Sentenza n. 200/1976
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/07/1976 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della
legge il gennaio 1951, n. 25 (norme sulla perequazione tributaria e sul
rilevamento fiscale straordinario), e dell'art. 10, secondo comma, del
d.P.R. 5 luglio 1951, n. 573 (testo unico delle norme sulla
dichiarazione unica annuale dei redditi soggetti alle imposte dirette),
promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1973 dalla Corte d'appello
di Milano nel procedimento civile vertente tra Sacchi Antonio e
l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 253 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 194 del 24 luglio 1974.
Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione delle finanze
dello Stato;
udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1976 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
udito il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per
l'Amministrazione finanziaria dello Stato.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel giudizio civile in grado di appello promosso da Sacchi Antonio
contro l'Amministrazione finanziaria dello Stato, avente ad oggetto la
legittimità dell'accertamento della base imponibile ai fini
dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile cat. B e di quella
complementare sul reddito, per gli esercizi finanziari 1955-56 e
1956-57 (commisurate ai sensi degli artt. 18 legge 11 gennaio 1951, n.
25, e 10, comma secondo, d.P.R. 5 luglio 1951, n. 573, con ragguaglio
ad anno, al reddito di nuova produzione percepito nel periodo 4
maggio-31 dicembre 1955), la Corte di appello di Milano, con ordinanza
del 20 novembre 1973, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale delle citate norme, ritenendole in contrasto con gli
artt. 53 e 3 della Costituzione. La Corte di appello osserva che,
secondo le norme
impugnate, le imposte dirette accertate nei confronti dei
contribuenti, non tassati in base a bilancio, erano dovute per
l'esercizio finanziario avente inizio al 1 luglio di ogni anno, ed
erano commisurate sui redditi conseguiti nell'anno solare precedente
(art. 18 legge n. 25 del 1951) e che la dichiarazione doveva
comprendere i redditi mobiliari prodotti nell'anno precedente, ai fini
della tassazione dal 1 luglio dell'anno in cui la dichiarazione era
presentata (art. 10 d.P.R. 5 luglio 1951, n. 573). Il che, aggiunge
la Corte di appello, comportava la tassazione in via definitiva dei
redditi mobiliari per il periodo corrispondente all'esercizio
finanziario, sulla base di quelli prodotti nell'anno solare anteriore o
in una frazione dell'anno stesso (in tal caso ragguagliati ad anno),
anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, fosse mancato del tutto
il reddito per il periodo per il quale erano dovute le imposte, pur
perdurando l'attività produttiva del soggetto passivo.
In tal modo, secondo il giudice a quo, le norme impugnate avrebbero
operato il riferimento, alla sfera del debitore di imposta, del
relativo presupposto, utilizzando un criterio di collegamento fittizio,
costituito dalla presunzione assoluta che i redditi conseguiti in un
determinato anno solare o in una frazione di esso dovessero continuare
a prodursi nella stessa misura per il periodo compreso fra la fine
dell'anno solare stesso e la fine dell'esercizio finanziario
successivo, cioè in concreto per 18 mesi. Detta presunzione, dato il
suo carattere di assolutezza, non potrebbe considerarsi ragionevole,
perché trascura la eventualità, sempre possibile, del venir meno del
reddito, in un primo tempo derivato dall'attività produttiva
dell'obbligato, e si porrebbe così in contrasto con la garanzia
dell'art. 53 Cost. che esigerebbe un collegamento reale tra
l'imposizione e la capacità contributiva, legittimamente rivelata
soltanto dalla effettiva produzione del reddito.
In particolare, il cennato collegamento sarebbe ancora più
evidentemente fittizio nel caso in cui, come nella specie, si tratti di
commisurazione del reddito in base a ragguaglio ad anno di redditi
prodotti soltanto in una frazione di anno e presunti come
riproducentisi senza interruzione per ben diciotto mesi dalla
cessazione dell'anno solare precedente quello della dichiarazione.
Infine, poiché nella legge n. 25 del 1951 gli artt. 3, 19, 20 e 46
prevederebbero anche, per alcune categorie di contribuenti, il sistema
dell'iscrizione provvisoria salvo conguaglio, per effetto delle norme
in questione, si sarebbe anche determinata una disparità di
trattamento tra contribuenti, solo alcuni dei quali verrebbero a
corrispondere l'imposta in base ai redditi effettivi.
L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 24 luglio 1974.
Avanti a questa Corte si è costituita l'Amministrazione delle
finanze dello Stato in persona del Ministro pro-tempore, rappresentata
e difesa come per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
tempestivamente depositato le proprio deduzioni.
L'Avvocatura osserva che, in linea di principio, come avrebbe
stabilito la giurisprudenza della Corte, deve ammettersi il ricorso a
presunzioni legali in materia fiscale, purché basate su elementi di
fatto adeguati in relazione alla normalità dei casi.
Nella specie, la presunzione risponderebbe a detti criteri essendo
applicabile solo in caso di continuità dell'attività produttiva e
mediante diretto riferimento al reddito effettivamente prodotto
nell'anno solare precedente alla dichiarazione quale base di
commisurazione dell'imposta dovuta per il successivo esercizio
finanziario.
D'altra parte, secondo l'Avvocatura, pur ricorrendosi formalmente
all'istituto della presunzione legale, l'oggettiva situazione del
reddito prodotto nell'esercizio finanziario successivo alla
dichiarazione, sarebbe poi stata considerata ai fini delle tassazioni
da effettuarsi per i successivi esercizi finanziari, perché il sistema
creato dalla legge in esame conduce alla esenzione delle imposte per i
periodi di mancato reddito, sia pure attraverso lo spostamento dovuto
al sistema stesso, consentendosi così, in definitiva, di riequilibrare
la situazione di contribuzione.
Con ciò, secondo l'Avvocatura, sarebbe dimostrata la
ragionevolezza della presunzione in esame che legittimerebbe anche i
casi, marginali, nei quali occorreva ragguagliare ad anno il reddito
prodotto in una frazione dell'anno solare precedente.
Per quanto riguarda in particolare la lamentata disparità di
trattamento derivante dalla esistenza nella stessa legge n. 25 del
1951, di casi in cui l'iscrizione a ruolo dei debiti di imposta
avveniva a titolo provvisorio, e salvo conguaglio, l'Avvocatura
osserva, infine, che le situazioni stesse, previste dagli artt. 3, 19,
20 e 46 della detta legge, sarebbero del tutto diverse da quelle
regolate dall'art. 18 impugnato, per cui ben avrebbe potuto il
legislatore disciplinare diversamente. Considerato in diritto :
1. - L'art. 18 della legge n. 25 del 1951 sulla perequazione
tributaria disponeva, a partire dall'esercizio finanziario 1952-53, che
le imposte dirette, accertate in confronto dei contribuenti non tassati
in base a bilancio, erano dovute dal 1 luglio ed erano commisurate sui
redditi conseguiti nell'anno solare precedente. L'art. 10 d.P.R. 5
luglio 1951, n. 573, traducendo detto principio nei criteri di
compilazione della dichiarazione unica annuale dei redditi ai fini
fiscali, disponeva, poi, che la dichiarazione stessa, da presentare
entro il 31 marzo di ogni anno, doveva comprendere i redditi mobiliari
prodotti nell'anno solare precedente a quello della dichiarazione, da
tassare a far tempo dal 1 luglio dell'anno di presentazione della
dichiarazione, stabilendo, in particolare, che la tassazione dei
redditi di nuova produzione decorresse dal giorno dell'inizio della
produzione.
Il meccanismo in tal modo predisposto dalle dette norme tendeva
quindi, in sostanza, a determinare un periodo di produzione di reddito
accertato, considerandolo poi riprodotto in un periodo successivo, in
relazione al quale era dovuta l'imposta, e precisamente individuava il
periodo di produzione del reddito nell'anno solare o nella frazione di
anno solare precedente, ed indicava il periodo 1 luglio-30 giugno,
cioè l'esercizio finanziario, come quello in relazione al quale era
dovuta l'imposta.
Per quanto riguarda, in particolare, i redditi di nuova produzione,
cui si riferisce la fattispecie sottoposta al giudice a quo, in base al
combinato disposto dei citati artt. 18 della legge n. 25 del 1951 e 10
del T.U. n. 573 del 1951, si verificava, in concreto, la circostanza
che, in relazione ai redditi stessi, anche se riferiti ad un assai
breve periodo dell'anno solare, l'imposta cominciava a decorrere dal
giorno di inizio della produzione, comportando una tassazione che
colpiva il reddito dalla sua formazione al termine dell'anno
finanziario in corso e, successivamente, per tutto l'anno finanziario
seguente. Secondo l'interpretazione praticamente adottata in sede di
applicazione delle dette norme, l'imposta era poi calcolata sui redditi
in esame ragguagliati ad anno, cioè considerandoli riprodotti,
proporzionalmente, per tutto l'anno finanziario successivo a quello
durante il quale si era iniziata la produzione. Detto sistema è stato
poi sostanzialmente modificato con le disposizioni del T.U. n. 645 del
1958 (artt 3, 4, 174, 175, 176) in base alle quali il tributo era
invece dovuto per ogni periodo di imposta sul reddito prodotto nel
periodo stesso, attraverso il sistema della tassazione così detta a
consuntivo, con l'iscrizione a ruolo provvisoria dell'imposta, salvo
conguaglio in sede di accertamento definitivo. Veniva così
abbandonata la fictio iuris in base alla quale, come si è detto
l'imposta dovuta per un periodo veniva commisurata al reddito prodotto
in un periodo precedente, e con l'art. 7 d.P.R. 29 settembre 1973, n.
597 tali principi sono stati sostanzialmente riconfermati in sede di
riforma tributaria, ribadendosi espressamente il principio che
"l'imposta è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde
un'obbligazione tributaria autonoma".
2. - La Corte di appello di Milano lamenta, con fondatezza, che
gli artt. 18 della legge n 25 del 1951 e 10 d.P.R n. 573 del 1951,
sopra menzionati, hanno posto in essere una presunzione assoluta di
percezione del reddito per il periodo successivo a quello di
commisurazione, non razionalmente giustificabile a causa della ripetuta
irrilevanza ai fini tributari della eventuale riduzione o addirittura
dell'annullamento del reddito nel periodo menzionato, sancita dalle
norme impugnate. E a maggior ragione la presunzione sarebbe
irrazionale nel caso dei redditi di prima produzione, che, dato il
sistema sopra descritto, comporterebbe un'alea ancora maggiore per
quanto riguarda la effettiva probabilità della riproduzione del
reddito.
Ora, è ben vero che, secondo giurisprudenza di questa Corte (v.
sent. n. 77 del 1967), non è arbitrario ritenere che il reddito
denunciato dal contribuente per un periodo di imposta si riproduca
nella stessa misura in periodi immediatamente successivi, sembrando
ragionevole prevedere che, ove permanga la fonte produttiva, si formi
un imponibile per lo meno uguale. Ma ciò la Corte ha affermato nel
caso della iscrizione provvisoria a ruolo, in base agli imponibili di
periodi di imposta precedenti, prevista dall'art. 176 T.U. d.P.R. 29
gennaio 1958, n. 645, ponendo in chiara evidenza che, in ogni modo,
l'eventuale differenza in meno dell'imponibile accertato rispetto a
quello iscritto provvisoriamente, avrebbe condotto al rimborso in sede
di conguaglio a seguito dell'accertamento definitivo; per cui il
contribuente, in conclusione, avrebbe pagato l'imposta sul reddito
effettivo, e quindi in ragione della sua capacità contributiva. Nella
specie, invece, trattasi di imposte commisurate al reddito del periodo
precedente in via definitiva, per cui resta escluso il farsi luogo a
conguagli di sorta. E la giurisprudenza della Corte concernente le
presunzioni legali in materia fiscale ha costantemente riconosciuto la
necessità che le presunzioni, per poter essere considerate in armonia
con il principio della capacità contributiva sancita dall'art. 53
Cost. debbono essere confortate da elementi concretamente positivi che
le giustifichino razionalmente (sent. nn. 103 del 1967, 109 del 1967,
99 del 1968, 107 del 1971). Invero, il principio suddetto, nei termini
in cui è accolto dall'art. 53 Cost., risponde alla esigenza di
garantire che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in
indici concretamente rivelatori di ricchezza dai quali sia
razionalmente deducibile l'idoneità soggettiva all'obbligazione
d'imposta.
3. - Nella specie sottoposta al giudizio di questa Corte, il
meccanismo apprestato dalla legge, integrato dalla interpretazione in
sede di applicazione. se pure considera un elemento certamente
oggettivo come quello costituito dal reddito percepito ed accertato in
un determinato periodo di tempo (che peraltro, per quelli di nuova
produzione, può essere anche brevissimo), lo assume, tuttavia, quale
unico indice positivo concretamente rivelatore di capacita
contributiva, senza che all'interessato sia offerta la possibilità di
fornire la prova della eventuale diminuzione o dell'annullamento del
reddito stesso. Con ciò deve escludersi clic al sistema in esame
possano riconoscersi quei caratteri di logicità e rispondenza ai dati
della comune esperienza che, come si è detto, stanno alla base della
distinzione fra presunzioni legittime ed illegittime, e tendono a
garantire il diritto del contribuente ad essere chiamato a concorrere
alle pubbliche spese, solo in quanto in possesso di effettiva capacità
contributiva e di idoneità effettiva, quindi, al pagamento delle
imposte, così come è richiesto appunto dall'art. 53 della
Costituzione.
Invero, la produzione dei redditi in esame è certamente un fatto
economico-sociale legato a determinate condizioni oggettive e
soggettive di natura variabile, per cui, se è pur lecito formulare
previsioni logicamente valide ed attendibili, non è peraltro
consentito trasformare tali previsioni in certezze assolute,
imperativamente statuite senza la possibilità che si ammetta la prova
del contrario e si salvaguardi, quindi, accanto all'esigenza
indiscutibile di garantire l'interesse della pubblica finanza alla
riscossione delle imposte, il ricordato ed altrettanto indiscutibile
diritto dei contribuente alla prova della effettività del reddito
soggetto all'imposizione.
Né varrebbe obbiettare, come l'Avvocatura, che con il sistema
impugnato, il contribuente, che non abbia prodotto reddito nel periodo
per cui deve l'imposta, finirebbe con l'avvantaggiarsi, in prosieguo di
tempo, della esenzione da imposta correlativa a tale circostanza, che
andrebbe ad incidere in un periodo in cui egli potrebbe essere, invece,
tornato percettore di redditi. Ed invero trattasi di prospettazioni
soltanto ipotetiche che non tengono conto della aleatorietà dei
ventilati recuperi e, comunque, non appaiono tali da incidere sulla
strutturazione del descritto sistema presuntivo, in forza del quale il
soggetto passivo deve, in ogni caso, l'imposta per un periodo cui, in
concreto, può non corrispondere un reddito effettivo. Il che
costituisce, in base alle sopra svolte considerazioni, elemento
sufficiente a rilevare l'incompatibilità del sistema stesso con l'art.
53 Cost., indipendentemente da future ed eventuali compensazioni del
tipo di quelle accennate dall'Avvocatura, che, si ripete, non escludono
l'assoggettamento a titolo definitivo del contribuente ad una imposta
dovuta per un periodo in cui egli può non aver prodotto reddito.
4. - Dovendosi per le esposte ragioni pronunziare l'illegittimità
costituzionale delle norme impugnate in quanto contrastanti con l'art.
53 Cost., restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità
prospettati nell'ordinanza di rinvio in relazione all'art. 3 della
Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 legge 11
gennaio 1951, n. 25 (norme sulla perequazione tributaria e sul
rilevamento fiscale straordinario), nella parte in cui dispone che le
imposte dirette, accertate in confronto dei contribuenti non tassati in
base a bilancio, sono commisurate sui redditi conseguiti nell'anno
solare precedente;
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma
secondo, del d.P.R. 5 luglio 1951, n. 573 (testo unico delle norme
sulla dichiarazione unica annuale dei redditi soggetti alle imposte
dirette): questioni sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe dalla
Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte