Sentenza n. 20/1960
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/04/1960 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 7 novembre
1957, n. 1051, promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1959 dal
Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Grandi Astorre e
la Società p. az. "Columbia", iscritta al n. 64 del Registro ordinanze
1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del
24 aprile 1959.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 2 marzo 1960 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
udito il sostituito avvocato generale dello Stato Luigi Tavassi La
Greca per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Pretore di Genova, con sentenza del 3 febbraio 1959,
condannava il sig. Astorre Grandi a pagare alla Società Columbia la
somma di L. 202.277 quale prezzo di merce precedentemente acquistata;
contemporaneamente, poiché la società attrice aveva chiesto il
rimborso delle spese giudiziali, per questa parte della domanda il
Pretore proponeva questione di legittimità costituzionale della legge
7 novembre 1957, n. 1051, articolo unico, in riferimento agli artt. 70
e 76 della Costituzione: infatti l'attrice pretendeva la liquidazione
degli onorari d'avvocato benché il suo difensore fosse iscritto
soltanto nell'albo dei procuratori: ma il diritto a questi onorari (o
meglio, a metà di questi onorari) deriva dall'art. 8 della
deliberazione 15 febbraio 1958 del Consiglio nazionale forense,
approvato con decreto 28 febbraio 1958 dal Ministro Guardasigilli,
cioè da una deliberazione presa in virtù dei poteri conferiti al
Consiglio dalla legge predetta; dimodoché, se risultasse provata la
illegittimità costituzionale di quest'ultima, cadrebbe l'art. 8 della
deliberazione consiliare e, con esso, il diritto dell'attrice alla
liquidazione degli onorari d'avvocato.
Perciò lo stesso giorno, 3 febbraio 1959, il Pretore di Genova
emetteva ordinanza di rinvio a questa Corte. L'ordinanza è stata
regolarmente notificata il 20 febbraio 1959 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale il 24 aprile 1959.
Il Presidente del Consiglio è intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura
generale dello Stato, con deduzioni del 13 marzo 1959.
2. - Secondo l'ordinanza di rinvio, la deliberazione del Consiglio
nazionale forense è un regolamento delegato; la delega sarebbe
contenuta nella legge 7 novembre 1957, n. 1051, articolo unico, norma
impugnata, che attribuisce al Consiglio la potestà di stabilire i
criteri per la determinazione dei compensi spettanti a procuratori ed
avvocati; e questa norma non contiene alcuna determinazione di principi
direttivi e di limiti temporali e spaziali, come invece richiede l'art.
76 della Costituzione per la delega dell'esercizio di funzioni
legislative; ma - osserva il Pretore di Genova - la materia degli
onorari e dei diritti forensi aveva già la sua disciplina in una legge
precedente (legge 13 giugno 1942, n. 794), che perciò il 7 novembre
1957 è stata implicitamente abrogata, tanto è vero che la
deliberazione consiliare del 15 febbraio 1958 ne riproduceva le norme
apportandovi anche qualche modifica: ne deriverebbe che la legge
impugnata ha attribuito al Consiglio funzioni che sono di norma
riservate al Parlamento (art. 70 della Costituzione); per conseguenza
avrebbe dovuto almeno indicare criteri direttivi e apporre limiti,
così come stabilisce l'art. 76 della Costituzione: non sarebbe
ammissibile che, attraverso la delega di potestà regolamentari, si
diano all'autorità amministrativa poteri così ampi da tradursi in una
rinuncia totale, da parte del Parlamento, della funzione legislativa.
Di qui, secondo il Pretore di Genova, la non manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale sollevata d'ufficio.
3. - Invece, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, la legge
impugnata non contiene una delega di potestà legislativa, ma
attribuisce al Consiglio nazionale una potestà regolamentare in
materia di tariffe forensi, cioè relativamente a un aspetto che è
secondario nella complessa disciplina delle professioni d'avvocato e di
procuratore e sul quale non c'è alcuna riserva costituzionale di
legge. Perciò l'art. 76 della Costituzione, che si riferisce alla
delega di potestà legislativa, sarebbe stato erroneamente invocato. Considerato in diritto :
1. - La tesi dell'Avvocatura generale dello Stato, secondo cui
l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, non contiene una
delega dell'esercizio di funzioni legislative, è esatta. Lo si ricava
agevolmente' sia dal testo della norma, sia dalla natura dell'organo a
cui essa attribuisce certi: poteri, sia dal contenuto di questi ultimi.
Infatti la lettera della legge non accenna né fa pensare a
delegazione dell'esercizio di potestà che istituzionalmente spettano
solo' alle due Camere: il legislatore vi si limita a disporre che i
criteri per la determinazione dei compensi ad avvocati e procuratori
"sono stabiliti dal Consiglio nazionale forense", e l'attribuzione
d'una competenza come questa, anche se riguarda materia già
disciplinata minutamente dalla legge, non è di per se stessa delega di
potestà legislativa. Siccome la delega può esserci soltanto nei
confronti dei Governo non sembra che la norma impugnata abbia inteso
attuarla nei riguardi del Consiglio nazionale forense.
Inoltre la materia delle prestazioni forensi non è di quelle che
debbano essere necessariamente disciplinate per legge o per delega
dell'esercizio di funzioni legislative: anzi, a parte che non vi è su
di essa alcuna riserva costituzionale di legge, i criteri per la
fissazione dei compensi e le relative tariffe hanno tale natura che è
opportuno rivederli periodicamente: di qui la convenienza d'affidarne
l'aggiornamento ad un organo tecnico che sia in grado di prendere
tempestive' decisioni. Non per niente, mentre nella legge 13 giugno
1942, n. 794, criteri generali e tariffe erano contenuti nello stesso
testo legislativo, precedentemente la loro fissazione spettava, almeno
in parte, ai direttori dei sindacati forensi e al Ministro di grazia e
giustizia (artt. 57 e 64 legge 27 novembre 1933, n. 1578, sulle
professioni d'avvocato e procuratore).
Sotto questo aspetto la norma impugnata non viola né l'art. 76,
né l'art. 70 della Costituzione.
2. - Resta da vedere se la legge 7 novembre 1957, n. 1051, come si
desumerebbe dall'ordinanza di rinvio e in particolare dal suo accenno a
una delega di potestà regolamentare, abbia attribuito al Consiglio
nazionale forense la potestà di emanare regolamenti in materia coperta
da riserve di legge o tali, comunque, che possano abrogare leggi
vigenti. Solo in questo caso si potrebbe eventualmente dubitare della
legittimità della norma in riferimento agli artt. 70 e 76 della
Costituzione.
Osserva però questa Corte che la potestà, conferita dalla norma
impugnata al Consiglio nazionale forense, non invade un campo soggetto
a riserva legislativa, ma attua un nuovo sistema di elaborazione dei
criteri relativi alla misura dei compensi che è voluto appunto dalla
legge: prima del 7 novembre 1957 era il Parlamento l'organo che fissava
direttamente quei criteri; dopo il 7 novembre 1957 è invece il
Consiglio nazionale forense.
La legge 7 novembre 1957, n. 1051, gli ha dato, modificando la
legislazione precedente, una potestà regolamentare per il cui
conferimento non sussistono i limiti temporali e spaziali indicati
nell'art. 76 della Costituzione: essa ha stabilito che il Consiglio
nazionale forense disciplini ogni biennio, predisponendo i criteri di
attuazione concreta da sottoporre all'approvazione del Ministro
Guardasigilli, la materia relativa a diritti a compenso derivanti da
principi generali dell'ordinamento e da leggi speciali: e la
determinazione di criteri diretti all'attuazione pratica di principi e
di norme legislative è compito normalmente attribuito all'autorità
amministrativa.
Che se poi, come afferma il Pretore di Genova, la deliberazione
consiliare del 15 febbraio 1958 ha toccato materia relativa alla stessa
esistenza e inderogabilità delle obbligazioni che intercorrono fra
difensori e clienti, ciò non prova che il Consiglio abbia avuto la
potestà d'emanare atti capaci di abrogare le leggi; semmai, si
tratterebbe di problema che attiene all'esercizio, legittimo o meno,
della potestà regolamentare conferita dalla legge 7 novembre 1957, n.
1051, e non può essere affrontato in questa sede.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, proposta dal Pretore di Genova
con l'ordinanza 3 febbraio 1959, sulla legittimità costituzionale
dell'articolo unico legge 7 novembre 1957, n. 1051, in riferimento
agli artt. 70 e 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 31 marzo 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte