Corte costituzionale

Sentenza n. 202/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1981 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 21legge 990/1969

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 21,

primo, secondo e terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990

(assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 marzo 1976 dal Tribunale di Pinerolo nel

procedimento civile vertente tra Piccato Antonio e la Società "Reale

Mutua di Assicurazioni", iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1976

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 23

giugno 1976;

2) ordinanza emessa il 13 aprile 1976 dal Giudice istruttore del

Tribunale di Lucera nel procedimento civile vertente tra Di Benedetto

Michele e "L'Assicuratrice italiana S.p.a.", iscritta al n. 463 del

registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 239 dell'8 settembre 1976;

3) ordinanza emessa il 30 settembre 1976 dal Tribunale di Pesaro

nel procedimento civile vertente tra Oliva Amos e "L'Assicuratrice

italiana S.p.a.", iscritta al n. 752 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 2

febbraio 1977;

4) ordinanza emessa il 20 ottobre 1976 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Guidi Vincenzo e la S.p.a. "Le

Assicurazioni d'Italia", iscritta al n 171 del registro ordinanze 1977

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 18

maggio 1977;

5) ordinanza emessa il 15 marzo 1977 dal Tribunale di Genova nel

procedimento civile vertente tra Iannella Angiolina (anche quale legale

rappresentante del figlio minore Catania Giancarlo), Catania Rosanna

(anche quale legale rappresentante della figlia minore Barbara) e la

"Toro Assicurazioni" S.p.a., iscritta al n. 291 del registro ordinanze

1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 244 del

7 settembre 1977.

Visti gli atti di costituzione della Società "Reale Mutua di

Assicurazioni" de "L'Assicuratrice Italiana S.p.a." e della S.p.a. "Le

Assicurazioni d'Italia" e gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 1981 il Giudice relatore

Brunetto Bucciarelli Ducci;

uditi gli avvocati Emilio Pasanisi, per la S.p.a. "Le Assicurazioni

d'Italia", Ranieri Vassallo di Castiglione per la Soc. "Reale Mutua di

Assicurazioni", Antonio Bernardini, per "l'Assicuratrice italiana

S.p.a." e l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Tribunale di Pinerolo con ordinanza del 5 marzo 1976 (n.

387 r.o. 1976) ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 21, primo,

secondo e terzo comma della legge 24 dicembre 1969, n. 990 nella parte

in cui esclude o riduce il risarcimento del danno qualora questo sia

stato cagionato da veicolo o natante non identificato.

Assume il giudice a quo che la norma impugnata realizza una

disuguaglianza di trattamento fra chi è danneggiato dalla circolazione

di veicolo identificato, sia esso assicurato o meno, il quale riceve o

un risarcimento pieno (nell'ipotesi di veicolo assicurato) o comunque

un risarcimento assoggettato al trattamento di cui all'art. 21, ultimo

comma, della stessa legge n. 990/1969 (ove il veicolo non fosse

assicurato), e chi, invece, è danneggiato dalla circolazione di

veicolo non identificato, il quale riceve il risarcimento:

a) soltanto in caso di morte o di inabilità temporanea superiore a

novanta giorni o di invalidità permanente superiore al 20 per cento;

b) soltanto nei limiti di un massimo di L. 15.000.000 per persona

sinistrata;

c) soltanto nei limiti di determinazione di un reddito del

danneggiato (ai fini del calcolo dell'indennizzo) che non superi il

reddito lordo di lavoro denunciato o accertato nell'anno precedente il

sinistro oppure, in difetto, il minimo imponibile.

Tale disciplina - argomenta l'ordinanza di rinvio - determina una

incomprensibile "diversità di trattamento di persone che versano nella

medesima situazione di vittime della strada e di danneggiati in

relazione a circostanze estrinseche di cui non sono affatto colpevoli".

La stessa questione viene sollevata nei medesimi termini anche dal

Tribunale di Pesaro con ordinanza del 30 settembre 1976 (n. 752 r.o.

1976), nella quale si lamenta che la norma impugnata ponga limiti

sostanziali e probatori alla domanda di risarcimento avanzata nei

confronti del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" da

persona danneggiata da veicolo non identificato, mentre tali limiti non

valgono (art. 21, quarto comma) per l'analoga azione esperita da chi

sia stato danneggiato da veicolo non assicurato ovvero assicurato con

impresa insolvente.

Il Tribunale rileva inoltre come i limiti di prova del reddito

accollino al danneggiato da veicolo ignoto gli oneri di eventuali

infedeltà fiscali che invece sono del tutto ignorate nei confronti

degli altri. danneggiati risarciti dal Fondo e di tutti gli altri

cittadini che chiedano in giudizio qualsiasi altro risarcimento del

danno.

Anche il Tribunale di Genova, con l'ordinanza del 15 marzo 1977 (n.

291 r.o. 1977) solleva la medesima questione, ma solo per quella parte

del citato art. 21 che limita il risarcimento, nei caso di danno

cagionato da veicolo ignoto, ad un massimo di lire 15.000.000 per

persona sinistrata (v. sopra sub b). Aggiunge l'ordinanza di

rimessione che tale disposizione è rimasta immutata anche dopo le

sostanziali modifiche apportate all'art. 21 dal d.l. 23 dicembre 1976,

n. 857, convertito con legge 26 febbraio 1977, n.39.

2. - Con ordinanza del 13 aprile 1976 (n. 463 r.o. 1976) il Giudice

istruttore del tribunale di Lucera sollevava questione di legittimità

costituzionale dello stesso art. 21 della legge n. 990/1969, in

riferimento agli artt. 32 e 3 Cost., nella parte in cui limita la

risarcibilità del danno causato da veicolo ignoto: a) in riferimento

al reddito lordo di lavoro; b) in riferimento a minimi di invalidità

permanente (20 per cento).

Ritiene il giudice a quo che la limitazione sub a) violi l'art. 32

Cost., in quanto non considera l'integrità fisica del danneggiato come

un bene giuridico in sé, meritevole di tutela e di risarcimento, in

caso di lesione, a prescindere dalla capacità di reddito del soggetto;

nonché l'art. 3 Cost. in quanto a fronte di una medesima lesione

dell'integrità fisica introduce criteri differenziati di risarcimento

sulla base del reddito, determinando così un "peggior trattamento

risarcitorio" per chi non ha ancora raggiunto l'età lavorativa

(minori) e per chi non gode di un reddito reale di lavoro (casalinghe,

pensionati, disoccupati, ecc.) e una "superliquidazione" per coloro che

godono di alti redditi.

Anche la limitazione sub b) - secondo il giudice istruttore del

tribunale di Lucera - violerebbe gli artt. 32 e 3 della Costituzione,

essendo priva di giustificazione una normativa in forza della quale "il

soggetto che abbia subito lesioni ad opera di un veicolo non

identificato debba sopportare le conseguenze della .... non gravità

del danno, della lieve invalidità temporanea o permanente subita".

3. - Il Tribunale di Roma con ordinanza del 20 ottobre 1976 (n. 171

r.o. 1977) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dello

stesso art. 21 della legge n. 990 del 1969, limitando la censura al

solo terzo comma (determinazione del reddito del danneggiato sulla base

delle risultanze fiscali), ma denunciando la violazione sia dell'art. 3

che dell'art. 24 Cost.

Quanto al contrasto con il principio di uguaglianza, i profili

prospettati sono sostanzialmente analoghi a quelli illustrati nelle

ordinanze richiamate ai nn. 1 e 2.

Circa la violazione del diritto di difesa il tribunale assume che

la norma impugnata, "sancendo un sistema di prova legale che non

consente di dare dimostrazione diversa da quella emergente dalle

dichiarazioni fiscali o, in mancanza, dal riferimento al minimo

imponibile, in sostanza viene a trasferire l'accertamento fiscale in un

procedimento avente caratteristiche e finalità assai differenti,

laddove esso dovrebbe avere soltanto valore dimostrativo e, come tale,

soggetto all'apprezzamento del giudice". L'ordinanza richiama in

proposito la sentenza n. 132/1972 di questa Corte, secondo la quale la

tutela giurisdizionale del diritto controverso deve essere garantita

con tutti i mezzi essenziali per la ricerca della verità e per

l'attuazione della giustizia.

4. - E intervenuto nei cinque giudizi il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza delle questioni sollevate.

A difesa dela norma impugnata l'Avvocatura ha richiamato la

relazione alla Camera del Ministro dell'industria in sede di lavori

preparatori della legge n. 990 del 1969, ove si afferma che per il caso

di sinistri causati da veicolo che rimanga sconosciuto, si è ritenuto

opportuno prendere alcune cautele, per il giustificato timore "che la

garanzia possa prestarsi a frodi, sia nel senso che si assumano come

causati da responsabile sconosciuto sinistri accaduti per altre cause

accidentali, sia nel senso che sinistri causati da automobilisti ben

identificati vengano fatti passare come causati da sconosciuti, allo

scopo, per l'assicurato, di sottrarsi alle conseguenze penali e,

eventualmente, a un inasprimento del premio e, per il danneggiato, di

avvantaggiarsi di una posizione processuale più favorevole". V Non

sussisterebbe, pertanto - secondo l'Avvocatura - alcun contrasto con

l'art. 3 Cost., in quanto nell'ambito di una scelta discrezionale del

legislatore, peraltro giustamente ispirata a tutela di coloro che

danneggiati da sconosciuti o da non assicurati, sarebbero rimasti senza

risarcimento veruno, la normativa impugnata ha introdotto limiti nella

misura dell'indennizzo che trovano una loro razionale giustificazione

in quell'intervento della "solidarietà sociale" che certamente non puo

sottostare alle norme comuni in materia di risarcimento del danno.

5. - Nel giudizio introdotto dall'ordinanza del tribunale di

Pinerolo si è costituita con alto 9 luglio 1976 la Società Reale

Mutua di Assicurazioni, rappresentata e difesa degli avvocati Giuseppe

Fanelli di Roma e Ranieri Vassallo di Castiglione di Torino, negando

che la disciplina impugnata determini irragionevoli disparità di

trattamento in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Secondo la difesa della società torinese, la diversità di

disciplina lamentata dal giudice a quo troverebbe la sua

giustificazione nella oggettiva diversità di situazioni che, rispetto

a quella ordinaria, si verificano nell'ipotesi di sinistro cagionato da

veicolo rimasto sconosciuto. Innanzitutto - si osserva - la mancata

identificazione del veicolo pone in essere una fattispecie del tutto

singolare ed anomala, in quanto, mancando anche ovviamente

l'identificazione del responsabile e del proprietario, "non è dato

addivenire ad un normale accertamento di responsabilità nel

contraddittorio delle parti direttamente interessate".

L'intervento del Fondo di garanzia in questo caso non poteva essere

assimilato alle ipotesi ordinarie e neppure a quelle disciplinate negli

altri due casi di intervento del Fondo (veicolo non assicurato o

assicurai o con impresa insolvente), poiché anche in questi ultimi

l'identificazione del responsabile e la sua obbligatoria chiamata

nell'eventuale giudizio (art. 23 legge n. 990/69) non pregiudicano in

alcun modo né l'accertamento della responsabilità, né la

possibilità che, una volta accertati la responsabilità e il danno, il

Fondo recuperi l'indennizzo pagato esercitando l'azione di regresso

consentita contro il responsabile dall'art. 29 della legge predetta.

La ratio ispiratrice del sistema posto in essere con l'art. 21 -

aggiunge la Società assicuratrice - non consentiva senza gravi

inconvenienti (tra i quali la facilità delle frodi) l'adozione anche

nel caso di sinistro causato da veicolo ignoto degli ordinari criteri

di risarcimento del danno, ma imponeva criteri particolari e più

restrittivi, tali cioè da trasformare la corresponsione di un

ordinario e unico risarcimento in un equo "indennizzo" da corrispondere

soltanto nei casi di più rilevante danno alla persona e dentro limiti

oggettivamente ed agevolmente determinabili.

La Reale Mutua ha concluso per l'infondatezza delle questioni

sollevate con l'ordinanza del Tribunale di Pinerolo.

6. - Costituendosi con atto del 1 febbraio 1977 nel Giudizio

introdotto con l'ordinanza del Tribunale di Pesaro, anche la S.p.a.

"L'Assicuratrice Italiana", rappresentata e difesa dall'avv. Antonio

Bernardini, ha contestato la fondatezza della questione sollevata, in

quanto il Fondo di garanzia non può essere considerato un assicuratore

né pubblico né privato, essendo carente di tutti i requisiti e le

caratteristiche relative. Il suo intervento, comunque, avrebbe natura

previdenziale pubblicistica e la sua prestazione, nel caso di sinistro

provocato da veicolo sconosciuto, sarebbe squisitamente indennitaria.

Sul piano soggettivo, infine, il principio d'uguaglianza va

applicato a situazioni identiche, ma per identità di situazioni si

deve intendere, nella specie, non quella dei danneggiati dalla

circolazione dei veicoli e dei natanti, come tali, bensì quella dei

medesimi nei confronti sia del Fondo che del mezzo danneggiato.

7. - "L'Assicuratrice Italiana", rappresentata e difesa dallo

stesso avv. Bernardini, è intervenuta con atto dell'8 giugno 1977

anche nel procedimento introdotto dall'ordinanza del giudice istruttore

del tribunale di Lucera, assumendo in particolare l'infondatezza della

questione di legittimità proposta in riferimento all'art. 32 Cost., in

quanto il giudice a quo non avrebbe considerato che il precetto

costituzionale sancisce la tutela della salute come fondamentale

diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantendo cure

gratuite agli indigenti, ma non considera oggetto di tutela

l'integrità fisica in quanto tale, cosicché è priva di ogni

fondamento la pretesa di risarcibilità del cosiddetto "danno

biologico".

8. - Nel giudizio introdotto con l'ordinanza del tribunale di Roma

si è costituita la S.p.A. "Le Assicurazioni d'italia", rappresentata e

difesa dall'avv. Emilio Pasanisi, con atto del 23 marzo 1977,

concludendo per l'infondatezza della questione sia in riferimento

all'art. 3 che all'art. 24 Cost.

Riguardo a quest'ultima censura in particolare la tesi del giudice

a quo discenderebbe - secondo la fonte - dal duplice equivoco di

considerare la disposizione dell'art. 21 impugnato come la limitazione

di un diritto ad integrale risarcimento del danno che sarebbe sancita

dalla legge nell'ipotesi di sinistro provocato da veicolo ignoto,

mentre è proprio la disciplina della legge n. 990/69 che ha creato un

diritto di azione verso il Fondo di garanzia che prima non esisteva

(ponendo nel contempo dei limiti che hanno attinenza esclusivamente a

diritti sostanziali) e di dimenticare che il riferimento al debito

fiscale è basato sull'obbligo della veritiera dichiarazione del

contribuente, cioè su un'attestazione proveniente dallo stesso

interessato, e solo in subordine sul reddito accertato dall'ufficio

fiscale, che non potrà essere che superiore alla stessa dichiarazione,

con evidente vantaggio del danneggiato. Considerato in diritto :

1. - La prima questione, sollevata con le ordinanze nn. 387,

752/1976 e 291/1977, rispettivamente dal Tribunale di Pinerolo, dal

Tribunale di Pesaro e dal Tribunale di Genova, riguarda l'art. 21,

primo, secondo e terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 in

riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui limita il

riconoscimento del danno alle persone, provocato da veicolo o natante

rimasto sconosciuto, alle ipotesi di morte o di inabilità temporanea

superiore a novanta giorni e di invalidità permanente superiore al 20%

(comma primo); entro un massimo di L. 15.000.000 per persona sinistrata

(comma secondo); alla determinazione del reddito del danneggiato in

misura non superiore al reddito lordo di lavoro dichiarato o accertato

in sede fiscale o, in difetto, al minimo imponibile (comma terzo).

Si dubita, infatti, nelle ordinanze di rimessione che tali

disposizioni introducano una disparità di trattamento tra danneggiati

a seconda che il danno sia stato provocato da veicolo o natante non

identificato, o invece da veicolo o natante identificato e assicurato,

nel qual caso il risarcimento non è soggetto ai limiti suddetti così

come non soggiace a detti limiti allorquando, pur intervenendo il Fondo

di garanzia, il danno viene provocato da veicolo identificato ma non

assicurato o da veicolo identificato e assicurato con una impresa posta

in stato di liquidazione con dichiarazione di insolvenza.

Né ha spostato i termini del problema la sopravvenuta modifica del

terzo comma introdotto con d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, in quanto i

fatti formanti oggetto delle ordinanze si sono verificati prima della

predetta modifica.

La questione non è fondata.

La diversità di disciplina stabilita dalla norma impugnata tra i

danneggiati da veicolo o natante rimasto sconosciuto e gli altri

danneggiati non opera un'irrazionale diversità di trattamento di

fronte a situazioni omogenee. Infatti, la situazione obbiettiva in cui

si è verificato il danno alla persona danneggiata da veicolo o

natante non identificato è ben diversa da quella riguardante la

persona danneggiata da veicolo identificato e assicurato e la relativa

diversa tutela apprestata non appare viziata da arbitrarietà o

irrazionalità.

Per il danno cagionato da mezzi identificati il diritto al

risarcimento discende infatti dai principi in tema di responsabilità

aquiliana e di assicurazione del rischio, attraverso l'intervento

dell'assicuratore a sostegno dell'assicurato, previo accertamento in

contraddittorio della responsabilità civile di quest'ultimo.

Nel caso, invece, di danni causati da mezzi non identificati nessun

ristoro essi avrebbero potuto trovare attraverso le norme che

disciplinano la responsabilità civile e il rapporto di assicurazione,

cosicché in quasi tutti i paesi avanzati sono stati adottati nuovi

strumenti che rispondessero a principi di solidarietà.

Il nostro legislatore, onorando gli impegni assunti con la firma

della Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959, ha introdotto tale

nuova disciplina con la legge n. 990 del 1969, istituendo il "Fondo di

garanzia per le vittime della strada", allo scopo di indennizzare i

danni causati da mezzi rimasti sconosciuti o non assicurati oppure

assicurati con imprese poste in stato di liquidazione con dichiarazione

di insolvenza (artt. 19, 20 e 21).

Nella prima ipotesi, che è quella che nella specie interessa, la

mancata individuazione del responsabile esula dallo schema tipico della

responsabilità aquiliana conferendo alla prestazione dei Fondo di

garanzia la natura di un indennizzo, più rispondente ai principi di

solidarietà, anziché i caratteri di un risarcimento nel senso proprio

del termine.

La mancata identificazione del responsabile, infatti, fa sì che la

prestazione dei Fondo, anziché rappresentare il corrispettivo di premi

versati dall'assicurato riconosciuto responsabile, gravi in definitiva

sulla generalità degli assicurati incoipevoli, cosicché appare

ragionevole limitare l'intervento solidaristico ai casi piu gravi di

danno alla persona e porre altresì limiti all'ammontare

dell'indennizzo, sia con la fissazione di un massimo, sia con

l'imposizione di criteri particolarmente rigorosi nell'accertamento del

reddito.

Né tale ipotesi può essere assimilata a quella del veicolo

identificato ma non assicurato o di veicolo assicurato con impresa

insolvente, dato che in questi casi è sempre possibile per il Fondo di

garanzia esercitare l'azione di regresso sia nei confronti del

conducente sia nei confronti del proprietario del veicolo.

Corrispondono, quindi, ad una obbiettiva diversità di situazioni

le tre limitazioni previste dalla norma impugnata, cosicché non

sussiste alcuna violazione del principio di eguaglianza.

Quanto al secondo comma dell'art. 21 nessuna motivazione è

contenuta nelle ordinanze di rimessione che dia ragione della sua

denuncia.

2. - Con la seconda questione sollevata con l'ordinanza del giudice

istruttore del tribunale di Lucera (ord. 463 del 1976) la Corte è

chiamata a decidere se il medesimo art. 21 della legge 24 dicembre

1969, n. 990 contrasti con gli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui

limita la risarcibilità del danno causato da veicolo o natante non

identificato in riferimento a minimi di invalidità permanente e al

reddito lordo di lavoro dichiarato o accertato in sede fiscale. Il

giudice a quo dubita, infatti, che tali limitazioni, oltre a

determinare disparità di trattamento, violino il principio della

tutela della salute, non risultando garantita l'integrità fisica del

danneggiato, indipendentemente dalla sua capacità di reddito.

Anche tale questione non è fondata.

E pur vero, infatti, che l'art. 32 Cost. ha innanzi tutto come

oggetto di tutela l'integrità fisica, ma detta tutela si realizza

nella duplice direzione di apprestare misure di prevanzione e di

assicurare cure gratuite agli indigenti.

Nel caso di specie la norma impugnata non contrasta con alcuna

delle finalità perseguite dall'art. 32 Cost. in quanto da un lato non

ha un rapporto diretto con gli obbiettivi di prevenzione, riguardando

un momento successivo alla lesione del bene protetto, dall'altro, lungi

dal lasciare senza protezione indigenti abbisognevoli di cure,

introduce una forma di intervento solidaristico, che amplia la

possibilità di ristoro del danno alla persona (in materia di

responsabilità civile) a soggetti che altrimenti ne resterebbero

privi.

Che tale intervento sia sottoposto ad alcune limitazioni - come

quelle lamentate nella ordinanza di rimessione - risponde ad una

valutazione discrezionale del legislatore che, nel prevedere una

prestazione del Fondo di natura indennitaria, ha voluto condizionarla,

tra l'altro, alla sussistenza di un certo grado di invalidità e ad un

accertamento rigoroso del reddito del danneggiato.

3. - L'ultima questione, sollevata con l'ordinanza n. 171 r.o.1977

del tribunale di Roma, è se solo lo stesso art. 21 legge 24 dicembre

1969, n. 990 (nel testo originario) contrasti con gli artt. 3 e 24

Cost., nella parte in cui limita il risarcimento del danno causato da

veicolo o natante non identificato alla determinazione del reddito del

danneggiato sulla base delle risultanze fiscali.

Il giudice a quo si chiede se tale disposizione, oltre a

determinare la disparità di trattamento denunciata dalle altre

ordinanze, non violi altresì il diritto di difesa della persona

danneggiata, introducendo un sistema di prova legale che non consente

di dare dimostrazione dei propri diritti diversa da quella emergente

dalle risultanze fiscali.

Anche tale questione non è fondata.

Circa il conflitto con l'art. 3 Cost. va richiamato quanto sopra

affermato sub 1. V Riguardo al denunciato contrasto con l'art. 24

Cost., occorre rilevare che l'impugnato art. 21 della legge n. 990/69

al terzo comma non pone alcun limite al diritto di difesa del

danneggiato, il quale ha piena facoltà di dimostrare l'esistenza dei

presupposti del suo diritto al risarcimento, ma è quest'ultimo che,

per la particolare natura indennitaria della prestazione del Fondo, è

soggetto, al momento della liquidazione del danno, al limite

sostanziale di dover essere rapportato al reddito dichiarato dallo

stesso danneggiato o accertato in sede fiscale.

E nessuna censura può essere mossa al legislatore del 1969 se

ritenne di collegare l'intervento solidaristico del Fondo in favore del

danneggiato a quel dovere primario di solidarietà che è il fedele

adempimento dell'obbligo tributario nei confronti della collettività.

Non vi è, pertanto, alcuna violazione dell'art. 24 Cost.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

del l'art. 21, primo, secondo e terzo comma, legge 24 dicembre 1969, n.

990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevate in

riferimento agli artt. 3, 24 e 32 Cost., con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1981.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte