Sentenza n. 201/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/05/1987 · relatore Aldo Corasaniti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia,
della Provincia autonoma di Trento e della Regione Lombardia per
conflitti di attribuzione e per questioni di legittimità
costituzionale delle ordinanze del Ministro per il coordinamento
della difesa civile:
1) n. 718/FPC/ZA dell'8 aprile 1986 (Misure straordinarie ed
urgenti relative allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;
2) n. 726/FPC/ZA del 28 aprile 1986 (Disposizioni per la
realizzazione degli interventi di emergenza sul territorio inquinato
dai rifiuti tossici e nocivi), notificati il 7 giugno 1986, il 17
giugno 1986, il 10 maggio 1986 e il 4 giugno 1986, depositati in
Cancelleria il 13 giugno 1986, il 21 giugno 1986, il 20 maggio 1986 e
il 12 giugno 1986 ed iscritti ai nn. 27, 29, 30 e 31 del Registro
conflitti 1986 e nn. 17 e 19 del Registro ricorsi 1986;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Uditi gli avvocati Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia
Giulia, Valerio Onida per la provincia Autonoma di Trento e la
Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Sono oggetto di conflitto di attribuzione, promosso dalle
Regioni Friuli-Venezia Giulia e Lombardia e dalla Provincia autonoma
di Trento nei confronti dello Stato, due ordinanze del Ministro per
il coordinamento della protezione civile.
Di queste, l'ordinanza n. 718 dell'8 aprile 1986 (in G.U. n. 83
del 10 aprile 1986), recante "misure straordinarie ed urgenti
relative allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi", prevede il
censimento, a cura dei prefetti, delle discariche e degli enti ed
imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto di tali rifiuti;
l'obbligo, per i trasportatori autorizzati, di munirsi di apposito
contrassegno, rilasciato dai prefetti previo riscontro di idoneità,
a pena di gravi sanzioni, sino alla revoca dell'autorizzazione data
dalla Regione; l'imposizione dell'obbligo di comunicare ai prefetti,
per finalità di coordinamento, dati e relazioni sulle attività di
smaltimento e di trasporto dei rifiuti.
L'ordinanza n. 727 del 28 aprile 1986 (in G.U. n. 102 del 5 maggio
1986), recante "disposizioni per la realizzazione degli interventi di
emergenza sul territorio inquinato dai rifiuti tossici e nocivi", a
sua volta prevede che, sulla base dei dati emergenti dal suindicato
censimento, sia avviata un'opera organica di risanamento, da affidare
ad una apposita struttura, individuata in una società da costituirsi
a cura dell'I.R.I., e dispone conseguentemente, la stipulazione di
una convenzione con la costituenda società, avente ad oggetto
verifiche tecniche di discariche, aree di stoccaggio ed impianti di
trattamento, ed interventi di emergenza e di bonifica.
2. - La Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 7
giugno e depositato il 13 giugno 1986 (R. confl. n. 27/86), ha
impugnato la già menzionata ordinanza del Ministero per il
coordinamento della protezione civile n. 718 dell'8 aprile 1986.
Lamenta la ricorrente l'invasione della sfera di competenza ad
essa assegnata dallo Statuto speciale (legge cost. 31 gennaio 1963,
n. 1) nelle materie dei "lavori pubblici di interesse locale e
regionale" (art. 4, n. 9), dell'"urbanistica" (art. 4, n. 12), dei
"servizi pubblici d'interesse regionale" (art. 5, n. 7) e
dell'"igiene e sanità" art. 5, n. 16).
L'ordinanza impugnata, infatti, pur essendo priva di ogni
copertura legislativa, detta una nuova disciplina ordinaria della
materia dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, che si
sovrappone a quella prevista dalla Regione nell'esercizio delle sue
competenze, con la legge 5 aprile 1985, n. 19.
In particolare sono censurati:
a) la previsione del "censimento", ad opera dei Prefetti, degli
impianti e dei soggetti operanti nel settore;
b) l'introduzione di un "contrassegno" sui mezzi di trasporto,
da rilasciarsi a cura dei Prefetti, previo riscontro di idoneità dei
soggetti già autorizzati dalla Regione;
c) la previsione di sanzioni per i trasportatori sprovvisti del
contrassegno.
3. - Con ricorso notificato il 7 giugno e depositato il 21 giugno
1986, (R. confl. n. 29/1986), la Provincia di Trento ha impugnato
congiuntamente le ordinanze n. 718 e n. 727 del 1986.
Deduce la ricorrente che i due provvedimenti sono invasivi della
competenza primaria della Provincia in tema di "urbanistica" (art. 8,
n. 5, d.P.R. n. 670 del 1972, recante lo Statuto speciale), di
"lavori pubblici di interesse provinciale" (art. 8, n. 17, Statuto
speciale), di "opere di prevenzione e di pronto soccorso per
calamità pubbliche" (art. 8, n. 13, Statuto speciale e artt. 33, 34,
35 e 36 d.P.R. n. 381 del 1974), e della competenza ripartita in tema
di "igiene e sanità" (art. 9, n. 10, Statuto speciale; art. 32,
legge n. 833 del 1978).
Rileva, infatti, che la materia "urbanistica" è comprensiva della
protezione dell'ambiente (art. 80, d.P.R. n. 616 del 1977); che
l'art. 5 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 ha riconosciuto la
competenza primaria della provincia in tema di "difesa delle acque
dall'inquinamento"; che l'art. 7, comma secondo, della legge 24
dicembre 1979, n. 650, modificando l'art. 4, ultimo comma, della
legge 10 maggio 1976, n. 319, ha fatto salve le competenze primarie
della Provincia in materia di "inquinamento idrico"; che l'art. 6,
ultimo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 ha fatto salve le
competenze della Provincia in tema di "smaltimento dei rifiuti"; che
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 225 del 1983, ha
riconosciuto la competenza regionale, in materia di "inquinamenti"
anche prima del d.P.R. n. 616 del 1977.
Precisa ancora la ricorrente di aver esercitato le suindicate
competenze dettando norme per la tutela dell'acqua e dell'aria
dall'inquinamento (legge prov. 18 novembre 1978, n. 47), nonché una
completa disciplina in tema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
(legge prov. 20 dicembre 1982, n. 29; art. 12, legge prov. 27
febbraio 1986, n. 4), concernente la programmazione dei servizi, il
rilascio e la revoca delle autorizzazioni alla raccolta, al trasporto
ed allo smaltimento, le verifiche tecniche di idoneità di impianti,
aree di stoccaggio e discariche, gli interventi per l'adeguamento o
la chiusura degli impianti, i provvedimenti contingibili.
In tali competenze interferisce l'ordinanza n. 718 dell'8 aprile
1986, in quanto il "riscontro di idoneità" degli enti e delle
imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto dei rifiuti
tossici e nocivi, svolto dai Prefetti ai fini del rilascio del
contrassegno (art. 2), si risolve in un sindacato sull'autorizzazione
data dalla provincia; inoltre, la prevista "revoca
dell'autorizzazione", per violazione delle disposizioni sul
contrassegno per i veicoli (art. 3), interferisce nel potere
autorizzatorio spettante alla Provincia; infine, è lesiva
dell'autonomia provinciale l'attribuzione ai Prefetti di poteri di
"coordinamento" (art. 4).
Del pari invasiva della competenza provinciale è l'ordinanza n.
727 del 28 aprile 1986, non spettando al Ministro per il
coordinamento della protezione civile stipulare convenzioni in tema
di smaltimento di rifiuti, né richiedere alla società convenzionata
(ancora da costituire) prestazioni riservate alla Provincia, quali
sono le verifiche tecniche su discariche, aree di stoccaggio ed
impianti di smaltimento, le decisioni di tipo pianificatorio e gli
interventi operativi di emergenza e di risanamento.
Rileva inoltre la ricorrente che le ordinanze impugnate sono prive
di fondamento legislativo, non essendo questo ravvisabile nell'art.
1, comma secondo, del d.l. 12 novembre, n. 829, che conferisce al
Ministro per il coordinamento della protezione civile il potere di
adottare misure concrete, in relazione a specifiche situazioni di
emergenza, sentito il parere delle Regioni interessate (omesso nella
specie), e non già il potere di adottare norme innovative
dell'ordinamento.
Poiché tale è, in definitiva, la portata delle ordinanze
impugnate, esse violano, altresì, il princìpio della riserva di
legge che regola i rapporti tra lo Stato e le Province autonome.
L'ordinanza n. 727 del 28 aprile 1986, disponendo l'effettuazione
di una spesa per la convenzione, viola, infine, l'autonomia
finanziaria della Provincia, poiché nelle materie di competenza
provinciale lo Stato non dispone di un potere di spesa, ma può solo
eventualmente attribuire fondi alla provincia.
4. - La Regione Lombardia ha impugnato la già richiamata
ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile
n. 718 dell'8 aprile 1986, con ricorso notificato il 7 giugno e
depositato il 21 giugno 1986 (R. confl. n. 30/1986).
La ricorrente ravvisa, infatti, nei poteri di sindacato e di
revoca delle autorizzazioni regionali da parte dei Prefetti, e nel
coordinamento a questi attribuito, lesione delle competenze regionali
in materia di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi (artt. 117 e
118 Cost.; art. 101 del d.P.R. n. 616 del 1977; artt. 6, 12, 16 e 17
del d.P.R. n. 915 del 1982), concernenti il rilascio e la revoca
delle autorizzazioni di raccolta, trasporto, trattamento e l'adozione
di provvedimenti urgenti.
La Regione Lombardia ha, inoltre, impugnato la già ricordata
ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile
n. 727 del 28 aprile 1986, con ricorso notificato il 17 giugno e
depositato il 21 giugno 1980 (R. confl. n. 31/1986).
Vengono, in proposito, svolte considerazioni che coincidono con
quelle già riassunte nel precedente n. 3.
5. - È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo
che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o infondati.
Osserva l'Avvocatura che gli interventi decisi dalle ordinanze
impugnate si basano sul dichiarato esercizio, da parte del Ministro
per il coordinamento della protezione civile, di poteri eccezionali
diretti a fronteggiare situazioni di emergenza che pongono in
pericolo la pubblica e privata incolumità, in forza dei quali il
Ministro opera anche in deroga a disposizioni vigenti, secondo le
prerogative che sono proprie delle ordinanze di necessità.
Conformemente a tale natura dei provvedimenti, le misure con essi
introdotte posseggono caratteri e contenuti atipici che non ricalcano
schemi di azione amministrativa disegnati della normativa statale
vigente in materia dei rifiuti.
Premesso che le ordinanze impugnate potrebbero legittimare
l'elevazione di conflitto di attribuzione solo se la "tutela
dell'ambiente" potesse considerarsi materia costituzionalmente
riservata alle Rregioni, la qual cosa è invece esclusa sia dall'art.
117 Cost. che dagli Statuti speciali di autonomia, osserva
l'Avvocatura che le ordinanze si collocano in un quadro di pertinenza
statale, risolvendosi, da un lato, in una attività di tipo
ricognitivo, finalizzata ad acquisire un quadro di conoscenza che
rifletta la situazione reale in cui si svolge lo smaltimento dei
rifiuti (v. art. 102, n. 3, d.P.R. n. 616 del 1977), dall'altro, in
interventi tendenti a rendere più esteso, coordinato e penetrante il
controllo sulla raccolta ed il trasporto dei rifiuti tossici e
nocivi, finalità queste rivolte alla tutela di un interesse che
travalica i limiti territoriali di una singola Regione o Provincia.
6. - La Regione Lombardia, con ricorsi rispettivamente notificati
il 10 maggio ed il 4 giugno 1986, e depositati il 20 maggio ed il 12
giugno 1986 (R. ric. nn. 17 e 19/1986) ha proposto questione di
legittimità costituzionale della già citata ordinanza n. 718 del
1986, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché di
quella n. 727 del 1986, in riferimento agli artt. 117, 118 e 81,
comma quarto, Cost.
I ricorsi sono espressamente proposti per l'eventualità che le
suddette ordinanze possano essere considerate atti aventi forza di
legge.
Le argomentazioni svolte coincidono con quelle già riassunte in
relazione ai conflitti nn. 30 e 31/1986 promossi dalla stessa Regione
avverso le medesime ordinanze.
È intervenuto nei due giudizi il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, eccependo
l'inammissibilità dei ricorsi, in quanto proposti contro atti non
aventi forza di legge. Considerato in diritto
1. - Le questioni di legittimità costituzionale in via principale
e i conflitti di attribuzione di cui ai ricorsi in epigrafe
presentano identità o connessione di oggetto, in quanto concernono
(alcuni dei conflitti congiuntamente) l'ordinanza del Ministro per il
coordinamento della protezione civile n. 718 dell'8 aprile 1986 (in
G.U. n. 83 del 10 aprile 1986), recante "misure straordinarie e
urgenti relative allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi" e
l'ordinanza dello stesso Ministro n. 727 del 28 aprile 1986 (in G.U.
n. 102 del 5 maggio 1986), recante "disposizioni per la realizzazione
degli interventi di emergenza nel territorio inquinato dai rifiuti
tossici e nocivi". Pertanto i giudizi promossi con i detti ricorsi
possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.
2. - Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con
l'ordinanza n. 718 - fatto richiamo ai poteri attribuitigli dal
decreto legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938; preso atto di
vari episodi di inquinamento tali da compromettere la salute
pubblica, e riportati causalmente tali episodi, malgrado la ravvisata
puntualità della disciplina dello smaltimento dei rifiuti contenuta
nel d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 nel determinare competenze e
livelli di responsabilità, ad iniziative illecite - adotta, in
relazione alla necessità e all'urgenza, e " in deroga ad ogni
contraria norma", una serie di misure. In particolare essa dispone:
a) un censimento, ad opera dei prefetti, degli impianti di
smaltimento e di innocuizzazione dei rifiuti urbani e speciali e
delle scariche, anche abusive, dei rifiuti tossici e nocivi, nonché
degli enti e delle imprese che effettuano la raccolta e il trasporto
dei rifiuti (art. 1);
b) un riscontro di idoneità, sempre da parte del prefetto,
degli enti e delle imprese autorizzate dalle Regioni ad effettuare la
raccolta e il trasporto dei rifiuti tossici e nocivi e il rilascio da
parte del prefetto di un apposito contrassegno di idoneità da
apporre sul mezzo di trasporto (art. 2);
c) nel caso di mancanza dei documenti richiesti, il ritiro
della patente e il sequestro dell'automezzo e del materiale
trasportato, da parte degli organi di polizia, e la comunicazione di
tali provvedimenti al prefetto onde attuare le procedure di revoca
dell'autorizzazione (art. 3);
d) la comunicazione anche al prefetto, "allo scopo di
consentire gli interventi attribuitigli per effetto della presente
ordinanza e per esercitare l'attività di coordinamento", dei dati
riguardanti il quantitativo, la natura e le tecniche di smaltimento
dei rifiuti relativamente alle imprese e agli enti che operano in
tale settore (art. 3, u.c., d.P.R. n. 915 del 1982), e delle
relazioni dei titolari degli stabilimenti, impianti o imprese
comunque collegate all'attività di smaltimento dei rifiuti "sui tipi
e sui quantitativi di rifiuti prodotti, trasportati, detenuti o
trattati nel corso dell'anno solare precedente" (art. 11, u.c.,
d.P.R. cit.) (art. 4);
e) la comunicazione, da parte delle Regioni e delle Province
autonome, al Ministro per il coordinamento della protezione civile
dell'elenco dei siti individuati per lo stoccaggio provvisorio e
definitivo delle sostanze pericolose (art. 5).
L'ordinanza n. 727, emanata dalla stessa autorità, richiamandosi
al d.l. n. 829 del 1982 ed alla suddetta ordinanza n. 718, prevede,
sempre "in deroga ad ogni contraria norma" e considerata la
necessità di procedere all'elaborazione dei dati provenienti dal
censimento disposto con l'ordinanza n. 718, la stipulazione di una
convenzione, avente la durata di un anno e il cui onere è posto a
carico del fondo per la protezione civile, con una costituenda
società dell'IRI. Oggetto della convenzione (art. 2) saranno una
serie di prestazioni, da eseguire su richiesta del Ministro per il
coordinamento della protezione civile o di un suo delegato,
consistenti: nella verifica delle caratteristiche delle discariche
censite e dei canali al fine della valutazione delle loro capacità
inquinanti; nella determinazione del grado di rischio allo scopo di
individuare le priorità di intervento; nella verifica delle aree
destinate allo stoccaggio provvisorio e definitivo delle sostanze
tossiche e nocive, al fine di accertare la idoneità ambientale e
geologica e la sicurezza per la salute pubblica; nella verifica degli
impianti di trattamento al fine di provocare la rimozione di quelli
assolutamente non idonei, ovvero l'adeguamento secondo le tecnologie
più avanzate; negli interventi di emergenza per poter ricondurre
alle condizioni di sicurezza, sia pure temporanea, le situazioni
straordinarie di pericolo verificatesi per effetto di inquinamenti;
nell'assunzione delle iniziative ritenute opportune per la bonifica
dei territori interessati da fenomeni di inquinamento.
3. - La Regione Lombardia ha proposto questione di legittimità
costituzionale nei confronti di entrambe le ordinanze adducendo che
esse, pur essendo emanate nel dichiarato esercizio di poteri
d'urgenza anche in deroga alle norme primarie, in realtà recano un
nuovo assetto normativo "stabile" alle materie della protezione
dall'inquinamento e dello smaltimento dei rifiuti, come regolate
rispettivamente dall'art. 101 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dal
d.P.R.10 settembre 1982, n. 915. In relazione a tale loro contenuto
afferma la Regione che le ordinanze stesse sono prive di qualsiasi
fondamento legislativo e costituzionale e violano la sfera di
competenza ad essa assegnata dagli artt. 117, 118 e 119 Cost.
I ricorsi, espressamente proposti per l'eventualità che le
ordinanze in questione possano essere considerate quali atti aventi
forza di legge, vanno dichiarati inammissibili.
Infatti, allorquando, in riferimento a situazioni di urgenza e di
necessità, la legge attribuisca ad una autorità - diversa da quelle
investite, secondo la Costituzione, di poteri propri o delegati di
normazione primaria - il potere eccezionale di derogare alle stesse
norme primarie con disposizioni relative tanto a casi singoli quanto
ad una generalità di soggetti o a una serie di casi (possibili),
tali disposizioni sono sottoposte al regime degli atti
amministrativi.
Né ovviamente tale conclusione può mutare in relazione
all'allegata carenza assoluta, nella specie, di base legislativa,
ovvero all'allegata esorbitanza da essa (carenza, od almeno
esorbitanza, come si vedrà, peraltro sussistente).
4. - Anche ai fini dei proposti conflitti di attribuzione le
Regioni e la Provincia ricorrenti sostengono che ambedue le ordinanze
sono affatto prive di fondamento legislativo, tenuto conto che i
poteri con esse esercitati eccedono quelli conferiti al Ministro per
il coordinamento della protezione civile dall'art. 1, comma secondo,
del d.l. n. 829 del 1982 - norma espressamente richiamata nel
preambolo - e quelli configurabili per situazioni di urgenza o di
necessità secondo la giurisprudenza di questa Corte.
In particolare la Regione Friuli-Venezia Giulia, contro
l'ordinanza n. 718, lamenta l'invasione della sfera di competenza ad
essa assegnata dallo Statuto speciale (legge cost. 31 gennaio 1963,
n. 1), in via primaria, nelle materie dei "lavori pubblici di
interesse locale e regionale" (art. 4, n. 9, Statuto speciale),
dell'"urbanistica" (art. 4, n. 12), e, in via concorrente, nelle
materie "servizi pubblici di interesse regionale" (art. 5, n. 7) e
dell'"igiene e sanità" (art. 5, n. 16), affermando che le previsioni
dell'ordinanza, e in particolare degli artt. 1, 2 e 3, si
sovrappongono alla disciplina dettata, nell'esercizio di competenze
costituzionalmente garantite, dalla legge reg. 5 aprile 1985, n. 19.
La Provincia autonoma di Trento deduce che ambedue i provvedimenti
impugnati sono invasivi delle sue competenze primarie in tema di
"urbanistica" (art. 8, n. 5, dello Statuto speciale approvato con
d.P.R. n. 670 del 1972), di "lavori pubblici d'interesse provinciale"
(art. 8, n. 17), di "opere di prevenzione e di pronto soccorso per
calamità pubbliche" (art. 8, n. 13, Statuto speciale, e artt. 33,
34, 35 e 36, d.P.R. n. 381 del 1974), e delle sue competenze
concorrenti in tema di "igiene e sanità" (art. 9, n. 10, Statuto
speciale; art. 32, legge n. 833 del 1978), nelle quali rientrano
quelle in tema di tutela dall'inquinamento e di smaltimento dei
rifiuti. Soggiunge che le dette sue competenze, fatte salve da
numerose leggi statali (art. 7, comma secondo, legge n. 650 del 1979;
art. 6, u.c., d.P.R. n. 915 del 1982;
v. anche Corte cost., sent. n. 275 del 1983), essa Provincia ha
esercitato dettando norme per la tutela dell'acqua e dell'aria
dall'inquinamento (l. prov. n. 47 del 1978), nonché in tema di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (l. prov. n. 29 del 1982; l.
prov. n. 4 del 1986). Secondo la Provincia l'ord. n. 727 viola
altresì l'autonomia finanziaria della Provincia, non disponendo lo
Stato di un potere di spesa nelle materie di competenza provinciale.
La Regione Lombardia lamenta l'invasione delle competenze
regionali da parte delle due ordinanze in relazione agli artt. 117 e
118 Cost., all'art. 101 del d.P.R. n. 616 del 1977 e agli artt. 6,
12, 16 e 17 del d.P.R. n. 915 del 1982.
5. - Quanto alla contestata base legislativa delle ordinanze
impugnate, va riconosciuto che nel nostro ordinamento costituzionale
non sono individuabili clausole che autorizzino in via generale
modifiche, o anche soltanto deroghe, alla normativa primaria con
disposizioni relative tanto a casi singoli quanto ad una generalità
di soggetti o a una serie di casi (possibili) per motivi di
necessità e/o urgenza (diverse, come è ovvio, sono le ipotesi di
cui agli artt. 78 e 77 Cost.). Per l'esercizio da parte di autorità
amministrative di siffatti poteri, con effetto di deroga - ma non
anche di abrogazione o di modifica - della normativa primaria,
occorre, come questa Corte ha già più volte chiarito (cfr. sentt.
nn. 4 del 1977, 26 del 1961 e 8 del 1956) una specifica
autorizzazione legislativa che, anche senza disciplinare il contenuto
dell'atto (questo in tal senso può considerarsi libero), indichi il
presupposto, la materia, le finalità dell'intervento e l'autorità
legittimata.
Va soggiunto, per un verso, che, anche se non predeterminato, il
contenuto delle disposizioni derogatorie è
soggetto a rispettare le garanzie costituzionali, e a non invadere la
"riserva assoluta" di legge (nello stesso caso di
"riserva relativa" la norma primaria attributiva dei cennati poteri
deve comunque adeguatamente delimitarne il
carattere discrezionale: cfr. sent. n. 26 del 1961); per altro verso,
che, pur quando le disposizioni in parola siano estese ad una
generalità di soggetti e ad una serie di casi possibili, i poteri
con esse esercitati devono adeguarsi alle dimensioni, territoriali e
temporali, della concreta situazione di fatto che si tratta di
fronteggiare (cfr. sentt. n. 4 del 1977 e n. 100 del 1987).
6. - Quanto ora detto sulla natura e sui limiti dei poteri anche
derogatori di necessità e urgenza vale per tutti quelli previsti da
particolari disposizioni nelle materie che qui vengono in
considerazione - vale a dire lo smaltimento dei rifiuti, la tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti e, più in generale, la tutela della
salute pubblica - poteri peraltro affidati ad autorità diverse dal
Ministro per il coordinamento della protezione civile. Può essere
ricordato, al riguardo, il potere conferito dall'art. 12 dello stesso
d.P.R. n. 915 del 1982, al Ministro della sanità, al Presidente
della giunta regionale, al Sindaco, a seconda dell'ambito
territoriale coinvolto, di disporre, per "eccezionali ed urgenti
necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente", "il
ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti" "anche
in deroga alle disposizioni vigenti"; nonché, in precedenza, il
potere, conferito dall'art. 32, commi primo e terzo, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, alle stesse autorità di emanare ordinanze a
carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità
pubblica con efficacia commisurata ai vari ambiti territoriali; ed
ora, sulla stessa linea, il potere, conferito dall'art. 8, comma
terzo, della legge 8 luglio 1986, n. 349, al Ministro dell'ambiente,
di adottare - in caso di inosservanza da parte degli enti
territoriali "delle disposizioni di legge relative alla tutela
dell'ambiente, e qualora possa derivarne un grave danno ecologico" -
(peraltro previa diffida ad adempiere), "con ordinanza cautelare, le
necessarie misure provvisorie di salvaguardia".
Ma analoghe considerazioni valgono per i poteri derogatori
attribuiti, in caso di necessità e urgenza, in relazione
all'avveramento di eventi straordinari di elevata pericolosità
attuale e potenzialità diffusiva, poteri che trovano il loro titolo
specifico nell'esigenza della pronta iniziativa e del coordinamento
delle attività di intervento e di soccorso (anzi, qui, essendo
l'attribuzione giustificata dalla eccezionalità dell'evento, senza
riguardo a particolari materie, il carattere provvisorio delle misure
derogatorie adottate è implicito nella natura stessa del titolo
specifico di legittimazione). E fra tali poteri vanno annoverati,
come sarà precisato fra poco, quelli esercitati con le ordinanze
impugnate.
In proposito vanno richiamati i poteri conferiti, sullo sfondo
della disciplina generale dell'emergenza desumibile dagli artt. 1, 2
e 5 della legge 8 dicembre 1970, n.966 (Norme sul soccorso e
sull'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione
civile) - rispettivamente dall'art. 1 del d.l. 18 settembre 1976, n.
648, conv., con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e
dall'art.1 del d.l. 26 ottobre 1980, n. 776, conv., con
modificazioni, nella legge 22 ottobre 1980, n. 874 - al Commissario
del governo, poteri aventi per oggetto l'adozione "anche in deroga
alle norme vigenti", dei provvedimenti opportuni e necessari per il
soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate e degli
interventi necessari per l'avvio della ripresa civile, amministrativa
ed economica dei territori danneggiati dagli eventi sismici del 1976
nel Friuli-Venezia Giulia e da quelli del novembre 1980 in Basilicata
e Campania. Né va trascurato di notare che proprio al Ministro per
il coordinamento della protezione civile (figura medio tempore
introdotta) dall'art. 1 del d.l. 27 febbraio 1982, n. 57, conv., con
modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, fu demandato di
provvedere al completamento delle iniziative promosse dal
Commissario, cessato dalle sue funzioni. Ancora più pertinente,
peraltro, è il richiamo ai poteri d'urgenza, conferiti al Ministro
per il coordinamento della protezione civile da vari provvedimenti
legislativi in riferimento a eventi naturali straordinari,
provvedimenti fra i quali si colloca appunto il d.l. 12 novembre
1982, n. 829, poi convertito, con modificazioni, nella legge 23
dicembre 1982, n. 938, espressamente posto a propria base dalle
ordinanze impugnate. L'art. 1, comma secondo, di tale decreto demanda
infatti al Ministro stesso di provvedere, "anche in deroga alle
vigenti disposizioni", (oltre che alle esigenze connesse agli
interventi di primo soccorso alle popolazioni e a quelli necessari
per la riattivazione degli immobili connessi al terremoto del 1982 in
Umbria, di cui al comma primo) agli interventi per far fronte alle
emergenze e alla riattivazione degli immobili e delle opere
danneggiate da calamità naturali o eventi eccezionali (ivi compresi
gli interventi di cui al d.l. 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303, relativi al
terremoto del 1982, in Basilicata, Calabria e Campania, già peraltro
affidati da quest'ultima normativa allo stesso Ministro, con i poteri
previsti dall'art. 1 del d.l. n. 776 del 1980 per il Commissario).
Orbene il Ministro per il coordinamento della protezione civile,
con le ordinanze impugnate, ha agito al di fuori del
modello di intervento di necessità e di urgenza desumibile dalle
cennate fonti legislative, ivi compresa quella da esso
espressamente richiamata. In realtà, lungi dall'adottare misure
meramente derogatorie, sia pure riferite ad una
generalità di soggetti e di casi possibili, correlate alle
dimensioni spazio-temporali dell'evento straordinario assunto
come legittimante - nel caso individuabile chiaramente, al di là del
generico richiamo a recenti, vari episodi di
inquinamento dovuto a discariche di rifiuti tossici e nocivi,
soltanto nell'inquinamento di falde acquifere per
l'approvigionamento di acqua potabile nella Regione Piemonte - il
detto Ministro ha introdotto nell'intero territorio
dello Stato una nuova normativa a tempo indefinito concernente lo
smaltimento dei rifiuti. Il mancato proporzionamento delle misure
alle dimensioni territoriali, e così, implicitamente, a quelle
temporali, dell'evento legittimante denuncia infatti la portata
innovativa, anziché meramente derogatoria, della misura stessa.
D'altra parte, come già accennato, il mancato proporzionamento
delle misure alla consistenza dell'evento legittimante rende
ingiustificato l'esercizio degli stessi poteri meramente derogatori
di cui all'art. 1, comma secondo, del decreto-legge invocato, non
meno, del resto, rispetto alle Regioni, che la mancata osservanza di
una norma procedimentale dettata a garanzia delle competenze
regionali in tutti i provvedimenti legislativi concernenti i poteri
di necessità ed urgenza del Commissario del governo o del Ministro
per il coordinamento della protezione civile, dal d.l. n. 648 del
1976 (art. 1) al detto d.l. n. 829 del 1982 (art. 1, comma secondo):
quella che prescrive che l'esercizio dei poteri anzidetti abbia luogo
dopo avere sentito gli organi della Regione interessata.
7. - Tutto ciò posto, occorre stabilire se le ordinanze
impugnate, siano, in tutto o in parte, concretamente invasive delle
competenze regionali e provinciali fatte valere dalle ricorrenti come
sub n. 4.
Ora la denunziata invasività si riscontra agevolmente negli artt.
2 e 3 dell'ordinanza n. 718, là dove è posto l'obbligo, a carico
degli enti e delle imprese che effettuano la raccolta e il trasporto
di rifiuti tossici e nocivi, di notificare l'ottenuta autorizzazione
regionale al Prefetto, perché eserciti il riscontro di cui appresso;
è demandato al Prefetto di effettuare il riscontro di idoneità dei
detti enti ed imprese e, in caso positivo, di rilasciare apposito
contrassegno da esibire durante il trasporto; e di darne
comunicazione agli organi di polizia per l'effettuazione di vigilanza
e controlli; si comminano - per il caso di trasporto senza
contrassegno o senza le altre etichettature e gli altri documenti
prescritti dal d.P.R. n. 915 del 1982 - sanzioni consistenti nel
ritirare la patente, nell'attivare (il testo della disposizione
impugnata parla di "attuare") le procedure di revoca
dell'autorizzazione, nell'eseguire il sequestro dell'automezzo e del
materiale trasportato.
Dalla istituzione, in tal modo, con dettagliata regolamentazione,
di una forma di controllo sulla gestione dello smaltimento dei
rifiuti, e in particolare sulle autorizzazioni alla raccolta e al
trasporto di essi, esce alterata la disciplina della competenza
provinciale e regionale in materia, quale risulta dalle fonti
statutarie e costituzionali suindicate, e dal d.P.R. n. 915 del 1982,
e quale è regolata anche da normative provinciali e regionali (cfr.
ampiamente, in materia di protezione contro l'inquinamento e di
smaltimento di rifiuti, leggi prov. di Trento n. 47 del 1978, n. 29
del 1982, e, più recentemente, n. 4 del 1986); specificamente in
ordine al rilascio delle autorizzazioni allo smaltimento e
trattamento dei rifiuti, ivi compresi la raccolta e il trasporto,
legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 1985, art. 14 e ss., e
legge Regione Lombardia n. 94 del 1980, art. 6 e ss., la quale ultima
ha disposto, sul punto, in modo non difforme da quello in cui,
successivamente, ha disposto il d.P.R. n. 915, art. 6, lett. d).
8. - Altrettale invasività non si riscontra invece nelle altre
disposizioni contenute nell'ordinanza n. 718, né in quelle racchiuse
nell'ordinanza n. 727.
Sia le une che la maggior parte delle altre appaiono funzionali ad
una raccolta di dati finalizzata all'acquisizione, per la mera
eventualità di interventi di urgenza richiesti da situazioni di
danno o di pericolo riferibili allo smaltimento dei rifiuti, di un
quadro di conoscenze il più completo ed aggiornato circa lo stato e
la funzionalità dei relativi impianti e servizi.
In tale prospettiva vanno riguardati:
1) il censimento, ad opera del Prefetto quale rappresentante del
Ministro per il coordinamento della protezione civile, degli impianti
di smaltimento e di innocuizzazione e delle discariche dei rifiuti
tossici e nocivi, nonché degli enti e imprese abilitati al trasporto
di tali rifiuti (art. 1 dell'ordinanza n. 718); l'obbligo, posto agli
enti e imprese abilitati allo smaltimento dei rifiuti urbani e
speciali (art. 2, d.P.R. n. 915 del 1982), nonché ai titolari degli
stabilimenti, impianti o imprese, che producano, trasportino o
trattino rifiuti o provvedano allo stoccaggio di essi, di eseguire le
comunicazioni di cui rispettivamente all'ultimo comma dell'art. 3,
d.P.R. n. 915 del 1982 (aventi per oggetto il quantitativo, la natura
e le tecniche di smaltimento relativi all'anno precedente) e 11,
stesso d.P.R. (aventi per oggetto la prestazione di informazioni e la
presentazione di una relazione annuale sui tipi e sui quantitativi
dei rifiuti), anche al Prefetto, sempre nella veste suindicata (art.
4 dell'ordinanza n. 718); l'obbligo, posto alle Regioni e Province
autonome, di comunicare al Ministro l'elenco dei siti individuati per
lo stoccaggio delle sostanze pericolose (art. 5 dell'ordinanza n.
718);
2) le verifiche delle caratteristiche e dello stato delle
discariche censite e dei canali, delle aree destinate allo stoccaggio
delle sostanze tossiche e nocive, degli impianti di trattamento (nel
senso più lato di trasformazione, rigenerazione, recupero e
innocuizzazione) dei rifiuti tossici e nocivi, e la valutazione dei
relativi rischi ambientali: giudizi tecnici tutti affidabili dal
Ministro per il coordinamento della protezione civile o da un suo
delegato a una società costituenda ad opera dell'Istituto per la
ricostruzione industriale (art. 2, ordinanza n. 727).
Con le attività e operazioni così previste, al pari che con gli
obblighi ad esse strumentali così imposti, si perseguono, infatti,
le finalità dell'informazione. E questa, da un lato, è considerata
strumento necessario di una forma preventiva e cautelativa, tanto
della tutela ambientale quanto degli stessi interventi di protezione
civile resi necessari da eventi straordinari di danno o di pericolo,
che si va affermando nel nostro ordinamento. Possono essere
richiamati, sotto il primo aspetto, l'art. 102, n. 3, d.P.R. n. 616
del 1977, là dove sono previste, e riservate allo Stato, funzioni
concernenti la rilevazione nazionale dei fenomeni di inquinamento e,
ora, l'art. 14, comma primo e comma terzo, della legge 8 luglio 1986,
n. 349, in materia di divulgazione ad opera del Ministro
dell'ambiente di informazioni sullo stato dell'ambiente e di accesso
da parte del cittadino alle medesime, in quanto disponibili presso
gli uffici pubblici. E, sotto il secondo aspetto, l'art. 3, comma
terzo, lettera d, della legge n. 996 del 1970, là dove, fra i
compiti del Comitato interministeriale, si fa riferimento alla
raccolta e alla divulgazione di ogni informazione utile alla
protezione della popolazione civile e, più recentemente, il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 1984, con cui il
Ministro per il coordinamento della protezione civile è delegato fra
l'altro alla raccolta e divulgazione di ogni informazione e dato in
materia di previsione e di prevenzione delle emergenze, anche
mediante lo studio delle relative cause. Dall'altro lato, le
attività inerenti all'informazione stessa per loro natura non sono
invasive nei rapporti fra Stato e Regioni, ed anzi sono riferibili
all'osservanza del princìpio di leale cooperazione fra i due enti,
cui i detti rapporti devono uniformarsi. Proprio in relazione a tale
princìpio questa Corte ha ritenuto non lesiva delle competenze
regionali la pretesa dello Stato di ottenere informazioni finalizzate
alla protezione del paesaggio dalla Regione o da altri enti che
analoghe informazioni siano tenuti a rendere alla Regione stessa, ed
ha richiamato al riguardo l'art. 6, ultimo comma, legge n.833 del
1978, che specifica, in tema di tutela della salute, quanto
prescritto in via generale dall'art. 3, ultimo comma, legge 22 luglio
1975, n. 382 (sent. n. 359 del 1985).
Alla medesima forma preventiva e cautelativa della protezione
civile può ricondursi la predisposizione, sempre per la mera
eventualità dell'avveramento di situazioni di danno o di pericolo
riferibili allo smaltimento dei rifiuti, di strumenti indiretti di
intervento, quale è delineata nelle residue disposizioni della
ordinanza n. 727, là dove, fra le prestazioni che possono essere
chieste dal Ministro per il coordinamento della protezione civile o
da un suo delegato, è annoverata l'esecuzione di interventi di
emergenza e l'assunzione di iniziative di bonifica dei territori
interessati da fenomeni di inquinamento. E neppure tale
predisposizione di strumenti, poiché il loro impiego non è previsto
nell'immediato, né preannunciato in termini di certezza, ma è fatto
dipendere da una astratta possibilità e dalle valutazioni future
connesse alla realizzazione di essa, può considerarsi lesiva delle
indicate competenze regionali e provinciali.
9. - Va pertanto dichiarato che non spetta al Ministro per il
coordinamento della protezione civile disporre la notificazione alle
prefetture competenti per territorio, da parte degli enti e delle
imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti tossici
e nocivi, dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione, ai fini del
riscontro di idoneità, né disporre tale riscontro e le attività
conseguenziali, come previsto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 718; e va
dichiarato altresì che non gli spetta comminare le sanzioni di cui
all'art. 3 dell'ordinanza stessa; vanno di conseguenza annullate tali
disposizioni.
Va invece dichiarato che spetta al detto Ministro disporre il
censimento di cui all'art. 1 e le comunicazioni di cui agli artt. 4 e
5 dell'ordinanza suindicata, nonché prevedere la stipulazione della
convenzione con una Società IRI e la richiesta delle prestazioni di
cui all'ordinanza n. 727.
Da tali provvedimenti rimangono assorbite le censure della Regione
Lombardia concernenti la lesione dell'autonomia finanziaria
regionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi promossi con i ricorsi di cui in epigrafe,
Dichiara inammissibili le questioni di illegittimità
costituzionale sollevate dalla Regione Lombardia contro le ordinanze
del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 718
dell'8 aprile 1986 (G.U. n. 83 del 1986) e n. 727 del 28 aprile 1986
(G.U. n. 102 del 1986);
Dichiara che non spetta al Ministro per il coordinamento della
protezione civile porre l'obbligo agli enti e alle imprese che
effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti tossici e nocivi di
notificare alle prefetture competenti per territorio l'autorizzazione
rilasciata dalla Regione ai fini del riscontro di idoneità degli
enti e delle imprese ora indicati, né prevedere tale riscontro e le
attività conseguenziali, come il rilascio di un apposito
contrassegno da apporre sul mezzo di trasporto e la comunicazione
agli organi di polizia dell'elenco degli enti e delle imprese alle
quali è stato rilasciato il contrassegno per la vigilanza e i
controlli relativi, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 718;
Dichiara, altresì, che non spetta allo stesso Ministro comminare
le sanzioni del ritiro della patente, dell'attivazione del
procedimento di revoca, dell'autorizzazione e del sequestro
dell'automezzo e del materiale trasportato, di cui all'art. 3
dell'ordinanza stessa;
Annulla, di conseguenza, i detti articoli 2 e 3 dell'ordinanza n.
718;
Dichiara che spetta al Ministro per il coordinamento della
protezione civile prevedere le attività e le comunicazioni di cui
agli artt. 1, 4 e 5 dell'ordinanza n. 718, nonché la stipulazione
con una costituenda società dell'IRI della convenzione e la
richiesta alla medesima delle prestazioni, di cui all'ordinanza n.
727.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte