Sentenza n. 203/1974
Altra decisione · depositata il 04/07/1974 · relatore Vincenzo Trimarchi
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
autonoma della Sardegna, notificato il 13 luglio 1973, depositato in
cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 9 del registro conflitti
1973, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del provvedimento
19 maggio 1973 del Comandante del compartimento marittimo della
Sardegna col quale la società Eurallumina era stata autorizzata alla
discarica dei propri residui di lavorazione in mare aperto.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1974 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi l'Avv. Salvatore Satta, per la Regione autonoma della
Sardegna, ed il sostituto Avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso del 13 luglio 1973 la Regione autonoma della
Sardegna, premesso che con provvedimento del Comandante del
compartimento marittimo della Sardegna del 19 maggio 1973 la S.p.a.
Eurallumina di Portovesme era stata autorizzata alla discarica dei
propri residui di lavorazione in mare aperto, chiedeva a questa Corte
di voler dichiarare la competenza di essa Regione in materia di
"scarichi industriali nelle acque marine" e quindi annullare quel
provvedimento; ed in subordine, dichiarare non manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, in relazione
all'art. 1, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca
marittima), e dell'art. 1 del d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627 (norme
di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di
pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale) per
contrasto con l'art. 3, lett. i, dello Statuto speciale per la
Sardegna.
Il ricorso, per il regolamento del conflitto di attribuzione
determinato dal detto provvedimento, veniva notificato al Presidente
del Consiglio dei ministri, al Comandante del compartimento marittimo
della Sardegna e alla società Eurallumina.
In punto di fatto, la Regione ricorrente ricordava che, venuta a
sapere della domanda di autorizzazione ad effettuare in mare lo scarico
di residui industriali avanzata dalla detta società, aveva invitato il
Comandante del compartimento a non provvedere perché assolutamente
incompetente in base al disposto dell'art. 1 del d.P.R. n. 1627 del
1965 con cui erano state trasferite all'amministrazione regionale le
funzioni amministrative dell'autorità marittima statale, concernenti
oltre alla disciplina della pesca, "i permessi per il versamento nelle
acque di rifiuti industriali"; e che tuttavia il Comandante del
compartimento aveva concesso l'autorizzazione "in applicazione ordini
Ministro Marina Mercantile di concerto Presidenza Consiglio Ministri"
ed ai sensi della legge n. 963 del 1965 e del regolamento di esecuzione
approvato con d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, e di ciò, con messaggio
di servizio urgente del 19 maggio 1973, pervenuto il 21 successivo,
aveva dato comunicazione alla Presidenza della Giunta regionale sarda.
In funzione del proposto regolamento, deduceva che per il combinato
disposto degli artt. 14 della legge n. 963 del 1965, 145 del d.P.R. n.
1639 del 1968 e 1 del d.P.R. n. 1627 del 1965, "la competenza a
svolgere l'istruttoria, a disporre gli accorgimenti tecnici necessari
per evitare l'inquinamento, a concedere e revocare le autorizzazioni
agli scarichi di rifiuti industriali spetta in via esclusiva alla
Regione sarda", e che quindi il provvedimento del Comandante del
compartimento appariva lesivo della competenza della Regione ed in
contrasto con gli artt. 3, lett. i, e 4, lett. a, nonché 56 dello
Statuto speciale.
Osservava ancora la ricorrente che, in contrario, non si poteva
sostenere che solo rispetto al mare territoriale si sarebbe effettuato
il trasferimento delle funzioni amministrative concernenti
l'autorizzazione agli scarichi.
A) Anzitutto, nel caso dello scarico dei rifiuti industriali il
limite delle acque territoriali non ha alcun valore giuridico: "la
distanza dalla costa a cui ci si deve portare per compiere gli scarichi
non deriva infatti da considerazioni giuridiche, in cui la
territorialità acquisti un qualsivoglia rilievo, ma esclusivamente
tecniche, nel senso che un determinato specchio di mare, con i suoi
abissi e con il moto di correnti che presenta, appare più idoneo di
altri al versamento dei rifiuti".
La legge fornirebbe, al riguardo, due decisive prove: a) non dice
una parola dell'ambito territoriale entro il quale gli scarichi si
possono compiere, ed anzi, ai fini della relativa disciplina,
applicabile anche ai cittadini operanti nel mare libero, non dà alcun
rilievo al carattere territoriale delle acque sibbene ai limiti ed alle
modalità degli scarichi ed ai fini della salvaguardia del patrimonio
idrobiologico; b) la legge ed il regolamento, poi, spesso si
riferiscono alla distanza dalla costa (a cui anche il limite della
territorialità delle acque si riferisce) al fine di trarne determinate
conseguenze (es.: classificare il tipo di pesca che si intenda
praticare, stabilire le attrezzature occorrenti, disporre l'iscrizione
in particolari registri). Ma anche qui la distanza dalla costa ha un
significato eminentemente tecnico. "È dunque chiaramente assurdo e
contraddittorio ritenere che il limite delle acque territoriali segni
il limite entro cui l'autorizzazione agli scarichi industriali può
essere concessa dalla Regione o dallo Stato"; "l'unico elemento
rilevante per la legge ed il regolamento è, infatti, la maggiore
idoneità tecnica del tipo di scarico e del luogo prescelto per
effettuarlo, onde evitare gli inquinamenti".
Ed infine, sul punto, la Regione, deduceva che contro queste
considerazioni non si sarebbero potute invocare le numerose pronunce
della Corte in cui il mare territoriale ha costituito il criterio per
determinare in un modo o nell'altro, la competenza regionale, perché
in quelle sentenze il detto criterio è stato riferito ad un concetto
di sfruttamento di un bene, e qui invece si tratta di tutela per la
Regione delle proprie acque e del proprio patrimonio.
B) La limitazione della competenza della Regione ad autorizzare
scarichi nelle sole acque territoriali, appare inammissibile sotto un
secondo profilo: perché i poteri di autorizzazione agli scarichi nel
d.P.R. n. 1627 appaiono indissolubilmente connessi alla funzione di
salvaguardia del patrimonio ittico, disciplinata dalla legge e dal
regolamento e trasferita alla Regione con le norme d'attuazione. Per
effetto di qualche gioco di correnti ciò che sia stato scaricato anche
a grandissima distanza dalla costa può venirvi ricondotto, e quindi
pregiudicare il patrimonio ittico nelle acque territoriali e dunque
nell'ambito della stretta competenza della Regione. Con la conseguenza
che "negare la competenza regionale in materia di scarichi solo perché
si tratti di scarichi oltre le sei miglia dalla costa equivale a negare
la competenza attribuitale in tema di pesca e di tutela del patrimonio
ittico, proprio perché diviene possibile compromettere questo
patrimonio operando a qualche distanza - ed al limite a pochi metri di
distanza - dalle acque territoriali".
La Regione ricorrente, infine, per l'ipotesi subordinata che la
legge ed il regolamento per la pesca marittima dovessero essere
interpretati diversamente, rappresentava la necessità che fosse
sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14
della legge n. 963 del 1965, in relazione all'art. 1, e dell'art. 1 del
d.P.R. n. 1627 del 1965 per contrasto con l'art. 3, lett. i, dello
Statuto speciale, in quanto le dette norme limiterebbero la competenza
esclusiva della Regione in materia di pesca.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, con atto del 27 luglio 1973,
chiedeva che la Corte, previe le più opportune declaratorie, in
particolare per quel che concerne la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge n.
963 del 1965 e dell'art. 1 del d.P.R. n. 1627 del 1965, volesse
respingere il ricorso, dichiarando spettare alle autorità statali le
funzioni concernenti il rilascio di autorizzazione all'immissione di
rifiuti di lavorazione industriale o provenienti da servizi pubblici
nelle acque marittime al di fuori del limite territoriale della
Sardegna.
La doglianza della Regione è - secondo l'Avvocatura -
manifestamente infondata. Anzitutto, perché, sia l'intitolazione del
d.P.R. n. 1627 del 1965 che la letterale dizione dell'art. 1, limitano
espressamente il trasferimento alla Regione delle funzioni statali in
materia di pesca e saline (e conseguentemente in materia di
autorizzazione di scarichi di rifiuti in mare) con riferimento al
demanio marittimo e al mare territoriale, ed escludono dal
trasferimento quelle relative al mare libero.
Ed inoltre perché l'attribuzione alla Regione della potestà
legislativa in materia di caccia e pesca (art. 3, lett. i, dello
Statuto) non può non trovare il limite nel territorio della Regione,
con la inclusione, al più, del mare territoriale.
D'altra parte, sembra al resistente che, per avere, in subordine ed
in via incidentale, dedotto l'anzidetta questione di legittimità
costituzionale, la stessa Regione dubiti del fondamento della doglianza
principale.
A proposito della questione subordinata, poi, il Presidente del
Consiglio dei ministri, sostenendone la manifesta infondatezza,
eccepiva che l'attribuzione alla Regione di competenza in materia di
pesca non può comportare il venir meno dei poteri dello Stato per
quanto concerne la tutela delle risorse biologiche oltre il limite
delle acque territoriali e cioè oltre il limite del potere regionale,
e che fosse del tutto irrilevante l'argomento secondo cui i
provvedimenti dell'autorità statale relativi alle zone di mare libero
potrebbero aver ripercussioni anche sulla pesca nelle acque
territoriali, circostanti l'isola.
In conclusione, la Regione potrebbe avere un interesse al buon uso
da parte delle autorità statali dei poteri ad esse spettanti, ma non
potrebbe pretendere di esercitarli; d'altronde, ove si portasse la
contraria tesi alle sue naturali conseguenze, si dovrebbe giungere a
ritenere attribuite alla Regione sarda anche le funzioni delle altre
Regioni (ad es. Liguria o Toscana) il cui esercizio può avere
conseguenze sulla pesca dell'isola.
3. - Con la memoria la Regione, dopo aver effettuato una
ricognizione delle fonti normative, rilevava che l'interpretazione
dell'art. 1 del d.P.R. n. 1627 fornita dall'Avvocatura dello Stato,
poggia sul presupposto che il mare territoriale rappresenti il massimo
limite spaziale della Regione e per ciò stesso della sua competenza,
ed opponeva la non fondatezza di codesto assunto.
A suo avviso, oggetto immediato di tutela delle ricordate norme
sarebbe il mare territoriale e quindi questo, in quanto segna il limite
estremo della sovranità statale, costituisce ad un tempo un limite
tanto alle funzioni statali che a quelle regionali: la funzione di
tutela delle acque territoriali svolta dallo Stato con effetti
incidenti oltre l'ambito segnato dalle acque medesime per ragioni
logiche e giuridiche non può essere preclusa alla Regione, e quindi ad
essa spetta di compiere atti della stessa natura al di fuori del limite
spaziale del mare territoriale. E se un impedimento esiste, esiste
necessariamente sia per lo Stato che per la Regione, essendo il limite
spaziale causa (comune) dell'impedimento.
La locuzione "mare territoriale" di cui all'art. 1 del d.P.R. n.
1627, non ha una portata riduttiva dell'espressione "acque marittime"
di cui all'art. 14, lett. d, della legge n. 963 ed all'art. 145 del
d.P.R. n. 1639, ma ha voluto semplicemente, "confermare l'unità della
Repubblica ripartita in Regioni, salvando le autonomie regionali con il
richiamo al limite territoriale".
Di fronte agli scopi avuti di mira dalle leggi sulla pesca, il
richiamo alla nozione di mare territoriale serve "a precisare
l'elemento costitutivo territoriale dell'ente attributario delle
funzioni trasferite" e "ad individuare, attraverso la relazione col
territorio, i soggetti abilitati a chiedere l'autorizzazione alla
immissione dei residui".
Ed in contrario non si possono invocare (come fa l'Avvocatura) le
interferenze fra Regioni le cui acque territoriali si fronteggino,
perché questo possibile conflitto è risolto dall'art. 1 del d.P.R. n.
1627, con l'attribuzione della competenza per i vari provvedimenti alla
Regione da cui potrebbe partire l'effetto inquinante.
In sostanza, il potere di autorizzare gli scarichi industriali
nelle acque marine è attribuito alla Regione per consentirle di
perseguire lo scopo particolare, ed anche generale, di tutelare le
risorse biologiche del mare e di proteggere così la fauna ittica e la
pesca; e non solo nei limiti del mare territoriale, dato che l'utile
conseguimento di quello scopo può aversi in modo essenziale evitando
immissioni moleste anche fuori dalle acque territoriali.
Con la memoria, la Regione, d'altra parte, insisteva nella tesi
che, se fosse interpretato diversamente, l'art. 14 della legge n. 963,
così come tradotto nell'art. 145 del d.P.R. n. 1639, in relazione
all'art. 1 del d.P.R. n. 1627, sarebbe in contrasto con l'art. 3,
lett. i, dello Statuto in riferimento anche ai successivi artt. 6, 56 e
57.
Se, infatti, le norme d'attuazione avessero limitato il potere
della Regione di autorizzare lo scarico in mare di residui industriali,
e quindi fossero compressi i poteri ampiamente attribuiti dall'art. 14
della legge n. 963, sarebbe violato anche l'art. 56 dello Statuto per
ciò che si avrebbe una incisione ablativa nelle attribuzioni
amministrative regionali determinate dagli artt. 6 e 57: il d.P.R. n.
1627 avrebbe, quindi, sottratto, con lo strumento del decreto
legislativo, una parte delle funzioni ad essa Regione spettanti per
disposizione costituzionale.
4. - All'udienza del 20 marzo 1974 l'Avv. prof. Salvatore Satta,
per la Regione autonoma della Sardegna, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Giorgio Zagari, per il Presidente del Consiglio
dei ministri, hanno svolto le ragioni a sostegno delle rispettive
richieste. Considerato in diritto :
1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la Regione
autonoma della Sardegna, in relazione al provvedimento del 19 maggio
1973 del Capo del compartimento marittimo della Sardegna con cui la
S.p.a. Eurallumina di Portovesme è stata autorizzata alla discarica
dei propri residui di lavorazione in una zona del mare libero a
sud-ovest dell'isola, chiede a questa Corte di voler dichiarare la
competenza di essa Regione "in materia di scarichi industriali nelle
acque marine", e quindi annullare il detto provvedimento; ed in
subordine, dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 14
luglio 1965, n. 963, in riferimento all'art. 1, e dell'art. 1 del
d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, per contrasto con l'art. 3, lett. i,
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per
la Sardegna).
2. - Si controverte tra le parti circa la spettanza e l'ampiezza
(della potestà legislativa e) delle attribuzioni amministrative in
materia di immissione o versamento di rifiuti industriali nelle acque
del mare. Dalla Regione, a fondamento del proposto ricorso per
conflitto di attribuzione, si assume che "a sensi del combinato
disposto degli artt. 14 della legge 14 luglio 1965, 145 del d.P.R. 2
ottobre 1968 e 1 del d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627 - la competenza a
svolgere la istruttoria, a disporre gli accorgimenti tecnici necessari
per evitare l'inquinamento, a concedere e revocare le autorizzazioni
agli scarichi di rifiuti industriali spetta in via esclusiva alla
Regione sarda", e che tale competenza trovi riscontro negli articoli 3,
lett. i, e 4, lett. a, 6, 56 e 57 dello Statuto speciale. Dallo Stato,
invece, si assume che spettino "alle autorità statali le funzioni
concernenti il rilascio di autorizzazione all'immissione di rifiuti di
lavorazione industriale o provenienti da servizi pubblici nelle acque
marittime al di fuori del limite del mare territoriale della Sardegna".
Essendo pacifico tra le parti che rientrano nella sfera di
competenza costituzionale della Regione i poteri relativi ai permessi
per il versamento dei rifiuti industriali nelle acque del mare
territoriale, l'oggetto della controversia risulta delimitato: ciascuna
delle parti pretende di essere competente in ordine a quei permessi
qualora il versamento debba aver luogo nelle acque del mare libero.
A giudizio della Corte, e per i motivi che seguono, i poteri in
contestazione sono di spettanza dello Stato.
3. - Ai sensi dell'art. 3, lett. i, dello Statuto speciale la
Regione ha potestà legislativa in materia di "pesca"; e per il
successivo art. 6, esercita le funzioni amministrative nella stessa
materia.
"Pesca" come materia di competenza regionale, è l'attività
diretta, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito, a
catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di
vita siano date acque.
Codesta attività, in sé e finalisticamente considerata, evidenzia
determinati interessi tipici, privati e pubblici; e le norme che la
disciplinano, proprio di codesti interessi integrano la tutela.
Accanto ad essi sono altri interessi, il cui perseguimento è
certamente giovevole alla pesca, ma che ha una ben più ampia o
generale portata: così, la conservazione ed il miglioramento del
patrimonio ittico, delle risorse biologiche del mare e dell'ambiente
marino in genere sono, ormai ed in misura sempre crescente, contenuto
di esigenze da tutti avvertite e considerate meritevoli di tutela
nell'ordinamento interno e sul piano internazionale.
Per la protezione di tali cose (insuscettibili per altro di far
parte in via esclusiva di date zone giuridicamente rilevanti del mare,
e per esempio di quello territoriale), soccorrono vari strumenti, e tra
questi rientra la disciplina delle immissioni nelle acque del mare di
rifiuti industriali, siano essi inquinanti o meno. L'interesse che
sottende a tali attività, anche se connesso indirettamente a quelli
caratterizzanti la pesca, ne è ovviamente diverso, e ciò basta,
riguardando il fenomeno sotto l'angolo visuale che qui interessa, ad
escludere che la "pesca", assunta nello Statuto speciale de quo come
materia di potestà legislativa o di funzioni amministrative, possa a
rigore comprendere, in modo immediato o meno, anche le dette
immissioni.
Tale avviso trova riscontro in una precedente pronuncia di questa
Corte (sentenza n. 23 del 1957). In quell'occasione, adita in sede di
impugnativa in via diretta da parte dello Stato di un testo legislativo
approvato il 7 marzo 1956 dal Consiglio regionale della Sardegna e
contenente disposizioni relative all'esercizio di funzioni
amministrative in materia di pesca, la Corte ebbe a dichiarare
l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 2 n. 5 del
detto testo, in forza della quale all'amministrazione regionale sarebbe
spettato di "concedere - sentita per le zone di mare la capitaneria di
porto - le autorizzazioni e le limitazioni di cui al disposto dell'art.
9 del t.u. 8 ottobre 1931, n. 1604" e cioè quelle relative al
versamento di rifiuti di stabilimenti industriali nelle acque pubbliche
e nelle zone di mare, e motivò nel senso che "trattasi di materia
d'industria piuttosto che di pesca", aggiungendo che detta materia,
anche in sede di decentramento delle proprie funzioni, lo Stato aveva
riservato ai propri organi.
Ora, tale pronuncia sul punto merita d'essere confermata, per
l'estraneità, nel senso indicato, dell'interesse in oggetto a quelli
tipici della "pesca" come materia.
4. - Intervenute le norme di attuazione dello Statuto speciale per
la Sardegna in materia di pesca (cit. d.P.R. n. 1627 del 1965) che
prevedono il trasferimento all'amministrazione regionale delle funzioni
amministrative dell'autorità marittima statale concernenti tra
l'altro, "i permessi per il versamento nelle acque dei rifiuti
industriali" relativamente al mare territoriale (art. 1), e soprattutto
tenendo conto di dette norme, sono in questa sede prospettate dalle
parti le richiamate (e contrastanti) tesi interpretative.
Il punto di vista della Regione ricorrente non può essere
condiviso.
In primo luogo rilevano il contenuto ed il limite della "pesca"
come materia ex art. 3, lett. i, dello Statuto, come sopra precisati.
In secondo luogo soccorre il dato letterale offerto dal fatto che
tanto nella intitolazione del decreto presidenziale quanto nel testo
del citato art. 1 si fa riferimento al mare territoriale. E non vale
in contrario sostenere che tale riferimento serva per "precisare
l'elemento costitutivo territoriale dell'ente attributario delle
funzioni trasferite" e per "individuare attraverso la relazione col
territorio i soggetti abilitati a chiedere l'autorizzazione
all'immissione dei residui": in verità, anche ad ammettere che quel
riferimento giovi a codesti fini, è innegabile che tali relazioni non
sono le sole possibili.
Va poi considerato che praticamente con l'uso di quella espressione
non si è operata una limitazione o riduzione della competenza
statuaria; e si è, invece, operato un ampliamento di essa in quanto
alla tutela degli interessi propri della pesca si è aggiunta quella
dell'interesse perseguibile attraverso la disciplina delle ripetute
immissioni nel mare territoriale di rifiuti industriali.
Gli argomenti addotti dalla Regione a sostegno della tesi della
limitazione o riduzione e della irrazionalità e ingiustificatezza
della stessa, non sono probanti e comunque non sono al fine decisivi.
Anche se si seguisse la tesi della Regione che la distanza dalla
costa, e specificamente il limite di ampiezza del mare territoriale, di
per sé possa non avere valore giuridico per la ripartizione delle
competenze in materia tra Regione e Stato, e che, ai fini della
salvaguardia del patrimonio idrobiologico, soltanto rilevino i limiti e
le modalità degli scarichi, si deve ricordare che in generale al
criterio spaziale si fa ricorso per comporre casi di concorso o di
conflitto di diritti o di interessi, e constatare che mano a mano che
ci si allontani dalla costa di una Regione (e nella specie, della
Sardegna) il concreto interesse locale gradatamente si affievolisce
sino a venir meno.
Poi, va tenuto in preminente conto che per la disciplina delle
attività nel mare libero sono gli Stati chiamati a provvedere anche in
ossequio a pattuizioni internazionali e possibilmente in stretta
collaborazione; e della violazione di norme o di regole o della lesione
di interessi, da chiunque poste in essere in atto o tendenzialmente
sono gli Stati a rispondere, di modo che, nella materia de qua e per la
specie, appare più che giustificato che sia lo Stato (italiano) a
disciplinare, autorizzare, sorvegliare l'attività di pesca di tutti i
cittadini nel mare libero e che sia lo Stato ad attendere alla
disciplina, in astratto ed in concreto, delle immissioni di rifiuti
industriali nel mare libero, considerate (ed in quanto siano
considerate) connesse all'attività di pesca in quello stesso mare ed
anche per le conseguenze dannose che quelle immissioni possano causare
nel mare territoriale.
Ed infine, e soprattutto, rileva l'interesse nazionale, che in
quanto tale richiede e comporta una competenza statale e che impone
unitarietà nella disciplina (e nelle modalità, nonché nei criteri di
applicazione delle norme) delle immissioni di rifiuti industriali nel
mare libero; interesse nazionale che qui opera anche come ratio della
limitata aggregazione a quello tipico della pesca di un settore ad esso
estraneo. Ed inoltre, a parte la dimensione ultranazionale del
problema, c'è una esigenza di parità di trattamento sopra codesto
punto, tra tutti i cittadini, e tra la Regione autonoma della Sardegna
e le altre Regioni, a statuto speciale o ordinario, aventi o meno
competenza legislativa e attribuzioni amministrative in materia di
pesca nel mare territoriale.
5. - In dipendenza di quanto sopra non sussistono gli estremi, in
termini di rilevanza e di non manifesta infondatezza, perché questa
Corte possa e debba sollevare la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 14 della legge n. 963 del 1965 e 1 del
d.P.R. n. 1627 del 1965 in accoglimento dell'eccezione proposta, in
subordine, dalla Regione.
Sul punto in controversia, la competenza della Regione della
Sardegna è quella che testualmente risulta dall'art. 1 del d.P.R. n.
1627 del 1965, più volte citato. La norma non pare in contrasto con
l'art. 3, lett. i, dello Statuto; e non lo è neppure con il successivo
art. 4, lett. a: nonostante l'affermazione fatta da questa Corte nella
ripetuta sentenza n. 23 del 1957 (affermazione incidentale, dato che in
quella occasione si discuteva della conformità o meno della norma
regionale impugnata all'art. 3, lett. i) rimane decisivo il fatto
sopravvenuto della aggregazione della funzione de qua alla "pesca". E
le altre pretese violazioni degli artt. 6, 56 e 57 dello stesso
Statuto, di conseguenza, non sono neppure configurabili.
I poteri di cui si tratta sono, quindi, - si ripete - di spettanza
dello Stato. E questo, a mezzo delle autorità a ciò preposte, non
mancherà di farne buon uso in coerenza con l'interesse che al riguardo
la Regione non può non avere. Il coordinamento tra Stato e Regione
nell'esercizio delle funzioni in materia di pesca potrebbe dirsi essere
una costante dei rispettivi comportamenti siccome, d'altronde, è
evidenziato dal secondo e terzo comma dello stesso art. 1 del d.P.R. n.
1627 del 1965.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato il potere di autorizzare
l'immissione nelle acque marittime (al di là del mare territoriale) di
rifiuti di lavorazione industriale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte