Sentenza n. 201/1976
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/07/1976 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 25legge 429/1907
- art. 9legge 1393/1917
- art. 35legge 1393/1917
- art. 57Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)
applicata al caso
- art. 9d.l. 1393/1917
usata come parametro
citata
- art. 1310Codice civile
- art. 56Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)
- art. 4r.d. 1038/1933
- art. 14legge 429/1907
- art. 37legge 429/1907
- art. 35d.l. 1393/1917
- art. 25legge 425/1958
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 25,
secondo comma, della legge 7 luglio 1907, n. 429 (ordinamento
dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese
private), nel testo modificato dal regio decreto 28 giugno 1912, n.
728, e con le integrazioni di cui all'art. 9 del decreto legge 13
agosto 1917, n. 1393; dell'art. 35, ultimo comma, della legge 26 marzo
1958, n. 425, nonché delle altre disposizioni di legge collegate allo
stesso art. 25 (art. 57 testo unico legge sulla Corte dei conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; art. 56 del regio
decreto 13 agosto 1933, n. 1038; art. 4 del regio decreto 19 gennaio
1939, n. 295) e dell'art. 1310, primo comma, del codice civile,
promossi con ordinanze emesse il 22 giugno e il 10 dicembre 1973 dalla
Corte dei conti - sezione I giurisdizionale - nei giudizi di
responsabilità a carico di Ciavatta Pasquale e di Torre Armando,
Calabresi Bruno ed altri, iscritte ai nn. 56 e 399 del registro
ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 69 del 13 marzo 1974 e n. 289 del 6 novembre 1974.
Visto l'atto di costituzione di Calabresi Bruno ed altri;
udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1976 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
udito l'avv. Gino Lanzara, per Calabresi Bruno ed altri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del giudizio di responsabilità promosso dal
Procuratore generale della Corte dei conti nei confronti dell'agente
ferroviario Ciavatta Pasquale, responsabile di un incidente in ordine
al quale l'Amministrazione era stata costretta a risarcire i
danneggiati, la sezione I giurisdizionale della stessa Corte, su
apposita eccezione del Procuratore generale, ha ritenuto rilevante e
non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 103, secondo comma, della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, della legge 7
luglio 1907, n. 429 (nel testo modificato dal regio decreto 28 giugno
1912, n. 728 e con le integrazioni di cui all'art. 9 del d.l.l. 13
agosto 1917, n. 1393 e art. 35, ultimo comma, della legge 26 marzo
1958, n. 425), nonché delle altre disposizioni di legge che si
ricollegano allo stesso art. 25 (art. 57 del testo unico delle leggi
sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.
1214; art. 56 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; art. 4 del
regio decreto 19 gennaio 1939, n. 295).
Le norme impugnate stabiliscono che talune categorie di funzionari
e agenti della Amministrazione ferroviaria rispondono direttamente alla
stessa amministrazione dei danni ad essa arrecati per loro colpa o
negligenza e che l'amministrazione è in facoltà di rivalersi delle
somme messe a loro carico mediante ritenute da praticare sui loro
stipendi o paghe e, valutate le circostanze, ha il potere di ridurre,
ed anche di non applicare, l'addebito per il danno subito.
Secondo il giudice a quo, questa disciplina contrasta con l'art. 3
della Costituzione perché crea una ingiustificata disparità di
trattamento tra il personale dell'azienda ferroviaria e le altre
categorie di dipendenti statali che esplichino funzioni od attività
oggettivamente analoghe a quelle svolte dai dipendenti ferroviari: ed
invero, mentre questi ultimi rispondono in via principale alla propria
amministrazione nella quale possono trovare, e di fatto trovano, ampia
comprensione e giustificazione, le altre categorie di dipendenti
statali sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti e
all'azione del Procuratore generale, che è organo indipendente e
preordinato alla tutela della legge.
Inoltre, le norme denunciate, in quanto costituiscono una deroga al
sistema di giurisdizione contabile attribuito in via generale ed
esclusiva alla Corte dei conti, violano l'art. 103, secondo comma,
della Costituzione, che tale giurisdizione "nelle materie di
contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge"
direttamente riconosce e garantisce.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata.
Nel presente giudizio nessuna delle parti si è costituita né è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
2. - Negli stessi termini, la questione è stata riproposta dalla
sezione I giurisdizionale della Corte dei conti con ordinanza emessa il
10 dicembre 1973 nel giudizio di responsabilità a carico di Torre
Armando ed altri. In tale giudizio instaurato dal Procuratore generale
nei confronti del Torre e, come corresponsabili amministrativi, di
altri dipendenti dell'amministrazione ferroviaria, la sezione ha
sollevato anche con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24,
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 1310, primo comma, del codice civile,
nella parte in cui dispone che l'interruzione della prescrizione nei
confronti di un condebitore abbia effetto anche nei confronti degli
altri condebitori solidali.
A questo riguardo la sezione rileva che il condebitore solidale
viene a trovarsi, in relazione alla prescrizione, in posizione di
diseguglianza e di sfavore rispetto a colui che può essere convenuto
come debitore unico, posizione che risulta in contrasto non solo con il
principio di eguaglianza ma anche col diritto di difesa.
Anche tale ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata
ai sensi di legge.
3. - Nel giudizio instaurato da quest'ultima ordinanza, si sono
costituiti dinanzi alla Corte i signori Bruno Calabresi, Mario Cecconi
e Agostino Pittaluga, a mezzo dell'avv. Gino Lanzara, il quale, con
ampia comparsa, depositata in cancelleria il 2 ottobre 1974, integrata
da una successiva memoria, chiede che la Corte da un lato dichiari la
illegittimità costituzionale dell'art. 1310, primo comma, codice
civile, e dall'altro dichiari manifestamente infondata la questione
dello art. 25 della legge 7 luglio 1907, n. 429, e successive
modificazioni e integrazioni e delle norme connesse a tale
disposizione.
All'udienza di discussione le parti costituite hanno ulteriormente
illustrato le proprie deduzioni scritte. Considerato in diritto :
1. - La sezione I giurisdizionale della Corte dei conti, con le due
ordinanze in data 22 giugno e 10 dicembre 1973, ha proposto questione
di costituzionalità dell'art. 25, secondo comma, (quarto, quinto e
sesto del testo vigente) della legge 7 luglio 1907, n. 429, nonché
delle norme che la modificano e di quelle che vi si ricollegano, le
quali tutte sono state avanti richiamate.
L'impugnativa riguarda la parte in cui quelle norme dispongono che
particolari categorie di funzionari ed agenti delle ferrovie dello
Stato, in casi determinati, e per quanto concerne i danni da loro
arrecati per colpa e negligenza alla amministrazione, sono chiamati a
rispondere avanti gli organi della stessa, i quali, valutate le
circostanze, hanno il potere di ridurre, o anche di non applicare,
l'addebito, e cioè di bonificarlo per intero.
L'impugnazione è proposta in riferimento all'art. 103, secondo
comma, e 3, primo comma, della Costituzione, in quanto la giurisdizione
in materia di contabilità pubblica spetta istituzionalmente alla Corte
dei conti che procede d'ufficio allo accertamento delle responsabilità
nei confronti di tutti i pubblici dipendenti, rispetto ai quali non
esiste il potere di esonero dell'intero addebito, eccezionalmente
previsto dalle norme impugnate in favore dei dipendenti
dell'amministrazione ferroviaria.
2. - Con la seconda delle due ordinanze, la stessa sezione propone
poi anche questione di legittimità costituzionale dell'art. 1310,
comma primo, del codice civile "nella parte in cui dispone che
l'interruzione della prescrizione nei confronti di un condebitore abbia
effetto anche nei confronti degli altri debitori solidali".
L'impugnazione è proposta in riferimento agli artt. 3, comma
primo, e 24 della Costituzione.
3 - Nell'iniziare l'esame della prima delle due questioni di
costituzionalità, occorre preliminarmente darsi conto della eccezione
di irrilevanza proposta dalla difesa della parte privata. Essa sostiene
che, avendo la Corte dei conti già ammesso, con sentenza parziale, la
propria giurisdizione sul caso, non ha più rilievo discutere se la
decisione sulla responsabilità dei dipendenti delle ferrovie debba
appartenere ad essa Corte anziché all'amministrazione ferroviaria,
perché questo problema involge anch'esso una questione di
giurisdizione, in quanto esprime un conflitto tra un giudice e la
pubblica amministrazione.
Ma l'eccezione non è fondata, perché, in presenza di due
questioni diverse, anche se vertenti entrambe in materia di
giurisdizione, la decisione dell'una non preclude quella dell'altra.
Nel caso, decisa la giurisdizione sui soggetti, quali pubblici
dipendenti in azione connessa al rapporto di servizio, resta
impregiudicata l'altra relativa all'oggetto della contesa, concernente
il potere contestato fra il giudice e la pubblica amministrazione a
decidere sul caso.
4. - Passando ora all'esame del merito della prima questione, si
osserva che in base al vigente testo dell'art. 25 impugnato, solo
alcuni dei dipendenti delle ferrovie dello Stato sono direttamente
sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di
responsabilità amministrativa. Essi sono: i componenti del Consiglio
di amministrazione, il direttore generale, i funzionari di ragioneria,
gli ordinatori di spesa ed i cassieri, mentre tutti gli altri
dipendenti rispondono invece all'Azienda e la Corte dei conti è
chiamata ad occuparsi di essi, o su loro ricorso, contro la
liquidazione dei danni operata dall'Amministrazione (il che sembra non
accada mai perché la misura della liquidazione è, d'ordinario, assai
tenue) o, su richiesta della Amministrazione, quando l'entità della
liquidazione non consente il rimborso per trattenuta sullo stipendio ed
occorra quindi agire in esecuzione sul patrimonio del dipendente
debitore.
A ciò deve aggiungersi la particolarità della disposizione che
conferisce all'Amministrazione ferroviaria, oltre al potere riduttivo,
anche quello relativo alla rimessione totale dell'addebito, costituente
un vero privilegio per i suoi dipendenti, perché non previsto per
nessun altro di ogni appartenente ad un'amministrazione statale.
Dalla normativa discende quindi una grave limitazione dei poteri
ordinariamente spettanti alla Corte dei conti in materia di
responsabilità amministrativa dei pubblici dipendenti derivante dalla
violazione di doveri inerenti al rapporto di servizio; limitazione che
contrasta certamente con la disposizione del secondo comma dell'art.
103 della Costituzione.
Invero, non si dubita che nelle "materie di contabilità pubblica"
rientri quella concernente i giudizi di responsabilità amministrativa
a carico dei dipendenti dello Stato (sentenza n. 68 del 1971) la cui
fondamentale caratteristica è l'impulso d'ufficio, con azione promossa
da un organo indipendente ed imparziale quale il procuratore generale
della Corte dei conti.
Ciò vale per ritenere illegittima la parte della normativa che
assegna all'Amministrazione ferroviaria l'accertamento e la
liquidazione dell'addebito.
Ma qualche rilievo va fatto anche in relazione a quella parte della
normativa che si riferisce al potere di rimessione totale
dell'addebito, perché essa, se avesse base razionale, potrebbe anche
permanere, pur dopo la riassunzione della Corte dei conti della piena
giurisdizione in materia.
Ma anche questo aspetto della questione va risolto nel senso della
fondatezza della eccezione proposta, perché, pur ammettendo che la
funzione di alcune categorie degli agenti ferroviari presenti delle
particolarità, non può non riconoscersi che altri dipendenti, come
quelli addetti alla conduzione di autoveicoli, navi ed aeromobili
statali, svolgono mansioni sostanzialmente affini. La differenza di
trattamento riservata ai ferrovieri non ha pertanto ragione di esistere
e la norma che la contempla deve ritenersi viziata, perché
contrastante con l'art. 3, primo comma, della Costituzione.
Al riguardo è però da notare che i dipendenti statali sopra
indicati, i quali, nell'esercizio delle loro attribuzioni attinenti
alla conduzione di mezzi di locomozione, cagionino un danno
all'amministrazione, sono tenuti a risarcimento solo nel caso di danni
arrecati per dolo o per colpa grave (legge 31 dicembre 1962, n. 1833, e
legge 17 marzo 1975, n. 69). Anche ai dipendenti delle ferrovie che
esercitino mansioni affini a quelle testé richiamate, non potrà
essere usato trattamento diverso, e pertanto la relativa normativa
dovrà essere estesa anche a loro.
5. - La seconda questione, che ha per oggetto l'art. 1310, comma
primo, del codice civile e concerne l'efficacia che, nei confronti di
tutti i condebitori solidali, ha l'atto interruttivo della prescrizione
intimato anche a uno solo di essi, è stata recentemente (sentenza n. 8
del 1975) dichiarata non fondata dalla Corte in riferimento agli stessi
articoli 3, comma primo, e 24 della Costituzione, rispetto ai quali è
stata ora riproposta.
Si è in detta sentenza ritenuto, con dovizia di argomenti, che, in
una obbligazione solidale passiva, l'effetto conservativo dell'atto
interruttivo della prescrizione non può non estendersi automaticamente
ai coobbligati.
E poiché nessun nuovo elemento è stato al riguardo fornito, la
questione non può che essere nuovamente dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 25, secondo
comma, della legge 7 luglio 1907, n. 429, nel testo modificato dal
regio decreto 28 giugno 1912, n. 728 (quarto, quinto e sesto comma) e
con le integrazioni di cui all'art. 9 del d.l.l. 13 agosto 1917, n.
1393, e art. 35, ultimo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425,
nonché delle altre disposizioni di legge che ad esso articolo si
ricollegano (art. 57 testo unico sulla Corte dei conti, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; art. 56 del regio decreto 13
agosto 1933, n. 1038; art. 4 del regio decreto 19 gennaio 1939, n.
295), nella parte in cui tali norme dispongono che i funzionari ed
agenti delle ferrovie dello Stato non compresi nel comma terzo
dell'art. 25, negli artt. 14 e 37 della legge 7 luglio 1907, n. 429,
testo vigente, rispondono direttamente alla Amministrazione dei danni
ad essa arrecati per la loro colpa o negligenza, e che le autorità
competenti a pronunciarsi al riguardo possono, valutate le circostanze,
ridurre o anche non applicare, l'addebito per il danno subito
dall'Amministrazione;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1310, comma primo, del codice civile, proposta dalla seconda
delle due ordinanze di cui in epigrafe, con riferimento agli artt. 3,
comma primo, e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte