Sentenza n. 200/2001
Altra decisione · depositata il 22/06/2001 · relatore Annibale Marini
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del
2 febbraio 1999, relativa alla insindacabilità delle opinioni
espresse dall'on. Giuseppe Scozzari nei confronti del dott. Fabio
Salamone, promosso con ricorso del tribunale di Monza, notificato il
12 luglio 2000, depositato in cancelleria il 21 ottobre 2000 ed
iscritto al n. 48 del registro conflitti 2000.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice
relatore Annibale Marini.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico del deputato
Giuseppe Scozzari - imputato del reato di diffamazione a mezzo della
stampa, con l'aggravante della attribuzione di un fatto determinato,
in danno deldott. Fabio Salamone - il tribunale di Monza, con atto
del 19 novembre 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione fra
poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in
relazione alla deliberazione del 2 febbraio 1999 che ha ritenuto che
i fatti per i quali è stata contestata la suddetta imputazione al
deputato Scozzari concernono opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente
insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione.
Il tribunale ricorrente espone che si procede nei confronti del
deputato Scozzari per avere questi, nel corso di una intervista
rilasciata al settimanale "Il Borghese", offeso la reputazione del
dott. Fabio Salamone affermando che detto magistrato, in qualità di
pubblico ministero presso il tribunale di Brescia, era stato
"l'ispiratore e l'esecutore di una montatura giudiziaria" che aveva
costretto il dott. Antonio Di Pietro alle dimissioni dalla carica di
Ministro e che il trasferimento presso la procura della Repubblica di
Brescia era stato richiesto dal dott. Salamone allo scopo di indagare
sul pool di Milano e sul dott. Di Pietro.
Con atto del 2 febbraio 1999, la Camera dei deputati, in
accoglimento della proposta della Giunta per le autorizzazioni a
procedere, ha, come detto, deliberato che i fatti per i quali è in
corso il procedimento penale concernono opinioni espresse da un
membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ed ha
pertanto dichiarato l'insindacabilità.
È contro tale delibera che il tribunale di Monza ha sollevato
conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato ritenendo che la
Camera abbia illegittimamente esercitato il proprio potere in quanto
i fatti addebitati al deputato Scozzari sarebbero estranei all'ambito
di operatività dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Le
dichiarazioni del deputato, rilasciate a margine di un convegno
organizzato per promuovere la nascita di un movimento politico
trasversale riconducibile al dott. Di Pietro, dovrebbero, infatti,
ricondursi ad una personale attività di propaganda svolta dallo
stesso deputato in attuazione del mandato politico che intercorre tra
elettori ed eletti.
Le dichiarazioni medesime sarebbero, pertanto, ad avviso del
tribunale ricorrente, prive del necessario collegamento specifico con
atti e documenti parlamentari, di talché le medesime, non
inscindibilmente connesse con l'esercizio della attività
parlamentare del deputato in questione, dovrebbero restare soggette
al sindacato del giudice penale, a meno di non voler trasformare di
fatto la prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, della
Costituzione da strumento di tutela della autonomia parlamentare in
privilegio personale.
2. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza
di questa Corte n. 91 del 2000.
Ricevuta in data 3 aprile 2000 la comunicazione dell'ordinanza di
ammissibilità del conflitto, il tribunale di Monza ne ha notificato
copia, unitamente al ricorso introduttivo del giudizio, alla Camera
dei deputati, in persona del suo Presidente, in data 12 luglio 2000,
depositando, poi, gli atti notificati nella cancelleria della Corte
costituzionale il successivo 21 ottobre 2000.
3. - Con atto depositato il 27 luglio 2000 si è costituita in
giudizio la Camera dei deputati, in persona del suo Presidente,
eccependo preliminarmente la inammissibilita/improcedibilità del
conflitto a causa del mancato rispetto del termine di notificazione
dell'ordinanza di ammissibilità e del ricorso.
Subordinatamente, la difesa della Camera ha eccepito quali
ulteriori ragioni di inammissibilità del conflitto la invalidità
delle sottoscrizioni apposte in calce al ricorso introduttivo non
essendo possibile, stante la loro illeggibilità, riferirle ai
componenti del collegio giudicante, nonché la irritualità della
notifica dell'atto introduttivo dal momento che trattandosi di
ordinanza e non del ricorso mancherebbe quell'elemento indispensabile
allo scopo che è l'ordine del giudice alla cancelleria di procedere
alla notificazione stessa.
Nel merito la Camera ha chiesto il rigetto del ricorso osservando
che la tutela offerta dalla insindacabilità penale delle opinioni
non deve intendersi limitata solamente a quelle manifestate
specificamente in ambito parlamentare, ma va estesa a tutte quelle
che siano espressione della attività di "politica parlamentare"
svolta dal componente delle Camere, a nulla rilevando che esse siano
state manifestate intra od extra moenia.
In prossimità della camera di consiglio, la difesa della Camera
dei deputati ha depositato una memoria illustrativa in cui, ribadite
le argomentazioni svolte in sede di costituzione in giudizio, ha
eccepito, quale ulteriore motivo di improcedibilità del conflitto,
la tardività del deposito nella cancelleria di questa Corte degli
atti notificati in data 12 luglio 2000. Considerato in diritto
1. - È stato sollevato dal tribunale di Monza conflitto di
attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione
alla deliberazione da questa assunta in data 2 febbraio 1999 con la
quale si è ritenuto che i fatti contestati al deputato Giuseppe
Scozzari, e per i quali è pendente giudizio penale di fronte al
predetto tribunale, costituiscono opinioni espresse nell'esercizio
delle funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Secondo il tribunale ricorrente, la Camera dei deputati, con la
citata deliberazione di insindacabilità, ha illegittimamente
esercitato il proprio potere, stante la inesistenza del necessario e
specifico collegamento fra le dichiarazioni rese dal deputato
Scozzari e l'esercizio delle funzioni parlamentari, ed ha in tal modo
leso le attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria.
2. - Nel costituirsi in giudizio la Camera dei deputati ha,
preliminarmente, eccepito, tra l'altro, la improcedibilità del
conflitto stante il mancato rispetto del termine perentorio fissato
per la notifica del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità.
3. - L'eccezione è fondata.
Il giudizio per conflitto di attribuzione si articola in due
distinte ed autonome fasi, entrambe rimesse alla iniziativa della
parte interessata, destinate a concludersi la prima con la sommaria
delibazione sulla ammissibilità del conflitto e la seconda con la
decisione definitiva sul merito oltre che sulla ammissibilità.
All'esito della prima fase, il ricorrente ha anzitutto l'onere di
provvedere alla notificazione del ricorso e dell'ordinanza di
ammissibilità, entro il termine da quest'ultima fissato. Termine
che, come questa Corte ha avuto occasione di precisare, "è da
osservarsi a pena di decadenza secondo quanto si rileva dal
Regolamento di procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (in connessione con l'art. 36 del testo unico delle
leggi sul Consiglio stesso, approvato con r.d. 26 giugno 1924,
n. 1054), applicabile nei procedimenti davanti alla Corte
costituzionale in virtù del richiamo di cui all'art. 22, legge n. 87
del 1953" (cfr. ordinanza n. 386 del 1985).
Nella specie, il ricorso e l'ordinanza risultano notificati in
data 12 luglio 2000 e quindi ben oltre la scadenza del termine di
sessanta giorni fissato nell'ordinanza stessa.
4. - Non essendo stato rispettato il termine perentorio per la
notificazione del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità non
può, pertanto, procedersi allo svolgimento dell'ulteriore fase del
giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione fra poteri
dello Stato proposto dal tribunale di Monza nei confronti della
Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 giugno 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte