Sentenza n. 202/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/05/1987 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 6legge 283/1901
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 15legge 87/1953
- art. 5legge 1287/1922
- art. 2legge 1287/1922
- art. 1legge 1459/1926
- art. 1legge 1415/1928
- art. 3legge 1415/1928
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, lett. a),
della legge 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei procuratori e
sul patrocinio legale nelle preture), promosso con l'ordinanza emessa
l'11 novembre 1985 dal Tribunale di Lucca sul ricorso proposto da Di
Figlia Carlo, iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36/1ª serie
speciale dell'anno 1986.
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa l'11 novembre 1985 (R.O. n. 266/1986), il
Tribunale di Lucca, sul ricorso proposto da Di Figlia Carlo, laureato
in giurisprudenza, al fine di essere ammesso ad esercitare il
patrocinio legale dinanzi alle preture ai sensi dell'art. 6, lett. a)
della legge 7 luglio 1901, n. 283, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della suindicata disposizione, che - per
effetto del richiamo operato dalla lett. b) dello stesso articolo -
consente il patrocinio legale dinanzi alle preture, oltre che agli
avvocati e procuratori, anche ai notai, ai laureati in legge ed agli
studenti della facoltà di giurisprudenza che abbiano sostenuto gli
esami di diritto civile, penale e commerciale, e di procedura civile
e penale, per contrasto con gli artt. 3, comma primo, 24, comma
secondo, e 33, comma quinto, Cost.
Dopo aver ricordato che la Corte costituzionale, con la sent. n.
127 del 1985, ha dichiarato illegittimo il solo art. 6, lett. b),
della suindicata legge, concernente i cosiddetti patrocinatori legali
non giurisperiti, senza prendere in esame i cosiddetti patrocinatori
giurisperiti di cui all'art. 6, lett. a), osserva il giudice a quo
che quest'ultima disposizione appare in contrasto con vari precetti
costituzionali.
In primo luogo, con l'art. 3, comma primo, Cost., in quanto
l'esercizio della professione davanti al pretore non può essere
disciplinato da norme tra loro contrastanti, con l'effetto di porre
sullo stesso piano professionisti con titolo di studio diverso
(studenti in legge e laureati). Tanto più che, ai sensi dell'art. 8
del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, modificato dalla legge 24
luglio 1985, n. 406, i laureati in giurisprudenza possono essere
ammessi, quali praticanti procuratori, ad esercitare il patrocinio
davanti alle preture per un periodo non superiore a quattro anni,
mentre, ai sensi della disposizione impugnata, gli studenti in
giurisprudenza che abbiano superato determinati esami sono ammessi al
patrocinio senza limiti di tempo.
Appare inoltre violato l'art. 33, comma quinto, Cost., per essere
consentito l'esercizio della professione legale senza il preventivo
vaglio dell'esame di Stato.
Infine, l'attribuzione del patrocinio a persone di cui non si è
accertata l'idoneità ad esercitarlo sembra in contrasto con l'art.
24, comma secondo, Cost., poiché il diritto alla difesa deve essere
inteso come potestà effettiva di valida assistenza tecnica.
Non vi è stata costituzione della parte privata, né ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto
1. - È denunciato a questa Corte, in riferimento agli artt. 3,
comma primo, 24, comma secondo, e 33, comma quinto, Cost., l'art. 6,
lett. a), della legge 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei
procuratori e sul patrocinio legale nelle preture).
La suindicata disposizione consente il patrocinio legale dinanzi
alle preture site nei comuni che sono sede di tribunale, oltre che
agli avvocati e procuratori, anche ai notai, ai laureati in legge ed
a coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline
universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto
commerciale, della procedura civile e penale. Consente inoltre,
combinandosi con il disposto della lett. b) dello stesso articolo
(che alla lett. a) fa specifico riferimento), che i soggetti, diversi
dagli avvocati e procuratori, in essa indicati, esercitino il
patrocinio anche nelle preture site in comuni che non sono sede di
tribunale.
Ciò è ritenuto, dal giudice a quo, lesivo di vari precetti
costituzionali: dell'art. 33, comma quinto, per essere consentito
l'esercizio della professione legale davanti alle preture a soggetti
che non hanno superato l'esame di Stato; dell'art. 3, comma primo,
per essere posti sullo stesso piano professionisti muniti di diversi
titoli abilitanti; dell'art. 24, comma secondo, perché il diritto di
difesa deve essere inteso come potestà effettiva di valida
assistenza tecnica.
2. - Come ha ricordato il giudice a quo, questa Corte si è già
pronunciata sul patrocinio davanti alle preture, con la sentenza n.
127 del 1985.
Con tale decisione, tuttavia, la Corte, in ragione dei limiti
della questione sottopostale, ha preso in esame soltanto uno
specifico aspetto dell'istituto del patrocinio esercitato davanti
alle preture da soggetti diversi dagli avvocati e procuratori. In
particolare si è occupata del patrocinio davanti alle sole "preture
minori" (site in comuni non sede di tribunale), esplicato, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 6, lett. b), e 7 della legge n.
283/1901, su abilitazione concessa dal tribunale in camera di
consiglio, da persone fornite di dati requisiti (incensurata
condotta; possesso di determinati titoli di studio o di precedenti
esperienze professionali).
La suindicata pronuncia non riguarda, invece, la diversa ipotesi
del patrocinio consentito a persone diverse dagli avvocati o
procuratori, aventi i requisiti elencati nell'art. 6, lett. a), ed
iscritti in apposito albo ad opera del Presidente del tribunale,
previo il mero riscontro dei requisiti anzidetti, tanto nelle preture
site in comuni sede di tribunale (art. 6, lett. a), che nelle preture
ubicate in comuni non dotati di tribunale (art. 6, lett. b, prima
parte).
Orbene, l'ordinanza del Tribunale di Lucca - pur riferendosi ad un
caso di iscrizione nell'albo chiesta al fine di esercitare il
patrocinio nelle preture minori da persona avente i requisiti di cui
alla lett. a) - finisce con l'investire l'intero sistema normativo
quale è delineato dall'art. 6, lett. a) e b), della legge n.
283/1901, nella parte non caducata dalla sentenza n. 127 del 1985,
poiché censura nella sua globalità la disciplina del patrocinio
davanti alle preture ad opera di soggetti diversi dagli avvocati e
procuratori.
3. - La questione è fondata.
Con la suindicata sentenza n. 127 del 1985 si è negato che abbia
una razionale giustificazione l'ammissione al patrocinio davanti alle
preture, senza limiti di tempo e al di fuori di ogni esigenza
apprezzabile, di persone, diverse dagli avvocati e procuratori, non
preventivamente sottoposte al controllo di idoneità tecnica
costituito dall'esame di Stato (art. 33, comma quinto, Cost.) o da
equipollente di esso.
Al riguardo si è infatti osservato che l'esenzione dei
patrocinatori dall'esame di Stato non può trovare adeguata
giustificazione nella facoltà, concessa alle parti nel giudizio
pretorile, di "autodifesa", poiché questa è subordinata
all'autorizzazione del pretore, nelle cause civili, ed è ammessa
solo per limitate ipotesi in materia penale (art. 125 c.p.p.), ed
implica, comunque, una scelta tra l'autodifesa ed una difesa tecnica
che dia garanzie di "tecnica" adeguatezza; che la pretesa minore
importanza delle cause attribuite alla cognizione del pretore è
contrastata dal graduale incremento, qualitativo e quantitativo,
della competenza del pretore, che è ovviamente identica in tutte le
preture, quale che sia la loro ubicazione; che, infine, la non facile
reperibilità di difensori nei centri minori derivante dalla non
agevole accessibilità di questi ultimi, che costituì una delle
ragioni dell'introduzione della figura del patrocinatore, appare
ormai inattuale in ragione dell'elevato livello raggiunto dai mezzi
di comunicazione.
Tali considerazioni, espresse in riferimento ai patrocinatori
abilitati ex art. 7 della legge n. 283/1901, valgono altresì per i
patrocinatori di cui all'art. 6, lett. a), stessa legge. Invero, né
la qualifica professionale (notaio) né il titolo culturale (laurea
in giurisprudenza o superamento di determinati esami di tale corso di
laurea) ad essi richiesti possono assicurare quell'indispensabile
vaglio di specifica idoneità tecnica all'esercizio della professione
forense che solo l'esame di Stato o un adeguato equipollente (non
ravvisabile nel superamento del concorso notarile, in quanto
finalizzato all'abilitazione ad una attività professionale
nettamente diversa) sono in grado di garantire.
Né vale opporre che, ai sensi dell'art. 32 dell'ordinamento
giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), i notai ed i laureati in
giurisprudenza possono essere nominati vice-pretori onorari. In
proposito è sufficiente rilevare che quella del vice- pretore è una
funzione a carattere onorario e non già una attività professionale,
come quella del patrocinatore; che il relativo incarico ha durata
limitata ad un triennio (con possibilità di conferma) mentre
l'esercizio della professione del patrocinatore è senza limiti di
tempo; che, infine, la nomina è subordinata a un rigoroso vaglio di
idoneità da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.
Pertanto va dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 33,
comma quinto, e 3, comma primo, Cost., l'art. 6, lett. a) e b), della
legge n. 283/1901, nella parte in cui consente, a notai, laureati in
giurisprudenza e studenti che abbiano superato determinati esami di
tale corso di laurea, di esercitare il patrocinio davanti alle
preture ubicate in comuni dotati di tribunale ovvero privi di tale
ufficio.
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va inoltre
dichiarata l'illegittimità costituzionale conseguenziale delle
disposizioni legislative che hanno successivamente tenuto ferme le
norme suindicate, e precisamente: l'art. 15, ultima parte, del
regio-decreto 20 settembre 1922, n. 1316 (Esecuzione dell'art. 5
della legge 15 settembre 1922, n. 1287, che modifica la competenza
dei pretori e dei conciliatori); l'art. 2 del regio-decreto 6
settembre 1923, n. 1920 (Norme transitorie per il patrocinio davanti
alle preture); l'art. 1 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n.
1459 (Norme riguardanti i patrocinatori legali); gli artt. 1 e 3
della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio innanzi
alle preture).
È appena il caso di rilevare che la presente decisione è
riferita al patrocinio davanti alle preture, e non anche a quello
davanti agli uffici di conciliazione (art. 82, comma primo, c.p.c.).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, lett. a),
nonché lett. b), in riferimento alla precedente lett. a), della
legge 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei procuratori e sul
patrocinio legale nelle preture);
Dichiara, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, ultima parte, del
regio-decreto 20 settembre 1922, n. 1316 (Esecuzione dell'art. 5
della legge 15 settembre 1922, n. 1287, che modifica la competenza
dei pretori e dei conciliatori); dell'art. 2 del regio-decreto 6
settembre 1923, n. 1920 (Norme transitorie per il patrocinio davanti
alle preture); dell'art. 1 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n.
1459 (Norme riguardanti i patrocinatori legali); degli artt. 1 e 3
della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio innanzi
alle preture).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte