Sentenza n. 201/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1995 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 142 della legge
provinciale di Trento 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei
servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento) - come
modificato dall'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1984, n.
8, dall'art. 8 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10,
dall'art. 41 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 e
dall'art. 15 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15 -,
promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1994 dal Tribunale
regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede
di Trento, sul ricorso proposto da Ileana Olivo contro la Provincia
autonoma di Trento, iscritta al n. 786 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento della Provincia autonoma di Trento;
Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1995 il Giudice relatore
Cesare Mirabelli;
Udito l'avvocato Valerio Onida per la Provincia autonoma di
Trento;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 7 luglio 1994 nel corso di un
procedimento promosso da Ileana Olivo contro la Provincia autonoma di
Trento, diretto ad ottenere l'annullamento del provvedimento di
diniego della concessione del congedo straordinario senza assegni per
la frequenza di un corso di dottorato di ricerca, il Tribunale
regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede
di Trento, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 142 della legge provinciale di Trento 29 aprile 1983, n. 12
(Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia
autonoma di Trento) - come modificato dall'art. 4 della legge
provinciale 3 settembre 1984, n. 8, dall'art. 8 della legge
provinciale 17 marzo 1988, n. 10, dall'art. 41 della legge
provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 e dall'art. 15 della legge
provinciale 19 maggio 1992, n. 15 -, nella parte in cui non prevede
per i dipendenti della Provincia autonoma di Trento l'attribuzione
dei benefici di cui all'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. La
disposizione denunciata, nel disciplinare il congedo straordinario
non retribuito, prevede che il dipendente provinciale può essere
collocato in congedo straordinario non retribuito fino ad un anno per
gravi ragioni personali, di famiglia o per motivi di studio, senza
che tale periodo sia computato ai fini della progressione giuridica
ed economica e del trattamento di quiescenza e previdenza. Manca
invece la specifica previsione di un congedo senza assegni (ma utile
ai fini della progressione di carriera e del trattamento di
quiescenza e previdenza) per la frequenza dei corsi di dottorato di
ricerca, che l'art. 2 della legge n. 476 del 1984 consente ai
pubblici dipendenti per la durata (non inferiore a tre anni) dei
corsi.
Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, dopo avere
respinto con sentenza parziale il motivo di ricorso basato sulla
mancata applicazione della legge statale relativa alle borse di
studio ed al dottorato di ricerca nelle Università, considerando il
congedo straordinario istituto compreso nella materia
dell'ordinamento del personale, attribuita alla competenza della
Provincia (art. 8, numero 1, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, di
approvazione delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), ritiene che la diversa
disciplina prevista per i dipendenti provinciali rispetto a tutti gli
altri pubblici dipendenti che frequentano corsi di dottorato di
ricerca costituisca per essi una concreta e reale discriminazione, in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
2. - È intervenuta in giudizio la Provincia autonoma di Trento,
concludendo per la non fondatezza della questione.
La Provincia ritiene che la disciplina dettata dal legislatore
provinciale nell'esercizio della propria competenza primaria, in
difformità da quanto previsto dalla legge statale per i dipendenti
il cui ordinamento rientra nella competenza dello Stato, non può
essere considerata in contrasto con il principio di eguaglianza,
mancando il presupposto della confrontabilità delle due situazioni,
diverse proprio in quanto soggette a due diverse potestà
legislative.
Nell'udienza di discussione la Provincia ha prospettato
l'inammissibilità della questione, tenendo conto che la disciplina
statale indicata quale termine di comparazione per la valutazione
della disparità di trattamento sarebbe inidonea al raffronto,
trattandosi di una norma eccezionale. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale concerne la
disposizione dell'ordinamento dei servizi e del personale della
Provincia autonoma di Trento che, disciplinando il congedo
straordinario non retribuito (art. 142 della legge provinciale 29
aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni), non prevede che il
dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca sia collocato,
per la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni, con il periodo di congedo utile ai fini della
progressione in carriera e del trattamento di quiescenza e
previdenza, così come stabilisce per i pubblici dipendenti l'art. 2
della legge 13 agosto 1984, n. 476.
Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del
Trentino-Alto Adige, sede di Trento, ritiene che la disciplina
dettata dalla legge statale non sia applicabile ai dipendenti della
Provincia, giacché l'istituto del congedo straordinario è compreso
nella materia dell'ordinamento del personale di competenza della
Provincia autonoma (art. 8, numero 1, dello Statuto speciale,
approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). Deduce pertanto la
violazione del principio di eguaglianza, venendo i dipendenti della
Provincia di Trento discriminati nel godimento di tale beneficio
rispetto a tutti gli altri pubblici impiegati.
2. - Dovendo verificare se la disposizione statale sul congedo
straordinario per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca,
proposta quale termine di comparazione, sia idoneo parametro di
raffronto per valutare la denunciata disparità di trattamento tra
pubblici dipendenti, è necessario preliminarmente determinare
l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione dell'art. 2 della
legge n. 476 del 1984. Questa disposizione, compresa nella legge che
detta norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca
nelle Università, regola la condizione di chi è ammesso ai corsi di
dottorato ed è titolare di un rapporto di pubblico impiego, senza
distinzione alcuna quanto all'amministrazione di appartenenza. Ciò
in ragione della necessità di rendere effettivo lo svolgimento delle
attività richieste per la prosecuzione degli studi destinati
all'approfondimento delle metodologie per la ricerca e la formazione
scientifica; attività e studi che rispondono all'interesse,
costituzionalmente rilevante, della ricerca scientifica.
Al formale inserimento nel contesto della disciplina della ricerca
scientifica e dell'Università corrisponde la sostanziale finalità
della norma di disciplinare un profilo soggettivo dei corsi di
dottorato. Questi richiedono un impegno assorbente di chi li
frequenta, in corrispondenza ad un elevato onere organizzativo e
didattico da parte delle istituzioni universitarie che vi provvedono,
con un limitato numero di posti, programmati in relazione alle
esigenze di sviluppo e di incremento della ricerca scientifica. In
questo contesto la disposizione relativa al congedo straordinario ha
carattere di norma speciale, che disciplina un aspetto considerato
necessariamente connesso all'attività di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate ai corsi di dottorato, con
effetti consequenziali sullo stato giuridico del pubblico dipendente
ammesso ai corsi. La disposizione considerata fa quindi corpo con la
materia della ricerca scientifica e dell'Università, compresa nelle
competenze dello Stato, e non costituisce utile elemento di
comparazione della specifica disciplina relativa allo stato giuridico
del personale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 142 della legge provinciale di Trento 29 aprile 1983, n. 12
(Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia
autonoma di Trento) - come modificato dall'art. 4 della legge
provinciale 3 settembre 1984, n. 8, dall'art. 8 della legge
provinciale 17 marzo 1988, n. 10, dall'art. 41 della legge
provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 e dall'art. 15 della legge
provinciale 19 maggio 1992, n. 15 -, sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia
amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte