Corte costituzionale

Ordinanza n. 20/1977

Altra decisione · depositata il 14/01/1977 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza

emessa l'8 febbraio 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di

Catania, nel procedimento vertente tra Di Stefano Salvatore e Benedetto

Maiorana, iscritta al n. 109 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 15 maggio 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza 8 febbraio 1974, il giudice del lavoro

del tribunale di Catania ha denunziato la legge 11 agosto 1973, n. 533,

sul nuovo rito del lavoro, in riferimento:

a) agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per quanto attiene alla

disposizione dell'art. 416 cod. proc. civ. modificato;

b) all'art. 24 della Costituzione, per quanto attiene ai commi

quinto e settimo dell'art. 420 cod. proc. civ. modificato;

c) all'art. 3 della Costituzione, per quanto attiene alla

disposizione (non formalmente individuata, ma individuabile nell'art.

429 cod. proc. civ. modificato) "che prevede la svalutazione monetaria

per i soli crediti del lavoratore";

d) all'art.24 della Costituzione, per quanto attiene alla

(supposta) "norma che non prevede alcuna possibilità di appello o

ricorso nell'attività istruttoria del giudice".

Considerato che, nelle questioni così sollevate nell'ordinanza di

rimessione, difetta in maniera assoluta (come, del resto, sottolineato

anche dal Presidente del Consiglio nel suo atto di intervento)

l'accertamento della rilevanza: di talché è opportuno restituire gli

atti al giudice a quo perché compia l'accertamento, appunto, di

rilevanza omesso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina restituirsi gli atti al giudice del lavoro presso il

tribunale di Catania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte