Sentenza n. 20/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1970 · relatore Michele Fragali
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 10 dicembre 1969, recante
"Provvedimenti eccezionali per la riconsegna ai proprietari dei terreni
occupati per rimboschimento ricadenti nel comprensorio dei Nebrodi",
promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione
siciliana, notificato il 18 dicembre 1969, depositato in cancelleria il
27 successivo ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1969.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione
siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1970 il Giudice relatore
- Michele Fragali;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il ricorrente, e l'avv. Salvatore Orlando Cascio, per la Regione
siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. Una legge approvata il 1 dicembre 1969 dall'Assemblea regionale
siciliana ha disposto provvedimenti eccezionali per la riconsegna ai
proprietari dei terreni occupati per rimboschimento ricadenti nel
comprensorio dei Nebrodi: - si autorizza tale riconsegna con formalità
semplificata ancorché gli impianti boschivi non presentino i requisiti
di redditività stabiliti dall'art. 50 della legge forestale 30
dicembre 1923, n. 3267; nei terreni restituiti può essere consentito
il pascolo con esclusione dei caprini e dei suini per un periodo
massimo di cinque anni; le utilizzazioni dei boschi vengono differite
di un quinquennio; vi vengono limitati, per un quinquennio, nuovi
interventi da progettare ed attuare per la difesa e la conservazione
del suolo; allo scadere del quinquennio, od anche prima, in relazione
al permanere o meno di motivi di ordine economico-sociale che hanno
determinato i provvedimenti suddetti, l'assessore regionale potrà
disporre la rioccupazione dei terreni medesimi ai fini del
completamento dei provvedimenti di conservazione del suolo interrotti;
per i terreni che formano oggetto di interventi in corso di attuazione,
i lavori vengono chiusi è collaudati. La ragione della legge è
indicata nell'art. 1: fronteggiare le ricorrenti crisi che,
nell'ambito predetto, travagliano il settore armentizio a causa della
carenza di pascoli in concomitanza con la persistente siccità.
2. - Il Commissario dello Stato il 18 dicembre 1969 ha impugnato
tale legge.
Ha motivato l'impugnazione con il fatto che la difesa e la
conservazione del suolo è tra i cardini fondamentali della
programmazione di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 685, per il
quinquennio 1966-1970; la quale ha disposto che gli interventi
necessari siano attuati in stretto collegamento con gli interventi per
la ristrutturazione dell'economia agricola e con il miglioramento delle
infrastrutture, articolandosi in un insieme di azioni pubbliche, che
interessano, a monte, la formazione del manto vegetale, e la
sistemazione idraulico-agraria e forestale delle pendici. La
pianificazione nazionale fa divenire legge di struttura quella
forestale, la quale, a sua volta statuisce che il proprietario dei
terreni rinsaldati e rimboschiti deve compiere le operazioni di governo
boschivo in conformità al piano di coltura e di conservazione
debitamente approvato; ed è da aggiungere, secondo il commissario, che
la politica economica dello speciale settore si incentra in un
programma di investimenti contemplato nell'art. 180 del testo unico
delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n.
1523, che ha avuto attuazione con interventi della Cassa a difesa di
due dighe site nel comprensorio cui si riferisce la legge denunziata.
La competenza regionale in materia di agricoltura e foreste non
può pregiudicare le riforme agrarie ed industriali, e la Corte
costituzionale, da un lato, considera riforme anche i più Importanti
interventi statali nel campo economico e, dall'altro, fa rientrare
nella competenza riservata allo Stato anche le misure esecutive degli
interventi stessi: il richiamo alla potestà legislativa esclusiva non
può superare il generale limite dell'interesse generale,
necessariamente impostato su fondamento unitario. La legge di cui si
discute è in netto contrasto con i criteri, le prescrizioni e gli
obblighi che regolano tassativamente il regime vincolistico dei terreni
montani sottoposti alla tutela dello Stato ai fini del rimboschimento,
e, nel contempo, elude e vanifica le finalità primarie che lo Stato
persegue per la difesa del suolo, per la conservazione e per
l'incremento del patrimonio boschivo, nel quadro dei piani deliberati e
degli interventi attuati. Ogni iniziativa settoriale della Regione deve
muoversi entro la cornice delle leggi fondamentali dello Stato che
regolano la materia e deve armonizzarsi è coordinarsi con i piani
statali.
3. - La Regione, nelle sue deduzioni 5 gennaio 1970, osserva che il
Commissario dello Stato non ha dato il dovuto rilievo, né
all'eccezionalità ed alla temporaneità dei provvedimenti adottati con
la legge in esame, né al gravissimo problema economico e sociale che
l'Assemblea regionale ha dovuto affrontare per risolvere.
La legge forestale non è una legge costituzionale; determina
semmai principi generali, che la Regione non è tenuta a rispettare
nelle materie di sua competenza esclusiva. Comunque questi principi
sono stati rispettati nella legge denunziata, la quale dispone
provvedimenti che, in base a quella forestale, avrebbero potuto essere
adottati in via amministrativa: essa ha, in sostanza, sospeso per
cinque anni l'attività di rimboschimento soltanto in quei terreni la
cui restituzione venisse richiesta dai proprietari e venisse consentita
dalla pubblica amministrazione. Non sono venuti meno gli altri vincoli
che sono maggiormente rilevanti per tale difesa: adibire il terreno ad
uso agrario, limitare il pascolo ai soli ovini e bovini, non
discerbare, non arare ecc.; mentre il rimboschimento serve soltanto a
meglio garantire quella difesa. E, del resto, è prevista la
possibilità di una restituzione dei terreni anche prima dei cinque
anni, non appena superata l'attuale crisi armentizia, o nell'ipotesi in
cui l'utilizzazione del terreno si palesasse contrastante con la difesa
del suolo.
Quanto alla legge sulla programmazione 27 luglio 1967, n. 685, essa
ha lasciato salve le competenze e i diritti costituzionali delle
regioni (art. 3); non è legge precettiva ma intende porre orientamenti
per le future leggi, perché spetta al Parlamento di determinare
l'indirizzo politico e gli orientamenti generali del programma e di
approvare il programma definitivo (n. 20 programma). Potrebbe
individuare l'interesse nazionale, con il quale non potrebbero essere
in contrasto le leggi regionali; ma essa pone tra i suoi compiti, oltre
che la difesa del suolo, l'accelerazione del ritmo di sviluppo della
produzione agricola, compresa la produzione armentizia, e deve
rappresentare un quadro di riferimento adattabile alla realtà
economica in movimento. La legge regionale sospende temporaneamente
l'attività di rimboschimento, non strettamente necessaria alla difesa
del suolo, per provvedere ad altra urgente, pressante ed
indilazionabile necessità sociale, cioè per evitare la sicura morte
di centinaia di migliaia di capi di bestiame; essa non rende vani gli
interventi della Cassa per il Mezzogiorno, che possono essere
utilizzati, oltre che per il rinsaldamento dei terreni non restituiti,
anche per il rimboschimento dei terreni della zona; la Regione infine
non restituisce i terreni il cui rimboschimento è a protezione di
quelle due dighe alle quali si riferisce il Commissario dello Stato.
4. - Il Commissario predetto ha replicato alle deduzioni regionali,
anzitutto opponendo che la Regione non ha alcuna competenza nella
materia della difesa del suolo: le sue attribuzioni in materia di
foreste vanno definite, non in senso nominalistico, ma attraverso
l'esame del contenuto sostanziale della materia stessa. La legge
impugnata ha dato alla materia delle foreste una capacità espansiva
molto più ampia di quella effettiva, la quale non può comprendere
anche le opere forestali di consolidamento e di difesa del suolo, che
attengono al territorio stesso della Repubblica, geologicamente inteso,
e come presupposto fisico di ogni altra sovrastruttura e delle stesse
istituzioni, che riguardano anche le difese dal mare e dai fiumi, che
impegnano l'esecuzione di grandi opere pubbliche di interesse
prevalentemente nazionale escluse dalla competenza statutaria
siciliana, che tendono a prevenire le calamità naturali, materia anche
essa di competenza esclusiva dello Stato. Così intesa, la competenza
regionale in materia di foreste non si svuota di contenuto perché
rimane per tutto ciò che non si riferisce alla conservazione e difesa
del suolo. Che la legge regionale esorbiti dalla materia di sua
competenza si desume dal fatto che essa, prevedendo l'interruzione e la
chiusura dei lavori in corso sacrifica le già riconosciute necessità
dei lavori stessi alla minore rilevanza delle esigenze del pascolo; si
argomenta dal fatto che la sospensione per cinque anni delle opere di
rimboschimento, impinge, in posizione di contrapposizione frontale,
sulle necessità di conservazione e di difesa del suolo.
Comunque, per il caso in cui si decidesse che la materia delle
foreste comprende anche quella di consolidamento e di difesa del suolo,
il Commissario dello Stato ribadisce la necessità di armonizzare e
coordinare la competenza regionale con la normativa statale derivante
dalle indicazioni del programma economico nazionale e dagli interessi
generali dello Stato. La riserva fatta dalla legge di programmazione a
favore delle competenze e dei diritti costituzionali delle regioni
riguarda le modalità e le procedure di programma, non il contenuto
sostanziale di tale programma, il quale può essere pregiudicato senza
la fase di coordinamento che dovrà essere disciplinata dalle leggi di
attuazione: così ha deciso la Corte costituzionale a proposito del
piano generale degli acquedotti. Il capitolo XIII del piano di cui alla
legge del 1967 attribuisce alla difesa ed alla conservazione del suolo
un particolare preminente rilievo, ed è noto come sia attualmente
all'opera presso il Ministero dei lavori pubblici una commissione che
ha il compito d'indicare le direttrici di intervento nei vari settori.
L'approvazione della legge impugnata non è stata preceduta da alcuna
consultazione con gli organi dello Stato preposti all'attuazione del
programma.
5. - All'udienza del 28 gennaio 1970 i difensori delle parti hanno
illustrato e ribadito le proprie tesi. Considerato in diritto :
1. - Il Commissario dello Stato afferma che la materia della legge
impugnata, e cioè il consolidamento e la difesa del suolo, è a sé
stante, e non può comprendersi in quella dell'agricoltura e foreste,
assegnata statutariamente alla potestà esclusiva della Regione
siciliana.
L'oggetto immediato della legge predetta è però il modo di
utilizzazione del patrimonio agricolo e forestale; la difesa e la
conservazione del suolo vengono tenute presenti ai fini di una
proporzionata considerazione delle loro esigenze in confronto con
quelle dell'allevamento del bestiame. A sua volta, la legge forestale,
cui quella in esame si inserisce, pone la difesa e la conservazione del
suolo fra gli scopi che essa si ripromette di realizzare dando regola
al godimento di quel patrimonio; e questi scopi non possono formare
materia obiettivamente autonoma, in base agli orientamenti di questa
Corte, per cui la competenza regionale non va intesa nel senso
finalistico (v. da ultimo sentenza 23 giugno 1965 n. 72). È la
materia di incidenza immediata che delimita la competenza statale e
quella regionale, non la materia segnata dal risultato da conseguire.
Comunque l'esclusione dalla materia forestale dei compiti di
conservazione del suolo, mentre non corrisponde all'inscindibilità fra
il regime dei fondi, dei boschi e delle foreste, da un lato, e le
esigenze di conservazione del suolo, dall'altro, non concorda con la
valutazione della situazione odierna dei rapporti fra la Regione e lo
Stato, formatasi nell'applicazione concreta dello Statuto regionale e
delle sue Norme di attuazione: la Regione ha, per ben due volte,
apportato modificazioni alla legge forestale (legge 10 aprile 1951, n.
15 e legge 15 luglio 1966, n. 17), e lo Stato non ha prodotto
impugnazioni; nemmeno ha prodotto impugnazione alla legge siciliana 29
dicembre 1962, n. 28, che attribuì all'assessorato regionale per
l'agricoltura e le foreste la materia in discussione. Il Commissario
poi non allega che lo Stato in Sicilia ha continuato effettivamente
nell'esercizio di una sua competenza per quel che attiene alla difesa e
al consolidamento del suolo regionale. Tutto ciò, se non può certo
implicare di per sé spostamenti di competenze costituzionali, certo
non depone a favore dell'assunto del carattere unitario della materia
forestale con riguardo alla Sicilia, e della conseguente necessità di
una sua gestione da parte dello Stato: la legge forestale ha potuto
essere attuata nell'isola senza ingerenza tecnica ed amministrativa
dello Stato, avendo riguardo unicamente a situazioni locali
apprezzabili in modo autonomo, sulla base di determinazioni adottate
dagli ispettori forestali e dalle camere di commercio come organi della
Regione, e mediante l'esercizio da parte dell'assessorato della Regione
delle competenze spettanti al Ministro per l'agricoltura, passate in
virtù dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 748. Il
quale trasferì alla Regione competenze e uffici attinenti alla materia
forestale; cosicché lo Stato non ha più localmente alcun suo organo,
e la Regione ha potuto assommare tutte le competenze' statali, senza
che il loro esercizio abbia mai dato luogo a motivi di pregiudizio alle
finalità della legge forestale.
Si può, del resto, rilevare che quest'ultima rimette alle
autorità del luogo la determinazione di prescrizioni di massima, con
riguardo alla situazione idrogeologica delle singole zone; e queste
prescrizioni si inquadrano nelle linee delle 'determinazioni statali di
ordine generale per attingervi esperienze tecniche, che non possono non
costituire vincolo alla discrezionalità amministrativa. Né si può
del tutto escludere il potere dello Stato di intervento a salvaguardia
di quelle esigenze di carattere unitario che, in ipotesi, potessero
affiorare, anche con riguardo alla Regione siciliana, come si dirà in
seguito.
2. - Il Commissario dello Stato indica l'esistenza di prospettive
di azioni statali, ed assume che la legge forestale si colloca nel
contesto della pianificazione nazionale del settore come legge di
struttura: ed è per decidere su questo punto che deve prendersi in
esame quella parte del ricorso del Commissario dello Stato, nella quale
si sostiene che la legge 27 luglio 1967, n. 685, che approva il
programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970, ha posto
l'obiettivo specifico di una organica impostazione del problema della
difesa e della conservazione del suolo, così da spostare la
discussione, dalla esistenza di una competenza regionale in ordine alla
conservazione e alla difesa del suolo, alla riserva statale che copre
la materia della programmazione generale.
L'art. 3 della legge predetta però rinvia a leggi speciali le
modalità e le procedure del piano, nel rispetto delle competenze e dei
diritti costituzionali delle regioni; e ciò in conformità alla
sentenza di questa Corte 24 gennaio 1964, n. 4, per cui la competenza
statale in materia di programmazione economica non può essere così
assorbente da limitare la competenza regionale e comprometterne
l'autonomia. Ora questa competenza non può sospendersi nell'attesa
della determinazione del modo dell'inserimento delle regioni nel quadro
della programmazione e delle deliberazioni degli organi di tale
programmazione, in una fattispecie, come quella in esame, in cui la
Sicilia denunzia uno stato di depressione economico sociale che
reclamerebbe urgenti provvedimenti.
Il Commissario dello Stato non contesta la ricorrenza di crisi,
così come descritta nell'art. 1 della legge impugnata; non discute il
bisogno di interventi legislativi indifferibili per porvi riparo; non
disconosce che v'è relazione di necessità fra la situazione
determinatasi nei pascoli dei Nebrodi e i rimedi apprestati dalla legge
impugnata, quindi che i mezzi adottati sono razionalmente coerenti al
fine; non discute nemmeno la congruità del periodo massimo entro cui
può operare la legge regionale. Non è, ad ogni modo, sostenibile che
questa si contrapponga e possa contrapporsi ad un piano programmatico:
essa statuisce, per gli ispettori forestali, per i consorzi di bonifica
o per l'ente di sviluppo agricolo, non l'obbligo indiscriminato di
procedere a quella riconsegna che, secondo la Regione, è suscettibile
di soddisfare ai bisogni indicati dalla legge. A quegli organi essa dà
semplicemente una competenza amministrativa, la quale non può
esplicarsi senza il rispetto di tutti gli interessi in giuoco.
Altrimenti detto, la legge in esame non vuole una sua uniforme
applicazione, ma un'applicazione che permetta la rilevazione,
l'apprezzamento e la composizione di tutti gli interessi in contrasto:
le linee del piano generale, pur nella sua formulazione attuale, le
esigenze delle singole zone in quanto siano tali da rendere necessario
dare preferenza alla protezione del suolo, la possibilità di
soddisfare diversamente, in una data zona, gli interessi
dell'allevamento armentizio, sono tutti elementi che gli organi
competenti non possono né debbono prescindere dal porre in raffronto e
da considerare in contemperamento reciproco.
La legge presuppone una priorità dei bisogni del pascolo sulla
base di valutazione astratta, ma tale valutazione deve verificarsi in
concreto, ad evitare che la collettività abbia a soffrire danni più
gravi di quelli cui la Regione vuole ovviare. Questa interpretazione è
sostanzialmente proposta ed accettata dalla Regione quando le sue
deduzioni ammettono che la sua legge non si applica nelle aree di
intervento statale relative alle dighe Ancipa e Pozzillo e in quelle
impegnate in opere di rinsaldamento; la Regione riconosce che la legge
non tocca i vincoli idrogeologici di cui ai primi nove articoli della
legge forestale, ed è chiaro che i provvedimenti di attuazione delle
norme impugnate possono e debbono essere condizionati, quando sia anche
solamente opportuno, all'osservanza di prescrizioni idonee ad evitare
che la riconsegna trasmodi in effetti suscettibili di ledere quel
proporzionato apprezzamento degli interessi del suolo e del pascolo di
cui si è già detto. Non è nemmeno inutile rilevare che i
provvedimenti di riconsegna debbono essere promossi dai proprietari dei
terreni; in modo che la legge regionale pone in confronto, oltre che
l'interesse pubblico alla protezione del suolo, pure quello privato
alla conservazione della consistenza attuale del singolo fondo.
Anche prima del quinquennio di durata delle misure eccezionali da
essa consentite, se vengono meno i motivi di ordine economico-sociale
che l'hanno determinato, l'assessore potrà disporre la rioccupazione
dei terreni consegnati (art. 5). Pure qui la discrezionalità
sollecitata dalla legge per porre un limite temporale alle riconsegne
è essenzialmente tecnica; e dovrà essere esercitata pur quando
sopravvengano provvedimenti di programmazione generale diretti a
rimediare alla situazione denunciata nel primo articolo della legge. È
infatti generico il rinvio ai motivi di ordine economico- sociale che
l'art. 5 predetto ritiene idonei a ridurre la durata della riconsegna;
e perciò esso dà altresì rilievo alle misure successive alla legge,
che siano elaborate in sede di programmazione, e che, riferendosi
comunque alla situazione eccezionale denunziata dalla Regione, rendano
incompatibili quelle che la legge autorizza. La Regione ammette ancora
che l'efficacia dei provvedimenti speciali possa farsi cessare anche
quando possa ritenersi che le situazioni presupposte dalla legge
regionale siano modificate da sopravvenienze tali da rendere opportuna
la riattivazione dei lavori sospesi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondato il ricorso proposto il 18 dicembre 1969 dal
Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la legge
approvata dall'Assemblea regionale il 10 dicembre 1969, recante
provvedimenti eccezionali per la riconsegna ai proprietari dei terreni
occupati per rimboschimento, ricadenti nel comprensorio dei Nebrodi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte