Corte costituzionale

Sentenza n. 203/1971

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/12/1971 · relatore Giuseppe Chiarelli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 9r.d. 2590/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo

comma, del r.d. 7 dicembre 1923, n. 2590, recante nuove disposizioni

sulle pensioni da concedersi al personale dell'Amministrazione delle

ferrovie dello Stato, promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1969 dal

tribunale di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra Di Sole

Giulia ed altri e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato,

iscritta al n. 73 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 76 del 25 marzo 1970.

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1971 il Giudice

relatore Giuseppe Chiarelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La signora Giulia Di Sole vedova Rizzo, con atto di citazione 3

giugno 1967, premesso che il marito, conduttore capo nelle Ferrovie

dello Stato, era deceduto in seguito a uno scontro, conveniva davanti

al tribunale di Catanzaro l'Amministrazione delle ferrovie, chiedendone

la condanna al risarcimento dei danni. L'Amministrazione eccepiva che

dalla somma dovuta a tale titolo andava detratta non solo l'indennità

per infortunio, ma anche la pensione eccezionale corrisposta

all'attrice, essendo esclusa la cumulabilità della pensione con altre

forme di indennizzo dall'art. 9 r.d. 7 dicembre 1923, n. 2590.

Il tribunale, con ordinanza emessa l'8 luglio 1969, regolarmente

notificata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del

predetto art. 9, in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione.

L'ordinanza, richiamando la sentenza n. 1 del 1962 di questa Corte,

rileva che la norma impugnata contrasta con l'art. 3 della

Costituzione, in quanto crea una sperequazione tra il privato e il

ferroviere, vittime di un fatto colposo; contrasta altresì con l'art.

28, in quanto elimina la responsabilità civile dell'Amministrazione

ferroviaria verso i propri dipendenti.

Non essendosi costituite le parti nel presente giudizio, la causa

è stata decisa in camera di consiglio, a norma dell'art. 26, secondo

comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :

La questione è fondata.

Il diritto del dipendente statale e dei superstiti alla pensione

privilegiata e il diritto al risarcimento dei danni nei confronti della

pubblica Amministrazione si basano, come questa Corte ha rilevato nella

sentenza 30 gennaio 1962, n. 1, su titoli diversi. Il primo infatti non

nasce dalla responsabilità dell'Amministrazione, ma dal fatto che, a

prescindere da tale responsabilità, si sia verificato un evento di

servizio, produttivo di infermità lesioni o morte, previsto dalla

legge. Tale diritto è strettamente connesso alla posizione del

dipendente e, come osserva l'ordinanza, si collega, tra l'altro, al

precedente versamento, da parte dello stesso dipendente, dei contributi

ai fini del conseguimento della pensione, che sarà ordinaria o

privilegiata, secondo le circostanze.

L'eventuale detrazione della pensione privilegiata dalle somme

dovute alla vittima o ai superstiti a titolo di risarcimento danni

viene pertanto a eludere o a ridurre la responsabilità della pubblica

Amministrazione per fatto illecito, in contrasto con l'art. 28 della

Costituzione.

La norma che prevede tale detrazione per il personale delle

Ferrovie dello Stato viola inoltre l'art. 3 della Costituzione. Nella

ricordata sentenza la Corte ha ritenuto che le norme che stabilivano la

detta detrazione per gli altri dipendenti statali (decreto

luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558, e legge 28 maggio 1936, n.

1126) creavano una sperequazione tra il privato, vittima di un fatto

colposo, e il dipendente statale, vittima di un medesimo fatto. Con la

dichiarazione di illegittimità costituzionale delle menzionate norme

si è venuto a produrre un ingiustificato trattamento differenziale

anche tra i dipendenti delle Ferrovie e gli altri dipendenti dello

Stato.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma

impugnata, a conferma di quanto ritenuto nel precedente pronunciato di

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma,

del r.d. 7 dicembre 1923, n. 2590 (Nuove disposizioni sulle pensioni da

concedersi al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello

stato).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

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