Sentenza n. 20/1957
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1957 · relatore Tomaso Perassi
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con
ricorso notificato il 20 marzo 1956, depositato nella cancelleria della
Corte costituzionale il 29 successivo ed iscritto al n. 51 del Reg.
ric. 1956, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della
deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti 2
dicembre 1954, n. 30, concernente la nomina di componenti di
Commissioni tributarie.
Udita nell'udienza pubblica del 14 novembre 1956 la relazione del
Giudice Tomaso Perassi;
udito l'avvocato Francesco Santoro Passarelli per la Regione
siciliana ed il sostituto avvocato generale dello Stato Dario Foligno.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreti in data 17 e 28 aprile, 12 e 30 maggio, 30 giugno 1952,
l'Assessore per le finanze della Regione siciliana disponeva la nomina
di componenti di varie Commissioni provinciali per le imposte dirette e
indirette e di una Commissione censuaria provinciale nel territorio
della Sicilia per il quadriennio 1949 - 52, in sostituzione di
componenti deceduti o cessati dalla carica. Il competente ufficio della
Sezione di controllo della Corte dei conti presso la Regione siciliana
con nota di osservazioni del 18 agosto 1952 restituiva alla Regione non
registrati i detti decreti, rilevando come, dato il carattere
giurisdizionale delle Commissioni tributarie, dovesse ritenersi di
esclusiva competenza dello Stato il relativo potere di organizzazione,
in cui rientra la nomina dei loro componenti, e quindi dovessero
ritenersi tuttora operanti le disposizioni legislative dello Stato che
attribuiscono tale nomina al Ministro delle finanze. Avendo l'Assessore
per le finanze replicato a tali rilievi dell'Ufficio, il Presidente
della Corte dei conti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della
legge 21 marzo 1953, n. 161, considerando che si rendesse necessaria la
risoluzione di una questione di massima di particolare importanza,
deferiva la deliberazione sul visto e la registrazione dei decreti, di
cui trattasi, alla Sezione centrale di controllo della Corte dei conti
di Roma.
Questa nell'adunanza del 2 dicembre 1954 deliberava di ricusare il
visto e la registrazione dei detti decreti dell'Assessore per le
finanze, ritenendo che le Commissioni tributarie hanno la natura di
giurisdizioni speciali amministrative e che, spettando allo Stato il
potere di organizzazione degli organi giurisdizionali, nel quale è
compresa la concreta costituzione degli organi, che si attua con la
nomina dei componenti, in mancanza di una norma che abbia spostato
dallo Stato alla Regione la competenza per la nomina dei componenti
delle Commissioni tributarie, questa non può essere fatta dalla
Regione senza intaccare la sfera di competenza dello Stato.
Successivamente, su richiesta della Giunta della Regione siciliana,
le Sezioni riunite della Corte dei conti per la Sicilia ordinarono la
registrazione con riserva dei decreti dell'Assessore delle finanze
relativi alle nomine di componenti di Commissioni tributarie.
Il Presidente della Regione siciliana, previa deliberazione della
Giunta stessa del 7 gennaio 1956, nel termine previsto dalla seconda
disposizione transitoria della legge 11 marzo 1953, n. 87, proponeva
ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza in
relazione al conflitto di attribuzione sorto fra la Regione e lo Stato
per effetto dei rilievi dell'Ufficio di controllo della Corte dei conti
per la Regione siciliana in data 15 agosto 1952 in sede di restituzione
dei sopra citati decreti dell'Assessore per le finanze relativi alla
nomina di componenti di Commissioni provinciali tributarie nonché per
effetto della deliberazione 2 dicembre 1954 della Sezione centrale di
controllo della Corte dei conti, assumendosi dalla Regione che la detta
deliberazione, con l'affermare la competenza dello Stato ad esclusione
di quella della Regione siciliana in materia di nomina dei componenti
delle Commissioni tributarie, ha violato l'art. 20 dello Statuto
speciale per la Sicilia, sul quale è fondata la competenza della
Regione in tale materia.
Nel ricorso proposto alla Corte costituzionale per il regolamento
di competenza la Regione chiede che la Corte dichiari la competenza
della Regione siciliana nella nomina dei componenti le Commissioni
tributarie e censuarie della Regione stessa statuendo al contempo
l'illegittimità della deliberazione della Corte dei conti 2 dicembre
1954, n. 30.
Il ricorso della Regione, notificato al Presidente del Consiglio
dei Ministri il 20 marzo 1956, fu depositato nella cancelleria della
Corte costituzionale il 29 marzo 1956 con la procura speciale conferita
dal Presidente della Regione siciliana agli avvocati Giovanni Miele e
Francesco Santoro Passarelli, autenticata, legalizzata e contenente
elezione di domicilio in Roma, e venne iscritto al Registro ricorsi
1956, n. 51.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri si è costituito in
giudizio depositando nella cancelleria della Corte il 9 aprile 1956 le
proprie deduzioni, sottoscritte dal sostituto avvocato generale Dario
Foligno.
Nel suo ricorso, la Regione siciliana premette che il fatto che i
decreti assessoriali di nomina di componenti di Commissioni tributarie,
ai quali la Sezione di controllo della Corte dei conti aveva ricusato
il visto, siano stati successivamente registrati con riserva, non
toglie la necessità che sia deciso dalla Corte costituzionale
l'insorto conflitto di attribuzione fra lo Stato e la Regione circa la
competenza a nominare i componenti delle Commissioni tributarie.
Sostiene la ricorrente che la competenza della Regione siciliana in
tale materia è fondata sotto diversi profili: 1) in base all'art. 20
dello Statuto della Regione siciliana, che attribuisce al Presidente e
agli Assessori regionali le funzioni esecutive e amministrative nelle
materie in cui la Regione ha competenza legislativa, fra le quali,
secondo l'art. 36 dello stesso Statuto, vi è la materia tributaria,
salvo le eccezioni previste nel capoverso di detto articolo; 2) per il
carattere amministrativo e non giurisdizionale delle dette Commissioni;
3) per la natura amministrativa della funzione che si esplica con la
nomina dei componenti di essa; 4) perché la competenza esclusiva dello
Stato per la giurisdizione non importa che siano riservati allo Stato
anche quei poteri che abbiano per oggetto l'organizzazione di essa ed i
mezzi del suo esercizio; 5) perché l'Assessorato regionale delle
finanze realizza il decentramento regionale nelle materie finanziaria e
tributaria già di competenza del Ministro delle finanze, onde
all'Assessore delle finanze, in quanto organo della Regione già
esistente ed operante, sono da ritenersi trasferite le attribuzioni
già del Ministro delle finanze nelle materie assegnate alla competenza
della Regione.
L'Avvocatura generale dello Stato ha sollevato in via pregiudiziale
un'eccezione di improponibilità del ricorso, sostenendo che non è
configurabile un conflitto di attribuzione se presupposto del ricorso
è che esso sia insorto tra la Regione e lo Stato in relazione ad una
manifestazione dello Stato posta in essere dalla Corte dei conti in
sede di controllo di un atto della Regione, mancando una
contrapposizione di esercizio di poteri dello Stato (attraverso la
Corte dei conti in sede di controllo) e della Regione, in quanto l'atto
di controllo è una manifestazione dello Stato ad integrazione di
quella regionale.
La stessa Avvocatura dello Stato eccepisce, inoltre,
l'inammissibilità del ricorso, in quanto non sussiste una pretesa
dello Stato che abbia potuto determinare invasione della sfera di
competenza costituzionale assegnata alla Regione. La norma dell'art. 19
della legge 11 marzo 1953, n. 87, esige che sia specificato l'atto dal
quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza dello Stato e della
Regione e non soltanto enunciata la possibilità di invasione. Essendo
poi sopravvenuta la registrazione con riserva dei decreti di nomina di
cui trattasi, il dissenso fra l'organo regionale e la Corte dei conti
si è risolto a favore dell'organo della Regione e difetta, quindi,
ogni presupposto di conflitto.
Nel merito l'Avvocatura dello Stato rileva che le Commissioni
tributarie hanno, allo stato, carattere di giurisdizioni speciali e che
la Regione siciliana, non potendo esercitare il potere legislativo in
materia di giurisdizione, che è prerogativa dello Stato, non potrebbe
esercitare, in base all'art. 20 dello Statuto speciale, quello
meramente derivato di ordine esecutivo, per la nomina dei componenti
delle dette Commissioni, essendo mancato il passaggio di tale funzione
alla Regione a norma dell'art. 43 dello Statuto medesimo.
La difesa del Presidente del Consiglio conclude chiedendo che la
Corte costituzionale dichiari improponibile o inammissibile il ricorso
della Regione e, in subordine, dichiari spettare allo Stato
l'attribuzione in contestazione.
La Regione, in data 1 novembre 1956, ha depositato in cancelleria
una memoria illustrativa del ricorso, nella quale esamina le due
eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Avvocatura dello Stato e insiste
nelle tesi svolte nel ricorso.
Alla pubblica udienza del 14 novembre 1956 i rappresentanti delle
parti hanno svolto le rispettive conclusioni. Considerato in diritto :
L'Avvocatura dello Stato ha eccepito in via pregiudiziale
l'improponibilità del ricorso della Regione siciliana, sostenendo che
non è configurabile il conflitto di attribuzione fra la Regione e lo
Stato in relazione alla deliberazione della Sezione di controllo della
Corte dei conti, che ha ricusato il visto e la registrazione dei
decreti assessoriali di nomina di componenti di Commissioni tributarie
in Sicilia, perché la manifestazione (di volontà o di giudizio) della
Corte dei conti nell'esercizio delle attività di controllo è compiuta
ad integrazione della manifestazione della Regione e per lo stesso
interesse della Regione.
Non si ritiene fondata questa configurazione del rapporto fra
l'atto della Regione e l'attività di controllo esplicata su di esso
dalla Corte dei conti. L'atto amministrativo della Regione soggetto al
controllo della Corte dei conti ed il visto di legittimità, in cui
questo si esplica, sono due atti emananti da due soggetti diversi e che
restano separati, quantunque il visto della Corte dei conti sia una
condizione di efficacia dell'atto regionale.
L'eccezione di improponibilità del ricorso sollevata
dall'Avvocatura dello Stato è pertanto da respingersi.
L'Avvocatura dello Stato ha inoltre eccepito l'inammissibilità del
ricorso perché nel caso concreto non sussiste una pretesa dello Stato
(attraverso l'organo competente a dichiarare la volontà relativa) che
abbia potuto determinare invasione della sfera di competenza
costituzionale assegnata alla Regione, laddove la norma dell'art. 39
della legge 11 marzo 1953, n. 87, esige che sia specificato l'atto dal
quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza dello Stato o della
Regione e non soltanto enunciata la possibilità d'invasione.
Il presupposto del conflitto di attribuzione fra una Regione e lo
Stato, quale è definito dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87
e per la cui risoluzione è ammesso il ricorso alla Corte
costituzionale, da parte della Regione interessata, per il regolamento
di competenza, è che si abbia un atto dello Stato che la Regione
pretenda abbia invaso la sua competenza costituzionale. L'atto dello
Stato indicato nel ricorso come quello dal quale sarebbe stata invasa
la competenza della Regione è la deliberazione 2 dicembre 1954 con la
quale la Sezione di controllo della Corte dei conti ha ricusato il
visto e la registrazione ai decreti dell'Assessore per le finanze della
Regione siciliana relativi alla nomina di componenti di Commissioni
tributarie in Sicilia. Esso non può qualificarsi, agli effetti
dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, un atto dello Stato dal
quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza costituzionale della
Regione siciliana perché la deliberazione impugnata non è un atto di
nomina di componenti di Commissioni tributarie, nomina che la Regione
pretende rientrare nella sua competenza costituzionale. Né può
ritenersi il contrario per il fatto che la Sezione di controllo della
Corte dei conti, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo, abbia
motivato la ricusazione del visto con la considerazione che la nomina
dei componenti delle Commissioni tributarie non sarebbe di competenza
della Regione ma dello Stato.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata
dall'Avvocatura dello Stato deve, pertanto, essere accolta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul conflitto di attribuzione fra la Regione siciliana
e lo Stato, sollevato dalla Regione siciliana col ricorso 20 marzo 1956
in relazione alla deliberazione della Sezione di controllo della Corte
dei conti 2 dicembre 1954, n. 30, concernente la nomina di componenti
di Commissioni tributarie:
respinge l'eccezione di improponibilità dell'Avvocatura generale
dello Stato;
dichiara inammissibile il ricorso della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
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