Sentenza n. 20/1982
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/02/1982 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3d.l. 580/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l.
1 ottobre 1973, n. 580 (Misure urgenti per l'università), come
modificato dalla legge di conversione 30 novembre 1973, n. 766,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 febbraio 1977 dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Cairella
Michelangelo contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro,
iscritta al n. 241 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 del 29 giugno 1977;
2) ordinanza emessa il 19 aprile 1978 dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio sul ricorso proposto da Baroni Carlo ed altri
contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n.
456 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 354 del 20 dicembre 1978;
3) ordinanza emessa il 18 giugno 1980 dalla Corte costituzionale
nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con le due
ordinanze che precedono, iscritta al n. 501 del registro ordinanze
1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del
9 luglio 1980;
4) ordinanza emessa il 3 dicembre 1980 dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio sul ricorso proposto da Amari Salvatore ed altri
contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n.
292 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 234 del 26 agosto 1981.
Visti gli atti di costituzione di Cairella Michelangelo, Baroni
Carlo ed altri, Cirenei Anacleto e Lentini Sirio e gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1981 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen;
uditi l'avv. Aldo Sandulli per Cirenei Anacleto e Lentini Sirio,
l'avv. Giuseppe Guarino per Cairella Michelangelo e l'avv. Walter
Prosperetti per Baroni Carlo ed altri e l'avvocato dello Stato Franco
Chiarotti per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 16 febbraio 1977 il TAR del Lazio ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, così come
convertito e modificato dall'articolo unico della L. 30 novembre 1973,
n. 766, nella parta in cui esclude dall'inquadramento nei ruoli
universitari, secondo il procedimento da esso previsto, gli assistenti
ordinari che siano stati dichiarati maturi in un concorso a cattedra.
L'ordinanza è stata emessa nel corso di un giudizio promosso da
Cairella Michelangelo il quale, esponendo di essere assistente
ordinario di terapia medica sistematica presso l'Università di Roma e
di essere stato dichiarato maturo nel concorso per la medesima materia
bandito con D.M. 6 marzo 1968, lamentava che gli fosse stato negato
l'inquadramento nei ruoli universitari ai sensi dell'art. 3 della L. 30
novembre 1973, n. 766.
Il TAR del Lazio, nell'ordinanza di rimessione, rileva che la
normativa impugnata ha riconosciuto titolo all'inquadramento su detto
ai professori aggregati, ai vincitori di concorso a professore
aggregato, ai direttori di ruolo delle scuole autonome di ostetricia,
agli aggregati clinici di cui al r.d.l. 8 febbraio 1937, n. 794, ai
ternati di concorsi universitari, escludendone ogni altra categoria.
Peraltro - secondo il TAR del Lazio - tale esclusione, per quanto
concerne gli assistenti ordinari dichiarati maturi in un concorso a
cattedra, sarebbe irragionevole e discriminatoria, e quindi in
contrasto col principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della
Costituzione.
Si osserva in proposito nell'ordinanza di rimessione, che la
categoria anzi detta, esclusa dall'inquadramento, si trova in posizione
identica a quella delle categorie alle quali è stato riconosciuto
titolo per ottenerlo e si sostiene che "una volta constatato che, il
legislatore, ai fini dell'inquadramento nei ruoli di professore
universitario, ha ritenuto rilevante o lo stabile insediamento nella
attività didattica universitaria a livello più o meno inferiore a
quella di professore (aggregati, aggregati-clinici, e direttori di
ostetricia) o l'idoneità specifica (riconosciuta all'interessato in un
concorso a cattedra: inserimento in una terna) congiunta ad un
inserimento più o meno stabile nell'attività didattica, è innegabile
che all'assistente ordinario dichiarato maturo in un concorso
universitario, se fossero stati seguiti gli stessi criteri, si sarebbe
dovuto riconoscere il titolo all'inquadramento". Pertanto non sarebbe
manifestamente infondato il dubbio circa la sussistenza nel caso in
esame di una ingiustificata disparità di trattamento.
Davanti a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, essendo la
scelta dei requisiti per l'inquadramento nei ruoli universitari materia
riservata al legislatore ordinario e non essendo suscettibile di
riesame alla stregua dell'art. 3 della Costituzione il giudizio di
valore da esso operato al riguardo.
Nell'atto di intervento si osserva che, comunque, la figura del
professore "maturo" non è prevista nel diritto vigente e trae
riscontro solo nella prassi delle commissioni di concorso.
Si è costituita anche la parte privata chiedendo che la questione
sia dichiarata fondata. In particolare essa sostiene, a sostegno della
dedotta irragionevole disparità di trattamento, che la posizione del
"maturo" sarebbe identica a quella del "ternato" in un concorso a
cattedra, ove i candidati fossero meno di tre: in tal caso, infatti, il
maturo è automaticamente "ternato".
La parte privata ha sostenuto inoltre che, colui il quale avesse
conseguito una declaratoria formale d'idoneità e fosse assistente
ordinario, per tale sua doppia qualità si sarebbe trovato in una
posizione migliore rispetto al "ternato", ancora non chiamato da alcuna
facoltà e che non fosse assistente ordinario e quindi
irragionevolmente la normativa de qua lo avrebbe trattato in modo
deteriore.
Più macroscopica apparirebbe poi la differenza di trattamento
rispetto agli aggregati clinici di cui al r.d.l. 8 febbraio 1937, n.
794, che non sono vincitori di alcun concorso universitario, ma solo
primari del Pio Istituto S. Spirito, nonché degli aggregati vincitori
di concorso ma non nominati. Questi ultimi, infatti, avrebbero superato
un concorso molto simile a quello superato dagli assistenti, ma non
comparabile al concorso a cattedra; così come di rango minore dovrebbe
ritenersi pure il concorso superato dai direttori delle scuole di
ostetricia.
Con altra ordinanza 19 aprile 1978, il TAR del Lazio ha sollevato
anche, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dello stesso art. 3 del D.L. 1 ottobre
1973, n. 580, così come modificato dalla L. 30 novembre 1973, n. 766,
"nella parte in cui esclude dall'inquadramento nel ruolo dei professori
universitari gli assistenti ordinari, incaricati di un insegnamento
nella facoltà di medicina e rivestenti la qualifica di primari
ospedalieri ai sensi del d.P.R. n. 129 del 1969".
L'ordinanza è stata emessa nel corso di un giudizio promosso da
Baroni Carlo ed altri professori incaricati stabilizzati presso la
facoltà di medicina dell'Università di Roma, i quali, dopo avere
esposto di essere anche assistenti ordinari, nonché di avere la
qualifica di primari ospedalieri, lamentavano che fosse stato loro
negato l'inquadramento nel ruolo dei professori straordinari, essendone
esclusi a norma del su detto art. 3 del D.L. n. 580/1973, così come
modificato dalla legge di conversione.
Secondo l'ordinanza di rimessione, l'esclusione degli assistenti
ordinari, incaricati di un insegnamento in una facoltà di medicina e
muniti della qualifica di primari ospedalieri, dall'inquadramento
anzidetto, sarebbe irragionevole e discriminatoria, ove si paragoni la
loro posizione con quella di altre categorie ammesse all'inquadramento
ed in particolare con quella degli aggregati clinici.
Infatti - si osserva nell'ordinanza - essi hanno, a somiglianza
degli aggregati clinici, un rapporto stabile di impiego, ma - e ciò
dovrebbe costituire titolo preferenziale ai fini dell'inquadramento tra
il personale docente universitario - tale rapporto sussiste con
l'Università e non (come avveniva per gli aggregati clinici) con un
Ente ospedaliero; inoltre essi, in quanto assistenti ordinari, già
appartengono al personale docente universitario, mentre gli aggregati
clinici sono alle dipendenze del Pio Istituto (anche se da quest'ultimo
considerati come personale universitario e pagati con un assegno uguale
a quello corrisposto ai professori incaricati ai sensi dell'art. 7
della Convenzione approvata con r.d.l. 8 febbraio 1937, n. 794).
Inoltre ancora, l'attività didattica che essi svolgono, quali
incaricati, non si esaurisce nell'insegnamento pratico al letto del
malato (come avviene per gli aggregati clinici ex art. 11 della
Convenzione citata), ma comprende l'insegnamento scientifico e pratico
universitario, assolutamente identico a quello dei professori ordinari,
relativamente alla disciplina della quale sono docenti incaricati, con
piena autonomia nell'indirizzo scientifico dell'insegnamento, autonomia
che non hanno invece gli aggregati clinici, i quali debbono seguire
l'indirizzo scientifico del direttore della clinica (art. 11 cit.).
Si è costituito davanti a questa Corte il Presidente del Consiglio
dei ministri chiedendo che anche detta questione sia dichiarata non
fondata. Nell'atto d'intervento, a sostegno di tale richiesta,
l'Avvocatura generale dello Stato premette che nel testo originario
dell'art. 3 del D.L. n. 580 del 1973, l'inquadramento tra i professori
straordinari era previsto solo per i professori aggregati in servizio
ed i "ternati". A tali categorie furono aggiunte dalla legge di
conversione anche quelle dei vincitori di concorso a professori
aggregati, dei direttori di ruolo delle scuole di ostetricia e degli
aggregati clinici di cui al r.d.l. 8 febbraio 1937, n. 794. La ratio di
tale inclusione nonché dell'esclusione delle altre categorie di
docenti secondo l'Avvocatura sarebbe da ricercarsi "nella natura
stabile della loro posizione giuridica (decisamente differenziata da
quella degli incaricati d'insegnamento per i quali, sino all'entrata in
vigore dello stesso D.L. n. 580/1973, la posizione giuridica era
caratterizzata dalla temporaneità a breve durata - un anno -
dell'incarico), nonché nella derivazione di codesta posizione
giuridica dalla vittoria di un concorso". Poiché per gli assistenti
universitari incaricati di un insegnamento universitario tale duplice
condizione non ricorre, la loro esclusione dall'inquadramento fra i
professori straordinari sarebbe razionale.
Si sono costituite con unico atto anche tutte le parti private,
chiedendo che la questione sia ritenuta fondata e sottolineando, nelle
deduzioni depositate, che gli aggregati clinici non sono vincitori di
alcun concorso universitario. Costoro avrebbero avuto una posizione -
all'atto dell'entrata in vigore della norma impugnata - deteriore
rispetto a quella dei professori incaricati che fossero anche
assistenti ordinari e primari ospedalieri, con la conseguente
irragionevolezza dell'esclusione di questi ultimi dall'inquadramento
tra i professori straordinari. In particolare - dopo avere richiamato
quanto esposto in proposito nell'ordinanza di rimessione - si rileva
come gli aggregati clinici, a differenza dei professori incaricati, non
fanno parte degli organi di governo universitario e possono svolgere la
loro attività anche facendo capo ad una cattedra coperta da un
incaricato.
La Corte costituzionale, con ordinanza del 18 giugno 1980, dopo
avere riunito i due giudizi di legittimità costituzionale, sollevava
dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale dello stesso
articolo 3 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, come mod. dalla legge 30
novembre 1973, n. 766, nella parte in cui prevede la possibilità
d'inquadramento nel ruolo dei professori universitari, con la qualifica
di straordinari, degli aggregati clinici di cui al R.D.L. 8 febbraio
1937, n. 794, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo e
terzo comma, e 33 della Costituzione.
Nel giudizio così instaurato intervenivano due parti private - i
professori Cirenei Anacleto e Lentini Sirio - i quali avevano spiegato
atto d'intervento dinanzi al TAR del Lazio (nel giudizio a suo tempo
proposto dal prof. Baroni Carlo ed altri e Cairella Michelangelo)
successivamente alla ordinanza 18 giugno 1980 della Corte
costituzionale.
Dette parti private deducevano di essere i soli due aggregati
clinici inquadrati nel ruolo di professori universitari ai sensi
dell'art. 3 del D.L. n. 580 del 1973, convertito nella legge n. 766 del
1973. Deducevano di avere attualmente conseguito la nomina a professori
ordinari, di avere fatto parte di commissioni di concorso a cattedra,
di essere direttori di scuole di specializzazione.
Deducevano altresì che la posizione degli aggregati clinici non
apparirebbe diversa, ai fini dell'inquadramento operato dalle norme
impugnate, rispetto a quella dei professori aggregati e dei direttori
delle scuole di ostetricia, categorie in relazione alle quali nessuna
questione di legittimità costituzionale è stata sollevata.
Chiedevano, pertanto, che la questione fosse dichiarata non fondata,
tenuto conto della discrezionalità legislativa in argomento, usata in
modo non lesivo dell'art. 3 della Costituzione; del fatto che il
diritto delle Università di darsi ordinamenti autonomi, stabilito
dall'art. 33 della Costituzione, deve essere esercitato nei limiti
stabiliti dalle leggi dello Stato e non è leso dalla norma impugnata;
della previsione contenuta nell'art. 97 della Costituzione, che
l'accesso agli impieghi pubblici, in casi stabiliti dalla legge, possa
avvenire anche senza concorso.
Dopo che la Corte aveva sollevato dinanzi a sé la suddetta
questione di legittimità costituzionale, il TAR del Lazio (nel corso
di un procedimento proposto da Amari Salvatore ed altri), con ordinanza
3 dicembre 1980 ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dello stesso art. 3 del D.L. n. 580 del 1973, conv. nella legge 30
novembre 1973, n. 766, "nella parte in cui esclude dall'inquadramento
nel ruolo dei professori universitari, gli assistenti ordinari,
incaricati stabilizzati e con libera docenza confermata all'atto
dell'entrata in vigore della norma stessa", in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
Secondo tale ordinanza la ratio della normativa contenuta
nell'articolo impugnato andrebbe individuata nel rilievo che il
legislatore ha attribuito, ai fini dell'inquadramento nei ruoli dei
professori universitari, allo stabile inserimento nell'attività
didattica universitaria a livello più o meno inferiore a quello di
professore ordinario, nonché all'effettivo espletamento in via
continuativa dell'attività scientifica nell'ambito della stessa
Università. Stante tale ratio, sarebbe irragionevole e discriminatoria
l'esclusione dal novero degli aventi diritto all'inquadramento degli
assistenti ordinari, incaricati stabilizzati con libera docenza
confermata.
In particolare - si sottolinea - detta esclusione apparirebbe
particolarmente discriminatoria nei confronti degli aggregati clinici,
che non erano neppure legati da rapporto d'impiego con l'Università.
Nel giudizio così promosso si sono costituite le parti private
chiedendo che la questione sia dichiarata fondata per le ragioni
esposte nell'ordinanza di rimessione. Considerato in diritto :
1. - I giudizi promossi con le ordinanze 16 febbraio 1977 del TAR
del Lazio (n. 241. r.o. 1977) e 19 aprile 1978 (n. 456, r.o. 1978)
dello stesso tribunale (già riuniti dalla ordinanza 18 giugno 1980, n.
95 di questa Corte (n. 501, r.o. 1980), nonché con la or citata
ordinanza di questa Corte e con la ulteriore ordinanza 3 dicembre 1980
(n. 29, r.o. 1981) del medesimo TAR del Lazio, avendo ad oggetto
questioni fra loro connesse, possono essere riuniti ai fini di un'unica
decisione.
2. - Le questioni sottoposte all'esame della Corte, nell'ordine
logico, sono le seguenti:
a) legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.L. 1 ottobre 1973,
n. 580 ("Misure urgenti per l'Università"), come modificato dalla
legge di conversione 30 novembre 1973, n. 766, nella parte in cui
prevede la possibilità d'inquadramento nel ruolo dei professori
universitari, con la qualifica di straordinari, degli aggregati clinici
di cui al r.d.l. 8 febbraio 1937, n. 794, sollevata da questa Corte,
in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo e terzo comma, e 33
della Costituzione (ordinanza 18 giugno 1980, n. 501, r.o. 1980);
b) legittimità costituzionale dell'art. 3 del suddetto D.L. 1
ottobre 1973, n. 580, come convertito e modificato dalla citata legge
di conversione, nella parte in cui esclude dall'inquadramento nei ruoli
universitari gli assistenti ordinari che siano stati dichiarati maturi
in un concorso a cattedra, in riferimento all'art. 3 della Costituzione
(ordinanza TAR Lazio, n. 241, r.o. 1977);
c) legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.L. 1 ottobre 1973,
n. 580, citato, come modificato dalla ripetuta legge di conversione,
nella parte in cui esclude dall'inquadramento nel ruolo dei professori
straordinari gli assistenti ordinari, incaricati di un insegnamento
nelle facoltà di medicina e rivestenti la qualifica di primari
ospedalieri ai sensi del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 129 ("Ordinamento
interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti
universitari di ricovero e cura"), in riferimento all'art. 3 della
Costituzione (ordinanza TAR Lazio, n. 456 r.o. 1978);
d) legittimità costituzionale dell'art. 3 del ripetuto D.L. 1
ottobre 1973, n. 580, come modificato dalla legge 30 novembre 1973, n.
766, nella parte in cui esclude dall'inquadramento nel ruolo dei
professori universitari gli assistenti ordinari, incaricati
stabilizzati e con libera docenza confermata all'atto dell'entrata in
vigore della norma stessa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione
(ordinanza TAR Lazio, n. 292 r.o. 1981).
3. - Nel giudizio promosso dalla ordinanza 18 giugno 1980 di questa
Corte si sono costituiti i sigg. Sirio Lentini e Anacleto Cirenei, che
non erano state parti nel giudizio che si svolgeva dinanzi al TAR del
Lazio e nel corso del quale con la ordinanza 16 febbraio 1977 era stata
sollevata questione di legittimità costituzionale del più volte
citato art. 3 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580.
Tale costituzione deve ritenersi ammissibile.
La giurisprudenza della Corte ha invero ripetutamente escluso (ord.
5 dicembre 1956; 31 ottobre 1962: 12 gennaio 1972; 4 luglio 1972) che
possano costituirsi nel giudizio incidentale di legittimità
costituzionale soggetti che non erano state parti nel giudizio a quo ed
in effetti tanto il Lentini quanto il Cirenei non si erano costituiti
nel giudizio che si svolgeva dinanzi al TAR del Lazio.
Ma questa giurisprudenza non è applicabile al caso di specie, in
quanto i predetti non erano toccati dal ricorso da altri proposto
dinanzi al TAR del Lazio al fine di conseguire la nomina a professore
straordinario di università in base all'art. 3 del D.L. citato: essi,
infatti, avevano già conseguita tale nomina e non avevano motivo
alcuno per difendersi da un ricorso che non mirava all'annullamento
della loro nomina, ma da questa anzi traeva motivo per chiedere che
anche ai ricorrenti in quella sede fosse conferito lo status di
professori universitari.
Quando, però, questa Corte, con la ripetuta ordinanza n. 95 del
1980, ha sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale della norma
(art. 3 cit.) in base alla quale il Lentini ed il Cirenei erano stati
nominati professori straordinari, in essi è certamente sorto
l'interesse a difendere la posizione già acquisita: in queste
condizioni non può negarsi loro il diritto di costituirsi in questo
giudizio.
4. - Passando al merito, la Corte osserva che la questione di
legittimità costituzionale da essa sollevata con l'ordinanza n. 95 del
1980 risulta fondata.
Allo scopo di venire incontro alle più urgenti necessità delle
Università italiane e, in particolare, allo scopo di rendere il corpo
docente universitario numericamente più adeguato alle esigenze che da
tempo si erano verificate, con il citato D.L. 1 ottobre 1973, n. 580,
sono state adottate varie misure di carattere straordinario, fra le
quali quelle contenute nell'art. 3.
Con questa disposizione si è stabilito di inserire nei ruoli dei
professori ordinari (la cui dotazione numerica è stata di molto
accresciuta con l'art. 1) alcune categorie di docenti universitari e
precisamente (art. 3, primo comma) i professori aggregati già in
servizio alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge e
(art. 3, secondo e terzo comma) coloro che, pur essendo stati compresi
nella terna dei vincitori di un concorso a cattedra universitaria
espletato o bandito anteriormente al medesimo decreto-legge non fossero
ancora professori di ruolo e fossero in servizio presso le scuole e
facoltà universitarie in qualità di professori incaricati o di
assistenti di ruolo (da questo secondo requisito si prescindeva
soltanto per coloro che fossero compresi in una terna ancora valida
alla data di entrata in vioore del ripetuto decreto n. 580).
In virtù di questa disposizione, quindi, potevano essere collocati
in ruolo soltanto i soggetti i quali avessero superato (per essere
stati compresi nella terna) i normali concorsi a cattedra
universitaria, ovvero che avessero conseguito la nomina a professore
aggregato di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 585 ("Istituzione del
ruolo dei professori aggregati per le università e gli istituti di
istruzione universitaria").
Mentre i primi, come si è detto, hanno conseguito, nella normale
sede concorsuale, il riconoscimento della loro capacità scientifica e
didattica ad esercitare l'insegnamento universitario, per i secondi, in
virtù dell'ordinamento dettato dalla citata legge n. 585 del 1966, la
scelta e la immissione nel ruolo universitario avviene a seguito di un
procedimento che può essere assimilato a quello normale per la nomina
a docente ordinario: infatti essa avviene a seguito di concorso (per
titoli e per esame), al quale possono essere ammessi soggetti compresi
in categoria già operanti nell'ambito universitario (ternati,
professori, incaricati, ecc.) od anche estranei alla Università, ma
in possesso di determinati requisiti, da esaminarsi dalla commissione
esaminatrice che deve rendere conto dei motivi della ammissione nella
sua relazione (art. 5). Giudice del concorso è poi (art. 6) una
commissione composta da docenti universitari.
D'altro canto la loro attività consiste nell'insegnamento
istituzionale o monografico e nella direzione di settori di ricerca, di
laboratori o di reparti (art. 2) e, in relazione a tali compiti, la
legge (art. 2, sesto comma) esplicitamente li definisce "professori
ufficiali" ai sensi dell'art. 62 dell'ordinamento generale
universitario (r.d. 31 agosto 1933, n. 1592).
Dal tenore dell'art. 3 del D.L. n. 580 emerge chiaramente che il
legislatore ha inteso discostarsi il meno possibile dal metodo
tradizionale ed usuale per la scelta dei professori universitari di
ruolo, che a partire dalla prima legge universitaria dell'Italia
unificata (r.d. 13 novembre 1859, n. 3725, c.d. "legge Casati")
consiste in un concorso di carattere del tutto speciale, nel corso del
quale (art. 73, secondo comma, T.U. n. 1592/1933) si deve giudicare se
i candidati siano "degni di coprire il posto messo a concorso" e del
quale è giudice un collegio composto da professori universitari,
sicché, come è stato ripetutamente riconosciuto, non tornano
applicabili gli usuali criteri che stanno a base di ogni altro concorso
a pubblico impiego. Di conseguenza l'art. 3, in sostanza, ha apportato
deroga ai principi tradizionali esclusivamente a favore di soggetti i
quali avessero partecipato ad altri concorsi di carattere universitario
(intesi, cioè, a saggiare la capacità scientifica e didattica dei
singoli), di portata nazionale e giudicati da altri docenti
universitari.
Questo intendimento risponde alle esigenze proprie
dell'insegnamento universitario destinato (art. 1 del T.U. n. 1592 del
1933) a "promuovere il progresso della scienza ed a fornire la cultura
scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle
professioni" e li armonizza, quindi, con il principio del buon
andamento della P.A. (art. 97, primo comma, Cost.) che nell'ambito
universitario non può non tradursi nella necessità di un corpo
insegnante che, come si è ricordato, sia "degno" del "posto"
ricoperto.
In sede di conversione in legge del citato D.L., tuttavia,
ritenendo che con la normativa ricordata non fosse possibile venire
incontro alle esigenze concrete delle Università, si allargò la
cerchia dei soggetti da immettere nei ruoli universitari e si
inserirono nella norma dell'art. 3 le categorie dei vincitori di
concorsi a professore aggregato espletati o banditi anteriormente al
D.L. n. 580 del 1973, i direttori di ruolo delle scuole autonome di
ostetricia e gli aggregati clinici di cui al r.d.l. 8 febbraio 1937, n.
794 ("Approvazione della convenzione stipulata il 7 novembre 1936 fra
la regia università di Roma ed il Pio istituto di S. Spirito ed
Ospedali riuniti di Roma, circa il nuovo ordinamento del policlinico
"Umberto I""), convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
Ciò posto, osserva la Corte che per i vincitori di concorsi a
professore aggregato e per i direttori delle scuole autonome di
ostetricia non possono superarsi i dubbi sollevati in quanto è da
ritenere che nei loro riguardi sussistono condizioni non dissimili da
quelle proprie delle altre due categorie precedentemente indicate.
I vincitori dei concorsi per professore aggregato, infatti, si
trovano nelle medesime condizioni sostanziali di coloro che a seguito
del concorso hanno già conseguito la nomina, mentre per quel che
concerne i direttori delle scuole autonome di ostetricia va rilevato
che l'art. 8 del r.d.l. 15 ottobre 1936, n. 2128 ("Ordinamento delle
scuole di ostetricia e disciplina giuridica della professione di
levatrice"), convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 921, stabilisce
esplicitamente che "ai professori-direttori si applicano, in quanto sia
possibile, le disposizioni sullo stato giuridico dei professori
universitari, comprese quelle per i concorsi, le nomine, i conferimenti
del grado di ordinario, ecc.".
Se ne deduce, quindi, che non ad arbitrio questi
professori-direttori (come espressamente li denomina la legge) sono
stati assimilati alle altre categorie, in quanto la loro scelta avvenne
a seguito di concorso parificabile a quello proprio dei professori di
ruolo di università.
Diversa, invece, è la situazione degli aggregati clinici di cui
alla convenzione approvata con il r.d.l. 8 febbraio 1937, n. 794.
Premesso che detta convenzione ebbe lo scopo di assicurare un più
efficace coordinamento delle attività sia scientifiche sia ospedaliere
dei due Enti nonché la semplificazione dei loro rapporti, l'art. 7
stabilì che i primari ospedalieri assegnati all'Istituto S. Spirito ed
Ospedali riuniti di Roma "assumono" il titolo di "aggregati primari
clinici" e, ferma restando la loro appartenenza al personale sanitario
degli Ospedali riuniti, devono essere considerati, nei rapporti con
l'Istituto, come personale universitario: essi (art. 8) dipendono dal
rettore dell'Università solo per quel che attiene alla funzione
didattica, per ogni altro aspetto rimanendo alle dipendenze degli
organi dell'Istituto, sicché, verificandosi la necessità di
allontanare dall'Istittito il primario che "non risultasse adatto alle
sue particolari mansioni per ragioni di ordine scientifico,
professionale, morale e disciplinare", il rettore deve chiedere alla
amministrazione ospedaliera la adozione dei provvedimenti del caso.
Quanto alla nomina l'art. 10 prevede che in caso di vacanza di
posto una commissione composta pariteticamente da rappresentanti dei
due Enti può proporre la nomina di un altro primario ospedaliero; solo
ove ciò non sia possibile i due Enti bandiscono un concorso la cui
commissione giudicatrice è composta da due membri clinici, due membri
ospedalieri e un presidente nominato dal comitato direttivo del
Policlinico e che deve attenersi ai programmi ed alle modalità
stabilite dai regolamenti ospedalieri.
L'art. 11, infine, impone ai primari aggregati l'obbligo
dell'insegnamento "pratico al letto del malato", seguendo l'indirizzo
scientifico del direttore della clinica, e l'art. 12 stabilisce ancora
che spetta al preside della Facoltà di medicina il coordinamento della
attività didattica degli aggregati in base a programmi e criteri di
massima da sottoporre alla approvazione del rettore.
In questa disciplina tutta particolare non è dato riscontrare una
situazione paragonabile agli ordinamenti universitari né per quel che
concerne la nomina (affidata in primo luogo alla libera scelta di un
organo collegiale essenzialmente amministrativo e solo in via
subordinata ad un organo collegiale nel quale la rappresentanza
universitaria è ridotta e che è tenuto a seguire i criteri propri di
concorsi ospedalieri) né per quel che riguarda lo svolgimento della
attività didattica, che dato il disposto dell'art. 12 citato - risulta
priva della autonomia che è propria dei docenti universitari (art. 85
del T.U. n. 1592 del 1933), essendo subordinata ad interventi di
autorità accademiche che non sono previsti per alcun altro docente
universitario. Può anche osservarsi che il r.d.l. del 1937 non adopera
mai, per i soggetti in parola, la denominazione di professori,
limitandosi a parlare di "aggregati primari clinici".
In tal modo il legislatore del 1973 si è discostato notevolmente
dai criteri non irragionevoli ai quali esso medesimo aveva dimostrato
di volersi attenere nell'allargare le possibilità di nomina senza
concorso a cattedra universitaria. Così facendo sono stati trattati
alla stregua del personale preso in considerazione nella medesima
disposizione di legge soggetti che, quale che sia il loro valore
personale, certamente non presentano elementi comuni con gli altri,
senza che di ciò sia possibile dare una logica spiegazione: rimane
pertanto violato il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo
comma, della Costituzione.
Si deve conseguentemente dichiarare la illegittimità
costituzionale dell'art. 3, primo comma, del D.L. 1 ottobre 1973, n.
580, come modificato con la legge di conversione, nella parte in cui
consente che siano collocati nel ruolo dei professori straordinari "gli
aggregati clinici di cui al regio decreto-legge 8 febbraio 1937, n.
794".
5. - Le questioni sollevate con le altre ordinanze di cui in
epigrafe non sono fondate.
Posto, invero, che lo stesso legislatore ha ritenuto di porre alla
base delle sue norme il criterio di consentire la immissione in ruolo
senza concorso soltanto a soggetti la cui capacità scientifica e
didattica sia stata valutata in maniera solo in parte dissimile da
quella propria per la selezione occorrente per lo svolgimento di una
attività di così alto livello culturale (concorso nazionale giudicato
da altri docenti universitari), per nessuna delle categorie la cui
esclusione è stata denunciata dai giudici a quibus si rinvengono
elementi tali da farli considerare alla stregua di coloro che rimangono
compresi nella norma dopo la dichiarazione di illegittimità
costituzionale or ora pronunciata (e cioè professori aggregati già in
servizio, ternati già in servizio o compresi in terne ancora valide,
vincitori di concorso a professore aggregato, direttori di scuole
autonome di ostetricia).
Infatti:
a) per quel che concerne gli assistenti ordinari dichiarati maturi
(ordinanza 16 febbraio 1977) in un concorso a cattedra è sufficiente
osservare che gli assistenti stessi conseguivano la nomina a seguito di
concorso, ma, come appare di tutta evidenza, trattavasi di concorso di
carattere ben diverso rispetto a quello per il conferimento della
qualifica di professore straordinario, data la profonda diversità
esistente fra le funzioni proprie dei professori e di quelle degli
assistenti, che per l'art. 3 della legge 18 marzo 1958, n. 349 ("Norme
sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari") sono
chiamati a coadiuvare i professori stessi.
Né vale a far mutare la situazione la dichiarazione di "maturo"
ottenuta in un concorso a cattedra.
Come esattamente afferma l'Avvocatura dello Stato, si tratta di una
dichiarazione la quale non trova disciplina alcuna nella legge e che è
stata creata da una prassi neppure generalizzata, non essendo stata
seguita da tutte le commissioni giudicatrici: né basta citare talune
disposizioni (art. 9 del r.d.l. 20 giugno 1935, n. 1071; art. 1 del
D.L. 27 marzo 1948, n. 397; art. 9 legge n. 349 del 1958; art. 7 legge
24 febbraio 1967, n. 62) che hanno fatto menzione di una tale
dichiarazione, ma a fini limitati (trattamento economico o scelta degli
incarichi, ecc.) senza dare alla materia alcuna regolamentazione e
senza operare alcun riconoscimento esplicito e generale di un tale
giudizio;
b) per quel che riguarda gli assistenti ordinari incaricati di
insegnamento nelle facoltà di medicina e rivestenti la qualifica di
primari ospedalieri ai sensi del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 129
("Ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli
istituti di ricovero e cura") alle considerazioni già svolte sub a),
per quanto attiene alla qualifica di assistente, può aggiungersi che,
mentre non può avere rilievo la circostanza che in un solo soggetto si
cumulino più posizioni, la qualifica di professore incaricato non si
prestava neppur essa ad una qualche assimilazione con il personale
predetto, dato che il conferimento dell'incarico universitario avveniva
a seguito di scelta degli organi competenti (anche se da effettuare
nell'ambito di categorie predeterminate: art. 4, quinto comma, D.L. n.
580/1973) con modalità ben diverse da quelle del concorso
universitario.
La qualifica di primario ospedaliero, d'altro canto, è al di fuori
dell'ordinamento universitario e, come tale, non può essere presa in
considerazione ai fini in parola, neppur quando essa si cumuli con
quella di docente universitario. Né dal d.P.R. n. 129 del 1969 può
dedursi alcunché di diverso, perché tale normativa (come chiarito
nella sentenza di questa Corte n. 126 del 1981) ha lo scopo essenziale
di precisare i rapporti fra cliniche universitarie ed istituti di cura,
stabilendo, fra l'altro, soprattutto negli artt. 2 e 3, che i
professori universitari (di ruolo od incaricati) che siano responsabili
di una divisione assumono la qualifica di primari ospedalieri e,
quindi, i relativi diritti e doveri: ma ciò non apporta modifiche al
loro status di docenti universitari;
c) per quel che riguarda, infine, gli assistenti ordinari,
incaricati stabilizzati con libera docenza confermata (ordinanza 3
dicembre 1980 del TAR del Lazio), fermo restando quanto già fin qui
osservato, è da rilevare che certamente il conferimento della
abilitazione alla libera docenza avveniva, come è noto, a seguito di
un esame nel quale anche era saggiata la capacità scientifica e
didattica del candidato. Ma non meno certamente sia la finalità
dell'esame sia le sue modalità di svolgimento erano diverse da quelle
del concorso per professore di ruolo, donde la esclusione di costoro
dalla immissione nei ruoli non appare irrazionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo
comma, del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580 ("Misure urgenti per
l'Università"), nel testo risultante dalla legge di conversione 30
novembre 1973, n. 766, nella parte in cui consente che siano collocati
nel ruolo dei professori con qualifica di straordinario "gli aggregati
clinici di cui al r.d.l. 8 febbraio 1937, n. 794" ("Approvazione della
convenzione stipulata il 7 novembre 1936 fra la regia università di
Roma ed il Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma,
circa il nuovo ordinamento del policlinico "Umberto I" "), convertito
nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, suddetto - nella parte in
cui esclude dall'inquadramento nel ruolo dei professori straordinari
gli assistenti ordinari dichiarati maturi in un concorso a cattedra,
gli assistenti ordinari incaricati di un insegnamento nelle facoltà di
medicina e rivestenti la qualifica di primari ospedalieri, nonché gli
assistenti ordinari incaricati stabilizzati e con libera docenza
confermata - sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
con le ordinanze 16 febbraio 1977, 19 aprile 1978 e 3 dicembre 1980 del
TAR del Lazio, indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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