Corte costituzionale

Ordinanza n. 20/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1995 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 512 e 514 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15

novembre 1993 dal pretore di Rieti nel procedimento penale a carico

di Choukri Jawad ed altri iscritta al n. 56 del registro ordinanze

1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9,

prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il pretore di Rieti ha sollevato questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 512 e

514 del codice di procedura penale, nella parte in cui considera atto

ripetibile - e quindi non ne consente la lettura in dibattimento - le

dichiarazioni di un teste il quale, dopo essere stato sentito dalla

polizia giudiziaria, abbia subito un incidente dal quale è

conseguita una definitiva amnesia in ordine allo svolgimento dei

fatti in giudizio;

che il giudice remittente ritiene che il caso sottoposto al suo

esame non sia compreso nella previsione di irripetibilità indicata

dal citato art. 512 in quanto l'evento imprevedibile non ha reso

impossibile la ripetizione materiale dell'atto istruttorio ma ne ha

solo determinato l'inutilità, essendo escluso che possano

determinarsi gli stessi esiti assunti dalla polizia giudiziaria;

che, in conseguenza, il divieto di dare lettura in dibattimento

di tali dichiarazioni contrasterebbe, ad avviso del pretore di Rieti,

con gli artt. 3 e 112 della Costituzione, rispettivamente: per

ingiustificata disparità di trattamento tra imputati in ordine al

principio di non dispersione dei mezzi di prova, e per l'incidenza

sulla possibilità per il pubblico ministero di provare in

dibattimento l'ipotesi accusatoria formulata;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato che ha

concluso per l'infondatezza della questione.

Considerato che la questione sollevata si fonda in sostanza

sull'assunto, propugnato dal giudice a quo, in base al quale l'art.

512 del codice di procedura penale non comprenderebbe fra i "fatti o

circostanze imprevedibili" che comportano l'impossibilità di

ripetizione dell'atto anche l'alterazione patologica determinante nel

teste un'assoluta amnesia sui fatti del giudizio;

che tale interpretazione non può assolutamente essere condivisa

in quanto da una piana lettura dell'art. 512 emerge che, ai fini

della legittimità della lettura in dibattimento, la norma postula la

sola condizione della impossibilità di ripetizione degli atti a

motivo di fatti o circostanze imprevedibili, fra i quali nulla

autorizza ad escludere un'infermità del teste (da verificarsi sulla

base di accertamenti che spetta al giudice del dibattimento valutare)

determinante l'assoluta amnesia sui fatti di causa;

che tale conclusione è ulteriormente suffragata dal

coordinamento sistematico dell'art. 512 con il terzo comma dell'art.

195 il quale espressamente prevede lo strumento della testimonianza

indiretta (anche della polizia giudiziaria; cfr. sent. n. 24 del

1992) in caso di infermità del teste diretto che ne renda

impossibile l'esame;

che del tutto errata deve quindi ritenersi la distinzione

operata dal giudice a quo tra impossibilità assoluta del teste a

presenziare al dibattimento e "inutilità" della deposizione, posto

che l'infermità sopravvenuta nel caso in esame, ove accertata, rende

anch'essa oggettivamente impossibile per il teste ogni deposizione;

che pertanto la questione va dichiara manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 512 e 514 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal

pretore di Rieti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte