Sentenza n. 202/1975
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/07/1975 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
dichiarata illegittima
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9
della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 ottobre 1973 dal tribunale di Biella sul
ricorso di Bergamasco Giulio, iscritta al n. 427 del registro ordinanze
1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del
16 gennaio 1974;
2) ordinanza emessa il 28 agosto 1974 dal tribunale di Siena sul
ricorso di Gambelli Marcella, iscritta al n. 455 del registro ordinanze
1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324
dell'11 dicembre 1974.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1975 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento civile sorto a seguito del ricorso presentato da
Bergamasco Giulio per ottenere, ai sensi dell'art. 9 della legge 1
dicembre 1970, n. 898, la revisione delle disposizioni concernenti
l'assegno mensile a favore della ex moglie, posto a suo carico nella
sentenza di divorzio precedentemente pronunciata, il tribunale di
Biella, con ordinanza 11 ottobre 1973, ha sollevato questione di
legittimità del detto art. 9 della legge n. 898 del 1970, per presunta
violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Il giudice a quo osserva che ai sensi della norma impugnata,
secondo cui è previsto soltanto che l'emanando provvedimento in camera
di consiglio sia preceduto da "informazioni" e dalla audizione delle
"parti" e del p.m., il procedimento di revisione in esame, che incide
su materia decisa con efficacia di giudicato a conclusione di una lite
giudiziaria condotta con tutte le garanzie processuali, si svolgerebbe
invece secondo il rito camerale, previsto dagli artt. 737 e seguenti
cod. proc. civ., che non realizzerebbe tutte le garanzie processuali
implicite nell'art. 24 della Costituzione.
Il ricorrente, invero, non avrebbe l'obbligo di rispettare le
"normali regole processuali" per l'introduzione di una vera e propria
domanda giudiziale, e difetterebbero, inoltre, le garanzie della difesa
tecnica, di una disciplina dell'istruttoria e di una pronunzia del
giudice con sentenza.
Le lamentate manchevolezze sarebbero evidenziate, secondo il
giudice a quo, dal rapporto fra la procedura censurata e quella
corrispondentemente prevista per la modifica delle pronunzie accessorie
in caso di separazione personale, che deve necessariamente instaurarsi
con una nuova procedura giudiziaria "propriamente contenziosa".
L'ordinanza è stata notificata e pubblicata come per legge ed il
Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito avanti a questa
Corte, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che
ha tempestivamente depositato le proprie deduzioni.
L'Avvocatura rileva che la sentenza di divorzio, e quella di
separazione personale, per le parti che possono essere modificate, non
avrebbero le caratteristiche degli altri giudicati, perché sarebbero
valide solo rebus sic stantibus, ove cioè non sopravvengano mutamenti
nelle condizioni obbiettive che hanno determinato la decisione. Il
contraddittorio sarebbe, quindi, sufficientemente garantito dalla
prevista audizione delle parti e del p.m., trattandosi di provvedimenti
inidonei a passare in giudicato, e non essendo quindi invocabili, in
relazione ad essi, le garanzie di cui all'art. 24 Cost., riferibili
unicamente ai procedimenti giurisdizionali che abbiano contenuto
decisorio. Né l'art. 24 Cost. sarebbe comunque violato per essere
stato previsto il rito camerale ai fini delle modifiche previste
dall'impugnato art. 9, perché la natura di questi provvedimenti
imporrebbe l'adozione di forme processuali semplici ed agili.
L'Avvocatura osserva, in particolare, che, dopo la sentenza n. 151
del 1971 di questa Corte, con cui è stata dichiarata la
incostituzionalità degli artt. 707 e 708 c.p.c. nella parte in cui ai
coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, in
caso di mancata conciliazione, si inibiva di essere assistiti dai
rispettivi difensori, anche nella specie dovrebbe ritenersi senz'altro
ammissibile l'assistenza del difensore.
Con ordinanza emessa il 28 agosto 1974 nell'analogo procedimento di
revisione promosso da Gambelli Marcella, il tribunale di Siena ha
sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 9
della legge n. 898 del 1973 in relazione all'art. 24 Cost. per motivi
sostanzialmente analoghi a quelli svolti nella precedente ordinanza,
mettendo in evidenza l'assunto secondo cui ogni volta che si pone in
essere una procedura giudiziaria volta alla risoluzione di un conflitto
fra opposti interessi, come nella specie, l'osservanza del diritto di
difesa esigerebbe l'attuazione di tutte le garanzie che implica l'art.
24 Cost. e, in particolare, la garanzia della difesa tecnica.
Il lamentato difetto comporterebbe, poi, secondo l'ordinanza, anche
la violazione del principio di eguaglianza perché, per la modifica
delle pronunzie accessorie in caso di separazione personale, sarebbe
prevista, a norma dell'art. 710 c.p.c., una nuova procedura ordinaria,
con tutte le garanzie relative, mentre, attesa la identità della
materia regolata, non sarebbe dato rinvenire la ratio della lamentata
differenziazione sancita dalla norma impugnata nel procedimento di
divorzio.
Anche in questo giudizio l'ordinanza è stata debitamente
notificata, comunicata e pubblicata e si è ritualmente costituito il
Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato.
L'Avvocatura, quanto alle censure relative alla violazione
dell'art. 24 Cost., svolge le stesse argomentazioni contenute nella
difesa concernente la precedente ordinanza.
Per quanto riguarda poi la pretesa violazione del principio di
eguaglianza, osserva che la differenziazione di disciplina
concernerebbe situazioni non omogenee.
Invero la procedura prevista dall'art. 9 impugnato investe persone
non più legate dal vincolo matrimoniale, mentre l'art. 710 c.p.c.,
riguarda persone ancora unite da tale vincolo.
La celere ed agile procedura camerale risponderebbe, quindi,
all'esigenza di ridurre al minimo i rapporti fra persone divenute
estranee fra loro.
Ulteriore diversità di situazioni sarebbe poi da ravvisare circa
la natura dell'assegno patrimoniale disposto con la sentenza di
divorzio, che avrebbe natura composita, partecipante di funzioni nello
stesso tempo assistenziali, risarcitorie e compensative a favore
dell'ex coniuge destinatario, e pertanto differirebbe da quella
dell'assegno attribuito nell'ambito del procedimento di separazione,
che avrebbe funzione di mantenimento, o alimentare, connessa comunque
al permanere del vincolo matrimoniale.
Anche la censura riferita all'art. 3 Cost. sarebbe pertanto
infondata. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze di cui in narrativa riguardano questioni, in
parte simili ed in parte coincidenti. Pertanto, è opportuno disporre
la riunione dei giudizi per decidere con unica sentenza.
2. - Secondo l'ordinanza di rinvio del tribunale di Biella, il
procedimento in camera di consiglio previsto dall'art. 9, secondo
comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ai fini della revisione
delle disposizioni patrimoniali date, a norma del precedente art. 5,
con la sentenza che ha pronunziato il divorzio, non garantirebbe
sufficientemente l'ossenanza del diritto di difesa sancito dall'art. 24
della Costituzione. Ciò perché, pur vertendosi in materia già decisa
con valore di giudicato e previa osservanza delle garanzie processuali
del rito ordinario, la norma in esame sancirebbe, ai fini
dell'emanazione del provvedimento di modifica, l'introduzione del
giudizio su semplice ricorso dell'interessato senza prevedere la difesa
tecnica delle parti, consentirebbe, poi, al giudice la massima libertà
nell'istruzione probatoria, rimessa alle "informazioni" che egli
ritenga di assumere, ed attribuirebbe, infine, efficacia modificativa
di una sentenza, al decreto con cui si conclude il procedimento
camerale.
Il tribunale di Siena formula una censura analoga, ma di portata
più generale, affermando, in sostanza, che la norma impugnata
contrasterebbe con il diritto di difesa, perché la procedura prevista,
concernendo un conflitto di interessi, avrebbe carattere contenzioso e,
in tal caso, dovrebbero attuarsi le garanzie previste dall'art. 24
Cost. in misura più ampia di quelle apprestate dal procedimento in
esame.
3. - È da premettere che, pur ammettendo la natura decisoria del
provvedimento emesso a norma dell'art. 9, secondo comma, impugnato,
l'ordinamento conosce vari casi di provvedimenti decisori adottati in
camera di consiglio, in cui la procedura è disposta anche in presenza
di elementi della giurisdizione contenziosa.
Basti qui ricordare, oltre ad alcune fasi del procedimento di
separazione personale dei coniugi, l'interdizione, l'inabilitazione,
l'assenza e la dichiarazione di morte presunta.
L'adozione di tale procedimento nei casi suddetti risponde a
criteri di politica legislativa, inerenti alla valutazione che il
legislatore ha compiuto in relazione alla natura degli interessi
regolati ed alla opportunità di adottare determinate forme
processuali. Questa scelta è discrezionale ed è indubbiamente esente
da sindacato in questa sede, poiché, mentre, come questa Corte ha
espressamente affermato con la sentenza n. 122 del 1966, il
procedimento in camera di consiglio non è, di per sé, contrastante
con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., il problema della
scelta concreta del procedimento da adottare è problema di politica
processuale, ii cui esame sfugge alla competenza della Corte (sent. n.
142 del 1970) nei limiti in cui, ovviamente, non si risolva nella
violazione di specifici precetti costituzionali e non sia viziata da
irragionevolezza.
Pertanto, la scelta del rito camerale per la revisione delle
pronunzie di ordine patrimoniale di cui alla sentenza di divorzio, si
presenta con le suesposte caratteristiche di legittima
discrezionalità. D'altra parte, le caratteristiche particolari del
rito prescelto, nella specie, non sono tali da incidere, di per sé
sole, in modo determinante, sulla garanzia del diritto di difesa.
Occorre anzitutto ricordare che, secondo la costante giurisprudenza
della Corte, l'osservanza del diritto di difesa non preclude la
possibilità che la relativa disciplina si conformi alle speciali
caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti, purché ne
vengano assicurati lo scopo e la funzione, cioè la garanzia del
contraddittorio, in modo che sia escluso ogni ostacolo a far valere le
ragioni delle parti (per tutte v. sent. n. 46 del 1957). Il
procedimento in esame, per quanto riguarda i punti evidenziati nelle
ordinanze di rinvio, riflette condizioni generalmente tali da garantire
l'osservanza del diritto di difesa, salvo che in un punto particolare
che verrà esaminato in seguito. Infatti, secondo quanto espressamente
dispone l'articolo impugnato, le parti debbono essere sentite ed è
certo, quindi, che compete al giudice il potere-dovere di controllarne
la convocazione, il che costituisce sufficiente garanzia della
possibilità per le parti stesse di esporre le proprie ragioni in
relazione all'oggetto del ricorso. D'altra parte, la lettera e la
"ratio" della norma non escludono l'assistenza del difensore, non
rinvenendosi nessuna disposizione ostativa al riguardo, mentre, come
questa Corte ha affermato con la sent. n. 111 del 1972, "è nel
sistema, anche a proposito dei procedimenti speciali, che la parte si
possa far rappresentare o almeno assistere da un difensore. Onde, in
mancanza di una norma che vieti codesta assistenza, si deve ritenere
che la stessa sia implicitamente ammessa e consentita". Ed è, d'altra
parte, nota la giurisprudenza della Corte con cui è stato
ripetutamente affermato il principio in base al quale l'assistenza del
difensore in ogni tipo di procedimento ed in ogni fase processuale non
è assolutamente inderogabile, essendone possibile la disciplina in
aderenza alle speciali caratteristiche del singolo atto o procedimento
preso in considerazione purché sia assicurata la finalità sostanziale
(sent. n. 63 del 1972). Il diritto di difesa deve, quindi, ritenersi
garantito da norme in virtù delle quali, come quelle in esame, è
assicurata alla parte la "possibilità" di tutelare in giudizio le
proprie ragioni facendosi assistere da un difensore.
4. - Uguali considerazioni vanno fatte per quanto riguarda la
lamentata violazione del diritto di difesa, che deriverebbe dal fatto
che le modifiche, in revisione delle statuizioni contenute nella
sentenza di divorzio, sono disposte con decreto, e verrebbero ad
incidere, pertanto, su materia già decisa con sentenza e con efficacia
di giudicato.
Deve riconoscersi, al riguardo, che vi sono sentenze, le quali,
nella regolazione di tutto o di parte del rapporto dedotto in giudizio,
vengono pronunziate sulla base di una valutazione discrezionale, da
parte del giudice, delle circostanze di fatto assunte a base della
decisione. Tali sentenze sono modificabili con una nuova decisione,
qualora intervengano mutamenti nelle dette circostanze, nell'evidente
intento di salvaguardare le esigenze di giustizia ed equità cui la
sentenza si deve ispirare. Ed è, appunto, espressione di tale
principio la modificabilità del regime patrimoniale della separazione
personale e del divorzio, le cui disposizioni vengono infatti assunte
dal giudice rebus sic stantibus in base a valutazione discrezionale
delle condizioni obbiettive dei coniugi separati o divorziati al
momento della pronunzia.
Pertanto la modificabilità delle statuizioni in esame, ampiamente
giustificata dall'oggetto del giudizio, non infrange l'autorità del
giudicato, nel senso prospettato nell'ordinanza di rinvio. Né,
d'altronde, la circostanza, che qui le modifiche vengano adottate a
conclusione di un procedimento in camera di consiglio e con le forme
proprie di tale rito, mentre i provvedimenti modificati seguono ad un
procedimento ordinario e sono contenuti in una sentenza, configura un
contrasto con la garanzia costituzionale del diritto di difesa. Ciò
è, infatti escluso dalla menzionata naturale modificabilità dei
provvedimenti stessi, di fronte alla quale è ovviamente indifferente,
per quanto riguarda l'osservanza della garanzia costituzionale
invocata, l'adozione del rito camerale, nelle forme previste dalla
norma impugnata, una volta dimostrato, come già esposto, che il rito
stesso non contrasta, di per sé, con l'art. 24 della Costituzione.
5. - Con l'ordinanza del tribunale di Siena viene poi prospettata
la violazione del principio di eguaglianza, che conseguirebbe alla
differenziazione di disciplina ravvisata fra il rito previsto per la
modifica delle situazioni patrimoniali in materia di separazione
personale che, a norma dell'art. 710 c.p.c., deve svolgersi mediante
una nuova procedura ordinaria, e la disciplina impugnata, che
nonostante l'identità della materia regolata, prevede invece il rito
camerale.
Neppure detta censura è fondata, poiché è formulata unicamente
nel presupposto della omogeneità delle situazioni poste a raffronto,
che invece non sussiste.
La dottrina e la giurisprudenza hanno identificato i peculiari
caratteri dell'assegno pecuniario a favore del coniuge divorziato,
individuandone la complessa struttura la quale partecipa di molteplici
aspetti (assistenziali in senso lato, risarcitorio e compensativo) che
lo differenziano nettamente dall'assegno previsto in caso di
separazione, che è invece pacificamente caratterizzato dalla funzione
alimentare o di mantenimento. Trattasi di una differenziazione di
portata sostanziale e coinvolgente valutazioni che investono
essenzialmente la funzione dell'assegno quale elemento economico che si
iscrive nella nuova realtà giuridica e sociale conseguente
all'istituzione del divorzio, la cui portata innovativa rispetto alla
situazione normativa precedente in materia non ha ovviamente bisogno di
essere illustrata. Onde, anche sotto questo profilo, la scelta del rito
camerale si inserisce nell'ambito della discrezionalità del
legislatore, senza che emergano, d'altra parte, elementi di
irrazionalità tali da escludere la giustificazione della diversità di
disciplina adottata.
6. - Così ritenuta non fondata la questione di costituzionalità
sotto i profili dianzi considerati, devesi, tuttavia, passare all'esame
di altro particolare profilo, che le ordinanze prospettano, nel senso
che il sistema creato dalla legge del 1970 sarebbe carente di congrua
"disciplina dell'istruttoria in funzione dell'esercizio del diritto di
prova giudiziaria" (ordinanza del tribunale di Biella) o di "difesa
tecnica, scritta e orale" (tribunale di Siena).
Al riguardo, la Corte ritiene fondata la questione.
L'art. 9 della citata legge, nell'indicare i mezzi probatori
consentiti, per coonestare o per contraddire la domanda di revisione,
fa riferimento testuale alla sola "assunzione di informazioni" ossia ad
un mezzo di indagine non formale, ma atipico, consistente
tradizionalmente nell'acquisizione di dati forniti, a richiesta, dalla
polizia giudiziaria o dalla pubblica amministrazione.
Ciò può concorrere al fine dell'indagine da compiere, ma non
esaurirla, trattandosi, in materia, di accertamenti che richiedono ogni
possibile approfondimento, data la pluralità, come si è detto, degli
elementi di giudizio, in relazione all'istituto del divorzio e delle
sue conseguenze. Così potrebbe profilarsi, nel corso delle indagini
officiose affidate al giudice, ovvero richieste con istanza di parte,
la necessità o l'opportunità di acquisire una diretta e personale
attestazione da parte di terzi, sotto forma di testimonianza, circa i
fatti in controversia: come le stesse esigenze potrebbero verificarsi
per quanto riguarda l'espletamento di una consulenza tecnica.
In questi casi, l'attuale formula di legge è espressa in senso
restrittivo, che solo con evidente forzatura del testo, potrebbe essere
ritenuta estensibile ad ipotesi non contemplate.
Da ciò consegue, constatata questa limitazione del diritto di
difesa, la dichiarazione di illegittimità in parte qua della
disposizione impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma
secondo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio), nella parte in - cui non consente il
normale esercizio di facoltà di prova;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della disposizione suindicata, proposta dal tribunale di Siena con
l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte