Sentenza n. 20/1996
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/02/1996 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 2-novieslegge 30/1974
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-novies, primo
comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il
miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali),
convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114, promosso con ordinanza
emessa il 30 maggio 1995 dal Pretore di Bologna nel procedimento
civile vertente tra Licia Landuzzi e INPS, iscritta al n. 472 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di costituzione di Licia Landuzzi e dell'INPS;
Udito nella udienza pubblica del 12 dicembre 1995 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento promosso da Licia Landuzzi contro
l'INPS, il Pretore di Bologna, con ordinanza emessa in data 30 maggio
1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-novies, primo
comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il
miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali),
convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non
prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla
durata degli studi per il conseguimento dei diplomi di grado
universitario.
Ha osservato in proposito il giudice a quo che più volte la Corte
costituzionale ha avuto modo di rilevare che la legislazione in tema
di riscatto di periodi di studi tende a riconoscere alla preparazione
professionale ogni migliore considerazione, anche prescindendo da
qualsivoglia riferimento alla necessità che il titolo di studio,
diverso dalla laurea, sia richiesto, in relazione ad una determinata
posizione lavorativa, da una norma di legge.
Ne deriva, conclude il rimettente, che la disposizione impugnata,
nell'escludere la facoltà di riscattare il periodo legale del corso
di studi per il conseguimento dei diplomi universitari (nella specie,
in statistica), irragionevolmente discrimina i possessori di tali
diplomi rispetto ai titolari di diploma di laurea.
2. - Nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si è costituita
la parte privata insistendo per l'accoglimento della prospettata
questione.
3. - Si è pure costituito l'INPS, il quale, in considerazione dei
precedenti giurisprudenziali in materia (da ultimo la sentenza n. 275
del 1993), si rimette alla decisione della Corte. Considerato in diritto
1. - Con ordinanza emessa il 30 maggio 1995 il Pretore di Bologna
ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2-novies, primo comma, del
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di
alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito nella
legge 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui la norma non prevede
la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli
studi stabilita per il conseguimento di tutti i diplomi di grado
universitario, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
2. - La questione è fondata.
La giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 208 del 1995; 275,
209 e 178 del 1993; 27 e 26 del 1992; 280, 257 e 133 del 1991; 535,
426 e 104 del 1990; 163 del 1989; 1016, 765 e 44 del 1988; 46 del
1986; 128 del 1981) ha numerose volte accolto la predetta questione
in ordine a diverse norme (tra le quali anche quella del denunziato
art. 2-novies, del decreto-legge n. 30 del 1974, convertito nella
legge n. 114 del 1974) ravvisando l'irragionevolezza del diniego di
riscattabilità sia per disparità di trattamento in relazione al
riscatto dei corsi di laurea, sia in considerazione del ritardo
nell'inizio dell'attività lavorativa dovuto alla necessità di
acquisire quella preparazione professionale di grado superiore
richiesta per lo svolgimento della stessa. In questi casi i predetti
corsi universitari devono ricevere lo stesso trattamento
previdenziale previsto per i corsi di laurea.
Le condizioni per affermare in via di principio l'illegittimità
delle norme impugnate sono state così precisate: a) che il corso di
studi riscattabile abbia natura universitaria (post-secondaria), pur
se inferiore alla laurea; b) che i relativi diplomi siano richiesti
per l'ammissione a determinati posti o per la progressione in
carriera.
È stato anche precisato (sentenza n. 275 del 1993) che, affermati
i principi da applicare, non spetta a questa Corte accertare in
concreto la sussistenza di tali elementi e vagliare volta per volta
se ricorrano i requisiti di riscattabilità.
Tanto premesso, va rilevato che i diplomi universitari (tra cui
quello in statistica) già contemplati dalla tabella allegata
all'ordinamento didattico universitario (regio decreto 30 settembre
1938, n. 1652, emanato sul punto in base all'art. 167 del regio
decreto 31 agosto 1938, n. 1592), rientrano ora nei titoli menzionati
dalla legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti
didattici universitari); e che l'Azienda tranviaria di Bologna
richiese all'Università di quella città i migliori diplomati in
statistica per assumerli in quanto possessori di detto titolo.
Devono pertanto confermarsi i principi precedentemente affermati
dalla giurisprudenza di questa Corte e - secondo il petitum
dell'ordinanza di rimessione - deve essere dichiarata
l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in
cui non prevede la riscattabilità dei diplomi di grado universitario
che siano richiesti per l'ammissione a determinati posti o per la
progressione in carriera. Resta affidato all'ente assicurativo
accertare volta per volta la ricorrenza nelle categorie dei
richiedenti dei requisiti già evidenziati nelle numerose pronunce
della Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-novies, primo
comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il
miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali),
convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non
prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla
durata del corso legale degli studi per il conseguimento dei diplomi
di grado universitario quando il titolo sia richiesto quale
condizione per lo svolgimento di una determinata attività.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte