Corte costituzionale

Ordinanza n. 201/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1984 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 23legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 332 del

d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni

legislative in materia doganale), promosso con ordinanza emessa il 9

giugno 1983 dal Tribunale di Napoli sulla richiesta di riesame proposta

dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel

procedimento penale a carico di Montenegro Lizama ed altri, iscritta al

n. 677 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 18 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 9 giugno

1983, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3. 13 e 27 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 332 del d.P.R. 23

gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in

materia doganale), nella parte in cui impone la carcerazione preventiva

e vieta la liberazione degli stranieri imputati di reati doganali che

non prestino idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe

e delle ammende;

considerato che la questione è stata già decisa dalla Corte con

la sentenza n. 215 del 1983, la quale ha dichiarato, fra l'altro,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 332, primo comma, del d.P.R.

23 gennaio 1973, n. 43, relativamente alle parole "ovvero quando si

tratta di straniero che non dà idonea cauzione o malleveria per il

pagamento delle multe e delle ammende", e dell'art. 332, secondo

comma, dello stesso d.P.R. n. 43 del 1973, relativamente alle parole

"o, trattandosi di straniero, fino a che questi non ha pagato la

cauzione o la malleveria";

e che successivamente la medesima questione è stata dichiarata

manifestamente infondata con l'ordinanza n. 186 del 1984,

Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 332 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo

unico delle disposizioni legislative in materia doganale, sollevata

dal Tribunale di Napoli con ordinanza del 9 giugno 1983, relativamente

alle parti in cui impone (primo comma) la carcerazione preventiva e

vieta (secondo comma) la liberazione nei confronti degli stranieri

imputati di reati doganali che non prestino cauzione o malleveria per

il pagamento delle multe e delle ammende, parti già dichiarate

costituzionalmente illegittime con la sentenza n. 215 del 18 luglio

1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte