Sentenza n. 201/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/12/1971 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 707, comma
primo, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il
2 febbraio 1971 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile
vertente tra Cerotto Mario e Ghilleri Nicoletta, iscritta al n. 251 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza del 2 febbraio 1971, emessa nel procedimento civile
per separazione personale dei coniugi Mario Cerotto e Nicoletta
Ghilleri, il tribunale di Napoli sollevava questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 707, comma primo, del codice di
procedura civile, nella parte in cui dispone che i coniugi in sede di
comparizione personale davanti al presidente del tribunale, non possano
essere assistiti dal difensore, per contrasto con l'art. 24 della
Costituzione.
Premetteva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il
diritto di difesa è garanzia di contraddittorio e di assistenza
tecnico-professionale e che, quindi, l'esclusione dell'assistenza del
difensore non rende pienamente realizzabile un'effettiva dialettica
processuale; e rilevava, peraltro, che il rispetto dell'art. 24 non
comporta necessariamente che in ogni momento ed atto processuale
debbano essere garantiti il contraddittorio e la presenza del
difensore, ma che tuttavia di volta in volta si debba accertare se
l'assenza del difensore e la conseguente minore ampiezza del
contraddittorio si traducano in una effettiva lesione del diritto di
difesa.
Nella specie, secondo il tribunale, il divieto per i coniugi di far
valere le proprie ragioni a mezzo di un legale, si risolverebbe in una
illegittima menomazione del detto diritto di difesa, a causa della
natura giurisdizionale dell'attività del presidente. Questi, infatti,
tra l'altro, deve valutare, sia pure in via di mera deliberazione, se
esista o meno la giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria,
nonché la competenza per territorio del tribunale adito, ed esaminare
la natura dell'impedimento alla comparizione del coniuge ricorrente ai
fini dell'applicabilità dell'art. 707, comma secondo, del codice di
procedura civile; ed ha il potere di emettere i provvedimenti
temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole e quelli
relativi al proseguimento del giudizio.
E non rileva in contrario, secondo il tribunale, che il presidente,
nell'ascoltare i coniugi, prima separatamente, e, poi, congiuntamente,
nel tentativo di addivenire ad una conciliazione, agisce per la tutela
dell'interesse, anche di natura pubblica, ad una pacifica convivenza
tra i coniugi, e che per ciò "appare opportuno, anzi necessario, che
in questa opera meta giuridica, il presidente sia solo con le parti per
esplicare meglio e con maggiore facilità la sua delicata funzione",
perché queste ragioni, in quanto implicano sfiducia nell'opera del
difensore, si pongono in netto contrasto con il precetto costituzionale
per cui il diritto di difesa si armonizza perfettamente con i fini di
giustizia, e perché d'altra parte, dovendo alcuni dei poteri sopra
indicati essere esercitati dal presidente prima dell'udienza di
comparizione personale dei coniugi, tale udienza fa parte del
procedimento di separazione e quindi anche durante tale fase la
partecipazione del difensore non può essere esclusa.
Il tribunale, infine, osservava che l'art. 4 della legge 1 dicembre
1970, n. 898, non contiene per le parti del giudizio di scioglimento
del matrimonio il divieto di farsi assistere dal difensore in sede di
comparizione personale.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata.
Davanti a questa Corte non vi è stata costituzione di parti, né
ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
La causa pertanto viene decisa, ai sensi dell'art. 26, comma
secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la procedura di camera
di consiglio. Considerato in diritto :
1. - Il tribunale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe,
solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 707,
comma primo, del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 24
della Costituzione, assumendo che sarebbe in contrasto con il diritto
di difesa, spettante ai coniugi nel procedimento di separazione
personale, il divieto di essere assistiti da difensore durante l'intera
fase presidenziale.
2. - Con sentenza n. 151 del 1971 questa Corte ha dichiarato
"l'illegittimità costituzionale degli artt. 707, comma primo, e 708
del codice di procedura civile nella parte in cui ai coniugi comparsi
personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata
conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi
difensori".
La pronuncia ha riguardo alla seconda parte della fase
presidenziale e precisamente alle attività ed agli atti successivi
alla constatazione che i coniugi, parti del procedimento di separazione
personale, non intendono porre fine alla controversia mediante
conciliazione.
Da codesta decisione discende, pertanto, la manifesta infondatezza
della questione, come sopra sollevata dal tribunale di Napoli, per
quanto concerne il divieto di assistenza a mezzo di difensori,
relativamente a quella parte della ripetuta fase del procedimento che
è successiva alla mancata conciliazione.
3. - Rimane quindi da accertare se sia violato il diritto di difesa
dei coniugi per il fatto che ad essi è inibito di essere assistiti dai
rispettivi difensori in sede di comparizione personale e nel tempo in
cui il presidente del tribunale sente "i coniugi prima separatamente e
poi congiuntamente, procurando di conciliarli".
La questione, contenuta entro questi limiti, non è fondata.
Ai fini dell'accertamento dell'asserito contrasto della norma in
esame con l'art. 24 della Costituzione, non dovrebbe aver peso la
spettanza, per altro non da tutti ammessa, di poteri al presidente
circa la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e circa la
competenza per territorio del tribunale adito. Trattasi, infatti, di
poteri che il presidente può esercitare in limine, prima dell'udienza
di comparizione. Ad ogni modo, poi, a proposito di essi e dei concreti
atti di esercizio, durante il corso del procedimento si instaura il
contraddittorio con pienezza di assistenza tecnico-professionale per le
parti.
Non rileva neppure il fatto che risulta senza immediata difesa il
coniuge che non compare, per ciò che spetta al presidente di esaminare
la natura dell'impedimento alla comparizione del coniuge ricorrente
onde valutarne la rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 707,
comma secondo, del codice di procedura civile, e del coniuge convenuto,
a sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dello stesso articolo.
Per i coniugi, a seguito della mancata comparizione, non si verificano,
infatti, preclusioni o decadenze: il ricorrente, la cui domanda dovesse
divenire inefficace, ha sempre il modo ed il tempo di rinnovarla e per
le medesime ragioni, ed il coniuge convenuto, che avesse interesse allo
svolgimento del tentativo di conciliazione, vede tutelato tale
interesse nell'attività processuale cui doverosamente, data la natura
della causa, è chiamato il giudice istruttore a sensi dell'art. 185
del codice di procedura civile.
E non è infine ed in sostanza decisivo o importante per la
fondatezza della prospettata questione dell'art. 24 l'assenza del
difensore durante l'audizione, prima separata e poi congiunta, delle
parti e per il tentativo di conciliazione.
Il relativo divieto, operante in questo periodo di tempo, non vuole
e non può significare sfiducia nell'opera del difensore.
Si vuole, invece, dal legislatore, nel concorso e nel gioco degli
interessi che stanno a base della norma, tutelare in modo preminente
l'interesse, di natura pubblica, ad una pacifica continuazione della
convivenza tra i coniugi in modo tale che il bene del matrimonio sia
permanentemente ed integralmente assicurato. E si reputa sufficiente
che alla concreta attuazione di quell'interesse mirino (personalmente)
i coniugi ed il presidente del tribunale che non potrà non far valere
il prestigio derivantegli dalla sua funzione.
La difesa tecnico-professionale delle parti, per altro, anche in
questa fase del procedimento de quo è assicurata. I coniugi, a mezzo
dei loro procuratori e difensori, fanno valere le loro ragioni ed
avanzano le loro richieste, rispettivamente con il ricorso introduttivo
e con memorie difensive che possono produrre prima dell'udienza di
comparizione; e sono assistiti dai rispettivi difensori nella seconda
parte della fase presidenziale, mancato che sia il tentativo di
conciliazione (giusta la citata sentenza n. 151 del 1971).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, sollevata dal tribunale di Napoli con l'ordinanza del 2
febbraio 1971, dell'art. 707, comma primo, del codice di procedura
civile, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza
n. 151 del 18 giugno 1971, nella parte in cui ai coniugi comparsi
personalmente davanti al presidente del tribunale ed in caso di mancata
conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori;
dichiara non fondata, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale, come sopra
sollevata, dell'art. 707, comma primo, del codice di procedura civile,
nella parte in cui vieta ai coniugi comparsi personalmente davanti al
presidente del tribunale, per essere sentiti prima separatamente e poi
congiuntamente e per il tentativo di conciliazione, di essere assistiti
dai rispettivi difensori.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1971.
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte