Sentenza n. 201/1981
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1981 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9d.P.R. 1432/1971
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma
primo, e 145 comma primo, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432
(Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la
tubercolosi), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1979 dal
pretore di Bologna, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra
Borelli Zelinda ed altro e l'INPS, iscritta al n. 661 del registro
ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 332 del 5 dicembre 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 1981 il Giudice relatore
Antonino De Stefano;
udito l'Avvocato dello Stato Vito Cavalli per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 2 maggio 1979 nei procedimenti civili
riuniti, vertenti tra Borelli Zelinda, Pessa Alessandro e l'INPS, il
pretore di Bologna "esaminati gli atti, ritenuta la rilevanza e non
manifesta infondatezza, ex art. 3 della Costituzione, della questione
di costituzionalità dell'art. 14, comma primo, del d.P.R. 31 dicembre
1971, n. 1432 - oltre che dell'art. 9, comma primo, dello stesso
provvedimento - nella parte in cui viene escluso che la riliquidazione
della pensione, mediante parificazione dei contributi volontari a
quelli obbligatori, venga effettuata per le sole pensioni che siano
state liquidate con forma retributiva e per le quali i contributi
volontari abbiano dato luogo all'integrazione della pensione di cui
all'art. 11 d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488", ha sottoposto la questione
medesima al giudizio della Corte.
Notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza di rinvio, nessuna
delle parti nel giudizio a quo si è costituita innanzi alla Corte. È
invece intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri,
l'Avvocatura generale dello Stato. Nell'atto di intervento, in data 20
dicembre 1979, l'Avvocatura osserva che l'ordinanza di rimessione non
contiene alcuna motivazione sulla "rilevanza" e sulla "non manifesta
infondatezza" della sollevata questione: il che sicuramente concreta
una violazione dell'art. 111 della Costituzione, nonché degli artt. 1
della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87, e comunque rivela l'omesso esercizio, da parte del
giudice a quo, di quella funzione di "filtro" che le norme sul
promuovimento dei giudizi incidentali di legittimità costituzionale
gli assegnano. Non potrebbe, quindi, non conseguirne, da parte della
Corte, una pronuncia di irricevibilità. Nel merito l'Avvocatura
conclude per l'infondatezza. Considerato in diritto :
Il pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe ha
prospettato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 9, comma primo, e 14, comma
primo, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, nella parte in cui viene
disposto (e non "escluso", come, a cagione evidentemente di mero errore
materiale, si legge nell'ordinanza) che la riliquidazione della
pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, mediante
parificazione dei contributi volontari a quelli obbligatori, venga
effettuata per le sole pensioni che siano state liquidate in forma
retributiva e per le quali i contributi volontari abbiano dato luogo
all'integrazione della pensione prevista dall'art. 11 del d.P.R. 27
aprile 1968, n. 488.
L'Avvocatura dello Stato, intervenuta per il Presidente del
Consiglio dei ministri, ha preliminarmente eccepito che l'ordinanza di
rimessione non contiene alcuna motivazione sulla rilevanza nel giudizio
a quo e sulla non manifesta infondatezza della sollevata questione.
L'eccezione va accolta. Il giudice a quo afferma apoditticamente la
non manifesta infondatezza della questione, ma la sua astratta
enunciazione non appare suffragata da alcuna, sia pur sommaria,
argomentazione a sostegno dei dubbio. Del pari carente di qualsiasi
dimostrazione è l'affermata rilevanza, né a tal fine l'ordinanza
contiene il menomo riferimento alla fattispecie. Deve pertanto, in
armonia con la costante giurisprudenza di questa Corte (si vedano, da
ultimo, le sentenze nn. 49 e 134 del 1980 sent. 43, 81, 119, 125, 140,
178, 180 del 1981), dichiararsi la inammissibilità della proposta
questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con
l'ordinanza emessa il 2 maggio 1979 dal pretore di Bologna, degli
artt. 9, comma primo, e 14, comma primo, del d.P.R. 31 dicembre 1971,
n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti e per la tubercolosi).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1981.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte