Sentenza n. 200/1972
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/12/1972 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 12r.d. 3269/1923
- art. 14r.d. 3269/1923
applicata al caso
- art. 8r.d. 3269/1923
- art. 11r.d. 3269/1923
- art. 68r.d. 3269/1923
- art. 80r.d. 3269/1923
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, 11, 12,
14, 68 e 80 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro),
promosso con ordinanza emessa il 1 luglio 1971 dalla Corte d'appello di
Messina nel procedimento civile vertente tra Marino Giuseppa Pasqua e
l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 308 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 273 del 27 ottobre 1971.
Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione finanziaria dello
Stato;
udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1972 il Giudice
relatore Giuseppe Verzì;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per l'Amministrazione finanziaria.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con sentenza 9 aprile 1964, emessa nel giudizio di divisione tra
Leone Giuseppe e Giovanni contro Marino Giuseppa Pasqua, il tribunale
di Messina attribuiva a quest'ultima - comunista per un sesto di una
bottega ritenuta non comodamente divisibile - la proprietà
dell'intero, previa corresponsione ai primi, titolari dei rimanenti
cinque sesti, della somma di lire 14.529.560.
A seguito di impugnazione proposta dai Leone, la Corte di appello
di Messina, con decisione 30 gennaio 1965, riformando il pronunciato
del tribunale, attribuiva ai Leone la proprietà dell'intero immobile
con l'obbligo di versare alla Marino la somma di lire 1.583.485,
importo del valore della sopraccennata quota di un sesto.
In conseguenza di ciò, la Marino chiedeva all'Ufficio del registro
di Messina il rimborso della somma di lire 1.975.840 a suo tempo pagata
quale tributo di registrazione sulla sentenza di primo grado. L'ufficio
respingeva la richiesta rappresentando che non competeva alcun rimborso
e che, anzi, era dovuta la ulteriore somma di lire 995.540, quale
imposta suppletiva ed accessori sulla decisione della Corte d'appello,
contenendo questa retrocessione ai Leone di cinque sesti di nuda
proprietà, acquistati dalla Marino con la sentenza del tribunale, più
il sesto già vantato dalla medesima: il tutto per il prezzo
complessivo di lire 9.503.070. E della menzionata somma di lire
995.540, l'ufficio reclamava il pagamento con ingiunzione notificata
sia alla Marino sia ai Leone.
Con citazione 22 novembre 1967, la Marino conveniva davanti al
tribunale di Messina il Ministero delle finanze deducendo la
illegittimità della duplice tassazione, effettuata - a suo avviso -
sull'erroneo presupposto che le due sentenze, emesse nei diversi gradi
dello stesso giudizio e l'una in riforma dell'altra, avessero operato
definitivi trasferimenti per le quote di pertinenza di una parte in
capo all'altra. In effetti, invece, a seguito della riforma della prima
pronuncia, il trasferimento tassato non aveva più avuto luogo:
conseguentemente la imposta proporzionale percetta di lire 1.975.840
andava restituita; altrimenti, da parte dell'ufficio finanziario, vi
sarebbe stato un indebito arricchimento. Si opponeva, infine, alla
ingiunzione notificatale per lire 995.540, eccependo che non vi era
stata alcuna retrocessione di quote, in quanto per effetto della
riforma della sentenza di primo grado i cinque sesti della bottega
erano rimasti di proprietà dei Leone; ai quali, anzi, la Corte di
appello aveva attribuito anche il residuo sesto spettante ad essa
Marino.
Tutto ciò premesso, chiedeva in via principale, che
l'Amministrazione finanziaria fosse condannata alla restituzione
dell'imposta di lire 1.975.940 e che venisse dichiarata illegittima la
successiva imposizione per lire 995.540; subordinatamente, instava
perché venissero dichiarati obbligati al pagamento di quest'ultima
somma soltanto i Leone.
L'Amministrazione finanziaria, costituitasi in giudizio, si
opponeva alle domande attrici, rilevando la irrepetibilità
dell'imposta percetta sulla sentenza di primo grado, nonostante questa
fosse stata riformata, e l'obbligo solidale di tutte le parti in causa,
e pertanto anche della Marino, al pagamento dell'imposta liquidata
sulla sentenza della Corte di appello.
Tutte le domande attrici venivano respinte dal tribunale con
decisione 28 ottobre 1969. Ma tale decisione la Marino impugnava presso
la Corte di appello di Messina, avanti la quale l'Amministrazione
finanziaria, ribadendo le argomentazioni svolte in primo grado,
chiedeva il rigetto del gravame.
Con ordinanza 1 luglio 1971, la Corte di appello, ritenuta esatta
la decisione del tribunale, quale conseguenza della corretta e corrente
interpretazione del combinato disposto delle norme contenute negli
artt. 8, 11, 12, 14, 68 e 80 della legge di registro (r.d. 30 dicembre
1923, n. 3269), ha tuttavia sollevato d'ufficio la questione di
legittimità costituzionale di dette norme in riferimento agli artt. 3,
24 e 53 della Costituzione.
Nel giudizio avanti questa Corte si è costituita soltanto
l'Amministrazione delle finanze dello Stato, in persona del Ministro in
carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza della Corte d'appello di Messina ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 8, 11, 12, 14, 68 ed 80 della legge del registro (r.d. 30
dicembre 1923, n.3269) rilevando che queste norme impongono il
pagamento del tributo per la registrazione delle sentenze di
trasferimento, pronunziate nei vari gradi del processo; e vietano la
restituzione di quanto corrisposto in riferimento al contenuto
sostanziale di decisioni poi modificate o definitivamente travolte
dalla ultima sentenza; dal che deriverebbe una disciplina contrastante
con gli artt. 3, 53 e 24 della Costituzione.
Secondo l'ordinanza, sarebbe manifesta l'ingiustizia e la
incongruenza logica dei risultati cui conduce l'applicazione delle
suindicate norme sul piano dei concreti rapporti fra Stato e
contribuente. Infatti, nell'ipotesi di riforma di una sentenza
traslativa, il tributo viene ad essere corrisposto, in taluni casi,
come nella specie, due volte: prima all'atto della registrazione della
sentenza di primo grado, perché si considera definitivo il
trasferimento, ed una seconda volta per la registrazione della sentenza
di appello, che, riformando la prima, abbia diversamente statuito in
merito al trasferimento stesso. E la imposta potrebbe perfino essere
corrisposta una terza volta, qualora sia pronunziata una difforme
sentenza in sede di rinvio dalla Cassazione.
La denunziata irrazionalità apparirebbe ancor più evidente
considerando che una sentenza impugnata non è di regola esecutiva, e
quindi non astrattamente idonea a produrre gli effetti suoi propri, i
quali sono comunque posti nel nulla ex tunc dalla sentenza di riforma.
Né è a dire che, a giudizio concluso, sia consentito alla parte di
ripetere l'importo del tributo (o di quella parte di esso) che alla
fine risulti indebitamente pagato, perché ciò non è ammesso né
dalla regola generale sancita dagli artt. 11 e 12 della legge del
registro, né dalla norma contenuta nel successivo art. 14, dalla cui
tassativa previsione esula l'ipotesi in esame.
2. - Va in primo luogo precisato che l'ordinanza denunzia
l'illegittimità della disciplina relativa alla imposta proporzionale
di registro, dovuta per le sentenza traslative di diritti; ond'è che
la questione va esaminata limitatamente alla registrazione di tali
sentenze.
3 - La questione è fondata.
L'Avvocatura generale dello Stato premette che l'imposta, quale
imposta di atto, è applicabile indipendentemente dal verificarsi o
meno dei suoi effetti, e che le sentenze per le quali - per il loro
contenuto obbiettivo - deve essere corrisposto tale tributo al momento
della registrazione, non possono sottrarsi alla disciplina degli artt.
12 e 14 della legge sul registro, che fa divieto di restituzione delle
tasse pagate, anche nel caso che esse siano annullate in sede di
gravame. Ed osserva che la questione deve ritenersi infondata perché,
quando nello stesso procedimento vengono pronunziate più sentenze, il
carico complessivo di imposta rappresenta la somma di tributi relativi
ad atti diversi, susseguitisi nel tempo e determinati talvolta anche
dal comportamento degli interessati. Conseguentemente, l'art. 53 non
potrebbe dirsi violato in quanto la capacità contributiva, come
idoneità del contribuente a corrispondere la prestazione imposta, deve
porsi in relazione non già con la concreta capacità di ciascun
contribuente, ma col presupposto al quale la prestazione stessa è
collegata e con gli elementi essenziali della obbligazione.
4. - La Corte non può condividere siffatte argomentazioni.
È esatto che le sentenze pronunciate nei vari gradi di uno stesso
processo costituiscono altrettanti atti fra loro distinti; ma, ai fini
della imposizione tributaria, è rilevante soltanto quell'unico
trasferimento, che, nel susseguirsi delle suddette decisioni, risulti
effettuato dalla sentenza passata in giudicato. Per l'imposta di atto,
dovuta per la sentenza traslativa, la proporzionale, benché pagata nel
momento della registrazione della sentenza, ha carattere autonomo ed
indipendente in quanto colpisce soltanto il trasferimento. Pertanto,
all'atto della registrazione della sentenza, alla tassa fissa
giudiziale si aggiunge quella proporzionale, se ed in quanto sussista
il detto trasferimento. Dimostrata la netta distinzione fra i due
tributi, appare chiaro che il primo deve essere corrisposto tante volte
quante sono le sentenze emesse nelle varie fasi del giudizio, mentre la
proporzionale è dovuta soltanto sull'unico trasferimento da tassare.
Sotto il profilo costituzionale non ha rilevanza il fatto che il
tributo sia corrisposto all'atto della registrazione di una o più
sentenze non ancora passate in giudicato. È rilevante - invece - agli
effetti degli artt. 3 e 53 Cost., che le norme impugnate non consentono
che la somma versata sia restituita - per intero o proporzionalmente -
nel caso in cui dalla sentenza passata in cosa giudicata risulti che il
trasferimento non esiste - in tutto od in parte - e quindi sia venuto a
mancare, totalmente o parzialmente, l'oggetto della imposizione
tributaria.
Ed invero, l'art. 12 della legge del registro dispone che le tasse
regolarmente percette non possono essere restituite in caso di riforma,
risoluzione, rescissione od anche per effetto di condizione risolutiva,
alla quale l'atto o il trasferimento si trovasse vincolato, né per
qualsiasi altro evento ulteriore fuorché nei casi previsti dalla
legge. E fra le eccezioni alla suindicata norma, tassativamente
previste dall'art. 14, non è compresa la riforma in sede di gravame
della sentenza di primo grado, in base alla quale è stato corrisposto
il tributo.
Non si tratta di inconvenienti o disarmonie nella disciplina di un
determinato tributo, che possono essere valutate in sede di politica
legislativa, come ritiene l'Avvocatura dello Stato, ma di una
violazione dei principi della capacità contributiva, che condiziona la
misura massima del tributo nel senso che questo non può essere mai
fissato ad un livello superiore alla capacità dimostrata dall'atto o
dal fatto economico. Ed evidentemente il pagamento di un tributo
indebito, che talvolta può superare, attraverso la ripetuta esazione,
il valore del bene, oggetto del trasferimento e la impossibilità di
rimborso di quanto indebitamente pagato, concretano una violazione del
principio costituzionale, anche in riferimento all'articolo 3 Cost. in
quanto la discrezionalità legislativa trova sempre un limite nella
ragionevolezza delle statuizioni volte a giustificare la disparità di
trattamento fra cittadini.
Rimane assorbita la questione in riferimento all'art. 24, secondo
comma, della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della
legge del registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269), nella parte in cui
non prevedono, ai fini della restituzione della imposta proporzionale,
l'ipotesi che sia stata riformata la sentenza con la quale si attua il
trasferimento di un diritto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTTNO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte