Sentenza n. 201/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1992 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma primo,
della legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in
materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino
urbanistico e sanatoria delle opere abusive), promosso con ordinanza
emessa il 5 luglio 1991 dal Pretore di Modica - Sezione distaccata di
Scicli nel procedimento penale a carico di Selvaggio Giuseppe,
iscritta al n. 667 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento della Regione Siciliana;
Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Modica - Sezione distaccata di Scicli nel corso
di un procedimento penale contro Giuseppe Selvaggio, imputato del
reato previsto dall'art. 20, lett. b della legge del 28 febbraio
1985, n. 47, per avere eseguito opere edili consistenti nella
soprelevazione e realizzazione di un muro di recinzione, ha sollevato
con ordinanza del 5 luglio 1991 questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 5, primo comma, della legge regionale
siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria
delle opere abusive), nella parte in cui prevede che
"l'autorizzazione del sindaco sostituisce la concessione ( ..) per la
costruzione di recinzioni, con l'esclusione di quelle dei fondi
rustici di cui all'art. 6". Il giudice rimettente ritiene che tale
costruzione sia soggetta in base alla normativa nazionale a
concessione edilizia, sì che la sua edificazione senza concessione
integrerebbe il reato contestato. In base della normativa regionale
siciliana, sospettata di illegittimità costituzionale, l'opera è
invece soggetta al regime delle autorizzazioni e per il combinato
disposto dell'art. 5, primo comma, della legge regionale siciliana 10
agosto 1985, n. 37 e dell'art. 10, secondo comma, legge 28 febbraio
1985, n. 47, il fatto in contestazione sarebbe penalmente privo di
rilevanza.
Il dubbio di legittimità costituzionale è stato prospettato in
relazione agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione. Il
Pretore ritiene violato il principio della riserva di legge statale
in materia penale, di cui all'art. 25 della Costituzione, in quanto
sarebbero sottratte al regime della concessione opere sottoposte a
tale regime secondo la legge nazionale: essendo previsto per queste
opere il regime dell'autorizzazione, ne risulterebbero penalmente non
sanzionati fatti che costituiscono reato secondo la legislazione
nazionale.
Sotto altro profilo il giudice rimettente ritiene violato l'art. 3
della Costituzione, in quanto la norma denunziata verrebbe a creare
una situazione di diseguaglianza tra cittadini, sottraendo alla
sanzione penale chi edifica nel territorio della Regione Siciliana
recinzioni di fondi urbani senza concessione edilizia, compiendo atti
che, nel resto del territorio nazionale, costituiscono reato.
L'ordinanza è stata ritualmente pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, del 6
novembre 1991.
2. - È intervenuta in giudizio la Regione Siciliana che ha
sottolineato come nonostante nella materia de qua sia riconosciuta
alla Regione potestà legislativa esclusiva, il legislatore regionale
ha sottoposto al regime autorizzatorio tutte le opere edilizia
previste dalla normativa statale, confermando la gratuità delle
stesse (art. 5, ultimo comma) e facendo rinvio al sistema di sanzioni
previsto dall'art. 10 della legge del 1985, n. 47 (cfr. artt. 1 e 5
legge regionale n. 37 del 1985).
La Regione ritiene che l'assunto del Pretore secondo il quale la
costruzione di recinzioni, contrariamente a quanto espressamente
previsto dalla norma regionale impugnata, nel restante territorio
nazionale sarebbe soggetta a concessione edilizia, sia palesemente
infondato, alla luce della dottrina e della giurisprudenza
amministrativa e penale. La consolidata interpretazione
giurisprudenziale del combinato disposto degli artt. 1 della legge n.
10 del 1977, 48 della legge n. 457 del 1978 e 7 della legge n. 94 del
1982 è nel senso che la costruzione di recinzioni sia soggetta al
regime delle autorizzazioni. Ne segue che è da disattendere
l'interpretazione prospettata dal giudice a quo, dovendosi invece
prendere atto del consolidato orientamento giurisprudenziale della
Corte di cassazione e della magistratura amministrativa, che
costituisce diritto vivente.
Cadono pertanto, ad avviso della Regione, entrambe le censure di
incostituzionalità sollevate dal giudice a quo, essendo
perfettamente uguale il regime giuridico (cioè di non soggezione
alla sanzione penale ex art. 10, secondo comma della legge n. 47 del
1985) tanto per chi edifica opere di recinzione nell'isola quanto per
chi le edifica nel resto del territorio nazionale. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Modica - Sezione distaccata di Scicli, dubita
della legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge Regione
Siciliana del 10 agosto 1985, n. 37, nella parte in cui comprende tra
le opere edilizie da eseguire previa autorizzazione la costruzione di
recinzioni, escluse quelle di fondi rustici. Non essendo richiesta
per la realizzazione di tali opere nel territorio siciliano la
concessione di edificare, ritenuta necessaria secondo la legislazione
dello Stato, ma essendo richiesta la sola autorizzazione, ne
seguirebbe un differenziato regime sanzionatorio.
Il dubbio di legittimità costituzionale è prospettato in
relazione all'art. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
La premessa dalla quale muove il giudice rimettente, consistente
nella ritenuta difformità di disciplina in ordine al regime
(autorizzazione o concessione) riservato alla edificazione di
recinzioni dalla legislazione nazionale e dalla legislazione
regionale, con la conseguente diversità di rilevanza penale di
identiche situazioni di fatto, non trova riscontro in una adeguata
interpretazione delle disposizioni sospettate di incostituzionalità.
La legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37, adottata
nell'ambito delle competenze legislative previste dall'art. 14,
lettera f) dello Statuto della Regione (Regio Decreto legislativo 15
maggio 1946, n. 455), nel dettare nuove norme in materia di controllo
dell'attività urbanistica edilizia, prevede all'art. 5 le opere da
eseguire previa autorizzazione del sindaco, senza che sia richiesta
la concessione. Questa norma disciplina nella regione la materia
regolamentata specificamente dall'art. 7 del decreto legge 23 gennaio
1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e di tale
disposizione ripete il contenuto, con alcune integrazioni che non ne
mutano la portata sostanziale.
Già l'art. 7, secondo comma, del decreto legge n. 9 del 1982,
prevede la non necessarietà della concessione e la gratuità della
autorizzazione, tra l'altro, per le opere costituenti pertinenze o
impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti,
nell'evidente considerazione che queste, come le altre opere
menzionate nella medesima disposizione, non comportino trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio comunale.
È noto che l'esperienza ha visto emergere problemi in materia di
recinzioni: opere non espressamente previste dalla legge statale ma
interpretativamente ritenute non soggette a concessione, venendo in
considerazione muri di recinzione di modeste dimensioni o comunque di
natura pertinenziale, in quanto strumentalmente collegati al miglior
uso di edifici preesistenti. Queste conclusioni sono state
generalmente accolte dalla giurisprudenza e talvolta rafforzate dalla
considerazione che una recinzione non è di per sé suscettibile di
utilizzazione autonoma rispetto al bene principale, né ha un carico
urbanistico diverso da quello dell'immobile cui si riferisce. Si è
così giunti a sottolineare la assurdità delle conclusioni cui si
perverrebbe ove la recinzione fosse assoggettata al regime delle
concessioni, con la possibilità di acquisto ope legis del manufatto
abusivo, la sola recinzione, al patrimonio del comune in caso di
inottemperanza alla sanzione dell'ordine di demolizione.
In questo contesto interpretativo va letta la disposizione
regionale. L'art. 5 della legge del 1985, n. 37, nel prevedere
espressamente la costruzione di recinzioni tra le opere da eseguire
previa autorizzazione e senza che sia richiesta la concessione
edilizia, non introduce elementi di difformità rispetto alla legge
statale; integra piuttosto la formula da questa adottata, alla
ricerca di una maggiore chiarezza nel contesto di previsioni che,
tutte, escludono un nuovo carico urbanistico. Il tenore complessivo
della disposizione nella quale si colloca la norma sospettata di
illegittimità costituzionale ne consente una adeguata lettura nel
più ampio e generale contesto delle pertinenze, pure previste come
soggette ad autorizzazione dalla stessa disposizione. La espressa
menzione delle recinzioni costituisce anzi una specificazione
chiarificatrice della previsione più generale, ancorata alla
funzione dell'opera e sotto questo aspetto idonea a connotarne anche
i limiti dimensionali.
Mancano dunque, come ha rilevato intervenendo in giudizio la
Regione, le stesse premesse che hanno alimentato il dubbio di
legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, primo comma, della legge regionale siciliana 10 agosto
1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere
abusive), nella parte in cui prevede che "l'autorizzazione del
sindaco sostituisce la concessione .. per la costruzione di
recinzioni, con esclusione di quelle di cui ai fondi rustici di cui
all'art. 6", in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della
Costituzione, sollevata dal Pretore di Modica, sezione distaccata di
Scicli, con ordinanza del 5 luglio 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 28 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte