Corte costituzionale

Ordinanza n. 20/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1999 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3,

del codice di procedura penale, promossi con due ordinanze emesse il

26 gennaio 1998 dal Tribunale di Lecce, iscritte ai nn. 222 e 223 del

registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Tribunale di Lecce, con due ordinanze recanti la

medesima motivazione, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nella parte

in cui non stabilisce la inoperatività del principio di

retrodatazione per "le ordinanze per fatti non desumibili dagli atti

prima della presentazione della richiesta di applicazione di una

misura cautelare disposta per il fatto con il quale sussiste

connessione";

che a parere del tribunale rimettente la normativa impugnata si

porrebbe in contrasto con il principio sancito dall'art. 3 della

Costituzione, in quanto:

a) irragionevolmente parifica il caso in cui il pubblico

ministero abbia artificiosamente diluito nel tempo i vari interventi

cautelari, rispetto a quello in cui lo stesso pubblico ministero

abbia scoperto elementi relativi a taluni reati solo dopo la

richiesta di emissione della prima ordinanza cautelare;

b) irragionevolmente collega la deroga al principio di

retrodatazione all'intervenuto rinvio a giudizio per reati "connessi"

oggetto della prima ordinanza custodiale;

c) il discrimine fornito dal rinvio a giudizio, anziché fornire

maggiori garanzie, è fonte di incertezze e possibili abusi, essendo

correlato alla scelta del pubblico ministero di chiedere il rinvio a

giudizio per alcuni dei reati "connessi";

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

infondata.

Considerato che le ordinanze sollevano l'identica questione e che,

pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con

unico provvedimento;

che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sull'identico quesito,

ha disatteso la fondatezza delle censure rilevando, fra l'altro, che

l'introduzione di parametri certi e predeterminati, quali quelli

previsti dalla normativa oggetto di impugnazione, "lungi

dall'assumere connotazioni di arbitrarietà, si appalesa nella specie

come opzione del tutto coerente rispetto alla avvertita esigenza di

configurare limiti obiettivi e ineludibili alla durata dei

provvedimenti che incidono sulla libertà personale e ciò con

particolare riguardo alla fase delle indagini preliminari, la quale,

per essere affidata alle iniziative investigative del pubblico

ministero, mal si presta a controlli successivi sul sempre opinabile

terreno della tempestività delle relative acquisizioni" (v. sentenza

n. 89 del 1996);

che nelle ordinanze di rimessione non è dato rinvenire argomenti

nuovi o diversi da quelli allora esaminati e che, pertanto, la

questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, del

codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal Tribunale di Lecce con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte