Sentenza n. 203/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1975 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, settimo
comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per
la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni
comunali), promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1973 dal pretore
di Segni nel procedimento civile vertente tra Argiolas Luciano e
Girolami Nicola, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 del 23
gennaio 1974.
Visti gli atti di costituzione di Argiolas Luciano e d'intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1975 il Giudice relatore
Leonetto Amadei;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni
Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con atto di citazione 5 luglio 1973 l'avv. Luciano Argiolas
conveniva in giudizio davanti al pretore di Segni il sig. Nicola
Girolami assumendo che questi, incaricato di formare la lista dei
candidati del P.L.I. per le elezioni comunali di Carpineto Romano del
17 giugno 1973, lo aveva indotto ad accettare la candidatura
impegnandosi a rispettare l'ordine alfabetico nella compilazione e
presentazione della lista e a versargli, in caso di inadempienza
dell'impegno assunto, la somma di lire cinquecentomila a titolo di
risarcimento danno.
Poiché il Girolami non aveva tenuto fede all'accordo intercorso,
se ne chiedeva la condanna al pagamento della somma pattuita. Nello
stesso atto di citazione veniva, inoltre, prospettata al giudice la
opportunità di sollevare questione di legittimità costituzionale
dell'art. 32, settimo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nella
parte in cui non dispone una collocazione imparziale dei candidati
nelle liste per le elezioni comunali, in riferimento agli artt. 48 e 51
della Costituzione.
In sede di giudizio il convenuto eccepiva la nullità del
contratto, in quanto contrario "al buon costume". L'attore insisteva
sulla richiesta del rinvio degli atti alla Corte costituzionale per
l'esame preliminare della questione di legittimità costituzionale,
già prospettata nell'atto di citazione.
In pieno accoglimento dell'istanza attrice il pretore ha sollevato
con ordinanza 9 luglio 1973 la questione di legittimità costituzionale
del precitato art. 32, settimo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960.
2. - Ai fini della rilevanza della questione il giudice a quo
osserva che, qualora venisse riconosciuta l'illegittimità
costituzionale della norma impugnata, verrebbe meno "la contrarietà al
buon costume" del contratto dedotto, in quanto, questo, sarebbe stato
diretto proprio alla realizzazione di un fine costituzionalmente
protetto, quello, cioè, della imparzialità nella collocazione dei
candidati nelle liste elettorali.
3. - Lo stesso giudice assume che la collocazione non imparziale
dei candidati nelle liste elettorali potrebbe influenzare l'elettore
limitandone la libertà di scelta e ciò in contrasto con l'art. 48
della Costituzione che vuole il voto libero, non sottoposto a
condizionamenti psicologici o di altra natura.
Inoltre, la norma impugnata, lasciando arbitri i gruppi elettorali
e, di riflesso, i partiti, di predisporre liberamente l'ordine di lista
dei candidati, senza, pertanto, una predeterminazione rigida e uniforme
di criteri, determinerebbe una disparità di trattamento tra i
candidati stessi, mentre essi, per l'art. 51 della Costituzione,
avrebbero diritto di accedere alle cariche elettive in condizioni di
assoluta parità, con esclusione di ogni indicazione preferenziale.
4. - Nel giudizio davanti alla Corte si è regolarmente costituita
la parte attrice, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Mariotti
Bianchi ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Le deduzioni della parte attrice ricalcano nella sostanza le
argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione.
L'Avvocatura dello Stato rileva che la questione dovrebbe essere
risolta ponendo gli articoli costituzionali di riferimento in
correlazione con l'art. 49 della stessa Costituzione. Tale articolo,
nell'attribuire ai partiti e alle associazioni politiche il diritto di
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale,
darebbe particolare risalto alla loro insostituibile funzione di
strumenti attraverso i quali il popolo eserciterebbe il suo potere
sovrano. Peculiare aspetto di tale funzione sarebbe proprio quello
della presentazione delle liste di candidati alle varie consultazioni
elettorali. Ciò legittimerebbe non solo quella prima necessaria
selezione dei candidati che i partiti fanno negli atti preliminari alla
formazione delle liste elettorali, ma anche la indicazione nelle liste
stesse dei capilista, come quelli che, nell'ambito della formazione
politica che li esprime, godrebbero di maggiore considerazione e
prestigio per la loro spiccata personalità.
D'altra parte l'inconveniente lamentato dal giudice a quo circa gli
effetti psicologici che l'elettore potrebbe subire attraverso la
collocazione del candidato da scegliere nella lista non verrebbe meno
neppure se si accedesse al criterio della formulazione di questa
attraverso il sorteggio o l'ordine alfabetico, elementi puramente
casuali ed estrinseci. La piena libertà di determinazione
dell'elettore sarebbe garantita attraverso il "voto di preferenza", che
la legge gli riconosce al di fuori della scelta, attraverso la
compilazione della lista, effettuata dalle formazioni politiche.
Sulla base delle esposte considerazioni, l'Avvocatura dello Stato
conclude per la non fondatezza della questione. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Segni ha deferito alla Corte la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 32, settimo comma, del d.P.R. 16
maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali), in riferimento
agli artt. 48 e 51 della Costituzione.
La questione non è fondata.
2. - Il comma settimo dell'art. 32 del d.P.R. n. 570 del 1960
stabilisce che nella lista delle elezioni comunali presentata dagli
elettori ai sensi del primo comma dello stesso articolo "deve essere
indicato di tutti i candidati cognome, nome, luogo e data di nascita e
la relativa indicazione deve recare una numerazione progressiva secondo
l'ordine di presentazione".
Il giudice a quo ha ritenuto doversi ravvisare nell'ultima parte
del comma settimo dell'art. 32 succitato la violazione dell'art. 48
della Costituzione che garantisce al cittadino la libertà di voto e
dell'art. 51, in forza del quale tutti i cittadini possono accedere
agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza.
Si afferma, infatti, che la norma impugnata, nel demandare ai
gruppi elettorali la facoltà di predisporre liberamente l'ordine dei
candidati da sottoporre al corpo elettorale, non solo inciderebbe,
soprattutto da un punto di vista psicologico, sulla libertà di scelta
dell'elettore, ma si risolverebbe, anche, in una lesione del diritto di
ogni candidato a concorrere alla elezione in condizione di eguaglianza
con gli altri.
3. - La Corte osserva che la formulazione della norma non offre,
sotto nessun aspetto, motivo di contrasto con i richiamati articoli
della Costituzione. Detti articoli si ricollegano senz'altro, come
giustamente rileva l'Avvocatura dello Stato, al valore e alla portata
dell'art. 49 della Costituzione che riconosce a tutti i cittadini il
diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale.
Il legislatore ordinario ha voluto dare all'art. 49 della
Costituzione un contenuto concreto e specifico coll'attribuire alle
formazioni politiche un ruolo autonomo in materia di elezioni
determinando uno stretto rapporto tra partiti ed elettori. Tale ruolo
trova il suo logico e naturale sviluppo nel potere riconosciuto a dette
formazioni di designare propri candidati al fine di meglio garantire la
realizzazione di quelle linee programmatiche che esse sottopongono alla
scelta del corpo elettorale.
Una volta riconosciuta legittima, in linea di principio, la scelta
operata dal legislatore di concedere alle formazioni politiche la
facoltà di presentare proprie liste di candidati, nessuna rilevanza
costituzionale può assumere la circostanza che lo stesso legislatore
le ha lasciate libere di indicare l'ordine di presentazione delle
candidature.
Le modalità e le procedure di formazione della volontà dei
partiti o dei gruppi politici occasionali - che sovente sorgono per le
elezioni amministrative in dipendenza di situazioni ambientali - e
previste dalle leggi elettorali, non ledono affatto la libertà di voto
del cittadino, il quale rimane pur sempre libero e garantito nella sua
manifestazione di volontà, sia nella scelta del raggruppamento che
concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato incluso
nella lista prescelta, attraverso il voto di preferenza. Non si può
parlare, pertanto, di costrizione o di influenza psicologica e
tantomeno di condizionamento dell'elettore. Il sistema elettorale tende
solo a creare un rapporto conoscitivo tra un dato raggruppamento
politico e il cittadino elettore, senza incidere in alcun modo sulla
piena libertà di questo. In sostanza l'indicazione preferenziale da
parte del partito di un candidato, normalmente realizzata attraverso il
"capo lista", assume per l'elettore, che intende votare per quel
partito, un carattere meramente indicativo, e non già di imposizione
di scelta. D'altra parte, sia la scelta effettiva dei candidati, sia il
loro ordine di elencazione è fatto interno proprio delle
organizzazioni promotrici, estraneo pertanto, al contenuto e allo
svolgimento sostanziale delle elezioni.
4. - Non spetta al candidato scelto dalla formazione politica
dolersi di quella che sarà la sua collocazione nella lista.
L'accettare o non accettare la candidatura alle condizioni stabilite
dal gruppo che la offre è pur sempre atto volontario del prescelto che
esaurisce i suoi effetti nel rapporto formazione politica e candidato
stesso.
Questi è, di conseguenza, libero di accettare o non accettare la
candidatura così come gli è stata proposta ed è libero di ritirarla
in ogni momento. Ogni eventuale violazione di particolari accordi circa
la collocazione nella lista del candidato, è problema che riguarda i
soggetti contraenti al di fuori dei contenuti e della portata dell'art.
51 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 32, settimo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo
unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali), proposta dal pretore di Segni, con
l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 48 e 51 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte