Corte costituzionale

Ordinanza n. 201/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/2000 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 del decreto

legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico

delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e

donazioni) e degli artt. 1, comma 2, del decreto legislativo 28

dicembre 1993, n. 568 (Modifiche alle tariffe d'estimo a norma

dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75) e 2, comma 1,

quarto periodo, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16

(Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di

immobili di civile abitazione, di termini per la definizione

agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione

della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da

depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni

tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo

1993, n. 75, promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1998 dalla

Commissione tributaria provinciale di Firenze, sul ricorso proposto

da Marconi Pierfilippo contro l'Ufficio del registro di Firenze,

iscritta al n. 887 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza del 13 gennaio 1998 (R.O. n. 887 del

1998), la Commissione tributaria provinciale di Firenze, nel corso di

un giudizio promosso da un contribuente avverso un avviso di

liquidazione di imposta di successione ha sollevato questione di

legittimità costituzionale:

dell'art. 24 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346

(Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti

l'imposta sulle successioni e donazioni), "nella parte in cui non

prevede la deducibilità delle spese di ultima malattia sostenute dal

coerede il quale abbia rinunciato all'eredità";

dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 28 dicembre

1993, n. 568 (Modifiche alle tariffe d'estimo a norma dell'art. 2

della legge 24 marzo 1993, n. 75) e dell'art. 2, comma 1, quarto

periodo, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in

materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di

civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle

situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta

sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti

correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie),

convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75 nella

parte in cui consentono l'applicazione, a partire dal 1 gennaio 1992,

delle tariffe d'estimo rideterminate ai sensi del menzionato decreto

legislativo n. 568 del 1993 limitatamente alle imposte dirette;

che, quanto alla prima questione, il giudice rimettente - nel

premettere che, nella specie, la rinunzia all'eredità, da parte del

coerede che aveva sostenuto le spese di malattia, era avvenuta prima

della presentazione della denuncia di successione - ritiene che il

menzionato art. 24 del decreto legislativo n. 346 del 1990 si ponga

in contrasto con:

l'art. 3 della Costituzione, a causa della discriminazione

fra l'ipotesi in cui la rinuncia all'eredità, da parte del coerede,

avvenga prima della presentazione della dichiarazione di successione,

con conseguente indeducibilità delle spese per ultima malattia, e

quella in cui tale rinuncia avvenga dopo, nel quale caso la

deducibilità sussiste, come pure tra la situazione oggetto di

giudizio e quella attinente alle spese sostenute dal chiamato

all'eredità ex art. 460 del codice civile che "restano a carico

dell'eredità (e sono ovviamente deducibili quali elementi passivi

della stessa) anche nell'ipotesi di rinuncia del chiamato alla

qualità di erede (art. 461)";

l'art. 31, primo comma, della Costituzione, a causa del

trattamento ingiustificatamente pregiudizievole e discriminatorio,

posto in essere proprio in danno di familiari impegnati a far fronte

ad onerosi obblighi di assistenza verso un congiunto;

l'art. 53, primo comma, della Costituzione, per l'omessa

valutazione della capacità contributiva dei cittadini in punto di

deduzioni fiscali;

che, quanto alla seconda questione, il rimettente rileva che

l'Ufficio tributario nel determinare il valore dei beni relitti, in

base agli estimi catastali, così come richiesto dal contribuente ha

fatto riferimento, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2,

comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,

convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75 e

dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 28 dicembre 1993,

n. 568, alle rendite catastali vigenti alla data di apertura della

successione e non a quelle discendenti dalle più favorevoli

previsioni di detto ultimo decreto;

che, tuttavia, ad avviso del giudice a quo le disposizioni di

cui sopra - nel prevedere che le tariffe rideterminate ai sensi del

menzionato decreto legislativo n. 568 del 1993, ove più favorevoli,

si applichino, dal 1° gennaio 1992, solo per le imposte dirette e non

anche per tutti gli altri settori impositivi, per i quali la

decorrenza di tali tariffe risulta fissata al 1° gennaio 1994 -

porrebbero in essere una ingiustificata penalizzazione del settore

dell'imposizione indiretta rispetto a quello dell'imposizione

diretta, in contrasto, oltre che con l'art. 3 della Costituzione,

anche con il principio di capacità contributiva posto dall'art. 53,

primo comma, della Costituzione;

che è intervenuto, con memoria dell'8 gennaio 1999, il

Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ha chiesto che

entrambe le questioni siano dichiarate manifestamente infondate.

Considerato quanto alla prima delle questioni, che la stessa

viene prospettata in maniera perplessa, dal momento che il giudice,

nel sollevarla, muove da una premessa interpretativa che egli stesso

mostra di non condividere, tanto da affermare espressamente,

nell'ordinanza, che della deducibilità delle spese di cui trattasi

il ricorrente potrebbe avvalersi con piena legittimità, visto che le

stesse sono state sostenute dal coerede, e che le condizioni di legge

possono ritenersi rispettate;

che, in ragione di ciò, la questione è da reputare

manifestamente inammissibile;

che, quanto all'altra questione - e cioè quella attinente

alle tariffe catastali prese a riferimento per determinare, in

maniera forfettaria (c.d. calcolo tabellare), il valore dei beni

relitti, ai fini dell'imposta di successione - la stessa è da

reputare manifestamente infondata, venendo posti a raffronto ambiti

impositivi non omogenei cui fa riscontro anche una diversità di

meccanismi di tassazione;

che, inoltre, come questa Corte ha già avuto occasione di

affermare, il carattere facoltativo della valutazione forfettaria,

ovvero automatica, non comporta alcun attentato alla capacità

contributiva del soggetto tassato, considerata la non cogenza, in

fattispecie quali quella all'esame del giudice a quo del criterio di

determinazione del valore dei beni in base agli estimi catastali,

restando, infatti, libero il contribuente di dichiarare un valore

inferiore a quello tabellare, qualora ritenga questo incongruo (v.

sentenza n. 211 del 1998);

che, pertanto, la seconda delle prospettate censure è

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara: la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 24 del decreto legislativo 31

ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni

concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 31 e 53 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria provinciale di Firenze con l'ordinanza in

epigrafe;

La manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 28

dicembre 1993, n. 568 (Modifiche alle tariffe d'estimo a norma

dell'art. 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75) e 2, comma 1, quarto

periodo, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in

materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di

civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle

situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta

sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti

correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie),

convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla

medesima Commissione tributaria con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

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