Sentenza n. 20/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1975 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 1331/1926
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9
luglio 1926, n. 1331 (Costituzione della Associazione nazionale per il
controllo della combustione), convertito in legge 16 giugno 1927, n.
1132, promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1972 dal tribunale di
Ascoli Piceno nel procedimento penale a carico di Ciabattoni Dante,
iscritta al n. 309 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 27 settembre 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 1974 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 10 aprile 1972 nel procedimento penale in
grado di appello a carico di Ciabattoni Dante, imputato della
contravvenzione di cui all'art. 112 del r.d. 12 maggio 1927, n. 824,
per avere tenuto in esercizio un impianto di autoclave senza il
preventivo controllo da parte dell'Associazione nazionale per il
controllo della combustione, nonché imputato della contravvenzione di
cui all'art. 651 C. P., per essersi rifiutato di declinare le proprie
generalità ad un agente tecnico della detta associazione, il tribunale
di Ascoli Piceno ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 del d.l. 9 luglio 1926, n. 1331 (convertito in legge 16
giugno 1927, n. 1132), istitutivo dell'Ente suddetto, ritenendo che
tale norma, per la parte che attiene alla obbligatorietà della
associazione gli esercenti determinati apppressione di vapore o a gas e
di determinati apparecchi ed impianti per la combustione, sia lesiva
dei principi della libertà e volontarietà delle associazioni fra
privati cittadini, e pertanto contrasti con gli artt. 13 e 18 della
Costituzione.
Sul punto della rilevanza, il tribunale osserva che la risoluzione
della questione è pregiudiziale, essendo state le contravvenzioni,
ascritte al Ciabattoni, accertate da un agente tecnico della detta
associazione.
L'ordinanza, debitamente comunicata e notificata, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 27 settembre 1972.
Avanti a questa Corte si è tempestivamente costituito il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le proprie
deduzioni il 29 luglio 1972.
L'Avvocatura contesta la fondatezza delle censure, richiamandosi
alla giurisprudenza di questa Corte concernente i limiti della così
detta libertà negativa di associazione, che sarebbe esclusa nei casi
in cui l'obbligatorietà dell'associazione tenda all'attuazione di fini
pubblici, come sarebbero appunto quelli perseguiti dalla norma
impugnata. Nega poi che, nella specie, ricorra l'applicabilità
dell'art. 13 Cost., riguardante esclusivamente la garanzia della
persona fisica, tutelata attraverso il rispetto della sicurezza
personale. Considerato in diritto :
1. - Il tribunale di Ascoli Piceno sottopone a questa Corte la
questione concernente la pretesa illegittimità della norma istitutiva
del Consorzio obbligatorio, denominate "Associazione per il controllo
della combustione" (art. 1 d.l. 9 luglio 1926, n. 1331), rilevando che
l'obbligatorietà sarebbe incompatibile con l'art. 18 Cost., in forza
del quale al cittadino verrebbe garantita, in via assoluta, non solo la
libertà positiva di associazione, ma, altresì, quella, negativa, di
non partecipare, se non volontariamente, ad associazioni di qualsiasi
natura.
In proposito, l'Avvocatura non contesta l'esistenza della invocata
garanzia di libertà, ma afferma che l'attività della combustione
esercitata con apparecchi a pressione di vapore o a gas è d indubbia
rilevanza per l'interesse generale ed è stata conseguentemente
regolata da provvedimenti normativi tendenti a dettare una disciplina
organica e completa della materia, in rapporto ai due aspetti salienti,
in cui si articola l'interesse generale suddetto, cioè la tutela
dell'economia pubblica, attraverso il controllo dell'uso dei
combustibili, e la garanzia della incolumità personale dei lavoratori
addetti al settore.
Tali finalità renderebbero operanti nella specie le limitazioni
che la giurisprudenza di questa Corte avrebbe ritenuto insite nella pur
riconosciuta libertà negativa di associazione, e collegate, appunto,
all'esistenza di determinati fini pubblici, il cui perseguimento
autorizzerebbe l'istituzione di enti a struttura associativa
obbligatoria.
2. - Deve osservarsi, al riguardo, che questa Corte ha in effetti
già avuto occasione di rilevare che il precetto costituzionale del
quale si discute, si risolve anche nella libertà del singolo di non
partecipare ad associazioni se non di sua libera e volontaria scelta,
precisando, peraltro, che ciò non esclude per lo Stato la facoltà di
assicurare il raggiungimento di determinati fini pubblici attraverso
l'istituzione di enti del tipo suddetto, sempreché l'associazione
coattiva non violi un diritto, una libertà o un principio
costituzionalmente garantito, ed il fine pubblico che si dichiara di
perseguire non sia palesemente arbitrario, pretestuoso o artificioso
(vedi sentenze nn. 69 del 1962 e 120 del 1973).
Alla stregua dei criteri sopra enunciati, l'istituzione della
Associazione obbligatoria per il controllo della combustione rientra
indubbiamente tra le facoltà del legislatore ordinario, compatibili
con la garanzia della libertà di associazione apprestata dall'art. 18
della Costituzione. Al riguardo, appare, invero, decisivo il rilievo
che, come si desume anche dai lavori preparatori, l'Associazione in
parola persegue finalità sulla cui natura non è lecito alcun dubbio.
Ed infatti è evidente, come esattamente sostiene l'Avvocatura, la
pubblicità dell'interesse all'efficace sorveglianza sugli apparecchi
ed impianti in discorso, sia ai fini della prevenzione degli incidenti,
trattandosi di apparecchi pericolosi per le conseguenze che si possono
produrre, sia ai fini del controllo sulla loro utilizzazione, per
ottenere la maggiore economia di combustibile ed il massimo rendimento
possibile in un Paese come l'Italia, che è tributario dell'estero per
i combustibili di più largo consumo. Ed è, altresì, indubitabile
che tali fini, per la loro generalità ed importanza, possono essere
assunti come propri dallo Stato. La normativa istitutiva della
Associazione, d'altra parte, puntualmente persegue detti scopi, come è
reso evidente dall'esame della stessa, e segnatamente del r.d.l. 9
luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, e
del regolamento approvato con r.d. 12 maggio 1927, n. 824. Dette norme
investono tutte le fasi della fabbricazione, dell'impianto, del
funzionamento e della manutenzione degli apparecchi ed impianti in
esame, prevedendo una serie di obblighi, accorgimenti ed adempimenti,
tutti intesi ai fini sia della prevenzione degli incidenti (v.
specialmente art. 1 d.l. n. 1331 del 1926 e tit. del Reg. n. 824 del
1927), sia del miglior rendimento degli apparecchi col minor consumo di
combustibile (art. 1 cit. d.l. n. 1331 e tit. II del citato
regolamento n. 824 del 1927).
Deve, pertanto, affermarsi che l'istituzione della Associazione
obbligatoria per il controllo della combustione disposta con l'art. 1
citato d.l. n. 1331 del 1926 non contrasta con il principio della
libertà di associazione sancito dall'art. 18 della Costituzione.
3. - Egualmente deve escludersi il preteso contrasto della norma
impugnata con l'art. 13 della Costituzione, questione che il giudice a
quo ha pure ritenuto di sottoporre a questa Corte. Secondo ciò che è
dato desumere dall'ordinanza di rinvio, la norma impugnata
contrasterebbe con l'invocato precetto costituzionale per gli stessi
motivi dedotti in relazione all'art. 18 Cost., e cioè in quanto,
rendendo obbligatoria l'Associazione in discorso, inciderebbe sulla
libertà personale del cittadino, che l'art. 13 Cost., appunto,
garantisce. Ma è di tutta evidenza che, nella specie, si è fuori del
campo di applicazione della invocata garanzia costituzionale, la quale
riguarda la tutela della libertà personale contro ogni forma di
costrizione o limitazione fisica compiuta senza l'intervento
dell'autorità giudiziaria, e concerne quindi le guarentigie supreme
dell'habeas corpus, mentre la norma impugnata, imponendo, per i
descritti scopi di pubblico interesse, la partecipazione
all'Associazione in esame, non vincola la liberta della persona né
più né meno di quanto avvenga per effetto di qualsiasi altra norma
precettiva.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 del dl. 9 luglio 1926, n. 1331 (Costituzione
dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione),
convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1132, sollevata dal tribunale
di Ascoli Piceno con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento
agli artt. 13 e 18 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- PAOLO ROSSI- LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte