Sentenza n. 202/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1993 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8d.l. 83/1991
citata
- art. 3legge 154/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. 16
marzo 1991, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 15 maggio
1991, n. 154 (Disposizioni in materia di repressione delle violazioni
finanziarie e per definire le relative pendenze), promosso con
ordinanza emessa il 27 novembre 1991 dal Tribunale di Savona nel
procedimento penale a carico di Podestà Maria Liana, iscritta al
n.475 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno
1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In un giudizio penale a carico di un soggetto imputato del
reato di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1982 n. 516, per non
avere annotato sull'apposito registro alcuni stampati, il Tribunale
di Savona procedente ha sollevato, con ordinanza del 27 novembre
1991, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art.
8 del d.l. 16 marzo 1991 n. 83, convertito in legge 15 maggio 1991 n.
154 - nella parte in cui esclude il reato in parola dalla sanatoria
amministrativa, ivi prevista - per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione: violato - a suo avviso - in ragione della
ingiustificata disparità del trattamento, così riservato, alle
infrazioni sub art. 3 legge n. 516/1982 cit. rispetto alle analoghe
violazioni formali pure costituenti reato e "di gravità certamente
non inferiore", di cui agli artt. 1, comma sesto e 2, commi secondo e
terzo, della stessa legge n. 516/1982 nonché 3, comma quinto, della
legge 17 febbraio 1985 n. 17, alle quali la norma denunciata
viceversa estende la suddetta sanatoria.
2. - L'Avvocatura dello Stato, per l'intervenuto Presidente del
Consiglio dei Ministri, ha eccepito l'infondatezza della questione. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Savona dubita con riferimento all'art. 3
della Costituzione, della legittimità dell'art. 8 del d.l. 16 marzo
1991 n. 83 convertito in legge 15 maggio 1991 n. 154 (recante
disposizioni in materia di repressione delle violazioni tributarie e
per definire le relative pendenze), nella parte in cui detta norma
esclude la definibilità (alle condizioni e nelle forme ivi previste)
delle violazioni formali, costituenti reato, di cui all'art. 3,
secondo comma, della legge 7 agosto 1982 n. 516 ("stampa, fornitura,
acquisto o detenzione di stampati per la compilazione di documenti di
accompagnamento o ricevute fiscali senza la prescritta annotazione").
Il trattamento così riservato alle richiamate violazioni sarebbe
infatti - ad avviso dell'autorità rimettente - ingiustificatamente
deteriore (donde la violazione del precetto dell'eguaglianza)
rispetto a quello previsto per le "certo non meno gravi" violazioni,
pure esse di rilievo penale, di cui agli articoli 1, comma sesto,
legge n. 516/1982 (irregolare tenuta delle scritture contabili
obbligatorie), 2, commi secondo e terzo, legge n. 516 cit. (omessa
dichiarazione ed omesso versamento da parte del sostituto d'imposta)
e 3, comma quinto, d.l. 1984 n. 83 conv. in legge n. 17/1985 (omessa
tenuta del repertorio della clientela), alle quali la stessa norma
denunciata viceversa estende la suddetta definizione.
2. - La questione non è fondata.
Va premesso che, nel suo complessivo impianto, la legge n.
154/1991, nella logica della duplice perseguita finalità di
rimodulazione e decongestione del settore della giustizia penale
tributaria, ha, tra l'altro, previsto due distinti meccanismi di c.d.
sanatoria: quello, sub art. 8, per la definizione delle infrazioni
amministrative (previo pagamento della somma di un milione per
ciascun periodo d'imposta interessato); e quello, di cui al
precedente art. 7, che consente (in deroga al principio di
ultrattività delle norme penali tributarie di cui all'art. 20 della
legge 1929 n. 4) l'applicazione retroattiva delle disposizioni innovative, più favorevoli, concernenti infrazione di rilievo penale
sempreché - e qui sta il raccordo tra le due disposizioni - per i
periodi di imposta cui anche queste ultime violazioni si riferiscono,
"si provveda alla regolarizzazione nei modi di cui all'art. 8".
Ora le violazioni tributarie assunte a parametro dal Tribunale
rimettente rientrano appunto nel novero di quelle che, in dipendenza
di una loro operata ridefinizione in termini di minor gravità sul
piano penale, sono state ammesse a fruire del beneficio della
immediata applicabilità della norma più favorevole ex art. 7 comma
2 l. cit. (vedi sent. n. 178/1992).
E ciò spiega perché - per esse - sia stata espressamente
prevista, sub art. 8, (anche) la regolarizzazione amministrativa, che
all'applicazione di quel beneficio è - come si è detto -
strumentale.
Per ogni altra infrazione tributaria avente carattere penale lo
stesso art. 8 ha, invece, escluso l'accesso alla sanatoria
amministrativa: cui non ha quindi di regola inteso ricollegare
effetti estintivi penali.
E tale esclusione - che coinvolge anche la contravvenzione per cui
si procede nel giudizio a quo - è, di conseguenza, nel quadro
normativo evidenziato, pienamente razionale e coerente.
Del resto, per quanto più specificamente attiene alle omesse
annotazioni sub art. 3, comma secondo, legge n. 516/1982, per cui è
questione, non sfugge la particolare insidiosità delle correlative
fattispecie, attesa la potenziale attitudine dei comportamenti
incriminati a preparare o coprire future evasioni tributarie. Il che
dà ulteriore giustificazione della valutazione di maggior gravità,
nei riguardi di tali violazioni compiuta, a monte, dal legislatore
del 1991 e del trattamento conseguenzialmente differenziato ad esse
riservato agli effetti della sanatoria in parola: senza che possa,
per ciò, ipotizzarsi alcuna lesione del precetto costituzionale
dell'eguaglianza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8 del d.l. 16 marzo 1991 n. 83, convertito con
modificazioni nella legge 15 maggio 1991 n. 154 (Disposizioni in
materia di repressione delle violazioni finanziarie e per definire le
relative pendenze), sollevata, in riferimento all'art. 3, comma
primo, della Costituzione, dal Tribunale di Savona, con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte