Corte costituzionale

Sentenza n. 202/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1970 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 189, terzo

comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (così detta legge fallimentare),

promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1968 dalla Corte suprema di

cassazione - sezione prima civile - nel procedimento civile vertente

tra l'Istituto mobiliare italiano e la società S.A.C.E.M., iscritta al

n. 113 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 98 del 16 aprile 1969.

Visto l'atto di costituzione dell'Istituto mobiliare italiano;

udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1970 il Giudice

relatore Nicola Reale;

udito l'avv. Salvatore Satta, per l'I.M.I.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreto del 19 febbraio 1967 il tribunale di Ferrara ammetteva

la società S.A.C.E.M., in accomandita semplice, alla procedura di

amministrazione controllata.

Contro questo decreto, divenuto definitivo con l'approvazione

dell'adunanza dei creditori, proponeva ricorso per cassazione, a norma

dell'art. 111 della Costituzione, l'Istituto mobiliare italiano,

creditore con diritto di prelazione, escluso dalla deliberazione circa

l'approvazione della procedura suddetta e chiedeva che ne fosse

dichiarata la nullità per difetto di motivazione. Eccepiva inoltre

l'illegittimità, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 189, terzo comma, della legge fallimentare, nella parte in

cui espressamente esclude i creditori aventi diritti di prelazione sui

beni del debitore dalla approvazione della proposta del debitore di

ammissione all'amministrazione controllata.

La Corte di cassazione, dichiarato con sentenza ammissibile il

ricorso, con ordinanza 11 dicembre 1968 ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 189, terzo comma, della legge

fallimentare, in quanto, in relazione ai precedenti articoli 187 e 188,

esclude dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori aventi

diritto di prelazione sui beni del debitore.

La Corte ha motivato il giudizio di non manifesta infondatezza,

adducendo che non sarebbe giustificata, nella norma denunziata, la

disparità di trattamento fra creditori con diritto di prelazione e

creditori chirografari, in sede di approvazione della proposta del

debitore di ammissione al beneficio dell'amministrazione controllata.

E ciò ancorché i creditori privilegiati abbiano un sostanziale

interesse alla discussione ed alla deliberazione sulla proposta

medesima, dalla cui approvazione deriverebbe, anche a loro danno, la

postergazione delle azioni esecutive nei confronti del debitore.

D'altra parte, ha ulteriormente posto in rilievo l'ordinanza della

Corte di cassazione, la posizione deteriore dei creditori privilegiati

non troverebbe adeguato rimedio nel fatto che il tribunale, investito,

ai sensi degli artt. 187 e 188 della legge fallimentare, dell'esame

della domanda di ammissione del debitore all'amministrazione

controllata, possa tener conto del pregiudizio eventualmente derivante

ai creditori predetti.

Analogamente il diritto dei creditori privilegiati non risulterebbe

tutelato attraverso il reclamo al tribunale, previsto dall'art. 190

della legge in esame, contro il decreto col quale il giudice delegato

ha nominato il comitato dei creditori che assiste il commissario

giudiziale.

Davanti a questa Corte si è costituito l'Istituto mobiliare

italiano, con atto 28 marzo 1969, ed ha chiesto che venga dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 189, terzo comma, della

legge fallimentare.

Ricordati i tratti fondamentali della disciplina dell'istituto ed

in particolare la norma secondo la quale, in pendenza della procedura

di amministrazione controllata, è differito di un anno l'adempimento

delle obbligazioni del debitore, l'Istituto predetto assume che tutti

i creditori, sia chirografari che privilegiati, hanno un eguale

interesse a valutare l'opportunità di ammettere il debitore al

beneficio, dal quale consegue appunto un eguale sacrificio

patrimoniale. Discostandosi da tali premesse, invece, la norma

impugnata escluderebbe i creditori privilegiati dalla votazione

rimessa esclusivamente ai chirografari; e ciò con evidente lesione

del principio costituzionale di eguaglianza.

La disparità di trattamento fra i creditori sarebbe ulteriormente

aggravata dal fatto che, secondo l'interpretazione data dalla

giurisprudenza all'art. 111 legge fallimentare, i debiti contratti

dall'amministrazione controllata, considerati debiti di massa,

avrebbero, agli effetti della liquidazione del passivo, grado anteriore

a quelli garantiti da altri privilegi, il cui pagamento, quindi,

verrebbe ad essere esposto all'alea di un maggior o minore "

svuotamento" di garanzia.

L'esclusione dei creditori con prelazione dalla adunanza

disciplinata dall'art. 189 della legge fallimentare non troverebbe, si

assume, compenso in una tutela successiva del loro diritto. A questo

fine in particolare, come già chiarito nell'ordinanza di rimessione,

non sarebbe preordinato il reclamo al tribunale avverso il decreto di

nomina del comitato dei creditori.

Con successiva memoria illustrativa la difesa dell'I.M.I. ha

ulteriormente svolto gli argomenti afferenti alla tesi della

incostituzionalità della norma impugnata. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza della Corte di cassazione ha prospettato la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, terzo comma,

del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (così detta legge fallimentare), in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, adducendo che, in sede di

deliberazione sulla proposta del debitore di ammissione al beneficio

della amministrazione controllata, non sarebbe giustificata

l'esclusione dei creditori con diritto di prelazione sui beni del

debitore "dal voto e dal computo delle maggioranze", richiesti per la

relativa approvazione. Ne deriverebbe disparità di trattamento

rispetto a quello più favorevole riservato ai creditori chirografari,

in contrasto col principio costituzionale di uguaglianza.

Anche a favore dei creditori privilegiati dovrebbe riconoscersi,

invero, sussistere un sostanziale interesse alla deliberazione circa

l'ammissione del debitore all'amministrazione controllata, dalla quale

deriva, a norma dell'art. 188, secondo comma, della legge fallimentare

(giusta il richiamo all'art. 168), quale immediato e generale effetto,

la dilazione dell'adempimento delle obbligazioni dell'imprenditore.

La difesa dell'I.M.I., parte creditrice costituita, spiega analoghe

argomentazioni, mettendo in evidenza l'ulteriore danno che ai creditori

privilegiati può, in sede di liquidazione, derivare dalla

postergazione del proprio credito alle obbligazioni di massa sorte per

la gestione dell'impresa controllata.

2. - La questione non è fondata.

L'amministrazione controllata (come risulta dalla Relazione del

Guardasigilli alla legge fallimentare, n. 41) fu introdotta nella

disciplina positiva dei procedimenti concorsuali perché costituisce

strumento rispondente "ad un bisogno vivamente sentito, in momenti di

improvvise e vaste fluttuazioni economiche", e volto a portare rimedio

a temporanee crisi delle imprese. Crisi tali da rendere impossibile

l'immediato ed integrale soddisfacimento delle obbligazioni per

"riflesso di avvenimenti generali più forti di ogni individuale

volontà" e senza che, tuttavia, si potesse delineare uno stato di

insolvenza e soprattutto di incapacità obiettiva a riacquistare il

normale equilibrio patrimoniale.

La disciplina dell'istituto, compresa quella dettata dall'articolo

189 della legge fallimentare, relativamente alla approvazione della

proposta del debitore di ammissione al beneficio, fu informata, come

anche risulta dalla ricordata Relazione (n. 42), all'intento di

lasciare "il più largo campo all'iniziativa degli interessati e alla

prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice".

La ricordata approvazione, ovviamente, non investe la legittimità

della speciale procedura concorsuale, che è oggetto del giudizio

esclusivo del tribunale fallimentare, ma è espressione soltanto di

valutazione di opportunità e convenienza.

In riferimento allo spirito di detta norma, l'esclusione dei

creditori aventi diritti di prelazione risponde razionalmente alla

diversità di situazione nella quale essi versano, in confronto dei

chirografari. Questi ultimi, non assistiti da diritti di garanzia che

assicurino in via prioritaria l'adempimento delle obbligazioni anche

in sede di esecuzione concorsuale, fondano sull'utile svolgimento

dell'amministrazione controllata dell'impresa e dei beni

dell'imprenditore l'aspettativa di soddisfazione del credito, in

misura integrale o comunque maggiore di quella che potrebbe altrimenti

risultare da una esecuzione immediata.

Sulla attribuzione ai soli creditori chirografari del diritto di

partecipare alla deliberazione predetta, ha certamente inciso la

considerazione che sul voto dei creditori con prelazione, ove fossero

stati chiamati a deliberare insieme con i chirografari, avrebbe potuto

essere determinante (a parte eventuali eccezioni come quelle

riguardanti enti finanziatori aventi finalità pubblicistiche e non

speculative) il loro presumibile interesse ad un'esatta e sollecita

esecuzione della prestazione. Detto voto sarebbe valso, quindi, ad

impedire il risanamento patrimoniale della impresa, non solo con

sacrificio dei creditori chirografari, ma anche con elusione degli

scopi dell'istituto, inteso, come si è accennato, quale provvido

rimedio per risolvere temporanee difficoltà incontrate dalle imprese

nella ricerca di nuovi equilibri, resi necessari da variabili

dimensioni della produzione e da instabili livelli di mercato.

3. - Dalla normativa impugnata non può desumersi, peraltro, che

nel sistema non abbia congruo rilievo e rimanga privo di ogni tutela

l'interesse dei creditori esclusi dalla votazione.

Invero l'amministrazione controllata si svolge sotto il sindacato

della autorità giudiziaria, cui è demandata in particolare ogni

indagine di merito, diretta anche a contemperare l'interesse

individuale di tutti i creditori con quello generale dell'economia, al

fine di evitare non necessari turbamenti nei settori della produzione

di beni o servizi e della occupazione dei lavoratori dipendenti.

Deve anzitutto osservasi che anche i creditori con prelazione, già

legittimati, secondo il principio accolto dalla giurisprudenza, a

proporre ricorso per cassazione, sia pure per motivi di sola

legittimità (ai sensi dell'art. 111 della Costituzione), contro il

decreto del tribunale che abbia ammesso l'imprenditore alla

amministrazione controllata, possono, al pari di ogni altro

interessato, reclamare al tribunale (art. 190 legge fallimentare)

avverso il decreto col quale il giudice delegato, previo accertamento

delle maggioranze prescritte dall'art. 189, abbia nominato il comitato

dei creditori.

Agli stessi creditori, senza discriminazione (e ciò non può non

apparire di massimo rilievo), è data poi facoltà di interloquire

nello svolgimento della procedura, sia per il tramite del comitato dei

creditori, sia mediante istanze e denunzie dirette a provocare i

provvedimenti indicati negli artt. 191 e 192 della legge fallimentare.

Secondo tali norme può, in qualunque momento, essere affidata al

commissario giudiziale, in tutto o in parte, la gestione dell'impresa e

l'amministrazione dei beni del debitore e possono venire segnalati i

fatti che consiglino la revoca dell'amministrazione controllata,

riducendosi di questa, in tal modo, la durata, comunque mai superiore

ad un anno (art. 187, primo comma).

E nel caso risulti che l'amministrazione stessa non possa utilmente

essere continuata, ai creditori medesimi (come ad ogni altro

interessato) non è precluso di fare le opportune segnalazioni ed

istanze al giudice delegato, onde promuova dal tribunale la

dichiarazione di fallimento.

Questo complesso di disposizioni è sufficiente a ridurre il

rischio, segnalato dalla difesa di parte, che i creditori privilegiati

possano subire detrimento per effetto della dilazione e di eventuali

nuove passività derivanti dall'espletamento della gestione

controllata.

4. - Nel quadro della disciplina dell'istituto, tali ultime

considerazioni valgono a rafforzare il convincimento di questa Corte

che la norma dell'art. 189, terzo comma, della legge fallimentare, non

contrasta con il principio costituzionale di uguaglianza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 189, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (così detta

legge fallimentare), nella parte in cui esclude i creditori aventi

diritto di prelazione dalla deliberazione sulla proposta del debitore

di ammissione alla amministrazione controllata: questione promossa

dall'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO

PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte