Corte costituzionale

Ordinanza n. 20/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/01/1993 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 81 e 349,

secondo comma, del codice penale e dell'art. 20, lett. c), della

legge 28 febbraio 1985 n. 47, recante: "Norme in materia di controllo

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria

delle opere edilizie", promosso con ordinanza emessa il 24 aprile

1992 dal Pretore di S. Maria Capua Vetere - sezione distaccata di

Capua nel procedimento penale a carico di Puocci Renato, iscritta al

n. 379 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 30 prima serie speciale dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di

Puocci Renato, il Pretore di S. Maria Capua Vetere - sezione

distaccata di Capua, con ordinanza del 24 aprile 1992 (R.O. n. 379

del 1992), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

81 del codice penale e comunque del sistema sanzionatorio risultante

dagli artt. 81, 349, secondo comma, del codice penale e 20 lett. c)

della legge 28 febbraio 1985, n. 47", recante "Norme in materia di

controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e

sanatoria delle opere edilizie";

che nell'ordinanza di rinvio si premette che l'imputato, nella

fase degli atti introduttivi al giudizio, ha formulato istanza di

applicazione della pena ex artt. 444 e 563 c.p.p., previa

unificazione dei reati ascritti di cui agli artt. 349, secondo comma

c.p. e 20 lett. c) della legge n. 47 sotto il vincolo della

continuazione, subordinando detta istanza alla concessione della

sospensione condizionale della pena, stante la prevalenza delle

attenuanti generiche sull'aggravante contestata; - che, nella stessa

ordinanza, si rileva che i reati contestati nella fattispecie in

esame "ben possono essere avvinti sotto il vincolo della

continuazione sotto il più grave reato di cui all'art. 349 cpv.

c.p.p.", ma che l'applicazione della continuazione consentirebbe

all'imputato - nei cui confronti viene riconosciuta la prevalenza

delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante - di

beneficiare della sospensione condizionale della pena, essendo

sottoposto ad una pena minore di quella che verrebbe irrogata a chi

si sia reso responsabile della sola violazione di cui all'art. 20

lett. c) della legge n. 47 del 1985, stante l'elevata entità del

minimo edittale previsto per questo reato;

che da tale situazione discenderebbe una disparità di

trattamento, lesiva dell'art. 3 Cost., "tra l'ipotesi della

commissione del solo reato di cui all'art. 20 lett. c) della legge n.

47 del 1985 e quella della commissione del reato stesso ed altri

anche più gravi reati da unire sotto il vincolo della

continuazione";

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che per valutare la gravità di un trattamento

sanzionatorio occorre riferirsi - pur nell'ambito della

interpretazione dell'art. 81 c.p. adottata dal giudice a quo - alla

pena nel suo complesso, sia detentiva che pecuniaria, con la

conseguenza che, nel caso in esame, la pena complessiva applicabile

per i due reati contestati, uniti dal vincolo della continuazione,

dovrebbe risultare maggiore di quella conseguente dalla commissione

del solo reato contravvenzionale di cui all'art. 20 lett. c) della

legge n. 47 del 1985;

che, indipendentemente dal rilievo che precede, la questione

sollevata, ove fosse accolta, determinerebbe come conseguenza - ai

fini del ripristino della parità di trattamento con gli imputati del

solo reato contravvenzionale - di negare all'imputato nel giudizio a

quo, nei cui confronti è stato riconosciuto il vincolo della

continuazione, l'applicabilità del beneficio della sospensione

condizionale della pena, con un aggravamento del regime sanzionatorio

attualmente operante nei confronti dello stesso;

che, nei termini in cui viene prospettata, la questione non si

presenta rilevante ai fini del giudizio a quo, per

l'impossibilita'che il richiesto aggravamento di regime possa operare

- in relazione al principio sanzionato nell'art. 25, secondo comma,

Cost. - anche nell'ambito di detto giudizio e nei confronti di un

imputato già riconosciuto dal giudice remittente in condizione di

ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

inammissibile per difetto di rilevanza;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 81, 349, secondo comma, del codice penale

e dell'art. 20 lett. c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante:

"Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,

sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie", sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di S. Maria

Capua Vetere - Sezione distaccata di Capua, con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte