli

spetta con riguardo al patrimonio statale.

Il contrasto col potere autonomo della Regione - che trova la sua

fonte nella citata lett. a dell'articolo 3 dello Statuto - appare

ancora più evidente per l'ingerenza data col 2 comma del l'art. 44 in

questione, delle norme di attuazione, al Ministro del Tesoro, al quale

si attribuisce la nomina del direttore della Ragioneria regionale,

facendo degradare il potere autonomo della Regione ad un semplice

"concerto" con il Presidente regionale, per la detta nomina.

Tutti e due i commi dell'art. 44 debbono perciò essere dichiarati

costituzionalmente illegittimi.

Il decimo ricorso riguarda l'art. 54 delle norme di attuazione.

Tale articolo dispone: "Le attività svolte dalla Regione con speciali

contributi dello Stato saranno soggette alla vigilanza delle

amministrazioni statali, tecniche e finanziarie, secondo norme da

determinarsi con provvedimenti del Ministro competente, udita la Giunta

regionale, sempre che leggi dello Stato non dispongano diversamente".

Anche rispetto a questa norma, la Regione si lamenta di una

indebita ingerenza dello Stato nella sfera delle proprie attribuzioni

amministrative, con violazione degli artt. 3, 4 e 6 dello Statuto

speciale, e rileva che, mentre la Costituzione (art. 125) prevede

l'esercizio in forma decentrata di controlli di legittimità e di

merito sugli atti delle Regioni a statuto ordinario, si sarebbe qui in

presenza di un ampio controllo, in forma accentrata, sulla legittimità

e sul merito. Osserva, inoltre, che con la disposizione in esame si

giunge ad affidare ad un organo dello Stato la competenza a dettare

norme concernenti atti di amministrazione e, per giunta, l'organo

competente ad emanare tali norme è un Ministro ed è lo stesso organo

controllore che determinerebbe da sé i limiti e la procedura del

proprio sindacato.

Ora queste doglianze si appalesano infondate, sol che si rifletta

che con le disposizioni dell'art. 54 in parola non si istituisce nessun

controllo dello Stato sugli atti amministrativi della Regione

riguardanti la materia di cui si tratta. Già questa è limitata nel

suo oggetto, in quanto riguarda le attività svolte dalla Regione con

speciali contributi dello Stato, e con l'articolo in esame si

sottopongono siffatte attività non già a controllo ma a semplice

"vigilanza" delle Amministrazioni statali tecniche e finanziarie. Ma

occorre notare che, in questo caso non si tratta delle ordinarie

entrate della Regione, di cui all'art. 8 dello Statuto speciale bensì

di "speciali contributi" dello Stato, al di fuori di quelle entrate,

onde pienamente si giustifica la vigilanza delle Amministrazioni

statali, che non si esplica quale potere sostitutivo degli ordinari

controlli della Regione - che non subiscono alcuna menomazione - ma che

ha l'unica finalità di accertare che l'erogazione di quei contributi

raggiunga lo scopo per il quale i medesimi vengono concessi. Si tratta

perciò di una collaborazione con la Regione in attività nelle quali

lo Stato, che somministra i fondi, non è estraneo, collaborazione che

viene esercitata d'accordo con la Regione, dato che anche le

disposizioni per l'esercizio della detta vigilanza debbono adottarsi

udita la Giunta regionale. Se tale è il contenuto di questo potere di

vigilanza - che non può confondersi col potere di controllo inteso nel

suo preciso significato giuridico - cade anche la osservazione della

difesa della Regione, che sarebbe lo stesso organo di controllo che

determinerebbe da se stesso i limiti e la procedura del proprio

sindacato. Porre i limiti e stabilire le forme di una semplice

vigilanza, udita la Giunta regionale, in ordine ad attività connesse

alla concessione di speciali contributi, non può ritenersi

illegittimo, e ciò tanto più in quanto nell'ultima parte

dell'impugnato art. 54 espressamente si stabilisce che le norme

relative a quella vigilanza debbono determinarsi con provvedimento del

Ministro competente "sempre che le leggi dello Stato non dispongano

diversamente". Fra le leggi dello Stato è ovviamente compreso lo

Statuto speciale della Sardegna, che adeguatamente tutela l'autonomia

della Regione e disciplina l'estensione e i limiti degli ordinari

controlli e della Regione e dello Stato.

Con l'ultimo degli undici ricorsi la Regione sarda impugna di

illegittimità costituzionale l'art. 56 delle norme di attuazione.

Col 1 comma del detto articolo si dispone: "I piani territoriali di

coordinamento sono compilati a cura dell'Ente Regione in base ai

criteri indicati nell'art. 6 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n.

1150, e sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su

proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio

superiore dei lavori pubblici". E col 2 comma: "I piani regolatori

comunali, compilati e pubblicati a tenore delle disposizioni contenute

nella suindicata legge urbanistica, sono approvati con decreto del

Presidente della Giunta regionale, previo esame e parere del Consiglio

superiore dei lavori pubblici".

La Regione, con riferimento, specialmente, alle lettere a ed f

dell'art. 3 e all'art. 6 dello Statuto speciale, osserva, sul primo

comma, che la conservazione della competenza del Ministro dei lavori

pubblici limiterebbe i poteri della Regione e contrasterebbe col

precetto statutario che attribuisce la materia edilizia e urbanistica

alla legislazione regionale; e, sul secondo comma, che la disposizione

in esso contenuta, concernendo da un lato l'organizzazione di uffici

regionali e dall'altro la materia urbanistica, invaderebbe la

competenza regionale.

Contro siffatti rilievi devesi osservare, che è pacifico - e

risulta testualmente dall'art. 5 della legge sull'urbanistica, 17

agosto 1942, n. 1150 - che i piani territoriali di coordinamento

riguardano "parti del territorio nazionale". Non può pertanto

escludersi che vi sia un interesse generale a che l'urbanistica di una

intera Regione si armonizzi con quella dei territori di altre Regioni.

Di qui la necessità dell'intervento dello Stato in sede di

coordinamento. E da rilevare altresì che l'elaborazione dei piani

territoriali di coordinamento è in correlazione evidente con lo

sviluppo delle principali linee di comunicazione, stradali,

ferroviarie, marittime, aeree, con l'impianto di zone da riservare a

speciali destinazioni, con la scelta di località da riservare ad

impianti di particolare natura ed importanza. A questi vincoli e alla

necessità del coordinamento in sede nazionale non è estranea la

Sardegna, nonostante che il suo territorio sia tutto circondato dal

mare. D'altra parte questi piani, secondo la precisa disposizione

dell'art. 56, sono compilati dalla stessa Regione, che ha così modo di

tener conto di ogni proprio diritto od interesse.

Quanto alla disposizione contenuta nel secondo comma dello art. 56,

riguardante i piani regolatori comunali, è da rilevare che

l'intervento degli organi statali si sostanzia esclusivamente nel

preventivo esame e parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Tale parere, ancorché obbligatorio, non è vincolate per il Presidente

della Giunta regionale, al quale solo, con la norma dell'art. 56, è

devoluta l'approvazione dei piani regolatori comunali in questione.

Pertanto anche questa disposizione non può dirsi in contrasto con le

prescrizioni statutarie.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunziando con unica sentenza nei giudizi riuniti relativi agli

undici ricorsi, elencati in epigrafe, proposti dal Presidente della

Giunta regionale della Sardegna contro il Presidente del Consiglio dei

Ministri:

1) respinge l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi sollevata

dall'Avvocatura generale dello Stato;

2) in parziale accoglimento del primo ricorso, dichiara la

illegittimità costituzionale della norma contenuta nel primo comma

dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949,

n. 250 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

3) in accoglimento del quinto ricorso, dichiara la illegittimità

costituzionale delle norme contenute nell'art. 11, lettere a, c e d del

D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250;

4) in accoglimento del sesto ricorso, dichiara la illegittimità

costituzionale delle norme contenute negli articoli 19 e 20 del D.P.R.

19 maggio 1949, n. 250;

5) in accoglimento del nono ricorso, dichiara la illegittimità

costituzionale delle norme contenute nell'art. 44 del D.P.R. 19 maggio

1949, n. 250;

6) respinge il primo ricorso in ordine al secondo comma dell'art. 1

del detto decreto, e tutti gli altri ricorsi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO.

ECLI:IT:COST:1956:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte