Sentenza n. 20/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/01/1989 · relatore Vincenzo Caianello
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale
riapprovata il 28 luglio 1988 dal Consiglio Regionale dell'Abruzzo
avente per oggetto: "Disposizioni particolari sullo stato giuridico
ed economico dei laureati direttivi", promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 19 agosto 1988,
depositato in cancelleria il 26 agosto 1988 ed iscritto al n. 26 del
registro ricorsi 1988;
Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;
Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il ricorrente;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 19 agosto 1988 il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha impugnato in via principale la legge della
Regione Abruzzo recante "Disposizioni particolari sullo stato
giuridico ed economico dei laureati direttivi" riapprovata, a seguito
di rinvio governativo, in data 28 luglio 1988.
Sostiene il ricorrente che la normativa regionale, prevedendo la
progressione in carriera in soprannumero dei giovani - inizialmente
assunti con contratto a termine in virtù della legge statale 1°
giugno 1977 n. 285 e successivamente immessi nei ruoli ai sensi della
legge 16 maggio 1984 n. 138 - a prescindere cioè dalla capienza
degli organici, si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali,
dettati dal legislatore nazionale, in materia di occupazione
giovanile, violando altresì il principio di eguaglianza, i principi
stabiliti dalla legge-quadro sul pubblico impiego con specifico
riferimento ai contenuti della contrattazione collettiva, nonché
l'ambito di autonomia costituzionalmente garantito, dagli artt. 5 e
128 Cost., agli altri enti di destinazione del personale immesso nei
rispettivi ruoli.
Ad avviso della Presidenza del Consiglio il sistema
dell'immissione in ruolo previsto dal legislatore statale, prima in
misura graduale e proporzionale alle disponibilità di organico ai
sensi del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in legge 29
febbraio 1980 n. 33, e poi in modo definitivo con un sistema
soprannumerario che prescinde dalla vacanza delle dotazioni
organiche, presuppone per la progressione in carriera del personale
così immesso il necessario e previo riassorbimento dello stesso nel
ruolo ordinario, tant'è vero che il decimo comma dell'art. 5 della
legge n. 138 del 1984 vieta alle regioni e agli altri enti di
procedere a nuove assunzioni fino al completo riassorbimento dei
contingenti soprannumerari.
L'inosservanza del principio di riassorbimento, desumibile
dall'intero sistema della legislazione statale concernente
l'occupazione giovanile, si risolverebbe in una violazione dell'art.
117 Cost., parametro che risulterebbe altresì leso dal mancato
rispetto della normativa contrattuale del settore - per il triennio
1985/87 - recepita nella legge regionale 18 dicembre 1987 n. 97.
L'art. 6, nono comma, di tale legge infatti prevede per il personale
in servizio di ruolo, una riserva del 35-40% dei posti disponibili
(da mettere a concorso) fino all'ottava qualifica funzionale. Ma il
collocamento in soprannumero nell'ottava qualifica funzionale
disposto dalla legge impugnata vanificherebbe, di fatto, l'obbligo
della riserva dei posti da mettere a concorso, dal momento che i
beneficiari, occuperebbero, fino al loro completo riassorbimento,
tutti i posti risultanti disponibili nell'ottava qualifica.
La normativa censurata violerebbe, inoltre, il principio di
eguaglianza creando un'ingiustificata disparità di trattamento in
relazione: a) al restante personale di ruolo, la cui progressione è
subordinata alla sussistenza di una vacanza organica nella qualifica
professionale superiore; b) ai dipendenti di ruolo della 7ª qualifica
funzionale, che, ingiustificatamente sopravanzati dai beneficiari
dell'impugnato provvedimento legislativo, vedono vanificate le loro
prospettive di accesso all'ottava qualifica, dovendo attendere
l'assorbimento nell'organico dei "nuovi" soprannumerari; c) ai
"giovani" immessi in ruolo in soprannumero delle altre regioni, i
quali non godono di un'analoga normativa di favore che consente loro
la progressione in carriera a prescindere dal riassorbimento nella
qualifica iniziale di inquadramento.
La normativa regionale, infine, in quanto applicabile anche agli
altri enti pubblici, destinatari delle norme statali che prevedono
l'immissione in ruolo, ne violerebbe l'autonomia organizzativa
costituzionalmente garantita dagli artt. 5 e 128 Cost.
Si è costituita fuori termine la regione Abruzzo contestando la
fondatezza di tutti i motivi del ricorso, di cui ha chiesto il
rigetto. Considerato in diritto
1. - Con ricorso del Governo è impugnata in via principale la
legge della Regione Abruzzo recante "Disposizioni particolari sullo
stato giuridico ed economico dei laureati direttivi", approvata il 18
maggio 1988 e riapprovata dal Consiglio regionale, a seguito di
rinvio governativo, in data 28 luglio 1988.
Si sostiene nel ricorso che la legge regionale, prevedendo la
progressione in carriera in soprannumero dei giovani che, assunti in
virtù della legge 1° giugno 1977 n. 285, sono stati immessi in
soprannumero nei ruoli, ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138,
viola: a) l'art. 117 Cost., ponendosi in contrasto sia con i principi
fondamentali delle leggi dello Stato in materia di occupazione
giovanile, che prevedono il riassorbimento dei contingenti
soprannumerari, sia con la normativa contrattuale del settore per il
triennio 1985/87, recepita con la legge regionale n. 97 del 1987,
perché vanifica la riserva per concorso del 35-40% dei posti
disponibili fino all'ottava qualifica funzionale; b) l'art. 3 Cost.,
determinando un'ingiustificata disparità di trattamento sia con il
restante personale di ruolo la cui progressione presuppone la vacanza
organica, sia con i dipendenti appartenenti alla settima qualifica
funzionale sopravanzati dai beneficiari della legge impugnata, sia
con il personale immesso nei ruoli delle altre regioni in virtù
delle leggi sull'occupazione giovanile e che non gode di analogo
beneficio; c) gli artt. 5 e 128 Cost., perché l'art. 1 della legge
impugnata estende gli effetti della legge agli altri enti di
destinazione del personale in parola, in contrasto con l'autonomia
costituzionalmente garantita agli enti stessi.
2. - La prima censura, è fondata.
Al riguardo va precisato che, in virtù della legge 16 maggio 1984
n. 138, si è provveduto, mediante esami di idoneità, alla
definitiva sistemazione, anche in soprannumero, del personale assunto
originariamente con la legge 1° giugno 1977 n. 285 recante
"provvedimenti per l'occupazione giovanile".
La progressione in carriera del personale in parola, assunto in
ruolo, presuppone necessariamente, in base alla legge n. 138 del
1984, il suo previo riassorbimento nel ruolo ordinario, ciò
desumendosi in particolare, come esattamente si sostiene nel ricorso
del Governo, dal decimo comma dell'art. 5 della legge testé
richiamata, il quale vieta alle regioni ed agli altri enti di
procedere a nuove assunzioni fino al completo riassorbimento dei
contingenti soprannumerari.
Tale principio, contenuto nella legge statale, è vincolante per
il legislatore regionale, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
perché la disciplina dell'occupazione giovanile, in quanto facente
parte della materia dell'occupazione, spetta alla competenza
legislativa dello Stato che può spingersi fino a porre norme di
dettaglio, essendo l'occupazione qualcosa che trascende le singole
materie, onde la relativa disciplina statale può coinvolgere tutti i
settori di competenza regionale, in vista degli obbiettivi superiori
propri di una politica occupazionale (sent. n. 998 del 1988).
Una volta ritenuto vincolante per il legislatore regionale il
principio secondo cui la progressione in carriera del personale
inquadrato in ruolo in virtù delle leggi in materia di occupazione
giovanile è subordinata al previo riassorbimento del soprannumero
formatosi per effetto di tale inquadramento, la censura prospettata
in riferimento all'art. 117 Cost. va accolta perché la legge
impugnata, stabilendo che il personale soprannumerario laureato,
collocato nella settima qualifica funzionale ex art. 5, quinto comma,
della l. n. 138 del 1984, possa essere inquadrato in soprannumero
alla ottava qualifica funzionale, altera il sistema del
riassorbimento cui si ispira la legge statale, determinando un
surrettizio aumento della dotazione organica, in quanto elimina il
soprannumero della settima qualifica mediante il suo spostamento
nella qualifica superiore, anziché mediante il previsto
riassorbimento.
3. - L'accoglimento della censura prospettata in riferimento
all'art. 117 Cost. rende superfluo l'esame delle altre.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
Abruzzo recante "disposizioni particolari sullo stato giuridico ed
economico dei laureati direttivi", approvata dal Consiglio regionale
il 18 maggio 1988 e riapprovata il 28 luglio 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte