Corte costituzionale

Ordinanza n. 200/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/06/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 276 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre

1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di

Firenze nel procedimento penale a carico di Amir Selmi, iscritta al

n. 20 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno

1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Firenze, richiesto dal pubblico ministero di sostituire

la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia

giudiziaria con quella della custodia cautelare in carcere, a norma

dell'art. 276 cod. proc. pen., a seguito della trasgressione della

prescrizione da parte dell'interessato, ha sollevato, con ordinanza

del 16 novembre 1996, questione di legittimità costituzionale del

citato art. 276, nella parte in cui non prevede l'audizione del

difensore prima della decisione in ordine all'anzidetta richiesta;

che, ad avviso del rimettente, l'omissione del previo

contraddittorio si porrebbe in contrasto con l'art. 24 della

Costituzione, giacché il diritto di difesa, garantito in ogni stato

e grado del processo, potrebbe essere compresso, secondo la

giurisprudenza della Corte costituzionale, solo in presenza di

esigenze prioritarie nell'economia del processo, che per loro natura

potrebbero essere vanificate dal contraddittorio anticipato; esigenze

che non sussisterebbero nell'ipotesi dedotta, perché l'interessato

è consapevole della trasgressione realizzata e della possibilità

che venga richiesta nei suoi confronti una misura più rigorosa;

che la norma impugnata contrasterebbe inoltre con l'art. 3 della

Costituzione, nel raffronto con i casi di richiesta di un

provvedimento di proroga o rinnovazione della misura della custodia

cautelare, nei quali è assicurato il contraddittorio anticipato

rispetto alla decisione (artt. 305 e 301 cod. proc. pen.,

quest'ultimo integrato dalla sentenza n. 219 del 1994 di questa Corte

);

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che, rilevata l'analogia della questione con altra già

rimessa al controllo di costituzionalità, ha richiamato l'atto di

intervento depositato nel relativo giudizio e, con esso, la relativa

conclusione nel senso dell'infondatezza;

Considerato che questione analoga e riferita ai medesimi parametri

costituzionali è stata dichiarata non fondata da questa Corte, con

la sentenza n. 63 del 1996, anteriore alla proposizione della

questione ora in esame;

che della richiamata decisione, in particolare, va qui ribadito

il rilievo secondo il quale - al pari di quanto riconosciuto per i

casi di prima applicazione di una misura cautelare (artt. 291 e 292

cod. proc. pen.) e di sostituzione di una misura con altra in

presenza di esigenze cautelari aggravate (art. 299, comma 4, cod.

proc. pen.) - anche nell'ipotesi di sostituzione della (o di aggiunta

ad altra) misura cautelare, per trasgressione delle prescrizioni

imposte, il carattere di imprevisto è coessenziale alla

realizzazione della finalità cautelare dell'istituto;

che correlativamente, come già sottolineato nella citata

sentenza, il raffronto prospettato dal rimettente tra la norma

impugnata e quelle che disciplinano la proroga e la rinnovazione

delle misure cautelari non può essere istituito, in relazione al

parametro dell'uguaglianza, poiché solo con le seconde, e non con la

prima, è compatibile la difesa in previo contraddittorio;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 276 cod. proc. pen., sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale di Firenze, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte