Sentenza n. 201/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/04/1993 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 209, comma
secondo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. Legge fallimentare),
promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1992 dal Tribunale di
Genova nel procedimento civile vertente tra Marini Pietro e la
Liquidazione Coatta Amministrativa Cooperativa "San Giorgio" ed
altri, iscritta al n. 674 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie
speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 16 luglio 1992, la Sezione fallimentare del
Tribunale di Genova - chiamata a pronunziarsi sulla impugnazione, di
taluni crediti ammessi al passivo della liquidazione coatta
amministrativa della Cooperativa S. Giorgio r.l., proposta, ex art.
209 L.F., da altro creditore chirografario della stessa cooperativa -
ha ritenuto rilevante (in quanto dalla sua soluzione dipendeva, nella
specie, la tempestività ed ammissibilità della suddetta
impugnazione) e non manifestamente infondata, in relazione agli artt.
3 comma primo e 24 comma secondo della Costituzione - onde ha
sollevato - questione incidentale di legittimità costituzionale del
richiamato art. 209 L.F., "nella parte" appunto "in cui prevede che
il termine di quindici giorni per proporre la impugnazione dei
crediti ammessi decorre dalla data del deposito in cancelleria, da
parte del Commissario liquidatore, dell'elenco dei crediti medesimi,
anziché da quella di ricezione della lettera raccomandata, con
avviso di ricevimento, con la quale lo stesso Commissario deve dare
notizia dell'avvenuto deposito ai singoli interessati".
2. - In questo giudizio non vi è stata costituzione di parti, né
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 209, comma
secondo L.F. contrasti con gli artt. 3, comma primo e 24, comma
secondo, della Costituzione nella parte in cui prevede che il termine
di 15 giorni per proporre l'impugnazione dei crediti ammessi (nella
liquidazione coatta amministrativa) decorra dalla data del deposito,
in Cancelleria, da parte del Commissario liquidatore, dell'elenco dei
crediti medesimi, anziché da quella di ricezione della lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale lo stesso
Commissario debba dare notizia dell'avvenuto deposito ai singoli
interessati": così come viceversa ora disposto dallo stesso art. 209
con riguardo alla "opposizione" dei creditori esclusi od ammessi con
riserva, a seguito della già intervenuta parziale declaratoria di
incostituzionalità di detta norma, di cui alla sentenza 2 dicembre
1980 n. 155; e dagli artt. 98 e 100 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, in
tema di fallimento, per i quali le analoghe "impugnazione" ed
"opposizione" dei creditori decorrono - ora - dalla data di ricezione
della notizia del deposito dello stato passivo, in virtù della
correlativa reductio ad legitimitatem operata con la sentenza n. 102
del 22 aprile 1986.
2. - La questione è fondata.
Ricorrono infatti, nella specie, quelle stesse esigenze di
effettività della difesa e garanzia del giusto processo che già
hanno indotto questa Corte a dichiarare illegittima la decorrenza -
dal deposito dello stato passivo in luogo che dalla correlativa
comunicazione agli interessati - dell'identico termine (di quindici
giorni) stabilito dall'art. 100 per l'analoga "impugnazione" dei
crediti ammessi nella procedura fallimentare e dagli artt. 98 e 209
L.F., per l'"opposizione" dei creditori esclusi od ammessi con
riserva (rispettivamente nella procedura fallimentare ed in quella di
liquidazione coatta), con le ricordate sentenze nn. 155/1980 e
102/1986.
Va quindi dichiarata l'incostituzionalità del comma secondo del
predetto art. 209 L.F. anche nella parte ora denunciata (che attiene
alla "impugnazione" di ciascun creditore avverso l'elenco dei crediti
ammessi, nella liquidazione coatta amministrativa) nei sensi appunto
prospettati dal giudice a quo e che valgono a porre la norma stessa
in sintonia con quanto parallelamente disposto (per la procedura
fallimentare) dal precedente art. 100 nel testo risultante dalla
citata sentenza 102/1986.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 209, comma
secondo, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. Legge fallimentare), nella
parte in cui prevede che il termine di 15 giorni per proporre
l'impugnazione dei crediti ammessi decorre dalla data del deposito in
Cancelleria, da parte del Commissario liquidatore, dell'elenco dei
crediti medesimi, anziché da quella di ricezione della lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale lo stesso
Commissario deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai singoli
interessati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte