Sentenza n. 20/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/1985 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge
della Regione Sicilia 29 dicembre 1975, n. 87 (Modifiche alla legge
regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modificazioni, concernente
l'elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana), promosso
con ordinanza emessa il 28 aprile 1978 dal Tribunale di Palermo sui
ricorsi elettorali proposti da Baglione Giuseppe contro Fede Antonio ed
altro, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1978 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 278 dell'anno 1978.
Visti gli atti di costituzione di Baglione Giuseppe e di Fede
Antonio nonché l'atto di intervento del Presidente della Giunta della
Regione Sicilia;
udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1984 il Giudice relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci;
udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente
della Giunta della Regione Sicilia.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Tribunale di Palermo con ordinanza del 28 aprile 1978,
sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 3 e 51 della Costituzione, dell'art. 7, recte 2, della legge
della Regione siciliana 29 dicembre 1975, n. 87, nella parte in cui
limita l'eleggibilità all'Assemblea Regionale siciliana ai cittadini
iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
Dubita il giudice a quo che tale disposizione violi il principio
dell'uguaglianza fra tutti i cittadini della Repubblica in ordine
all'esercizio dei diritti politici, determinando una deroga non
giustificata e non razionale alla legislazione elettorale statale che,
per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario,
riconosce l'elettorato passivo a tutti i cittadini iscritti nelle liste
elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.
L'ordinanza richiama al riguardo la sentenza di questa Corte n. 108
del 26 giugno 1969.
Il processo a quo era stato originato dal ricorso con il quale
Giuseppe Baglione aveva dedotto l'ineleggibilità a deputato
dell'A.R.S. di Antonio Fede, candidato nella lista n. 4 (M.S.I.-D.N.)
per le elezioni regionali del 20-21 giugno 1976, in quanto non iscritto
nelle liste elettorali di un Comune dell'Isola. L'Assemblea siciliana
aveva nel frattempo convalidato l'elezione.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente della Giunta
Regionale siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, con atto del 20 ottobre 1978, assumendo l'infondatezza
della questione sollevata, per essere l'ordinanza di rimessione basata
su un'equivoca interpretazione delle norme regionali in materia di
elettorato passivo.
Il Tribunale di Palermo, infatti, ha interpretato la norma relativa
all'elettorato passivo (art. 7 Legge regionale 20 marzo 1951, n. 29,
modif. dalla Legge regionale n. 87/1975) in connessione a quella che
regola l'elettorato attivo (art. 4 stessa legge), nel senso di
attribuire al termine "elettore" richiesto per l'eleggibilità lo
stesso significato precisato dall'art. 4, che definisce elettori
"tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della
Regione...".
Secondo la difesa della Regione, invece, la qualifica di "elettore"
contenuta nell'impugnato art. 7 va intesa in senso generale, cioè di
titolare del diritto di elettorato attivo secondo l'ordinamento
statale, in quanto manchino le cause di esclusione (incapacità civile,
fallimento, ecc.) elencate dall'art. 5.
Tanto più appare evidente la volontà del legislatore siciliano di
ampliare la cerchia dell'elettorato passivo rispetto a quello attivo -
prosegue l'Avvocatura - alla luce delle innovazioni introdotte con la
citata Legge 29 dicembre 1975, n. 87, che hanno modificato anche
l'art. 7, abrogando i requisiti della nascita e della residenza
quinquennale nell'Isola per estendere la eleggibilità a tutti i
cittadini italiani, iscritti nelle liste di qualsiasi comune della
Repubblica.
Con la novellazione - argomenta la difesa della Regione - si è
voluto adeguare la normativa elettorale regionale a quella statale per
l'elezione dei consigli regionali nelle regioni a statuto ordinario
nonché al principio generale di aprire le amministrazioni regionali al
respiro degli interessi nazionali e al principio costituzionale
contenuto negli artt. 3 e 51 Cost., secondo il quale la Regione,
nell'esercizio della potestà legislativa primaria spettantele, non
può dar vita a norme che comportino deroghe, non giustificate e non
razionali, alla legislazione elettorale statale (ved. sent. di questa
Corte n. 108/1969). Infine - conclude l'Avvocatura - quando il
legislatore regionale ha voluto porre all'elettorato passivo un
requisito così limitativo lo ha sempre fatto in modo espresso e
inequivoco, come le Regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto
Adige, Friuli-Venezia Giulia.
3. - Si è costituito nel giudizio di legittimità Giuseppe
Baglione, ricorrente nel processo de quo, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Proff. Pietro Virga e Nazareno Saitta, assumendo l'infondatezza
della questione sollevata con l'ordinanza di rimessione, per essere la
norma impugnata perfettamente conforme al dettato costituzionale.
La difesa del Baglione premette innanzitutto che il rispetto del
principio di uguaglianza si contempera con l'esigenza, anch'essa
costituzionalmente garantita, di adeguamento dell'attività normativa
regionale alle esigenze delle singole comunità, che è la
caratteristica istituzionale delle fonti normative regionali; cosicché
pienamente giustificata è la possibilità di regolamentazioni
giuridiche non uniformi, specie in una materia riservata alla
competenza normativa esclusiva, come quella che disciplina i titoli di
accesso alle cariche elettive regionali.
Alla luce della vigente normativa - prosegue la difesa - emerge
chiaramente come il congegno elettorale relativo ai consigli regionali
delle regioni a statuto speciale sia ispirato al modello delle elezioni
politiche, con la codificazione del principio della completa
coincidenza tra elettorato attivo ed elettorato passivo (cfr. norme
elettorali delle cinque regioni a statuto speciale). Viceversa per le
elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario la
legge elettorale statale ha adottato come modello le elezioni
amministrative e, in conformità a tale sistema, ha ritenuto di poter
prescindere dalla coincidenza dei requisiti tra elettorato attivo e
passivo (vedi Paladin, Diritto regionale, 2 ediz., Padova, 1976, pag.
246).
Così nelle altre quattro regioni a statuto speciale
l'eleggibilità al consiglio regionale richiede l'iscrizione nelle
liste elettorali della Regione (art. 17 Statuto Sardo; art. 19 St.
Trentino-Alto Adige e art. 5 d.P.R. 13 settembre 1948, n. 1155; art. 16
St. Valle d'Aosta; artt. 15 St. Friuli-Venezia Giulia e 7 L. 3
febbraio 1964, n. 3), a differenza di quanto avviene per le regioni a
statuto ordinario.
Il contrasto denunciato riguarderebbe in sostanza non tanto le
norme costituzionali quanto le norme statali sull'elezione dei consigli
regionali, con la conseguenza paradossale - secondo il Baglione - che
le norme regionali sarebbero state perfettamente costituzionali prima
dell'entrata in vigore della predetta normativa statale (L. 17 febbraio
1968, n. 108) per diventare illegittime solo a seguito di essa.
Anche ammessa comunque l'esistenza di una vera questione di
costituzionalità, mai si potrebbe dubitare - come fa il giudice a quo
- che le "deroghe" alla legislazione elettorale statale siano nel caso
di specie "non giustificate e non razionali". La particolarità
dell'autonomia assicurata, per motivazioni storiche, geografiche od
etniche, alle cinque regioni a statuto speciale (art. 116 Cost.),
esclude di per sé qualsiasi possibilità di appiattimento di
trattamento normativo ed anzi giustifica una diflerenziazione,
soprattutto in materia di composizione degli organi regionali, essendo
razionalmente irreprensibile un sistema elettorale che chiami a
rappresentare la comunità regionale solo chi ne faccia parte, per un
concreto legame all'ambiente comunitario. Negare la specialità di
questo legame per le regioni a statuto speciale significherebbe voler
ignorare i reali motivi ispiratori e gli effettivi intenti del
legislatore costituente e vanificare concretamente la previsione
costituzionale di quelle forme particolari di autonomia.
4. - Nel giudizio si è costituito anche Antonio Fede, di cui è
contestata l'elezione all'A.R.S., rappresentato e difeso dall'Avv.
Prof. Enzo Silvestri, sostenendo la medesima tesi dell'Avvocatura dello
Stato.
Argomenta la parte che il legislatore siciliano della novella del
1976, dovendo scegliere tra due modelli: l'uno disciplinante le
elezioni nazionali, che fa coincidere l'elettorato attivo e quello
passivo richiedendo per il secondo gli stessi requisiti del primo;
l'altro quelle delle Regioni a statuto ordinario; ha chiaramente
preferito il secondo, eliminando per l'eleggibilità all'Assemblea
Siciliana ogni criterio che si richiamasse alla c.d. "cittadinanza
regionale", con l'abrogazione all'art. 7 dei requisiti alternativi
della residenza quinquennale o della nascita nell'Isola.
Il principio costituzionale dell'unità ed indivisibilità della
Repubblica - aggiunge il Fede - postula che ciascun cittadino possa
liberamente e in condizioni di uguaglianza esercitare i diritti
fondamentali, qual è quello elettorale, indipendentemente da qualsiasi
distinzione regionale.
La difesa della parte conclude per l'infondatezza della questione
perché basata su una erronea interpretazione della norma impugnata e,
in subordine, qualora si volessero seguire le argomentazioni del
Tribunale remittente, per la dichiarazione di illegittimità
costituzionale della norma stessa. Considerato in diritto :
1. - La questione sottoposta all'esame di questa Corte è se
contrasti o meno con gli artt. 3 e 51 della Costituzione l'art. 7 della
legge regionale siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (modificata con legge
regionale 29 dicembre 1975, n. 87), nella parte in cui limita
l'eleggibilità all'Assemblea Regionale siciliana ai cittadini iscritti
nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
La norma impugnata, nel testo attuale, recita infatti: "sono
eleggibili a deputati regionali gli elettori che abbiano compiuto il
ventunesimo anno di età entro il giorno dell'elezione". E l'art. 4,
relativo all'elettorato attivo, definisce "elettori" tutti i cittadini
iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione che non si
trovino in alcuna delle condizioni previste dall'articolo seguente
(privazione dei diritti civili).
Il testo originario dell'art. 7 della legge n. 29/1951, anteriore
cioè alle modifiche introdotte con la legge n. 87 del 1975, prevedeva,
oltre al diverso limite di età (25 anni), altri due requisiti
alternativi per l'eleggibilità all'Assemblea Regionale e cioè: che
gli elettori fossero nati nella Regione o vi fossero residenti da
almeno cinque anni ininterrotti.
Il Tribunale di Palermo interpreta la normativa vigente nel senso
che il termine "elettori" usato all'art. 7 non possa avere altro
significato di quello precisato nel precedente art. 4, cioè di
cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Sicilia e
che, pertanto, le modifiche del 1975 non abbiano toccato tale requisito
fondamentale, limitandosi solo ad anticipare il limite di età ed
abolendo i due requisiti, supplementari e alternativi, della nascita
nell'Isola o della residenza ultraquinquennale.
Interpretata in tal modo la norma sarebbe - secondo il giudice a
quo - in contrasto con i principi sanciti dagli artt. 3 e 51 della
Costituzione, perché realizzerebbe una disparità di trattamento ed
una limitazione dei diritti politici rispetto alla legislazione
nazionale, che, per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto
ordinario, attribuisce l'elettorato passivo ai cittadini iscritti nelle
liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica (come
disponeva all'epoca dell'ordinanza l'art. 4, secondo comma, della Legge
17 febbraio 1968, n. 108, e come dispone oggi l'art. 1 della Legge 23
aprile 1981, n. 154).
2. - La questione prospettata nei termini sopra indicati è
infondata.
Infatti, seguendo l'interpretazione del giudice a quo, cui compete
peraltro l'esame ermeneutico delle norme che regolano la fattispecie,
vi sarebbe un perfetto parallelismo tra elettorato attivo ed elettorato
passivo per l'elezione dell'Assemblea Regionale siciliana, nel senso di
attribuire l'uno e l'altro solo a quei cittadini che siano iscritti
nelle liste di un comune dell'Isola.
La norma dell'attuale art. 7 della L. R. 29/1951, quale risulta
dopo le modifiche apportate con la L. Regionale n. 87/1975, così
interpretata in connessione a quanto disposto dal precedente art. 4,
non contrasta tuttavia con i parametri costituzionali invocati.
trovando una sua razionale giustificazione nel regime di autonomia
delle regioni a statuto speciale ivi compresa la Regione siciliana.
Il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini della Repubblica
nel godimento dei diritti politici non soffre, infatti, lesioni quando
la disciplina dell'esercizio di tali diritti venga adeguata ad un altro
principio costituzionalmente rilevante, quale quello del riconoscimento
di una potestà legislativa primaria in materia elettorale alle regioni
a statuto speciale.
Tale principio si ricollega a precise norme costituzionali, quali
l'art. 116 della Costituzione e le norme in materia elettorale degli
Statuti speciali (artt. 3, primo comma, 14, lett. O, e 15 dello Statuto
per la Sicilia; art. 25, primo comma, dello Statuto per il
Trentino-Alto Adige; art. 16, primo comma, Statuto per la Sardegna;
art. 13, primo comma, Statuto per il Friuli-Venezia Giulia).
Né, vale richiamare - come fa il giudice a quo per sostenere la
propria tesi - la sentenza di questa Corte n. 108 del 1969 con la quale
venne dichiarata la illegittimità costituzionale della Legge Regionale
siciliana 30 aprile 1969, in materia di ineleggibilità a consigliere
comunale e provinciale nel territorio della Regione siciliana. La
questione infatti ora all'esame della Corte non ha ad oggetto le norme
per la elezione nei consigli comunali o provinciali (la cui esigenza di
uniformità in tutto il territorio nazionale ben può discendere
dall'identità di interessi che comuni e provincie rappresentano nei
confronti delle rispettive comunità locali, quale che sia la regione
di appartenenza), bensì quelle per la elezione della assemblea
regionale, dotata di un preciso rilievo politico e costituzionale. In
questo caso l'applicazione stessa del principio affermato dalla Corte
con la citata sentenza n. 108/1969 conduce al riconoscimento della
legittimità della norma impugnata.
Non è ingiustificato, infatti, che gli interessi di una comunità
regionale - cui lo stesso ordinamento costituzionale attribuisce
carattere di specialità, collegato alle peculiari tradizioni storiche
e culturali della Regione - siano rappresentati a livello politico
regionale da cittadini che abbiano con la comunità stessa il
collegamento personale costituito dall'iscrizione nelle liste
elettorali dei comuni dell'Isola.
Del resto l'identità dei requisiti tra elettorato passivo ed
elettorato attivo, sul modello della rappresentanza parlamentare
nazionale, è caratteristica comune di tutte le Regioni a statuto
speciale, cui la Repubblica ha riconosciuto un'autonomia più
qualificata, rispetto a quella delle rimanenti Regioni.
Tutte le norme che regolano l'elettorato passivo nelle altre
quattro Regioni a Statuto speciale esigono infatti tra l'altro come
requisito minimo l'iscrizione nelle liste di un comune della Regione.
Tuttavia anche seguendo l'interpretazione che della norma impugnata
dà l'Avvocatura dello Stato, a difesa della Regione Sicilia, la
questione risulterebbe infondata. In tal caso, infatti, sarebbe stato
lo stesso legislatore siciliano a rimuovere, in modo del tutto
legittimo per le ragioni prima esposte, ogni limitazione all'esercizio
dell'elettorato passivo, con l'intento di adeguare sul punto la
legislazione regionale a quella statale prevista per le Regioni a
statuto ordinario ed introdotta con la citata legge del 1968 (n. 108).
L'uniformità della disciplina escluderebbe del tutto ogni lesione da
parte della norma impugnata dei parametri costituzionali invocati
nell'ordinanza di rimessione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7 della legge regionale siciliana 20 marzo 1951, n. 29,
modificato dall'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87
(elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana) sollevata,
con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 51
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte