Sentenza n. 200/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1974 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 304-bisd.P.R. 447/1988
- art. 304-quaterd.P.R. 447/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 304 bis,
primo comma, e 304 quater, secondo comma, del codice di procedura
penale, promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1972 dal giudice
istruttore del tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento penale a
carico di Novelli Renato ed altri, iscritta al n. 241 del registro
ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 226 del 30 agosto 1972.
Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 4 marzo 1972 il giudice istruttore presso il
tribunale di Ascoli Piceno, nel procedimento penale a carico di Novelli
Renato ed altri, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 304 bis, primo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non
consente ai difensori delle parti di assistere all'assunzione dei
testimoni in istruttoria, e dell'art. 304 quater dello stesso codice,
nella parte in cui non consente il deposito dei relativi verbali in
cancelleria, in quanto le dette disposizioni contrasterebbero con il
diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.
A sostegno della censura mossa all'art. 304 bis il giudice a quo
rileva, in sostanza, che la presenza dei difensori all'escussione dei
testi in istruttoria risponderebbe all'esigenza di garantire
l'esercizio del diritto di difesa in ogni momento del procedimento,
così come vorrebbe l'invocata norma costituzionale.
Specifico argomento a favore della esposta censura sarebbe fornito,
secondo il giudice a quo, dalla circostanza che, secondo le
disposizioni contenute nel citato art. 304 bis, il difensore della
parte civile può assistere all'interrogatorio dell'imputato, mentre il
difensore di quest'ultimo non può assistere all'interrogatorio della
parte civile medesima, assunta come teste. Da ciò deriverebbe una
situazione di svantaggio per l'imputato, che denunzierebbe, da sola, il
contrasto dell'art. 304 bis con il diritto di difesa.
Con riguardo alla questione sollevata in relazione all'articolo 304
quater c.p.p., il giudice a quo osserva, poi, che la garanzia di difesa
dovrebbe compiutamente osservarsi anche attraverso la tempestiva
critica delle prove e la conseguente più rapida e giusta decisione,
che sarebbero rese possibili dal deposito dei verbali in discorso entro
il termine di cinque giorni previsto dalla norma impugnata per gli atti
ivi elencati.
L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 30 agosto 1972.
Nessuna delle parti si è costituita in questa sede, né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - La questione sollevata in relazione all'art. 304 bis del
codice di procedura penale, nella parte in cui esclude l'assistenza dei
difensori delle parti agli interrogatori dei testimoni, resi in
istruttoria, è identica a quella già decisa con la sentenza n. 63 del
1972 di questa Corte, che l'ha dichiarata infondata sulla base della
necessità di mantenere riservato lo svolgimento della detta prova in
sede istruttoria, e della ripetibilità della prova stessa in
dibattimento, nella pienezza del contraddittorio. Detto giudizio è
stato confermato con la sentenza n. 154 del 1973.
Anche l'argomentazione prospettata a rincalzo nell'ordinanza di
rinvio e relativa, sempre nell'ambito dell'art. 304 bis, alla posizione
di preteso svantaggio in cui l'imputato verrebbe a trovarsi nei
confronti della parte civile, il cui difensore potrebbe assistere
all'interrogatorio dell'imputato stesso, senza che, reciprocamente, il
difensore di quest'ultimo goda di analoga facoltà nei confronti della
parte civile, è stata oggetto di espressa pronunzia di questa Corte
che, con la sentenza n. 146 del 1973, ha escluso il contrasto del
lamentato intervento del difensore di parte civile, con l'art. 24 della
Costituzione.
Non sono stati, nella specie, addotti argomenti nuovi o tali da
indurre la Corte a discostarsi dalle predette decisioni, anche per
quanto riguarda i difensori delle parti diverse dall'imputato, nei cui
confronti sono ovviamente validi gli argomenti contenuti nelle sovra
richiamate decisioni, dato che la censura, anche nei loro riguardi,
poggia sugli stessi presupposti, già disattesi in precedenza.
Pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
2. - Breve cenno a parte merita la questione sollevata nei
confronti dell'art. 304 quater del codice di procedura penale. Tale
disposizione, non consentendo il deposito dei verbali degli
interrogatori dei testi assunti in istruttoria entro i cinque giorni
dal compimento, a differenza di quanto, invece, previsto per gli altri
atti ivi tassativamente elencati, comporterebbe, secondo l'ordinanza,
una ulteriore lesione dei diritti della difesa dell'imputato, che
sarebbe così limitata per quanto riguarda l'esercizio della critica
delle deposizioni assunte e, conseguentemente, per quanto riguarda il
suo contributo alla rapidità e giustizia della decisione.
Ma è agevole osservare che, anche rispetto al regime del deposito
dei verbali delle deposizioni testimoniali istruttorie, non possono non
ritenersi operanti i limiti riconosciuti all'intervento della difesa in
relazione all'espletamento di tale mezzo istruttorio, dovendosi il
deposito stesso considerare meramente strumentale ai fini
dell'esercizio, da parte della difesa, delle proprie facoltà,
consistenti, nella specie, nella presentazione di istanze in relazione
al contenuto dei menzionati atti processuali.
Detti limiti sono già stati espressamente identificati da questa
Corte con la ricordata sentenza n. 63 del 1972, la quale ha escluso che
il rispetto dell'art. 24 Cost. esiga l'intervento della difesa per
quanto concerne le prove testimoniali in sede istruttoria, in relazione
alle quali, come si è detto, l'attività del magistrato inquirente è
dominante e deve svolgersi in condizioni di riservatezza, che non
compromettano, d'altra parte, il diritto di difesa, trattandosi di atti
normalmente ripetibili in sede dibattimentale e previo deposito ad
istruttoria conclusa, a norma dell'art. 372 cod. proc. pen.
Egualmente è pertanto anche da escludere la necessità del
deposito, ai sensi dell'art. 304 quater cod. proc. pen., dei verbali
in esame, ai fini dell'osservanza dell'invocata garanzia
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 304 bis, primo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non consente ai difensori delle parti di
assistere all'assunzione di testimoni in istruttoria, sollevata con
l'ordinanza in data 4 marzo 1972 dal giudice istruttore presso il
tribunale di Ascoli Piceno, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 304 quater del codice di procedura penale, nella parte in cui
non prevede il deposito in cancelleria dei verbali delle prove
testimoniali assunte in istruttoria, sollevata con l'ordinanza suddetta
in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte