Sentenza n. 20/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1962 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49 della
legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), promosso con ordinanza
emessa il 29 ottobre 1957 dal Pretore di Venezia nel procedimento
penale a carico di Viancini Mario, iscritta al n. 41 del Registro
ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 83 del 1 aprile 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1962 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello
Bronzini, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento penale promosso davanti al Pretore di Venezia a
carico di Viancini Mario, imputato del reato previsto negli artt. 49 e
220 della legge sul fallimento (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), per essere
espatriato nel Messico senza autorizzazione del giudice delegato al
fallimento di una società per azioni, della quale esso Viancini era
amministratore unico, il Pretore, accogliendo parzialmente una istanza
del difensore dell'imputato, proponeva la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 49 della legge fallimentare, in riferimento
alle norme contenute negli articoli 13 e 16 della Costituzione.
Nella propria ordinanza, pronunciata all'udienza del 29 ottobre
1957, il Pretore osservava che la questione di legittimità concerneva
la norma della cui violazione l'imputato era accusato e che essa non
appariva manifestamente infondata, in quanto "la sanzione dell'obbligo
di residenza del fallito non viene devoluta al magistrato, che potrebbe
provvedere in merito caso per caso in virtù dei poteri conferiti
dall'ordinamento vigente all'Autorità giudiziaria; bensì stabilita da
una norma di carattere generale, la quale non appare ispirata né ai
motivi di sanità né ai motivi di sicurezza di cui all'art. 16 della
Costituzione".
La notificazione dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei
Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento subivano notevoli ritardi per talune irregolarità
procedurali, tanto che l'ordinanza stessa poteva essere pubblicata, per
disposizione del Presidente della Corte costituzionale, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica solamente il 1 aprile 1961, n. 83.
Non si è avuta costituzione di parti private; è intervenuto,
invece, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato.
Questa ha concluso, nell'atto di intervento depositato in
cancelleria, perché la questione sia dichiarata inammissibile o,
comunque, infondata: inammissibile, perché nel caso in esame il
fallito imputato non soltanto si era allontanato dalla propria
residenza, ma era addirittura espatriato all'estero (nel Messico),
così che il fatto avrebbe dovuto essere inquadrato nel precetto
sancito dall'ultima parte dell'art. 16 della Costituzione; infondata,
perché il divieto dell'art. 49 della legge fallimentare è
inscindibilmente connesso al provvedimento giudiziale concretatosi
nella dichiarazione di fallimento e perché esso appare giustificato
dagli scopi pubblicistici della procedura fallimentare, e, concernendo
anche l'interesse dell'ordine pubblico, può dirsi ispirato a quei
motivi di sicurezza intesi lato sensu richiamati nell'art. 16 della
Costituzione.
Tali argomenti sono stati, poi, esposti più ampiamente
dall'Avvocatura generale dello Stato in una memoria depositata il 25
gennaio 1962. Considerato in diritto :
1. - La eccezione di inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale proposta dal Pretore di Venezia formava
oggetto di una specifica conclusione formulata nell'atto di intervento
della Avvocatura generale dello Stato, ma non è stata riprodotta nella
memoria successiva; comunque essa non può essere accolta.
Risulta dalla ordinanza del Pretore e dagli atti del processo
principale che il Viancini era imputato del reato di cui agli artt. 49
e 220 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e che il giudice ha proposto il
dubbio sulla compatibilità fra la norma contenuta nell'art. 49 e
quelle degli artt. 13 e 16 della Costituzione. Nessun principio
imponeva al giudice stesso di specificare in base a quale comma
dell'uno o dell'altro articolo della Costituzione egli dubitasse della
legittimità costituzionale del precetto posto nella legge fallimentare
e, in particolare, di inquadrare il fatto nell'ultima parte dell'art.
16, posto che l'imputato risultava espatriato nel Messico.
Si deve, pertanto, passare all'esame della fondatezza della
questione proposta in riferimento alla norma dell'art. 16 della
Costituzione, la sola meritevole di considerazione ad avviso della
Corte, poiché l'art. 13 regola una materia diversa.
2. - Il giudice del processo principale ha ritenuto che la
questione non fosse manifestamente infondata, perché l'obbligo di
residenza imposto al fallito non discende da una decisione giudiziale,
ma è stabilito da una norma di carattere generale, che non appare
ispirata né a motivi di sanità, né a motivi di sicurezza. Egli
sembra interpretare la norma contenuta nell'art. 16 della Costituzione
nel senso che, al di fuori di tali motivi, la legge ordinaria non possa
porre alcuna limitazione alla libertà di circolazione e di soggiorno
dei cittadini.
Se così fosse, però, dovrebbero considerarsi illegittime
costituzionalmente numerose disposizioni, che limitano la libertà di
circolazione dei cittadini in relazione a speciali situazioni o
rapporti in cui essi si trovano ad esempio perché tenuti ad una
prestazione di collaborazione ad un organo pubblico, dalle quali
situazioni o dai quali rapporti derivi anche un obbligo per essi di
rimanere, per un tempo più o meno lungo, a disposizione dell'organo
stesso.
3. - L'osservazione contenuta nell'ordinanza, che il potere di
provvedere in merito all'obbligo di residenza del fallito non è
devoluto al magistrato, è esatta solo formalmente. Se è vero,
infatti, che tale obbligo deriva, come conseguenza necessaria ex lege,
dalla dichiarazione di fallimento, non si può omettere di considerare
anzitutto che tale dichiarazione avviene mediante una sentenza del
Tribunale, che accerta lo stato di insolvenza dell'impresa, e in
secondo luogo che l'obbligo in esame è posto dalla legge nei termini
seguenti: "Il fallito non può allontanarsi dalla sua residenza senza
permesso del giudice delegato" (art. 49, primo comma, R.D. 16 marzo
1942, n. 267).
Non è esatto, quindi, considerare sottratto al magistrato il
potere di disporre in tema di libertà di circolazione del fallito.
L'organo giurisdizionale interviene in diversi tempi: prima, all'atto
di accertare la sussistenza dei presupposti della dichiarazione di
fallimento, alla quale conseguirà ex lege l'obbligo della residenza;
poi, in occasione degli eventuali gravami contro la sentenza
dichiarativa; infine, e in qualunque fase della procedura fallimentare,
per concedere o rifiutare al fallito il permesso di allontanarsi dalla
sua residenza. In base a una disposizione di ordine generale (art. 26
R.D. citato), contro il decreto del giudice delegato il fallito può
proporre reclamo al Tribunale, con che viene assicurata allo
interessato anche la garanzia di un riesame di merito della sua
richiesta.
La persistenza dell'obbligo del fallito di non allontanarsi dalla
sua residenza è, pertanto, una diretta conseguenza dell'apprezzamento
compiuto dal giudice delegato (e, in sede di gravame, dal Tribunale)
dei motivi, i quali rendono necessaria, ai fini di giustizia, la
permanenza di lui a disposizione degli organi del fallimento:
apprezzamento, che può anche essere diverso a seconda delle diverse
fasi della procedura concorsuale, ma che solo gli organi preposti al
fallimento sono in grado di compiere nel modo migliore.
4. - Che la presenza del fallito, o quanto meno la sua
disponibilità immediata ad ogni invito del giudice delegato o del
curatore, costituisca una condizione indispensabile per il migliore
espletamento degli atti del procedimento concorsuale, è un dato che
non ha bisogno di dimostrazione. La storia stessa dell'istituto, che
è sorto come un procedimento di carattere essenzialmente penale, o
quanto meno "di stato", e che ancora oggi ha quale primo effetto una
profonda modificazione dello status dell'imprenditore fallito, la cui
ridotta capacità negoziale costituisce la più efficace garanzia di
attuazione e conservazione della par condicio creditorum, conferma che
quella necessità venne avvertita fin dai primi legislatori in materia.
Inizialmente il fallito era quasi sempre privato della libertà
personale, essendo considerato come reato il solo fatto dell'insolvenza
e mancando ogni mezzo efficace per raggiungerlo se riusciva a sottrarsi
ai creditori e alla giustizia. Oggi si richiede soltanto che egli si
tenga a disposizione degli organi preposti al fallimento, sempre che
non ricorrano i casi in cui è previsto il mandato di cattura
obbligatorio o facoltativo; e l'esperienza dimostra che tali organi
sono sempre più facilmente propensi alla concessione dei permessi di
allontanamento temporaneo, e persino di trasferimento di residenza, in
relazione alla sempre maggiore facilità delle comunicazioni, dei mezzi
di trasporto e delle misure di repressione nel caso di fuga.
Tuttavia è innegabile che, soprattutto in talune fasi del
procedimento concorsuale, dalla compilazione dell'inventario
all'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi,
dalle impugnazioni all'esercizio di azioni revocatorie, di
rivendicazione, restituzione e separazione, l'attività del curatore e
la vigilanza dell'ufficio possono esplicarsi con ben maggiore efficacia
e successo se essi dispongono della collaborazione, spontanea o forzata
che sia, dell'imprenditore fallito.
La norma dell'art. 49 della legge sul fallimento, della cui
legittimità costituzionale si discute, non ha, quindi, neppure
indirettamente lo scopo di limitare un diritto di libertà; essa ha
funzione strumentale in relazione ai fini assegnati ai procedimenti
concorsuali e impone al fallito limitazioni analoghe a quelle previste
in quei processi concernenti lo stato delle persone, nei quali la
persona è contemporaneamente soggetto del processo e mezzo necessario
perché questo possa conseguire i propri fini.
Il controllo continuativo del giudice delegato e del Tribunale
sulla persistenza delle ragioni che rendono necessaria la presenza del
fallito, controllo che questi può in ogni momento provocare, chiedendo
al giudice i permessi consentiti dalla legge, costituisce sufficiente
garanzia che la limitazione ai movimenti del fallito sia contenuta
entro i termini segnati dalle esigenze del migliore risultato del
procedimento concorsuale.
Pertanto, la norma denunciata non può essere considerata in
contrasto con i principi contenuti nell'art. 16 della Costituzione, che
è d'altronde il solo invocabile nella questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge la eccezione preliminare proposta dall'Avvocatura generale
dello Stato;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 49 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento
alle norme contenute negli artt. 13 e 16 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte